TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/04/2026, n. 6742
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Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
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Decreto cautelare 26 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 5 ottobre 2023
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Sentenza 14 aprile 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per adesione a procedura di ripiano ridotto

    La società ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56, e di aver provveduto al pagamento del 48% di quanto originariamente addebitatole. Il Tribunale ha ritenuto che, pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione, sussistono i presupposti per ritenere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'articolo 84, comma 4, c.p.a., desumendo dall'intervento di fatti univoci e dal comportamento della parte la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

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    Cessazione della materia del contendere per adesione a procedura di ripiano ridotto

    La società ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56, e di aver provveduto al pagamento del 48% di quanto originariamente addebitatole. Il Tribunale ha ritenuto che, pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione, sussistono i presupposti per ritenere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'articolo 84, comma 4, c.p.a., desumendo dall'intervento di fatti univoci e dal comportamento della parte la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

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    La società ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56, e di aver provveduto al pagamento del 48% di quanto originariamente addebitatole. Il Tribunale ha ritenuto che, pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione, sussistono i presupposti per ritenere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'articolo 84, comma 4, c.p.a., desumendo dall'intervento di fatti univoci e dal comportamento della parte la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

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    La società ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56, e di aver provveduto al pagamento del 48% di quanto originariamente addebitatole. Il Tribunale ha ritenuto che, pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione, sussistono i presupposti per ritenere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'articolo 84, comma 4, c.p.a., desumendo dall'intervento di fatti univoci e dal comportamento della parte la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

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    La società ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56, e di aver provveduto al pagamento del 48% di quanto originariamente addebitatole. Il Tribunale ha ritenuto che, pur mancando il deposito del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione, sussistono i presupposti per ritenere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'articolo 84, comma 4, c.p.a., desumendo dall'intervento di fatti univoci e dal comportamento della parte la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 14/04/2026, n. 6742
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6742
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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