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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30126/2023, vertente
TRA
(Roma, 10.08.1965), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1
Mattei;
ricorrente E (Lima (Perù), 29.9.1972) con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. Mario Bacci
resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo ufficio giudiziario di pronunciare la Parte_1
separazione personale dalla moglie con la Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio in Roma in data 01.10.2016; ha precisato che dalla loro unione non erano nati figli e che da tempo la relazione si era logorata a causa degli atteggiamenti controllanti e aggressivi della moglie, la quale peraltro per lunghi periodi si era allontanata dalla casa familiare per recarsi nel suo paese natale;
ha conseguentemente invocato una pronuncia di 2 addebito a carico della resistente;
ha dedotto di essere disoccupato, di trovarsi in una situazione economica precaria e di svolgere saltuariamente lavori come imbianchino e pertanto ha chiesto di non emettere pronunce di sorta in ordine al mantenimento;
ha infine chiesto di ordinare l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, di proprietà dei suoi parenti e concessagli in comodato d'uso gratuito;
nel costituirsi ha aderito alla domanda di Controparte_1
separazione avanzata dal marito ma si è opposta alla richiesta di addebito, ed a sua volta ha formulato analoga domanda nei riguardi del marito, per avere questi tenuto atteggiamenti maltrattanti e offensivi e per avere allacciato una relazione extraconiugale;
ha poi domandato a sua volta di disporre l'allontanamento del marito dalla casa familiare per il tempo a lei occorrente per reperire una nuova soluzione abitativa;
infine ha fatto richiesta di un assegno di mantenimento pari ad € 1.000,00 mensili, precisando di essere priva di redditi, a fronte delle disponibilità effettive del marito, ben superiori a quelle da lui dichiarate.
Con i provvedimenti provvisori del 22.11.2023 il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'allontanamento della moglie dalla casa familiare ed ha posto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 380,00 mensili. Successivamente, verificata alla luce della produzione documentale ordinata una discreta capacità di risparmio del ricorrente, l'assegno è stato provvisoriamente elevato ad € 420,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024; all'udienza del 14.3.2024, mentre era in corso l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, le parti hanno dichiarato di essere vicine ad una soluzione transattiva della controversia e i difensori hanno dichiarato di rinunciare ciascuno alla propria prova testimoniale e accettare la reciproca rinuncia. 3
Alla successiva udienza (18.4.2024), il ricorrente ha proposto alla controparte di definire il giudizio tramite corresponsione da parte sua della somma di €
5.000,00 a fronte dell'allontanamento immediato della moglie dalla casa familiare) mentre la resistente, per il tramite del proprio legale, ha evidenziato che erano sopravvenuti degli accadimenti che escludevano qualsiasi prospettiva di definizione bonaria, giacché ella era stata aggredita dal marito in data
19.3.2024 ed aveva riportato un trauma contusivo ecchimotico dell'avambraccio, del polso e di alcune dita della mano destra (cfr. cartella
Pronto soccorso Ospedale Umberto I di Roma) per il quale aveva sporto formale denuncia (cfr. denuncia querela del 20.3.2024).
In occasione della precisazione delle conclusioni la resistente ha chiesto di procedere al completamento dell'istruttoria cui aveva in precedenza rinunciato.
Il ricorrente, nel precisare le conclusioni, ha contestato fermamente le accuse mosse dalla resistente, negando di avere aggredito la moglie. La circostanza –
su cui non è stata fatta luce ulteriore – non spiega tuttavia rilevanza decisiva in questa sede in quanto relativa ad avvenimenti successivi al manifestarsi ormai irreversibile della crisi della coppia.
Il ricorrente da ultimo ha reso noto che in data 4.7.2024 gli è stata diagnosticata una malattia neoplastica (cfr. doc.ti 9 e 10 allegati alle note di precisazione delle conclusioni), patologia per la cui rimozione si è reso necessario un delicato intervento chirurgico, eseguito il 22.7.2024, e in ragione della quale sono stati prescritti cicli chemioterapici;
ha poi riferito che per tale ragione dal luglio 2024 non ha potuto svolgere alcuna attività lavorativa, ed ha presentato in data 4.10.2024 domanda di invalidità all'IN (la cui istruttoria medica è ancora in corso- cfr. doc.ti 11 e 12 allegato alla comparsa conclusionale); ha poi aggiunto che la moglie ha continuato a percepire l'assegno di mantenimento di € 420,00 disposto dal Giudice, senza tuttavia 4 rilasciare la casa familiare.
Per questi motivi
ha chiesto di pronunciare la separazione tra i coniugi, di revocare o ridurre l'assegno di mantenimento previsto a suo carico a favore della moglie, di ordinare la restituzione di quanto da lui versato a titolo di mantenimento alla moglie dal momento che la stessa non aveva ancora lasciato la casa familiare contravvenendo al provvedimento provvisorio assunto dal Tribunale.
Preliminarmente, il collegio non ritiene vi siano ragioni sufficienti per aderire alla richiesta di riapertura dell'istruttoria formulata dalla resistente, non solo perché contraria al principio di economia processuale, ma anche in quanto gli elementi raccolti consentono di pervenire alla decisione.
Pt_2
Non vi è dubbio sulla base della storia familiare quale emerge dal tenore delle difese e dalle dichiarazioni delle parti, che sia venuta meno ogni prospettiva di vita comune tra i coniugi – e che vada dunque Pt_1 Controparte_1
pronunciata la loro separazione personale.
ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
La domanda formulata dal ricorrente
Il ricorrente nel corso del giudizio non ha coltivato la domanda di addebito della separazione alla moglie originariamente formulata, né l'ha reiterata in occasione della precisazione delle conclusioni, e non risulta che l'abbia menzionata neppure negli scritti conclusivi;
tale comportamento implica una sostanziale rinuncia alla domanda, peraltro fondata su affermazioni generiche e prive di riscontro probatorio di sorta.
La domanda formulata dalla resistente
La resistente lamenta il progressivo distacco del coniuge, che a partire dal 2022
aveva preso a condurre una vita del tutto autonoma da lei, rincasando sempre 5 più tardi ed uscendo da solo nei fine settimana, rifiutando di fornire qualsiasi spiegazione di tale comportamento sino a quando nel febbraio 2023 l'uomo le aveva telefonato mentre era al lavoro comunicandole di volersi separare. In
seguito ella aveva scoperto, visionando alcuni messaggi telefonici, che da tempo l'uomo aveva avviato una relazione con una donna, circostanza che il marito stesso se aveva confermato sempre nel febbraio del 2023. Il marito a sua volta sostiene che la sintonia di coppia era ormai irrimediabilmente venuta meno prima che egli intraprendesse la relazione cui la moglie aveva fatto riferimento, a causa di incompatibilità caratteriale e per via delle lunghe assenze della moglie, che si recava sovente a trovare i propri parenti in Perù.
Il collegio osserva che mentre il marito non ha fornito validi riscontri alle proprie deduzioni, la moglie ha documentalmente provato che la vita matrimoniale della coppia si fosse svolta in modo sereno almeno fino al novembre 2022. Tanto si desume dai messaggi scambiati tra i coniugi tra agosto e novembre 2022, da cui si evince che nel periodo in cui la moglie si trovava in
Perù le parti si sentivano regolarmente (contrariamente a quanto riferito dal marito) e nulla lasciava intendere che vi fosse in atto una crisi tra i due, tanto che il marito in occasione dell'anniversario di matrimonio si premurava di fare gli auguri alla moglie (cfr. all. 7 allegato alla comparsa di costituzione).
Sotto altro profilo, la resistente ha altresì documentato l'esistenza di una relazione extraconiugale del marito con la sig.ra (cfr. Controparte_2
scambio di messaggi intimi ed inequivocabili rinvenuti su whatsapp tra i due -
doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione), così come comprovata dalla relazione investigativa (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione) e dalla pedissequa testimonianza dell'investigatore privato Testimone_1
(cfr. verbale udienza del 1.2.2024).
Per quanto sopra può sicuramente affermarsi che la irreversibile crisi coniugale 6 sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere dal marito. Come noto infatti - ai fini dell'addebito della separazione -
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile a meno che non emerga che l'infedeltà si sia inverata in epoca successiva al venir meno di una realistica prospettiva di prosecuzione della vita comune.
Va quindi accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente.
CP_3
L'istituto dell'assegnazione della casa familiare ha quale suo fondamento unico la protezione dell'interesse del minore, ed è principio ampiamente consolidato
( v. Cass. Civ. 24254/2018) che in assenza di prole minore di età o maggiorenne non autonoma il giudice della separazione non possa imporre alcuna specifica destinazione all'immobile. In tal senso non può trovare accoglimento- perché priva di fondamento- la richiesta della ricorrente di divenire assegnataria dell'immobile in quanto priva di altra soluzione abitativa.
Nell'ambito del processo matrimoniale è consentito unicamente emettere in via di urgenza un provvedimento che assicuri in via provvisoria gli effetti della separazione, interrompendo la coabitazione tra i coniugi, ma non possono essere fatti valere diritti di proprietà o godimento sull'immobile, né azionate eventuali indennità da abusiva occupazione;
le domande formulate in tal senso sono infatti inammissibili perché non possono essere trattate in unico processo nell'ambito del rito speciale della famiglia.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO 7
Il ricorrente ha dichiarato di non avere una occupazione stabile e di svolgere lavori saltuari come imbianchino dai quali riesce a guadagnare circa € 800,00
mensili. Ha sostenuto di non avere immobili di proprietà e di vivere in una abitazione di proprietà dei familiari, in regime di comodato d'uso gratuito. Ha
affermato inoltre di essersi indebitato nel corso degli anni per far fronte alle continue richieste della moglie.
La resistente ha dichiarato di non svolgere attualmente alcun lavoro e di aver svolto in passato lavori saltuari come colf per i quali ha percepito nel 2021 €
2.685,28 e nel 2022 € 1.438,44 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – doc. 17). Ella inoltre non dispone di alcun bene immobile.
Nel corso del giudizio è emerso che il ricorrente svolge attività lavorativa nel campo delle ristrutturazioni (cfr. dichiarazione testimoniale della sorella,
, all'udienza del 1.2.2024 e relazione investigativa in atti) anche Testimone_2
se non è chiaro se lavori regolarmente o “a chiamata”; egli inoltre ha dichiarato di aver investito le elargizioni economiche pervenute dal padre in titoli postali
(cfr. doc.ti 10,11,12,13,14 e 15 della produzione di parte ricorrente) e di aver venduto nell'anno 2022 un immobile in comproprietà con le sorelle, per il quale ha incassato la somma di € 160.000,00, che afferma di avere interamente elargito alla propria sorella per consentirle di acquistare Persona_1
un immobile della dimensione adeguata ad ospitare anche l'anziana madre (cfr.
note trattazione scritta per l'udienza del 19.12.2023); si tratta di ricostruzione di scarsa verosimiglianza se raffrontata alla rappresentazione che il ricorrente rende di se stesso come persona in condizioni economiche precarie. Si osserva peraltro che nel corso dell'udienza di prima comparizione lo stesso in Pt_1
contraddizione con quanto sin qui riferito, ha sostenuto di avere necessità che la moglie si allontani dalla casa familiare perché la propria madre (che ne è
contitolare) vorrebbe ritornarvi ad abitare. 8
E' emersa peraltro una certa indiscriminata confusione tra le risorse del ricorrente, della madre e della sorella, su cui non è stata apportata la dovuta chiarezza da parte del ricorrente, laddove invece la moglie ha tenuto una condotta processuale assai più lineare sotto questo profilo;
su tale quadro si innesta il tema della malattia oncologica da cui è stato colpito il ricorrente,
destinata a produrre indubbiamente almeno per il tempo necessario alle cure prescritte, una riduzione della sua capacità lavorativa. Tenuto conto di quanto sopra e della durata complessiva del rapporto (il matrimonio, risalente al 2016,
è stato preceduto da una lunga convivenza), il collegio ritiene congruo – fermi per il passato i provvedimenti provvisori- porre a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 400,00 mensili, considerato che la resistente si trova ancora in età lavorativa ed è in condizione di conseguire una parziale autonomia.
ULTERIORI RICHIESTE
Il ricorrente ha domandato in sede di precisazione delle conclusioni di ordinare la restituzione di quanto sin qui versato in favore della moglie atteso che la stessa non ha lasciato la casa familiare come previsto nei provvedimenti provvisori. Si tratta di domanda restitutoria da ritenere in ammissibile nel giudizio matrimoniale, perché non sussumibile sotto il medesimo rito;
ad ogni modo, per completezza, è bene chiarire che non vi è alcun legame sinallagmatico tra l'assegno separativo e il rilascio della casa familiare da parte del coniuge più debole.
Il ricorrente inoltre - in occasione del deposito delle note conclusionali di replica- ha chiesto al Tribunale di emettere ex art. 614 bis c.p.c. una condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro per la violazione o il ritardo nell'esecuzione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare;
il collegio ritiene di non poter prendere in esame la richiesta in 9 quanto formulata in violazione dei termini di preclusione previsti dal codice di rito, non superabili nel caso in esame in quanto non si è in presenza di diritti indisponibili
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30126/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (Roma, Parte_1
10.8.1965) e (Lima- Perù, 29.9.1972) Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Roma in data 1.10.2016 (atto n.
00205, parte I, serie 30, anno 2016);
- dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
- fermi per il passato i provvedimenti adottati, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza pone a carico di Parte_1
in favore di un assegno di Controparte_1
mantenimento di € 400,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30126/2023, vertente
TRA
(Roma, 10.08.1965), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1
Mattei;
ricorrente E (Lima (Perù), 29.9.1972) con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. Mario Bacci
resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo ufficio giudiziario di pronunciare la Parte_1
separazione personale dalla moglie con la Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio in Roma in data 01.10.2016; ha precisato che dalla loro unione non erano nati figli e che da tempo la relazione si era logorata a causa degli atteggiamenti controllanti e aggressivi della moglie, la quale peraltro per lunghi periodi si era allontanata dalla casa familiare per recarsi nel suo paese natale;
ha conseguentemente invocato una pronuncia di 2 addebito a carico della resistente;
ha dedotto di essere disoccupato, di trovarsi in una situazione economica precaria e di svolgere saltuariamente lavori come imbianchino e pertanto ha chiesto di non emettere pronunce di sorta in ordine al mantenimento;
ha infine chiesto di ordinare l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, di proprietà dei suoi parenti e concessagli in comodato d'uso gratuito;
nel costituirsi ha aderito alla domanda di Controparte_1
separazione avanzata dal marito ma si è opposta alla richiesta di addebito, ed a sua volta ha formulato analoga domanda nei riguardi del marito, per avere questi tenuto atteggiamenti maltrattanti e offensivi e per avere allacciato una relazione extraconiugale;
ha poi domandato a sua volta di disporre l'allontanamento del marito dalla casa familiare per il tempo a lei occorrente per reperire una nuova soluzione abitativa;
infine ha fatto richiesta di un assegno di mantenimento pari ad € 1.000,00 mensili, precisando di essere priva di redditi, a fronte delle disponibilità effettive del marito, ben superiori a quelle da lui dichiarate.
Con i provvedimenti provvisori del 22.11.2023 il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'allontanamento della moglie dalla casa familiare ed ha posto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 380,00 mensili. Successivamente, verificata alla luce della produzione documentale ordinata una discreta capacità di risparmio del ricorrente, l'assegno è stato provvisoriamente elevato ad € 420,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024; all'udienza del 14.3.2024, mentre era in corso l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, le parti hanno dichiarato di essere vicine ad una soluzione transattiva della controversia e i difensori hanno dichiarato di rinunciare ciascuno alla propria prova testimoniale e accettare la reciproca rinuncia. 3
Alla successiva udienza (18.4.2024), il ricorrente ha proposto alla controparte di definire il giudizio tramite corresponsione da parte sua della somma di €
5.000,00 a fronte dell'allontanamento immediato della moglie dalla casa familiare) mentre la resistente, per il tramite del proprio legale, ha evidenziato che erano sopravvenuti degli accadimenti che escludevano qualsiasi prospettiva di definizione bonaria, giacché ella era stata aggredita dal marito in data
19.3.2024 ed aveva riportato un trauma contusivo ecchimotico dell'avambraccio, del polso e di alcune dita della mano destra (cfr. cartella
Pronto soccorso Ospedale Umberto I di Roma) per il quale aveva sporto formale denuncia (cfr. denuncia querela del 20.3.2024).
In occasione della precisazione delle conclusioni la resistente ha chiesto di procedere al completamento dell'istruttoria cui aveva in precedenza rinunciato.
Il ricorrente, nel precisare le conclusioni, ha contestato fermamente le accuse mosse dalla resistente, negando di avere aggredito la moglie. La circostanza –
su cui non è stata fatta luce ulteriore – non spiega tuttavia rilevanza decisiva in questa sede in quanto relativa ad avvenimenti successivi al manifestarsi ormai irreversibile della crisi della coppia.
Il ricorrente da ultimo ha reso noto che in data 4.7.2024 gli è stata diagnosticata una malattia neoplastica (cfr. doc.ti 9 e 10 allegati alle note di precisazione delle conclusioni), patologia per la cui rimozione si è reso necessario un delicato intervento chirurgico, eseguito il 22.7.2024, e in ragione della quale sono stati prescritti cicli chemioterapici;
ha poi riferito che per tale ragione dal luglio 2024 non ha potuto svolgere alcuna attività lavorativa, ed ha presentato in data 4.10.2024 domanda di invalidità all'IN (la cui istruttoria medica è ancora in corso- cfr. doc.ti 11 e 12 allegato alla comparsa conclusionale); ha poi aggiunto che la moglie ha continuato a percepire l'assegno di mantenimento di € 420,00 disposto dal Giudice, senza tuttavia 4 rilasciare la casa familiare.
Per questi motivi
ha chiesto di pronunciare la separazione tra i coniugi, di revocare o ridurre l'assegno di mantenimento previsto a suo carico a favore della moglie, di ordinare la restituzione di quanto da lui versato a titolo di mantenimento alla moglie dal momento che la stessa non aveva ancora lasciato la casa familiare contravvenendo al provvedimento provvisorio assunto dal Tribunale.
Preliminarmente, il collegio non ritiene vi siano ragioni sufficienti per aderire alla richiesta di riapertura dell'istruttoria formulata dalla resistente, non solo perché contraria al principio di economia processuale, ma anche in quanto gli elementi raccolti consentono di pervenire alla decisione.
Pt_2
Non vi è dubbio sulla base della storia familiare quale emerge dal tenore delle difese e dalle dichiarazioni delle parti, che sia venuta meno ogni prospettiva di vita comune tra i coniugi – e che vada dunque Pt_1 Controparte_1
pronunciata la loro separazione personale.
ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
La domanda formulata dal ricorrente
Il ricorrente nel corso del giudizio non ha coltivato la domanda di addebito della separazione alla moglie originariamente formulata, né l'ha reiterata in occasione della precisazione delle conclusioni, e non risulta che l'abbia menzionata neppure negli scritti conclusivi;
tale comportamento implica una sostanziale rinuncia alla domanda, peraltro fondata su affermazioni generiche e prive di riscontro probatorio di sorta.
La domanda formulata dalla resistente
La resistente lamenta il progressivo distacco del coniuge, che a partire dal 2022
aveva preso a condurre una vita del tutto autonoma da lei, rincasando sempre 5 più tardi ed uscendo da solo nei fine settimana, rifiutando di fornire qualsiasi spiegazione di tale comportamento sino a quando nel febbraio 2023 l'uomo le aveva telefonato mentre era al lavoro comunicandole di volersi separare. In
seguito ella aveva scoperto, visionando alcuni messaggi telefonici, che da tempo l'uomo aveva avviato una relazione con una donna, circostanza che il marito stesso se aveva confermato sempre nel febbraio del 2023. Il marito a sua volta sostiene che la sintonia di coppia era ormai irrimediabilmente venuta meno prima che egli intraprendesse la relazione cui la moglie aveva fatto riferimento, a causa di incompatibilità caratteriale e per via delle lunghe assenze della moglie, che si recava sovente a trovare i propri parenti in Perù.
Il collegio osserva che mentre il marito non ha fornito validi riscontri alle proprie deduzioni, la moglie ha documentalmente provato che la vita matrimoniale della coppia si fosse svolta in modo sereno almeno fino al novembre 2022. Tanto si desume dai messaggi scambiati tra i coniugi tra agosto e novembre 2022, da cui si evince che nel periodo in cui la moglie si trovava in
Perù le parti si sentivano regolarmente (contrariamente a quanto riferito dal marito) e nulla lasciava intendere che vi fosse in atto una crisi tra i due, tanto che il marito in occasione dell'anniversario di matrimonio si premurava di fare gli auguri alla moglie (cfr. all. 7 allegato alla comparsa di costituzione).
Sotto altro profilo, la resistente ha altresì documentato l'esistenza di una relazione extraconiugale del marito con la sig.ra (cfr. Controparte_2
scambio di messaggi intimi ed inequivocabili rinvenuti su whatsapp tra i due -
doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione), così come comprovata dalla relazione investigativa (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione) e dalla pedissequa testimonianza dell'investigatore privato Testimone_1
(cfr. verbale udienza del 1.2.2024).
Per quanto sopra può sicuramente affermarsi che la irreversibile crisi coniugale 6 sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere dal marito. Come noto infatti - ai fini dell'addebito della separazione -
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile a meno che non emerga che l'infedeltà si sia inverata in epoca successiva al venir meno di una realistica prospettiva di prosecuzione della vita comune.
Va quindi accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente.
CP_3
L'istituto dell'assegnazione della casa familiare ha quale suo fondamento unico la protezione dell'interesse del minore, ed è principio ampiamente consolidato
( v. Cass. Civ. 24254/2018) che in assenza di prole minore di età o maggiorenne non autonoma il giudice della separazione non possa imporre alcuna specifica destinazione all'immobile. In tal senso non può trovare accoglimento- perché priva di fondamento- la richiesta della ricorrente di divenire assegnataria dell'immobile in quanto priva di altra soluzione abitativa.
Nell'ambito del processo matrimoniale è consentito unicamente emettere in via di urgenza un provvedimento che assicuri in via provvisoria gli effetti della separazione, interrompendo la coabitazione tra i coniugi, ma non possono essere fatti valere diritti di proprietà o godimento sull'immobile, né azionate eventuali indennità da abusiva occupazione;
le domande formulate in tal senso sono infatti inammissibili perché non possono essere trattate in unico processo nell'ambito del rito speciale della famiglia.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO 7
Il ricorrente ha dichiarato di non avere una occupazione stabile e di svolgere lavori saltuari come imbianchino dai quali riesce a guadagnare circa € 800,00
mensili. Ha sostenuto di non avere immobili di proprietà e di vivere in una abitazione di proprietà dei familiari, in regime di comodato d'uso gratuito. Ha
affermato inoltre di essersi indebitato nel corso degli anni per far fronte alle continue richieste della moglie.
La resistente ha dichiarato di non svolgere attualmente alcun lavoro e di aver svolto in passato lavori saltuari come colf per i quali ha percepito nel 2021 €
2.685,28 e nel 2022 € 1.438,44 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – doc. 17). Ella inoltre non dispone di alcun bene immobile.
Nel corso del giudizio è emerso che il ricorrente svolge attività lavorativa nel campo delle ristrutturazioni (cfr. dichiarazione testimoniale della sorella,
, all'udienza del 1.2.2024 e relazione investigativa in atti) anche Testimone_2
se non è chiaro se lavori regolarmente o “a chiamata”; egli inoltre ha dichiarato di aver investito le elargizioni economiche pervenute dal padre in titoli postali
(cfr. doc.ti 10,11,12,13,14 e 15 della produzione di parte ricorrente) e di aver venduto nell'anno 2022 un immobile in comproprietà con le sorelle, per il quale ha incassato la somma di € 160.000,00, che afferma di avere interamente elargito alla propria sorella per consentirle di acquistare Persona_1
un immobile della dimensione adeguata ad ospitare anche l'anziana madre (cfr.
note trattazione scritta per l'udienza del 19.12.2023); si tratta di ricostruzione di scarsa verosimiglianza se raffrontata alla rappresentazione che il ricorrente rende di se stesso come persona in condizioni economiche precarie. Si osserva peraltro che nel corso dell'udienza di prima comparizione lo stesso in Pt_1
contraddizione con quanto sin qui riferito, ha sostenuto di avere necessità che la moglie si allontani dalla casa familiare perché la propria madre (che ne è
contitolare) vorrebbe ritornarvi ad abitare. 8
E' emersa peraltro una certa indiscriminata confusione tra le risorse del ricorrente, della madre e della sorella, su cui non è stata apportata la dovuta chiarezza da parte del ricorrente, laddove invece la moglie ha tenuto una condotta processuale assai più lineare sotto questo profilo;
su tale quadro si innesta il tema della malattia oncologica da cui è stato colpito il ricorrente,
destinata a produrre indubbiamente almeno per il tempo necessario alle cure prescritte, una riduzione della sua capacità lavorativa. Tenuto conto di quanto sopra e della durata complessiva del rapporto (il matrimonio, risalente al 2016,
è stato preceduto da una lunga convivenza), il collegio ritiene congruo – fermi per il passato i provvedimenti provvisori- porre a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 400,00 mensili, considerato che la resistente si trova ancora in età lavorativa ed è in condizione di conseguire una parziale autonomia.
ULTERIORI RICHIESTE
Il ricorrente ha domandato in sede di precisazione delle conclusioni di ordinare la restituzione di quanto sin qui versato in favore della moglie atteso che la stessa non ha lasciato la casa familiare come previsto nei provvedimenti provvisori. Si tratta di domanda restitutoria da ritenere in ammissibile nel giudizio matrimoniale, perché non sussumibile sotto il medesimo rito;
ad ogni modo, per completezza, è bene chiarire che non vi è alcun legame sinallagmatico tra l'assegno separativo e il rilascio della casa familiare da parte del coniuge più debole.
Il ricorrente inoltre - in occasione del deposito delle note conclusionali di replica- ha chiesto al Tribunale di emettere ex art. 614 bis c.p.c. una condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro per la violazione o il ritardo nell'esecuzione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare;
il collegio ritiene di non poter prendere in esame la richiesta in 9 quanto formulata in violazione dei termini di preclusione previsti dal codice di rito, non superabili nel caso in esame in quanto non si è in presenza di diritti indisponibili
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30126/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (Roma, Parte_1
10.8.1965) e (Lima- Perù, 29.9.1972) Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Roma in data 1.10.2016 (atto n.
00205, parte I, serie 30, anno 2016);
- dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
- fermi per il passato i provvedimenti adottati, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza pone a carico di Parte_1
in favore di un assegno di Controparte_1
mantenimento di € 400,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi