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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/07/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Onorario dottoressa Silvia Sotgia, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato nella pubblica udienza del 7 luglio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 57/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Pinna, Parte_1 che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'avv. Luciano Lobina per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1 gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia e dall'avv.
Alessandro Doa in virtù di procura generale alle liti,
Società di cartolarizzazione dei crediti CP_1 CP_2 opposti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2020, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 325 2019 00047611 80 000, formato in data 9 novembre 2019 per la riscossione della somma di euro 10.889,89, a titolo di contributi I.V.S. - gestione commercianti, somme aggiuntive per omesso versamento, e sanzioni relative al periodo dall'ottobre 2012 al luglio
2014, chiedendone l'annullamento. CP_ L' ha resistito in giudizio, allegando che, sulla base degli accertamenti svolti dagli ispettori di CP_ vigilanza della Sede di Cagliari, è emerso che avesse esercitato professionalmente Parte_1
l'attività economica di subagente di assicurazione con modalità tali da giustificare l'iscrizione alla
Gestione Commercianti fin dal 2013. non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. CP_2
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1 In via preliminare, parte opponente ha eccepito la nullità del verbale di accertamento e notificazione n. 2017020831 del 27 novembre 2017, notificato in data 15 dicembre 2017 – sulla base del quale, a seguito di accertamento ispettivo iniziato in data 30 giugno 2017 e concluso in data 27 novembre 2017, è stata disposta l'iscrizione dell'opponente alla gestione dei lavoratori autonomi commercianti, in qualità di titolare della ditta, dal 1° ottobre 2012 all'11 luglio 2017 – in quanto l'atto non presenterebbe dell'indicazione dei termini di presentazione del ricorso.
In realtà, sia il verbale di accertamento e notificazione sia l'avviso di addebito non presentano le irregolarità lamentate, poiché riportano l'indicazione degli strumenti di tutela a disposizione del destinatario, nonché per quanto attiene l'AVA anche i requisiti indicati dal legislatore nell'art. 30 CP_ comma 2 del d.l. n. 78/2010, con le integrazioni di cui alla circolare 168/2010 e determina presidenziale 72/2010 (cfr. doc. 1 e 4 fascicolo opponente).
2.2. Quanto al merito, parte opponente ha contestato la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti in qualità di titolare di ditta individuale, asseritamente avvenuta sulla base del presupposto formale dello svolgimento di attività di subagente, affermando l'assenza dei caratteri dell'abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa svolta ex art. 44, comma 2, d.l. 30 settembre 2003
n. 269, che sarebbe dimostrata anche dall'esiguità del reddito e dalla mancanza delle lettere di autorizzazione provenienti dalle preponenti.
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in una analoga controversia (sentenza n. 1028/24, est. dott. Matteo Marongiu) che si richiama anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. […] A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro
5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.”
La norma fa dunque rinvio al contratto collettivo “per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939”.
Prima di esaminare gli articoli 5 e 6 del contratto collettivo “per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione” pare opportuno richiamare l'art. 1 del medesimo contratto, mediante il quale viene definito l'inquadramento e distinti i soggetti destinatari della disciplina in materia: “
1. La intera categoria dei produttori delle agenzie e sub-agenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati, viene suddivisa nei seguenti gruppi:
I. - Produttori i quali, oltre agli eventuali obblighi di produzione, hanno avuto per iscritto da parte dell'agenzia o sub-agenzia espresso e permanente incarico di organizzare un determinato territorio;
II. - Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina, e che sono compensati con retribuzione fissa ed eventuali provvigioni;
III. - Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione, e che sono compensati provvigioni, anche se corrisposte mediante anticipazioni;
IV.- Produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione”.
Gli articoli 5 e 6 disciplinano il trattamento giuridico-economico; in particolare, l'art. 6, comma
1, dispone che “per i produttori del gruppo IV, ai quali non si riconosce la qualifica d'impiegati, si istituisce un trattamento previdenziale di cui all'art. 9 del presente contratto”.
Infine, l'art. 9 disciplina il trattamento previdenziale per le categorie di figure individuate, distinguendo, al comma 1, la posizione degli appartenenti ai gruppi I e II (per i quali si applicano il trattamento stabilito per gli impiegati delle agenzie e subagenzia) e, al comma 2, quella degli appartenenti ai gruppi III e IV.
Le norme invocate dall'odierna opponente attengono dunque alla figura dei produttori di assicurazione, distinta rispetto a quella dell'agente o del subagente e assimilabile alla stregua di un procacciatore di affari che intrattiene un rapporto diretto con le compagnie assicurative.
Il richiamo fatto dalla opponente alle norme del contratto collettivo del 1939 relativo ai produttori di assicurazione – evidentemente con riferimento ai produttori appartenenti al I e al II gruppo, atteso che quelli del III e IV gruppo sono ugualmente tenuti all'iscrizione alla gestione commercianti CP_ dell' – non risulta dunque conferente, trattandosi, come già illustrato supra, di figure, quelle degli agenti e dei subagenti e quelle dei produttori, non sovrapponibili.
2.3. Ciò premesso, nel caso in esame risulta dai documenti di causa (verbale ispettivo e dichiarazioni del coniuge dell'opponente docc. 2 e 5 parte , che , Parte_2 CP_1 Parte_1 nel periodo per cui è causa, ha svolto abitualmente e prevalentemente l'attività di sub-agente, sin dal 2012 e sino al luglio 2014, con un proprio portafoglio clienti, con sede stabile (in Cagliari via Giudice
Guglielmo 18 prima e via Giudice Guglielmo 2 poi) e mezzi propri.
Il tutto sulla scorta del contratto di sub -agenzia firmato con l'Agenzia CO AS S.r.l. (doc. CP_ 11 parte .
L'opponente dal 24 settembre 2012 risulta iscritta nella sezione E (Collaboratori degli intermediari CP_ iscritti nelle sezioni A, B o D) del RUI dell'Ivass (doc. 10 parte .
Si trattava incontestabilmente di un'attività imprenditoriale organizzata ed esercitata CP_ professionalmente (doc. 6 – 8; doc. 9 parte .
Non risulta, peraltro, che l'opponente abbia svolto in detto periodo altra attività (doc. 12 parte CP_
.
L'obbligatorietà dell'iscrizione dell'opponente alla sezione Gestione commercianti dell'ente previdenziale deve quindi essere valutata in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 203 della legge n. 662/1996, secondo il quale “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente i requisiti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Parte opponente ha contestato la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti adducendo unicamente che la propria attività non avrebbe avuto il carattere dell'abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti si può invece ritenere dimostrato lo svolgimento di attività di subagente in via abituale e prevalente, se non anche esclusiva.
Oltre alle risultanze documentali già richiamate supra, è lo stesso coniuge dell'opponente che, nel corso dell'audizione riportata nel verbale di accertamento e notificazione, ha dichiarato “mia moglie ha aperto la partita iva dal 9.8.2014 ed in corrispondenza ha iniziato a svolgere l'attività di subagente. Ha iniziato a lavorare da sola e come unica attività poi dopo la disoccupazione abbiamo iniziato a lavorare in due quotidianamente. A luglio 2014 mia moglie pur continuando a svolgere il lavoro di subagente di assicurazione ha trovato un posto di ausiliario di vendita nel market di Via
Tiziano gestito dalla società Altro Cielo S.r.l. L'impiego era a tempo pieno per 8 ore al giorno. Alla fine del 2014 mia moglie ha smesso definitivamente di lavorare come subagente e qualche mese dopo ha Chiuso la partita iva. Con certezza da gennaio 2015 mia moglie non ha più lavorato per
l'assicurazione. Né io né mia moglie abbiamo mai avuto personale dipendente” (vedi “dichiarazione CP_
doc. 5 allegata a fascicolo . Parte_2
Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nel mandato di conferimento di incarico rilasciato da
CO AS, con il quale l'opponente ha assunto l'incarico di promuovere e sviluppare nuovi affari nell'interesse dell'agente, di gestire e sviluppare il portafoglio dei clienti e di provvedere all'incasso dei premi, in modo autonomo e indipendente, con la predisposizione di mezzi propri e assumendosene CP_ il relativo rischio (vedi mandato di subagente allegati al fascicolo dell' doc. 11).
Tali circostanze, unitamente al fatto che l'opponente non ha nemmeno allegato lo svolgimento di altre attività lavorative, almeno fino al mese di luglio 2014, portano a ritenere che quella di subagente fosse l'unica attività svolta dalla medesima, in maniera abituale e prevalente.
Pertanto, poiché i requisiti di cui all'art. 1, comma 203 della legge n. 662/1996 sono da ritenere CP_ pienamente integrati, l'iscrizione di alla gestione commercianti dell' deve ritenersi Parte_1 legittima, con conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto.
3. La sussistenza di contrasti in giurisprudenza sulla questione trattata (quantomeno al tempo dell'introduzione del giudizio) giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite e condanna l'opponente alla refusione della restante parte che liquida come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto dei valori minimi della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 00047610 79 000 per le motivazioni di cui all'espositiva che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte opponente, liquidando l'importo in euro 932,50 oltre spese generali al 15%, contributo unificato se dovuto, e accessori di legge.
Cagliari, 7 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Silvia Sotgia