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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 26/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 23.6.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per il ricorrente, l'avv. CUZZILLA per parte convenuta, l'avv. SBAFFO.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. CUZZILLA in ordine alla domanda di risarcimento per l'abusiva reiterazione die contratti a termine, si riporta alla documentazione depositata e quindi insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Per la domanda relativa alla carta docente ribadisce l'adesione all'eccezione di prescrizione formulata dal con riferimento alla domanda relativa alla Carta Docente CP_1
limitatamente all'a.s. 2019/2020 e insiste pertanto per l'accoglimento della relativa domanda con riferimento alle rimanenti quattro annualità richieste.
L'avv. SBAFFO si riporta alla memoria e agli atti depositati, facendo presente che non tutti i contratti si riferiscono all'orario di cattedra completo.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della giornata. I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa con sentenza, pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 26/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 26/2025 R.G. Lav. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Isabella Cuzzilla e dall'avv. Alessandra Gaido ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 31, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa , CP_4
dipendente dell' Controparte_3
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_3 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
= Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro
= Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
= Accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti Controparte_2 del ricorrente, una abusiva rei inato e, per l'effetto,
= Dichiarare tenuta e condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno nella misura pari a 20 mensilità della retribuzione globale di fatto in favore di o in Parte_2 quelle diverse mensilità che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi le enze al saldo e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa
= Accertare e dichiarare che l'art. 1 c. 121 della L. 107/2015 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e D.P.C.M. del 28 novembre 2016 attuativi del medesimo art. 1 c. 122 della L. 107/2015, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine
= Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui di cui alla “Carta elettronica del Docente” ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 per ogni anno scolastico prestato e, nello specifico, per gli a.s. 2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
= Per l'effetto della statuizione di cui al punto che precede, dichiarare tenuta e condannare il
all'emissione in favore del ricorrente di otto carte elettroniche, Controparte_2 ciascuna dell'importo di € 500,00, per un totale di € 2.500,00 o del diverso importo che sarà accertato in causa, in ogni caso rimandandosi per l'individuazione delle annualità allo stato matricolare di
[...] prodotto in atti Pt_2
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA
= Accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti Controparte_2 del ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto,
= Dichiarare tenuta e condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto in favore di o in Parte_2 quelle diverse mensilità che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa
= Accertare e dichiarare che l'art. 1 c. 121 della L. 107/2015 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e D.P.C.M. del 28 novembre 2016 attuativi del medesimo art. 1 c. 122 della L. 107/2015, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine
= Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui di cui alla “Carta elettronica del Docente” ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 per ogni anno scolastico prestato e, nello specifico, per gli a.s. 2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
= Per l'effetto della statuizione di cui al punto che precede, dichiarare tenuta e condannare il
all'emissione in favore del ricorrente di otto carte elettroniche, Controparte_2
un totale € 2.500,00 o del diverso importo che sarà accertato in causa, in ogni caso rimandandosi per l'individuazione delle annualità allo stato matricolare di
[...] prodotto in atti. Pt_2
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 16.1.2025, premesso di essere docente Parte_1 abilitato all'insegnamento della religione cattolica, allegava di avere prestato servizio alle dipendenze del dall'a.s. 2001/2002 per oltre 36 mesi in virtù di Controparte_2
plurimi contratti a tempo determinato di durata annuale (1 settembre - 31 agosto).
Su queste premesse di fatto, in assenza di concorsi per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica a fronte della previsione legislativa di concorsi con cadenza triennale
(ex art. 3 comma 2 l. n. 186/2003), chiedeva di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno.
In particolare, in ordine alla quantificazione del danno faceva presente che il criterio indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016 si pone in realtà in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187/2016) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (in particolare con l'obbligo di energicità della misura sanzionatoria voluto dal diritto dell'Unione Europea) e quindi deve essere integrato;
sotto tale profilo, richiamava la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2893/2022 con cui il Giudice riteneva che l'art. 32 della L. n.183/2010, norma applicata dalle SS.UU. dovesse essere integrato con i criteri previsti dall'art. 8 della L. 604/1966, norma esplicitamente richiamata dal menzionato art. 32 (“ciò posto e dato atto in particolare che l'art 8 della l. 604/66 aumenta del 66.66% l'indennità ivi prevista in ipotesi di contratti di durata superiore
a 10 anni e del 133.33% la stessa in ipotesi di anzianità superiore ai venti anni, analogo criterio di adattamento può essere mutuato nella materia de qua giungendosi a 20 mensilità di retribuzione dell'ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 10 anni e 28 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 20 anni”). Chiedeva quindi la condanna del al risarcimento del danno nella misura pari a 20 mensilità CP_1
dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in subordine, al risarcimento del danno quantificato, secondo i criteri di cui all'art. ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. n. 81/2015, in misura pari a 12 mensilità.
Contestualmente, chiedeva venisse accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015 per gli anni scolastici
2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, e la condanna del CP_1 convenuto al pagamento in suo favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato.
Si costituiva in giudizio il , argomentando in particolare, in ordine Controparte_2 alla domanda risarcimento danni per abusiva reiterazione dei contratti a termine, sulla mancata specificazione dei danni effettivi patiti dal ricorrente nonché sulla ritenuta infondatezza della domanda di riconoscimento del bonus docenti;
eccepiva, comunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. dell'importo annuo di € 500,00 in ipotesi maturato con riferimento all'a.s. 2019/2020; concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita su base documentale, all'odierna udienza è stata discussa e decisa mediante la pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per quanto di ragione.
Deve ritenersi pacifico in causa che il ricorrente a partire dall' a.s. 2001/2002 (come dedotto in ricorso ma in realtà già dal 2000/2021) abbia prestato servizio di supplenza quale docente di religione cattolica. La circostanza non contestata dal risulta provata dalla CP_1
lettura congiunta dello stato matricolare (doc. 2 parte ricorrente) e del certificato di servizio datato 16.6.2025 depositato dal Ministero con nota del 18.6.2025. Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato, da parte del convenuto, per il conferimento degli incarichi annuali CP_1
relativi all'insegnamento della religione cattolica.
Ora, la questione è stata oggetto di recenti interventi della Corte di Cassazione, cui si ritiene di aderire perché pienamente condivisibili (Cass. n. 18698/2022; vd. anche Cassazione civile sez. lav., 12/08/2022, n.24761, Cassazione civile sez. lav., 15/07/2022, n.22420 tutte da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con dette pronunce la Corte di Cassazione, ripercorrendo le disposizioni di interesse dettate dalla stratificata legislazione in materia di insegnamento della religione cattolica e i principi di riferimento del diritto dell'Unione, così come recentemente declinati, in subiecta materia, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, ha affermato i seguenti principi di diritto che devono trovare applicazione al caso di specie:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 28 comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori CP_1 per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Venendo al caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato servizio quale docente di religione, ininterrottamente dal 2000/2001 in forza di contratti a tempo determinato annuali per il conferimento di incarichi con scadenza al 31 agosto di ciascun anno, qualificabili pertanto come incarichi su organico di diritto relativi a posti vacanti e disponibili.
Calando i principi esposti dalle pronunce richiamate alle fattispecie oggetto di causa, non vi
è dubbio, dunque, che l'ininterrotta serie di contratti annuali che ha coinvolto il ricorrente costituisca senz'altro un abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine, realizzando la protrazione di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza d'indizione del concorso triennale.
In particolare, l'abusiva reiterazione dei contratti si è verificata a partire dall'a.s. 2003/2004 coinvolgendo 23 annualità.
Quanto alla tutela riconoscibile alla ricorrente si ritiene di fare riferimento al nuovo testo dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 d.l. 131/2024 che prevede ora: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro
e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine e quindi del considerevole numero di annualità coinvolte, pare equo determinare il risarcimento nella misura richiesta dalla parte ricorrente, ovverosia in 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
L'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR è stata indicata dal ricorrente in € 2.212,06
e il Ministero non ha sollevato contestazioni specifiche sicché sul punto deve aderirsi all'indicazione fornita da parte ricorrente.
Anche la domanda relativa alla Carta Docente, la domanda svolta deve ritenersi fondata nei limiti di seguito precisati.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_2 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022). Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, Tribunale
Trani sez. lav., 4.5.2023, n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382, Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n.
107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022; n. 124/2022; n. 130/2022; n. 132/2022; n. 136/2022; n.
139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Passando quindi all'esame del caso di specie, deve, anzitutto, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, quanto alla domanda per gli anni CP_1
scolastici dal 2019/2020.
L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone, invero, la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo
Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge.
Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato, come precisato dalla Corte di
Cassazione, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e quindi per l'anno scolastico 2016/2017 dal
30 novembre 2016 e, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno (cfr. art. 5, comma 1, d.p.c.m. 28.11.2016). Nella specie il primo atto interruttivo della prescrizione risulta la diffida del 18.12.2024, sicché risulta prescritto il diritto alla Carta Docente sino all'a.s. 2019/2020 (avendo d'altronde la stessa parte ricorrente aderito all'eccezione formulata dal ). CP_1
Ciò premesso, è documentalmente provato (vd. doc. 2 parte ricorrente) che, per le altre annualità oggetto di domanda, il ricorrente abbia concluso con il , Controparte_2
contratti a tempo determinato per supplenze annuali, senza che risulti riconoscimento della
“carta elettronica” di cui alla l. 107/2015.
Con riguardo all'anno scolastico 2020/2021, va precisato che il ricorrente ha stipulato tre contratti, rispettivamente per un orario di 6 ore settimanali, i primi due, e 3 ore, il terzo;
per il 2021/2022 due contratti ciascuno di 6 ore.
Con riguardo all'anno scolastico 2022/2023 va precisato che il ricorrente ha osservato un orario scolastico di 9 ore presso un Istituto di Scuola Secondaria Superiore ed infine per l'anno scolastico in corso ha concluso un contratto su spezzone orario per 15 ore settimanali.
Ora, la S.C. non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario
(ipotesi quest'ultima ricorrente nel caso di specie), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
Da un lato, ha osservato: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativ
i, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lav oro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Dall'altro ha ricordato “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazio ni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non qu ando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Cor te Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze
n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”. Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre chiedersi, dunque, se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono, però, considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha sempre svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico e l'orario osservato (come sopra precisato) è sempre stato pari almeno al 50% dell'orario di cattedra, senz'altro equiparabile al part-time del personale di ruolo.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interno” o “esterno” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che la domanda si riferisce anche all'anno scolastico in corso a riprova dell'attualità del servizio e parte resistente nel costituirsi non ha dedotto l'assenza, sotto tale profilo, delle condizioni per far luogo al riconoscimento del bonus.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici di cui alla domanda (escluso il 2019/2020) e per l'effetto il deve essere condannato al CP_1
pagamento in favore dello stesso ricorrente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 dell'importo nominale di € 2.000.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo tenuto conto della natura seriale della causa e dell'attività concretamente svolta (considerata ai fini della liquidazione la causa ricompresa nello scaglione compreso fra da € 26.001 a € 52.000, considerata l'importo dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del Trattamento di Fine
Rapporto indicata dal ricorrente e l'ulteriore importo dovuto a titolo di bonus docenti), con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
-condanna il , in persona del pro tempore, a Controparte_2 CP_5
pagare, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore della parte ricorrente, l'importo pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (pari ad € 2.212,06), oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2024-2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore Controparte_2
del ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015.;
- rigetta la domanda di riconoscimento del diritto all'assegnazione della Carta Elettronica e per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 e di relativa condanna al pagamento per l'anno scolastico 2019/2020 per intervenuta prescrizione.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in euro 2.906, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 23.6.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 23.6.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per il ricorrente, l'avv. CUZZILLA per parte convenuta, l'avv. SBAFFO.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. CUZZILLA in ordine alla domanda di risarcimento per l'abusiva reiterazione die contratti a termine, si riporta alla documentazione depositata e quindi insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Per la domanda relativa alla carta docente ribadisce l'adesione all'eccezione di prescrizione formulata dal con riferimento alla domanda relativa alla Carta Docente CP_1
limitatamente all'a.s. 2019/2020 e insiste pertanto per l'accoglimento della relativa domanda con riferimento alle rimanenti quattro annualità richieste.
L'avv. SBAFFO si riporta alla memoria e agli atti depositati, facendo presente che non tutti i contratti si riferiscono all'orario di cattedra completo.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della giornata. I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa con sentenza, pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 26/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 26/2025 R.G. Lav. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Isabella Cuzzilla e dall'avv. Alessandra Gaido ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 31, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa , CP_4
dipendente dell' Controparte_3
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_3 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
= Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro
= Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
= Accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti Controparte_2 del ricorrente, una abusiva rei inato e, per l'effetto,
= Dichiarare tenuta e condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno nella misura pari a 20 mensilità della retribuzione globale di fatto in favore di o in Parte_2 quelle diverse mensilità che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi le enze al saldo e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa
= Accertare e dichiarare che l'art. 1 c. 121 della L. 107/2015 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e D.P.C.M. del 28 novembre 2016 attuativi del medesimo art. 1 c. 122 della L. 107/2015, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine
= Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui di cui alla “Carta elettronica del Docente” ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 per ogni anno scolastico prestato e, nello specifico, per gli a.s. 2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
= Per l'effetto della statuizione di cui al punto che precede, dichiarare tenuta e condannare il
all'emissione in favore del ricorrente di otto carte elettroniche, Controparte_2 ciascuna dell'importo di € 500,00, per un totale di € 2.500,00 o del diverso importo che sarà accertato in causa, in ogni caso rimandandosi per l'individuazione delle annualità allo stato matricolare di
[...] prodotto in atti Pt_2
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA
= Accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti Controparte_2 del ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto,
= Dichiarare tenuta e condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto in favore di o in Parte_2 quelle diverse mensilità che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in narrativa
= Accertare e dichiarare che l'art. 1 c. 121 della L. 107/2015 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e D.P.C.M. del 28 novembre 2016 attuativi del medesimo art. 1 c. 122 della L. 107/2015, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine
= Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui di cui alla “Carta elettronica del Docente” ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 per ogni anno scolastico prestato e, nello specifico, per gli a.s. 2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020
= Per l'effetto della statuizione di cui al punto che precede, dichiarare tenuta e condannare il
all'emissione in favore del ricorrente di otto carte elettroniche, Controparte_2
un totale € 2.500,00 o del diverso importo che sarà accertato in causa, in ogni caso rimandandosi per l'individuazione delle annualità allo stato matricolare di
[...] prodotto in atti. Pt_2
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 16.1.2025, premesso di essere docente Parte_1 abilitato all'insegnamento della religione cattolica, allegava di avere prestato servizio alle dipendenze del dall'a.s. 2001/2002 per oltre 36 mesi in virtù di Controparte_2
plurimi contratti a tempo determinato di durata annuale (1 settembre - 31 agosto).
Su queste premesse di fatto, in assenza di concorsi per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica a fronte della previsione legislativa di concorsi con cadenza triennale
(ex art. 3 comma 2 l. n. 186/2003), chiedeva di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno.
In particolare, in ordine alla quantificazione del danno faceva presente che il criterio indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016 si pone in realtà in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187/2016) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (in particolare con l'obbligo di energicità della misura sanzionatoria voluto dal diritto dell'Unione Europea) e quindi deve essere integrato;
sotto tale profilo, richiamava la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2893/2022 con cui il Giudice riteneva che l'art. 32 della L. n.183/2010, norma applicata dalle SS.UU. dovesse essere integrato con i criteri previsti dall'art. 8 della L. 604/1966, norma esplicitamente richiamata dal menzionato art. 32 (“ciò posto e dato atto in particolare che l'art 8 della l. 604/66 aumenta del 66.66% l'indennità ivi prevista in ipotesi di contratti di durata superiore
a 10 anni e del 133.33% la stessa in ipotesi di anzianità superiore ai venti anni, analogo criterio di adattamento può essere mutuato nella materia de qua giungendosi a 20 mensilità di retribuzione dell'ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 10 anni e 28 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 20 anni”). Chiedeva quindi la condanna del al risarcimento del danno nella misura pari a 20 mensilità CP_1
dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in subordine, al risarcimento del danno quantificato, secondo i criteri di cui all'art. ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. n. 81/2015, in misura pari a 12 mensilità.
Contestualmente, chiedeva venisse accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015 per gli anni scolastici
2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, e la condanna del CP_1 convenuto al pagamento in suo favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato.
Si costituiva in giudizio il , argomentando in particolare, in ordine Controparte_2 alla domanda risarcimento danni per abusiva reiterazione dei contratti a termine, sulla mancata specificazione dei danni effettivi patiti dal ricorrente nonché sulla ritenuta infondatezza della domanda di riconoscimento del bonus docenti;
eccepiva, comunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. dell'importo annuo di € 500,00 in ipotesi maturato con riferimento all'a.s. 2019/2020; concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita su base documentale, all'odierna udienza è stata discussa e decisa mediante la pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per quanto di ragione.
Deve ritenersi pacifico in causa che il ricorrente a partire dall' a.s. 2001/2002 (come dedotto in ricorso ma in realtà già dal 2000/2021) abbia prestato servizio di supplenza quale docente di religione cattolica. La circostanza non contestata dal risulta provata dalla CP_1
lettura congiunta dello stato matricolare (doc. 2 parte ricorrente) e del certificato di servizio datato 16.6.2025 depositato dal Ministero con nota del 18.6.2025. Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato, da parte del convenuto, per il conferimento degli incarichi annuali CP_1
relativi all'insegnamento della religione cattolica.
Ora, la questione è stata oggetto di recenti interventi della Corte di Cassazione, cui si ritiene di aderire perché pienamente condivisibili (Cass. n. 18698/2022; vd. anche Cassazione civile sez. lav., 12/08/2022, n.24761, Cassazione civile sez. lav., 15/07/2022, n.22420 tutte da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con dette pronunce la Corte di Cassazione, ripercorrendo le disposizioni di interesse dettate dalla stratificata legislazione in materia di insegnamento della religione cattolica e i principi di riferimento del diritto dell'Unione, così come recentemente declinati, in subiecta materia, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, ha affermato i seguenti principi di diritto che devono trovare applicazione al caso di specie:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del
2015, art. 28 comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori CP_1 per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Venendo al caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato servizio quale docente di religione, ininterrottamente dal 2000/2001 in forza di contratti a tempo determinato annuali per il conferimento di incarichi con scadenza al 31 agosto di ciascun anno, qualificabili pertanto come incarichi su organico di diritto relativi a posti vacanti e disponibili.
Calando i principi esposti dalle pronunce richiamate alle fattispecie oggetto di causa, non vi
è dubbio, dunque, che l'ininterrotta serie di contratti annuali che ha coinvolto il ricorrente costituisca senz'altro un abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine, realizzando la protrazione di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza d'indizione del concorso triennale.
In particolare, l'abusiva reiterazione dei contratti si è verificata a partire dall'a.s. 2003/2004 coinvolgendo 23 annualità.
Quanto alla tutela riconoscibile alla ricorrente si ritiene di fare riferimento al nuovo testo dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 d.l. 131/2024 che prevede ora: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro
e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine e quindi del considerevole numero di annualità coinvolte, pare equo determinare il risarcimento nella misura richiesta dalla parte ricorrente, ovverosia in 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
L'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR è stata indicata dal ricorrente in € 2.212,06
e il Ministero non ha sollevato contestazioni specifiche sicché sul punto deve aderirsi all'indicazione fornita da parte ricorrente.
Anche la domanda relativa alla Carta Docente, la domanda svolta deve ritenersi fondata nei limiti di seguito precisati.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_2 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022). Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, Tribunale
Trani sez. lav., 4.5.2023, n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382, Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n.
107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022; n. 124/2022; n. 130/2022; n. 132/2022; n. 136/2022; n.
139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve senz'altro essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Passando quindi all'esame del caso di specie, deve, anzitutto, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, quanto alla domanda per gli anni CP_1
scolastici dal 2019/2020.
L'art. 2948 c.c., n. 4 dispone, invero, la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo
Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge.
Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato, come precisato dalla Corte di
Cassazione, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e quindi per l'anno scolastico 2016/2017 dal
30 novembre 2016 e, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno (cfr. art. 5, comma 1, d.p.c.m. 28.11.2016). Nella specie il primo atto interruttivo della prescrizione risulta la diffida del 18.12.2024, sicché risulta prescritto il diritto alla Carta Docente sino all'a.s. 2019/2020 (avendo d'altronde la stessa parte ricorrente aderito all'eccezione formulata dal ). CP_1
Ciò premesso, è documentalmente provato (vd. doc. 2 parte ricorrente) che, per le altre annualità oggetto di domanda, il ricorrente abbia concluso con il , Controparte_2
contratti a tempo determinato per supplenze annuali, senza che risulti riconoscimento della
“carta elettronica” di cui alla l. 107/2015.
Con riguardo all'anno scolastico 2020/2021, va precisato che il ricorrente ha stipulato tre contratti, rispettivamente per un orario di 6 ore settimanali, i primi due, e 3 ore, il terzo;
per il 2021/2022 due contratti ciascuno di 6 ore.
Con riguardo all'anno scolastico 2022/2023 va precisato che il ricorrente ha osservato un orario scolastico di 9 ore presso un Istituto di Scuola Secondaria Superiore ed infine per l'anno scolastico in corso ha concluso un contratto su spezzone orario per 15 ore settimanali.
Ora, la S.C. non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario
(ipotesi quest'ultima ricorrente nel caso di specie), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
Da un lato, ha osservato: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativ
i, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lav oro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Dall'altro ha ricordato “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazio ni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non qu ando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Cor te Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze
n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”. Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre chiedersi, dunque, se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono, però, considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha sempre svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico e l'orario osservato (come sopra precisato) è sempre stato pari almeno al 50% dell'orario di cattedra, senz'altro equiparabile al part-time del personale di ruolo.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interno” o “esterno” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di
Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che la domanda si riferisce anche all'anno scolastico in corso a riprova dell'attualità del servizio e parte resistente nel costituirsi non ha dedotto l'assenza, sotto tale profilo, delle condizioni per far luogo al riconoscimento del bonus.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici di cui alla domanda (escluso il 2019/2020) e per l'effetto il deve essere condannato al CP_1
pagamento in favore dello stesso ricorrente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 dell'importo nominale di € 2.000.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo tenuto conto della natura seriale della causa e dell'attività concretamente svolta (considerata ai fini della liquidazione la causa ricompresa nello scaglione compreso fra da € 26.001 a € 52.000, considerata l'importo dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del Trattamento di Fine
Rapporto indicata dal ricorrente e l'ulteriore importo dovuto a titolo di bonus docenti), con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
-condanna il , in persona del pro tempore, a Controparte_2 CP_5
pagare, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore della parte ricorrente, l'importo pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (pari ad € 2.212,06), oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2024-2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore Controparte_2
del ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015.;
- rigetta la domanda di riconoscimento del diritto all'assegnazione della Carta Elettronica e per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 e di relativa condanna al pagamento per l'anno scolastico 2019/2020 per intervenuta prescrizione.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in euro 2.906, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 23.6.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci