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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9690 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità e vertente
TRA
, nato in [...] l'[...], Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CIMMINO MARIA ANTONIETTA, presso la quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 in atti, dall'avv. DELLA VALLE CARMELA, presso la quale elettivamente domicilia
CONVENUTA
E
, nata a [...] il [...] e residente a [...]a Cancello Controparte_2
(CE) alla via G. Garibaldi n. 14
, nata in [...] il [...] e residente in [...]CP_3
CONVENUTE - CONTUMACI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 12/11/24
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ex art. 269 cc e ss., ritualmente notificato, l'attore, premesso di essere nato dalla relazione tra la madre, sig.ra , e il sig. e di essere stato considerato CP_3 Controparte_4 figlio del sig. sia da questi che dai suoi familiari con i quali aveva intrattenuto affettuosi CP_2 rapporti sino alla morte del sig. , nonno paterno, conveniva in giudizio innanzi al Persona_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la sig.ra e la sig.ra , nella CP_5 Controparte_2 qualità di eredi del sig. , nonché la madre, affinché fosse accertato e dichiarato Controparte_4 che il sig. , (nato a [...], il [...], e deceduto a Vienna, il 04/02/2001) Controparte_4 era il padre biologico del sig. nato in [...] l' 11/08/1998 Parte_1 dalla relazione affettiva con la sig.ra e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato CP_3 civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che il Sig.
assuma il cognome , in aggiunta al cognome materno. Parte_1 CP_2
Vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria articolava prova testimoniale, chiedeva deferire interrogatorio formale e disporre la consulenza tecnica. Si costituiva la sig.ra la quale eccepiva l'infondatezza della domanda attorea CP_5 deducendo che il deceduto sig. le aveva riferito di non aver riconosciuto l'attore Controparte_4 in quanto la sig.ra gli aveva confessato che il bambino era stato concepito a seguito CP_3 della relazione con un altro uomo e che, tuttavia, il sig. , a seguito delle richieste Controparte_4 di aiuto e minacce aveva apportato aiuto economico, Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda proposta.
Espletata la consulenza, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.pc..
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio condivide le valutazioni operate dal Giudice Istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n.
2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II,
8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II,
2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta
(Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti -tesi a provare la convivenza tra i genitori, non contestata dalla convenuta, la quale contesta esclusivamente la paternità- -cfr pag 1 dell'atto di citazione. Correttamente non è stato ammesso, altresì, l'interrogatorio formale, venendo in rilievo diritti indisponibili.
Tanto premesso, la domanda di accertamento della paternità va accolta. Con una recente decisione, la Suprema Corte ha evidenziato che "in materia di diritti indisponibili, il principio di non contestazione, se non può operare ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'azione, può tuttavia rilevare limitatamente a quel fatto costitutivo, efficacemente descritto quale
"mero episodio della vita", che "inerisce a un dato cronologico ed oggettivamente neutro, estraneo alla materia dello status". Orbene, nel caso in esame, non contestata la conoscenza tra la sig.ra e il padre CP_3 dell'attore, provata anche documentalmente -cfr lettere in atti-, né la coabitazione, nè l'aiuto economico offerto all'attore, all'epoca minore, nel corso del procedimento è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio finalizzata a verificare la paternità biologica e il ctu, dott.ssa
, con metodo condivisibile, basato sulla comparazione dei profili genetici Persona_2 autosomici del deceduto sig con quello del sig. Controparte_4 Persona_3
, ha accertato che è il padre di con
[...] Controparte_4 Persona_3 una probabilità del 99,997%, concludendo che tali risultati indicano che la paternità è praticamente provata.
In definitiva, le risultanze dell'istruttoria -esiti degli esami genetici, non contestazione degli altri elementi sopra indicati- consentono di ritenere raggiunta la prova della paternità cui era onerato l'attore, con la conseguenza che la domanda deve essere accolta. Quanto al cognome, può essere accolta la domanda di acquisizione del cognome paterno in aggiunta a quello materno, come richiesto dall'attore.
Quanto alla statuizione sulle spese di lite, la natura di giurisdizione necessaria dell'azione ne giustifica la compensazione, essendo l'accertamento doveroso ai fini dell'analisi della fondatezza della domanda. Peraltro, la convenuta non ha contestato la conoscenza tra il figlio e la madre dell'attore, né la coabitazione, né il contenuto delle lettere o le fotografie in atti, né il rapporto di affetto intrattenuto con l'attore, limitandosi a palesare dubbi sulla paternità causati dalle confidenze che il figlio le avrebbe fatto e dalle email depositate -allegate alla comparsa di costituzione-. Inoltre, riguardo alla non contestazione, vale quanto sopra esposto con riferimento alla inidoneità a costituire prova degli elementi costitutivi della domanda. Le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, sono poste a carico delle parti in causa in eguale misura. Non rileva che l'attrice ne abbia approfittato per la tumulazione, in quanto le spese di tumulazione sono comunque a carico di tutti gli eredi e, dunque, anche dell'attore
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
Dichiara che il sig. , nato a [...] il [...] e deceduto in Austria il Controparte_4
04/02/2001, è padre di , nato in [...] l'[...], il quale Parte_1 assumerà il cognome paterno, aggiungendolo a quello materno;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione sull'atto di nascita della presente sentenza al passaggio in giudicato;
compensa le spese di lite;
pone in via definitiva le spese di consulenza a carico delle parti in eguale misura.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9690 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità e vertente
TRA
, nato in [...] l'[...], Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CIMMINO MARIA ANTONIETTA, presso la quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 in atti, dall'avv. DELLA VALLE CARMELA, presso la quale elettivamente domicilia
CONVENUTA
E
, nata a [...] il [...] e residente a [...]a Cancello Controparte_2
(CE) alla via G. Garibaldi n. 14
, nata in [...] il [...] e residente in [...]CP_3
CONVENUTE - CONTUMACI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 12/11/24
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ex art. 269 cc e ss., ritualmente notificato, l'attore, premesso di essere nato dalla relazione tra la madre, sig.ra , e il sig. e di essere stato considerato CP_3 Controparte_4 figlio del sig. sia da questi che dai suoi familiari con i quali aveva intrattenuto affettuosi CP_2 rapporti sino alla morte del sig. , nonno paterno, conveniva in giudizio innanzi al Persona_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la sig.ra e la sig.ra , nella CP_5 Controparte_2 qualità di eredi del sig. , nonché la madre, affinché fosse accertato e dichiarato Controparte_4 che il sig. , (nato a [...], il [...], e deceduto a Vienna, il 04/02/2001) Controparte_4 era il padre biologico del sig. nato in [...] l' 11/08/1998 Parte_1 dalla relazione affettiva con la sig.ra e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato CP_3 civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che il Sig.
assuma il cognome , in aggiunta al cognome materno. Parte_1 CP_2
Vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria articolava prova testimoniale, chiedeva deferire interrogatorio formale e disporre la consulenza tecnica. Si costituiva la sig.ra la quale eccepiva l'infondatezza della domanda attorea CP_5 deducendo che il deceduto sig. le aveva riferito di non aver riconosciuto l'attore Controparte_4 in quanto la sig.ra gli aveva confessato che il bambino era stato concepito a seguito CP_3 della relazione con un altro uomo e che, tuttavia, il sig. , a seguito delle richieste Controparte_4 di aiuto e minacce aveva apportato aiuto economico, Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda proposta.
Espletata la consulenza, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.pc..
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio condivide le valutazioni operate dal Giudice Istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n.
2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II,
8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II,
2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta
(Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti -tesi a provare la convivenza tra i genitori, non contestata dalla convenuta, la quale contesta esclusivamente la paternità- -cfr pag 1 dell'atto di citazione. Correttamente non è stato ammesso, altresì, l'interrogatorio formale, venendo in rilievo diritti indisponibili.
Tanto premesso, la domanda di accertamento della paternità va accolta. Con una recente decisione, la Suprema Corte ha evidenziato che "in materia di diritti indisponibili, il principio di non contestazione, se non può operare ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'azione, può tuttavia rilevare limitatamente a quel fatto costitutivo, efficacemente descritto quale
"mero episodio della vita", che "inerisce a un dato cronologico ed oggettivamente neutro, estraneo alla materia dello status". Orbene, nel caso in esame, non contestata la conoscenza tra la sig.ra e il padre CP_3 dell'attore, provata anche documentalmente -cfr lettere in atti-, né la coabitazione, nè l'aiuto economico offerto all'attore, all'epoca minore, nel corso del procedimento è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio finalizzata a verificare la paternità biologica e il ctu, dott.ssa
, con metodo condivisibile, basato sulla comparazione dei profili genetici Persona_2 autosomici del deceduto sig con quello del sig. Controparte_4 Persona_3
, ha accertato che è il padre di con
[...] Controparte_4 Persona_3 una probabilità del 99,997%, concludendo che tali risultati indicano che la paternità è praticamente provata.
In definitiva, le risultanze dell'istruttoria -esiti degli esami genetici, non contestazione degli altri elementi sopra indicati- consentono di ritenere raggiunta la prova della paternità cui era onerato l'attore, con la conseguenza che la domanda deve essere accolta. Quanto al cognome, può essere accolta la domanda di acquisizione del cognome paterno in aggiunta a quello materno, come richiesto dall'attore.
Quanto alla statuizione sulle spese di lite, la natura di giurisdizione necessaria dell'azione ne giustifica la compensazione, essendo l'accertamento doveroso ai fini dell'analisi della fondatezza della domanda. Peraltro, la convenuta non ha contestato la conoscenza tra il figlio e la madre dell'attore, né la coabitazione, né il contenuto delle lettere o le fotografie in atti, né il rapporto di affetto intrattenuto con l'attore, limitandosi a palesare dubbi sulla paternità causati dalle confidenze che il figlio le avrebbe fatto e dalle email depositate -allegate alla comparsa di costituzione-. Inoltre, riguardo alla non contestazione, vale quanto sopra esposto con riferimento alla inidoneità a costituire prova degli elementi costitutivi della domanda. Le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, sono poste a carico delle parti in causa in eguale misura. Non rileva che l'attrice ne abbia approfittato per la tumulazione, in quanto le spese di tumulazione sono comunque a carico di tutti gli eredi e, dunque, anche dell'attore
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
Dichiara che il sig. , nato a [...] il [...] e deceduto in Austria il Controparte_4
04/02/2001, è padre di , nato in [...] l'[...], il quale Parte_1 assumerà il cognome paterno, aggiungendolo a quello materno;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione sull'atto di nascita della presente sentenza al passaggio in giudicato;
compensa le spese di lite;
pone in via definitiva le spese di consulenza a carico delle parti in eguale misura.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso