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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2245 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2245/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniug;
i all'esito dell'udienza camerale del 3.4.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA SS.
ANNUNZIATA N. 6, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...];
- resistente non comparso con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 20.2.2024);
***
All'udienza del 3.4.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 24/05/2023 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 pagina 1 di 2 di pronunciare la separazione personale dal marito , sposato a Siracusa il Controparte_1
2.6.2022 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Siracusa anno 2022, n. 32, Parte
II, Serie A) e dalla cui unione non è stata generata prole.
All'udienza di comparizione, ex art. 473 bis. 21 c.p.c., tenutasi in data 13.3.2024, veniva concesso a parte ricorrente nuovo termine per rinnovare la notifica, non andata a buon fine, del ricorso introduttivo al resistente e all'udienza del 3.4.2025 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica al resistente non comparso, ne dichiarava la contumacia e sentiva la ricorrente che insisteva in ricorso.
Alla medesima udienza, quindi, ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 20.2.2024).
Orbene, passando al merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
La natura delle allegazioni mosse da parte ricorrente e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione di controparte ed il carattere necessario della pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno
[...]
2.6.2022 (Atto n. 32, Parte II, Serie A, Anno 2022); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3/4/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2245/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniug;
i all'esito dell'udienza camerale del 3.4.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA SS.
ANNUNZIATA N. 6, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...];
- resistente non comparso con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 20.2.2024);
***
All'udienza del 3.4.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 24/05/2023 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 pagina 1 di 2 di pronunciare la separazione personale dal marito , sposato a Siracusa il Controparte_1
2.6.2022 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Siracusa anno 2022, n. 32, Parte
II, Serie A) e dalla cui unione non è stata generata prole.
All'udienza di comparizione, ex art. 473 bis. 21 c.p.c., tenutasi in data 13.3.2024, veniva concesso a parte ricorrente nuovo termine per rinnovare la notifica, non andata a buon fine, del ricorso introduttivo al resistente e all'udienza del 3.4.2025 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica al resistente non comparso, ne dichiarava la contumacia e sentiva la ricorrente che insisteva in ricorso.
Alla medesima udienza, quindi, ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 20.2.2024).
Orbene, passando al merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
La natura delle allegazioni mosse da parte ricorrente e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione di controparte ed il carattere necessario della pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno
[...]
2.6.2022 (Atto n. 32, Parte II, Serie A, Anno 2022); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3/4/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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