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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2198 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
Cristiana Fabbrizi e Gianluca Perreca ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
RO, via Salaria 290
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale, dall'avvocato Clotilde Mazza ed elettivamente domiciliato in RO, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di RO n. 9435/2022 pubblicata in data
9/2/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di RO rigettava il ricorso presentato da Parte_1
al fine di ottenere pronuncia dichiarativa del suo preteso diritto ai benefici previdenziali
[...] di cui all'art. 13, comma 8, l. 257/1992 e successive modifiche (maggiorazione per il coefficiente di 1,5 o, in subordine, dell'1,25 ai fini delle prestazioni pensionistiche per l'intero periodo lavorativo).
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
CP_ L' si costituiva tardivamente in giudizio opponendosi all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito al fine di fare accertare e dichiarare l'avvenuta sua esposizione Parte_1 qualificata all'amianto, per un periodo superiore a 10 anni, nello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze di dal 12/11/1973 sino al 31/12/1997, con mansioni CP_2 prima di falegname macchinista e successivamente, dal 1985, di carrozziere, mansioni svolte presso le officine centrali della società datrice e le rimesse di IA, SA PA e Acilia.
Rivendicava quindi il suo diritto al beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, della l. n. 257/92 mediante applicazione del coefficiente 1,5 o, in subordine, del coefficiente 1,25.
CP_ Il Tribunale rigettava le eccezioni preliminari dell' (inammissibilità/improcedibilità del ricorso per mancanza di previa domanda amministrativa e di tempestivo ricorso, prescrizione) ma affermava l'infondatezza delle rivendicazioni dell'odierno appellante per non essere stata fornita la prova della presenza negli impianti ove aveva prestato servizio delle fibre di amianto nella percentuale normativamente prevista.
Affermava quindi l'inammissibilità, in ragione della sua natura meramente esplorativa, della richiesta di CTU ambientale effettuata dal lavoratore.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la carenza di prova della esposizione qualificata all'amianto.
Ribadisce l'idoneità a tale proposito del parere del giugno 2005 contestando quanto CP_3 affermato dal Tribunale in ordine all'insufficiente valore probatorio di tale documento per non avere ad oggetto anche le rimesse aziendali in cui aveva prestato la propria attività lavorativa evidenziando come in tale atto fosse stato affermato come nelle rimesse aziendali ulteriori rispetto a quelle specificamente esaminate, fossero state svolte le medesime attività lavorative e come i capannoni delle rimesse fossero tutti identici in quanto costruiti tutti nello stesso modo ed evidenziando altresì come in tale parere fossero riportate anche le mansioni indicate in ricorso con le relative quantità di esposizione.
Evidenzia in ogni caso come gli elementi desumibili dal suddetto parere fossero sufficienti ai fini della ammissione della richiesta CTU ambientale.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda a seguito del mancato espletamento della prova per testi richiesta, prova inizialmente ammessa dal Tribunale e per la quale era stato dichiarato successivamente decaduto a seguito della mancata presentazione dei testimoni.
Contesta il provvedimento di decadenza del Tribunale (sostenendo di avere citato i testimoni, alla data fissata per la loro escussione, ad un orario diverso da quello indicato nel provvedimento di ammissione per essere stato indotto in errore dalla comunicazione della cancelleria).
Sostiene che in ogni caso il mancato espletamento della prova orale non avrebbe comunque fatto venire meno la prova della sua esposizione qualificata all'amianto evidenziando come le CP_ mansioni indicate in ricorso non fossero mai state contestate dall' trovando anzi riscontro nel curriculum lavorativo proveniente da e prodotto in atti. CP_2
Con un terzo motivo contesta la gravata sentenza ove aveva affermato non essere state prodotte, nonostante il riferimento ad esse effettuate nel ricorso di primo grado, le CTU ambientali effettuate in altri giudizi, con riferimento agli impianti a cui era stato adibito il lavoratore (cd. CTU “gemelle”).
Rileva come a tale proposito dovesse fare stato l'indice degli atti e dei documenti ove le predette CTU gemelle non erano state in realtà indicate, dovendo invece attribuirsi a refusi involontari la loro menzione nel corpo del ricorso di primo grado, ribadendo l'idoneità a comprovare il rivendicato diritto della documentazione prodotta in allegato al ricorso (parere e curriculum lavorativo) insistendo per l'ammissione della CTU ambientale. CP_3
Insisteva pertanto per l'integrale accoglimento delle richieste di cui al ricorso di primo grado.
CP_ Si premette che, in assenza di rituale impugnazione da parte dell' risulta essersi formato il giudicato interno sulla infondatezza delle eccezioni di inammissibilità-improcedibilità del ricorso e di estinzione per prescrizione del diritto rivendicato dall'appellante.
CP_ L' non ha, in particolare, presentato appello incidentale avverso il rigetto dell'eccezione di prescrizione espressamente effettuata dal giudice di prime cure con conseguente formarsi in ordine all'infondatezza del giudicato interno ed inammissibilità della reiterazione di tale CP_ eccezione effettuata dall' in sede di costituzione del presente giudizio.
Devono ribadirsi, a tale proposito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (Cass. n. 9505 del 09/04/2024. In ordine alla necessità di proporre appello incidentale, da parte della parte vittoriosa nella precedente fase del giudizio, avverso una statuizione, anche implicita, di rigetto di un'eccezione di merito, cfr
Cass. n. 24658 del 19/10/2017).
CP_ Deve inoltre essere esclusa, contrariamente a quanto affermato dall' qualsiasi necessità di integrazione del contraddittorio nel presente giudizio nei confronti dell' o della società CP_4 datrice correttamente non evocati in giudizio dall'odierno appellante o, in sede di CP_2 integrazione del contraddittorio, dal Tribunale.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua poiché il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria. Ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l' , CP_1 essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione (cfr ex multis Cass. n. 2677 del 25/02/2002, Cass. n. 8937 del 19/06/2002 e Cass. n. 16592 del 21/07/2014).
Infondata risulta infine l'eccezione di inammissibilità della domanda di rivalutazione contributiva per raggiungimento del tetto di anzianità contributiva massima di 2080 settimane CP_ (pari a 40 anni di retribuzione) nel regime pensionistico di appartenenza (sollevata dall' in sede costituzione di primo grado e reiterata anche nella presente fase di impugnazione e su cui il giudice di prime cure non ha statuito).
Trattasi infatti di eccezione sollevata in modo del tutto generico (senza alcun concreto riferimento alla situazione contributiva dell'odierno appellante) e che, in ogni caso, non trova CP_ riscontro nei dati desumibili dall'estratto contributivo tardivamente prodotto dall' per la prima volta (il suddetto documento non risultava in realtà essere stato allegato al ricorso di primo grado nonostante la sua menzione nell'indice apposto in calce a tale atto) al proprio atto di impugnazione, dal quale si desume la maturazione da parte dell'odierno appellante, nella propria gestione contributiva di appartenenza, di un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni
(quantificabile in particolare in complessivi 1810 contributi settimanali e 5 giorni).
Tanto premesso si ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva innanzitutto che lo svolgimento, nel periodo oggetto di rivendicazione, delle mansioni indicate nel ricorso e il luogo in cui le stesse sono state espletate (officine centrali, depositi di IA, SA PA e Acilia) può ritenersi sufficientemente dimostrato sulla base del curriculum lavorativo proveniente da (prodotto in allegato alla nota del CP_2 Parte_2
del 16/5/2006° sua volta prodotta come all. 8 del ricorso di primo grado) e ciò tanto più
[...] alla luce dell'assenza di contestazioni specifiche in ordine alle circostanziate allegazioni effettuate a tale proposito dal lavoratore con il ricorso di primo grado.
Risulta applicabile anche al presente giudizio previdenziale il principio proprio del rito del lavoro in ordine all'onere per il convenuto, imposto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., di contestare specificamente i fatti allegati dall'attore, onere al cui mancato adempimento consegue l'effetto della indisponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo (cfr. ad es. Cass. n. 11108 del 15/05/2007. In ordine all'applicabilità del principio di non contestazione anche ai giudizi previdenziali Cass. n. 15326 del 30/06/2009 e Cass. n. 11417 del 10/05/2017). Alla stregua di tali considerazioni (alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame del motivo di appello relativo al mancato espletamento della prova per testi richiesta dall'appellante nel precedente grado di giudizio) il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'espletamento della richiesta CTU ambientale.
Tanto premesso si osserva che il ctu nominato nella presente fase di appello ha accertato che l'odierno appellante “ durante gli anni di lavoro nelle officine di manutenzione di tram ed autobus di , Cotral, sia stato esposto ad amianto in concentrazioni superiori a CP_2 CP_5
100 fibre/litro dalla data di assunzione 12.11.1973 al 31.12.1995 per complessivi 22 anni.”.
Questo con particolare riferimento all'attività lavorativa svolta presso le officine di RO
IN (dal 1973 al 1985) e ai depositi officina di IA (dal 1985 al 1989) e SA PA
(dal 1989 al 1995), evidenziando in particolare come “La convinzione di una esposizione consistete deriva dalla personale esperienza di numerose CTU svolte sullo stesso tema su colleghi del ricorrente e – principalmente – dalle valutazioni di specificamente CP_6 dedicate alla valutazione dell'esposizione ad amianto ai fini dei benefici previdenziali per i dipendenti Trambus ATAC del 22.2.2005 (Relazione parere allegata al ricorso)”. CP_3
Evidenziava in particolare il CTU, a tale proposito, le risultanze del parere CONTARP allegato al ricorso affermando che “Risulta a pag. 36 dal parere CONTARP che nella la prima sede di lavoro del Sig. (Officina centrale di Via IN) il falegname era esposto Parte_1 ad amianto in concentrazioni medie annuali elevate, che si sono andate progressivamente riducendo a partire dal 1992. La riduzione progressiva è la seguente da 291 nel 1992 a 248, a
204, a 160, a 117 fibre nel 1994. La data del 1992 corrisponde al periodo in cui l'azienda iniziò ad adeguarsi alle normative di prevenzione di quegli anni (277/91 e 257/92), quindi lascia ragionevolmente ritenere che negli anni precedenti al 1992 l'esposizione sia stata maggiore.
Dunque per tutto il periodo di lavoro in Via IN il Sig. è stato esposto a Parte_1 concentrazioni di amianto superiori a 100 fibre litro.
Va aggiunto che nelle pagine precedenti del parere è chiaramente indicato che alcune lavorazioni del falegname comportavano una esposizione estremamente elevata pari a 1900 (sic) fibre litro. Inoltre non è certo che nella valutazione dell'esposizione si sia tenuto conto della esposizione da contiguità del falegname con il tornitore che rifiniva i ferodi di amianto, dunque la valutazione di potrebbe essere alquanto riduttiva. CP_3
Risulta poi dallo stesso parere che l'esposizione media annuale del carrozziere che operava in varie sedi diverse dalla officina centrale di via IN che il carrozziere dei Reparti
Manutenzione Bus (Denominati RCA) risultava esposto ad amianto in concentrazioni medie annuali decrescenti a partire dal 1992 in sequenza 244, 205, 169, fino a 133 fibre litro nel 1995).
Anche in questo caso nelle pagine del parere in cui vengono descritti i compiti del CP_3 carrozziere, risulta che alcuni compiti (taglio pannelli e coibentazione dei tubi di scarico) comportavano esposizioni elevatissime, pari a 1900 e 2500 fibre di amianto per litro di aria inalata.
Riguardo alla data cui collocare il termine dell'esposizione dei lavoratori esposti si ritiene che corrisponda in genere alla metà degli anni 90 e ,nel caso in esame, si collochi al 31.12.1995, circa due anni dopo l'entrata in vigore della legge 257 che bandiva l'amianto”. La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma avverso le quali non sono state del resto effettuate osservazioni dalle parti).
Pertanto e conclusivamente, in riforma della gravata sentenza, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti dell'invocato diritto al beneficio di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/92, come modificato dalla l. 326/2003, essendo stata accertata un'esposizione qualificata ad amianto per un periodo ben superiore al decennio.
La richiesta rivalutazione dovrà però avvenire in applicazione del coefficiente 1,25 e i soli fini della determinazione dell'importo pensionistico (e non ai fini della maturazione del diritto di accesso al medesimo) ai sensi dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992 così come modificato dall'art. 47, comma 1, del d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, avendo l'odierno appellante, pacificamente, maturato il diritto a pensione ed instaurato il relativo procedimento amministrativo per il riconoscimento dei benefici con lettera in data 8/6/2005 (all. 2 del ricorso), in data quindi successiva al 2/10/2003 (data di entrata in vigore della riforma di cui all'art. 47, comma 1, dl 269/2003) con conseguente suo assoggettamento alla nuova disciplina introdotta dal d.l. citato.
Questo ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 132, l. n. 350/2003 alla cui stregua “In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all o che ottengono sentenze CP_4 favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni gia' rilasciate dall ...”. CP_4
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma
132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre
2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all' od ottenuto sentenze favorevoli CP_4 per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (Cass. n. 15679 del 11/07/2006. Nello stesso senso Cass. n.
8649 del 30/05/2012).
Tali i motivi della presente decisione. La regolamentazione delle spese di lite liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza, rimanendo a carico dell'Istituto appellato le spese di ctu del presente grado di giudizio, separatamente liquidate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza, accertata l'esposizione qualificata all'amianto dell'appellante dal 12.11.1973 al CP_ 31.12.1995 condanna l' alla rivalutazione contributiva mediante applicazione del coefficiente 1,25 ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. 257/1992 come modificato dall'art. 47, comma
1, del d.l. 326/2003 conv. in l. 269/2003.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 3.291 e per il grado di appello in € 4.996.In entrambi i casi oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
CP_ Pone le spese di ctu del grado, separatamente liquidate, a carico dell'
RO 16.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2198 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
Cristiana Fabbrizi e Gianluca Perreca ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
RO, via Salaria 290
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale, dall'avvocato Clotilde Mazza ed elettivamente domiciliato in RO, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di RO n. 9435/2022 pubblicata in data
9/2/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di RO rigettava il ricorso presentato da Parte_1
al fine di ottenere pronuncia dichiarativa del suo preteso diritto ai benefici previdenziali
[...] di cui all'art. 13, comma 8, l. 257/1992 e successive modifiche (maggiorazione per il coefficiente di 1,5 o, in subordine, dell'1,25 ai fini delle prestazioni pensionistiche per l'intero periodo lavorativo).
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
CP_ L' si costituiva tardivamente in giudizio opponendosi all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito al fine di fare accertare e dichiarare l'avvenuta sua esposizione Parte_1 qualificata all'amianto, per un periodo superiore a 10 anni, nello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze di dal 12/11/1973 sino al 31/12/1997, con mansioni CP_2 prima di falegname macchinista e successivamente, dal 1985, di carrozziere, mansioni svolte presso le officine centrali della società datrice e le rimesse di IA, SA PA e Acilia.
Rivendicava quindi il suo diritto al beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, della l. n. 257/92 mediante applicazione del coefficiente 1,5 o, in subordine, del coefficiente 1,25.
CP_ Il Tribunale rigettava le eccezioni preliminari dell' (inammissibilità/improcedibilità del ricorso per mancanza di previa domanda amministrativa e di tempestivo ricorso, prescrizione) ma affermava l'infondatezza delle rivendicazioni dell'odierno appellante per non essere stata fornita la prova della presenza negli impianti ove aveva prestato servizio delle fibre di amianto nella percentuale normativamente prevista.
Affermava quindi l'inammissibilità, in ragione della sua natura meramente esplorativa, della richiesta di CTU ambientale effettuata dal lavoratore.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la carenza di prova della esposizione qualificata all'amianto.
Ribadisce l'idoneità a tale proposito del parere del giugno 2005 contestando quanto CP_3 affermato dal Tribunale in ordine all'insufficiente valore probatorio di tale documento per non avere ad oggetto anche le rimesse aziendali in cui aveva prestato la propria attività lavorativa evidenziando come in tale atto fosse stato affermato come nelle rimesse aziendali ulteriori rispetto a quelle specificamente esaminate, fossero state svolte le medesime attività lavorative e come i capannoni delle rimesse fossero tutti identici in quanto costruiti tutti nello stesso modo ed evidenziando altresì come in tale parere fossero riportate anche le mansioni indicate in ricorso con le relative quantità di esposizione.
Evidenzia in ogni caso come gli elementi desumibili dal suddetto parere fossero sufficienti ai fini della ammissione della richiesta CTU ambientale.
Con un secondo motivo contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda a seguito del mancato espletamento della prova per testi richiesta, prova inizialmente ammessa dal Tribunale e per la quale era stato dichiarato successivamente decaduto a seguito della mancata presentazione dei testimoni.
Contesta il provvedimento di decadenza del Tribunale (sostenendo di avere citato i testimoni, alla data fissata per la loro escussione, ad un orario diverso da quello indicato nel provvedimento di ammissione per essere stato indotto in errore dalla comunicazione della cancelleria).
Sostiene che in ogni caso il mancato espletamento della prova orale non avrebbe comunque fatto venire meno la prova della sua esposizione qualificata all'amianto evidenziando come le CP_ mansioni indicate in ricorso non fossero mai state contestate dall' trovando anzi riscontro nel curriculum lavorativo proveniente da e prodotto in atti. CP_2
Con un terzo motivo contesta la gravata sentenza ove aveva affermato non essere state prodotte, nonostante il riferimento ad esse effettuate nel ricorso di primo grado, le CTU ambientali effettuate in altri giudizi, con riferimento agli impianti a cui era stato adibito il lavoratore (cd. CTU “gemelle”).
Rileva come a tale proposito dovesse fare stato l'indice degli atti e dei documenti ove le predette CTU gemelle non erano state in realtà indicate, dovendo invece attribuirsi a refusi involontari la loro menzione nel corpo del ricorso di primo grado, ribadendo l'idoneità a comprovare il rivendicato diritto della documentazione prodotta in allegato al ricorso (parere e curriculum lavorativo) insistendo per l'ammissione della CTU ambientale. CP_3
Insisteva pertanto per l'integrale accoglimento delle richieste di cui al ricorso di primo grado.
CP_ Si premette che, in assenza di rituale impugnazione da parte dell' risulta essersi formato il giudicato interno sulla infondatezza delle eccezioni di inammissibilità-improcedibilità del ricorso e di estinzione per prescrizione del diritto rivendicato dall'appellante.
CP_ L' non ha, in particolare, presentato appello incidentale avverso il rigetto dell'eccezione di prescrizione espressamente effettuata dal giudice di prime cure con conseguente formarsi in ordine all'infondatezza del giudicato interno ed inammissibilità della reiterazione di tale CP_ eccezione effettuata dall' in sede di costituzione del presente giudizio.
Devono ribadirsi, a tale proposito, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (Cass. n. 9505 del 09/04/2024. In ordine alla necessità di proporre appello incidentale, da parte della parte vittoriosa nella precedente fase del giudizio, avverso una statuizione, anche implicita, di rigetto di un'eccezione di merito, cfr
Cass. n. 24658 del 19/10/2017).
CP_ Deve inoltre essere esclusa, contrariamente a quanto affermato dall' qualsiasi necessità di integrazione del contraddittorio nel presente giudizio nei confronti dell' o della società CP_4 datrice correttamente non evocati in giudizio dall'odierno appellante o, in sede di CP_2 integrazione del contraddittorio, dal Tribunale.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua poiché il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria. Ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l' , CP_1 essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione (cfr ex multis Cass. n. 2677 del 25/02/2002, Cass. n. 8937 del 19/06/2002 e Cass. n. 16592 del 21/07/2014).
Infondata risulta infine l'eccezione di inammissibilità della domanda di rivalutazione contributiva per raggiungimento del tetto di anzianità contributiva massima di 2080 settimane CP_ (pari a 40 anni di retribuzione) nel regime pensionistico di appartenenza (sollevata dall' in sede costituzione di primo grado e reiterata anche nella presente fase di impugnazione e su cui il giudice di prime cure non ha statuito).
Trattasi infatti di eccezione sollevata in modo del tutto generico (senza alcun concreto riferimento alla situazione contributiva dell'odierno appellante) e che, in ogni caso, non trova CP_ riscontro nei dati desumibili dall'estratto contributivo tardivamente prodotto dall' per la prima volta (il suddetto documento non risultava in realtà essere stato allegato al ricorso di primo grado nonostante la sua menzione nell'indice apposto in calce a tale atto) al proprio atto di impugnazione, dal quale si desume la maturazione da parte dell'odierno appellante, nella propria gestione contributiva di appartenenza, di un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni
(quantificabile in particolare in complessivi 1810 contributi settimanali e 5 giorni).
Tanto premesso si ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si osserva innanzitutto che lo svolgimento, nel periodo oggetto di rivendicazione, delle mansioni indicate nel ricorso e il luogo in cui le stesse sono state espletate (officine centrali, depositi di IA, SA PA e Acilia) può ritenersi sufficientemente dimostrato sulla base del curriculum lavorativo proveniente da (prodotto in allegato alla nota del CP_2 Parte_2
del 16/5/2006° sua volta prodotta come all. 8 del ricorso di primo grado) e ciò tanto più
[...] alla luce dell'assenza di contestazioni specifiche in ordine alle circostanziate allegazioni effettuate a tale proposito dal lavoratore con il ricorso di primo grado.
Risulta applicabile anche al presente giudizio previdenziale il principio proprio del rito del lavoro in ordine all'onere per il convenuto, imposto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., di contestare specificamente i fatti allegati dall'attore, onere al cui mancato adempimento consegue l'effetto della indisponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo (cfr. ad es. Cass. n. 11108 del 15/05/2007. In ordine all'applicabilità del principio di non contestazione anche ai giudizi previdenziali Cass. n. 15326 del 30/06/2009 e Cass. n. 11417 del 10/05/2017). Alla stregua di tali considerazioni (alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame del motivo di appello relativo al mancato espletamento della prova per testi richiesta dall'appellante nel precedente grado di giudizio) il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'espletamento della richiesta CTU ambientale.
Tanto premesso si osserva che il ctu nominato nella presente fase di appello ha accertato che l'odierno appellante “ durante gli anni di lavoro nelle officine di manutenzione di tram ed autobus di , Cotral, sia stato esposto ad amianto in concentrazioni superiori a CP_2 CP_5
100 fibre/litro dalla data di assunzione 12.11.1973 al 31.12.1995 per complessivi 22 anni.”.
Questo con particolare riferimento all'attività lavorativa svolta presso le officine di RO
IN (dal 1973 al 1985) e ai depositi officina di IA (dal 1985 al 1989) e SA PA
(dal 1989 al 1995), evidenziando in particolare come “La convinzione di una esposizione consistete deriva dalla personale esperienza di numerose CTU svolte sullo stesso tema su colleghi del ricorrente e – principalmente – dalle valutazioni di specificamente CP_6 dedicate alla valutazione dell'esposizione ad amianto ai fini dei benefici previdenziali per i dipendenti Trambus ATAC del 22.2.2005 (Relazione parere allegata al ricorso)”. CP_3
Evidenziava in particolare il CTU, a tale proposito, le risultanze del parere CONTARP allegato al ricorso affermando che “Risulta a pag. 36 dal parere CONTARP che nella la prima sede di lavoro del Sig. (Officina centrale di Via IN) il falegname era esposto Parte_1 ad amianto in concentrazioni medie annuali elevate, che si sono andate progressivamente riducendo a partire dal 1992. La riduzione progressiva è la seguente da 291 nel 1992 a 248, a
204, a 160, a 117 fibre nel 1994. La data del 1992 corrisponde al periodo in cui l'azienda iniziò ad adeguarsi alle normative di prevenzione di quegli anni (277/91 e 257/92), quindi lascia ragionevolmente ritenere che negli anni precedenti al 1992 l'esposizione sia stata maggiore.
Dunque per tutto il periodo di lavoro in Via IN il Sig. è stato esposto a Parte_1 concentrazioni di amianto superiori a 100 fibre litro.
Va aggiunto che nelle pagine precedenti del parere è chiaramente indicato che alcune lavorazioni del falegname comportavano una esposizione estremamente elevata pari a 1900 (sic) fibre litro. Inoltre non è certo che nella valutazione dell'esposizione si sia tenuto conto della esposizione da contiguità del falegname con il tornitore che rifiniva i ferodi di amianto, dunque la valutazione di potrebbe essere alquanto riduttiva. CP_3
Risulta poi dallo stesso parere che l'esposizione media annuale del carrozziere che operava in varie sedi diverse dalla officina centrale di via IN che il carrozziere dei Reparti
Manutenzione Bus (Denominati RCA) risultava esposto ad amianto in concentrazioni medie annuali decrescenti a partire dal 1992 in sequenza 244, 205, 169, fino a 133 fibre litro nel 1995).
Anche in questo caso nelle pagine del parere in cui vengono descritti i compiti del CP_3 carrozziere, risulta che alcuni compiti (taglio pannelli e coibentazione dei tubi di scarico) comportavano esposizioni elevatissime, pari a 1900 e 2500 fibre di amianto per litro di aria inalata.
Riguardo alla data cui collocare il termine dell'esposizione dei lavoratori esposti si ritiene che corrisponda in genere alla metà degli anni 90 e ,nel caso in esame, si collochi al 31.12.1995, circa due anni dopo l'entrata in vigore della legge 257 che bandiva l'amianto”. La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma avverso le quali non sono state del resto effettuate osservazioni dalle parti).
Pertanto e conclusivamente, in riforma della gravata sentenza, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti dell'invocato diritto al beneficio di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/92, come modificato dalla l. 326/2003, essendo stata accertata un'esposizione qualificata ad amianto per un periodo ben superiore al decennio.
La richiesta rivalutazione dovrà però avvenire in applicazione del coefficiente 1,25 e i soli fini della determinazione dell'importo pensionistico (e non ai fini della maturazione del diritto di accesso al medesimo) ai sensi dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992 così come modificato dall'art. 47, comma 1, del d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, avendo l'odierno appellante, pacificamente, maturato il diritto a pensione ed instaurato il relativo procedimento amministrativo per il riconoscimento dei benefici con lettera in data 8/6/2005 (all. 2 del ricorso), in data quindi successiva al 2/10/2003 (data di entrata in vigore della riforma di cui all'art. 47, comma 1, dl 269/2003) con conseguente suo assoggettamento alla nuova disciplina introdotta dal d.l. citato.
Questo ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 132, l. n. 350/2003 alla cui stregua “In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all o che ottengono sentenze CP_4 favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni gia' rilasciate dall ...”. CP_4
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma
132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre
2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all' od ottenuto sentenze favorevoli CP_4 per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;
b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (Cass. n. 15679 del 11/07/2006. Nello stesso senso Cass. n.
8649 del 30/05/2012).
Tali i motivi della presente decisione. La regolamentazione delle spese di lite liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza, rimanendo a carico dell'Istituto appellato le spese di ctu del presente grado di giudizio, separatamente liquidate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza, accertata l'esposizione qualificata all'amianto dell'appellante dal 12.11.1973 al CP_ 31.12.1995 condanna l' alla rivalutazione contributiva mediante applicazione del coefficiente 1,25 ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. 257/1992 come modificato dall'art. 47, comma
1, del d.l. 326/2003 conv. in l. 269/2003.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 3.291 e per il grado di appello in € 4.996.In entrambi i casi oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
CP_ Pone le spese di ctu del grado, separatamente liquidate, a carico dell'
RO 16.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario