Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6343 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 28090/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Maria Carolina De Falco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28090/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
18.02.2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
PULITANO', C.F. e con essa elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Villaricca (NA), alla Via Della Libertà, n. 1176, come da procura in atti
- ATTRICE
E
C.F./P.IVA ON
, in persona del Direttore Generale, dott. C.F. P.IVA_1 Controparte_2
, nella qualità di legale rappresentante pro tempore, in virtù di Decreto del C.F._3
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 106 del 04.08.2022, in esecuzione della DGRC
n. 326 del 21.06.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIA MANZI, C.F.
, legale interno in servizio, elettivamente domiciliato per la carica presso C.F._4
l'Ufficio Affari Legali, sito in Napoli, (NA), alla Via A. Cardarelli, n. 9, subentrata in data
15.11.2022, in sostituzione del precedente difensore, avv. Maria Grazia Barberio, giusta procura in atti
- CONVENUTA
NONCHE'
P.IVA in persona dell'Amministratore delegato e Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante, dott. , con sede legale in Napoli (NA), al Centro Direzionale, Controparte_4
Isola E4, rappresentata e difesa dall'Avv. GI RE, C.F. , e C.F._5
1
Melisurgo, n. 44, in virtù di procura in atti
- TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
NONCHE' già quale incorporante di e Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
C.F. e P.IVA in persona del procuratore ad negotia, dott. Controparte_9 P.IVA_3
in virtù di procura speciale del 25.06.2021, autenticata dal Notaio Dott. CP_10 Per_1 di Bologna, ai nn. 95247/11284 di rep./racc., con sede legale e direzione in Bologna (BO),
[...] alla Via Stalingrado, n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. SANTE CRICRI', C.F.
e con esso elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Cesario C.F._6
Console, n. 3, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni lesioni personali per responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Conclusioni: all'udienza del 14.02.2025 – tenutasi con la modalità della trattazione scritta - per l'attrice, sig.ra l'avv. Giovanna Pulitanò si riportava all'atto di citazione ed ai propri Parte_1 scritti difensivi e, impugnando tutto quanto ex adverso eccepito, prodotto e documentato, chiedeva
(i) accertarsi e dichiararsi che l'infortunio occorso si era verificato per esclusiva colpa della convenuta, nella qualità di custode del plesso ospedaliero, ex art. 2051 c.c. e/o per violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c.; (ii) in conseguenza e per l'effetto condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni fisici subiti dall'attrice, quantificati complessivamente in €
18.031,26, oltre interessi dal fatto al soddisfo, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito;
(iii) condannarsi il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore anticipatario.
Il difensore della convenuta, avv. Claudia Manzi, subentrata in data ON1
15.11.2022, in sostituzione del precedente difensore, si riportava ai propri atti difensivi e, in particolare, alle note conclusionali del 13.02.2025, insistendo (i) per il rigetto delle domande formulate nei confronti dell' dalla parte attrice poiché inammissibili ed infondate al CP_11 pari di tutte le richieste risarcitorie avanzate;
(ii) per il rigetto degli atti della Controparte_3
e della in quanto inammissibili ed infondati;
(iii) in subordine, nella ON2 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa risarcitoria avanzata dall'istante, condannarsi la a tenere indenne e manlevare l' per ON3 CP_11 qualsiasi somma eventualmente liquidata nel presente giudizio;
(iv) sempre in via subordinata, dichiararsi il concorso di responsabilità della in misura gradata alla propria condotta;
(v) con Pt_1 vittoria delle spese del presente giudizio.
2 Il procuratore del terzo chiamato (in garanzia), avv. Giovanni Controparte_3
Marasca, altresì, concludeva affinché 1) nel merito, in via preliminare, venisse dichiarata inammissibile e/o improcedibile e/o infondata la domanda di manleva spiegata dalla
[...] nei propri confronti stante la carenza di legittimazione passiva della deducente;
2) rigettate CP_11 le domande formulate dall'attrice in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle istanze attoree e/o delle istanze del accertarsi e dichiararsi il diritto della ad essere CP_11 Controparte_3 manlevata dalla compagnia assicurativa con la quale è assicurata per ON4 danni verso terzi e, per l'effetto, condannarsi la compagnia assicurativa a manlevare, garantire e tenere indenne la convenuta da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole del presente giudizio;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, comprensivi di rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Infine, l'avvocato del terzo chiamato, avv. Sante Cricrì, nel riportarsi ai Controparte_5 propri atti difensivi e ai verbali di causa, concludeva affinché il Tribunale dichiarasse l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, (ne dichiarasse) il rigetto al pari della domanda di garanzia svolta dalla nei confronti della poiché inammissibile ed infondata, CP_11 CP_3 in fatto ed in diritto, e, in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità a carico della stessa determinasse l'importo della rivalsa di quest'ultima nei confronti CP_3 della tenendo conto della franchigia prevista in polizza, il tutto con vittoria di spese Controparte_5
e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14.12.2020, a mezzo posta elettronica certificata, la sig.ra citava in giudizio, per l'udienza dell'08.04.2021, l Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ON ottenere una pronuncia di condanna di quest'ultima al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di € 18.031,21, oltre interessi dal fatto al soddisfo e nei limiti di competenza del giudice adito, a titolo di risarcimento per i danni fisici subiti in conseguenza dell'evento, verificatosi in data
14.05.2019, alle ore 13.00 circa, presso l'azienda ospedaliera . CP_1
Specificatamente, l'attrice esponeva che, nelle indicate circostanze di tempo, si trovava presso l' nel reparto di pneumatologia, quando nel percorrere il corridoio di tale reparto, CP_11 improvvisamente scivolava e cadeva, riportando lesioni, a causa di “una patina oleosa mista a residui di cibo” presenti sulla pavimentazione che rendevano il suddetto corridoio scivoloso.
Asseriva che tale caduta si verificava a causa dell'imprevedibile ed inevitabile insidia costituita dal cattivo stato di manutenzione della struttura e che la descritta situazione di pericolo non
3 era visibile né tantomeno segnalata e, pertanto, occulta e non prevedibile con la normale diligenza al punto da costituire un pericolo per l'utenza.
Rappresentava che, in seguito all'evento, veniva immediatamente trasferita al pronto soccorso della citata struttura ospedaliera dove le veniva diagnosticato “Traumatismo a sede multiple, politrauma infrazione L1” dal quale, a suo dire, nonostante le cure, residuavano postumi permanenti.
Aggiungeva che i danni di natura personale subiti a causa dell'incidente, venivano quantificati in € 18.031,26 così distinti: € 11.545,94 per danno biologico (9%), € 1.424,70 per ITT (giorni 30), €
712,35 per ITP (giorni 30 al 50%), € 3.848,26 per danno morale al 33,33% ed € 500,00 per spese mediche, come da relazione medico legale, redatta dalla dott.ssa Medico-Chirurgo, Persona_2 depositata in atti.
Precisava che, in data 25.06.2019, ritenendo sussistente la responsabilità della struttura ospedaliera quale custode dell'immobile e del relativo obbligo di manutenzione, inoltrava all'
[...]
a mezzo posta elettronica certificata, una richiesta risarcitoria senza alcun esito positivo CP_11 per cui, con successiva pec del 18.07.2019, inviava all'Ente una proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita, rimasta priva di riscontro.
Concludeva che i fatti, così come descritti, delineavano la sussistenza della responsabilità, di tipo oggettivo, dell'ente convenuto quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., stante l'esistenza di un dovere di vigilanza e di precauzione gravante su colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene, ovvero ex art. 2043 c.c.
Il procedimento veniva ritualmente iscritto a ruolo nei termini di legge (23.10.2020) e calendarizzata la prima udienza effettiva per il giorno 09.04.2021.
In data 15.03.2021, si costituiva in giudizio l' ON
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, la quale,
[...] nell'impugnare e contestare l'atto introduttivo, deducendone l'inammissibilità e la infondatezza, faceva rilevare l'assenza di elementi probatori a supporto dei fatti descritti e dei danni subiti dalla parte attrice, anche sotto il profilo della responsabilità attribuita alla convenuta, nonché aggiungeva che, all'epoca dell'evento, tutte le aree (esterne ed interne) della struttura ospedaliera erano oggetto di una costante attività di pulizia e di manutenzione (ordinaria e straordinaria) da parte della ditta appaltatrice del servizio, la sulla base del contratto di appalto e capitolato Controparte_3 prestazionale intercorso in seguito ad approvazione della gara e aggiudicazione definitiva.
Nello specifico, l' eccepiva: CP_11
1. nullità dell'atto di citazione per omessa e/o insufficiente indicazione degli elementi previsti dall'art. 163 c.p.c., per carenza e genericità dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni di diritto in violazione dell'art. 24 della Costituzione;
4 2. difetto di legittimazione passiva dell' per essere avvenuto il sinistro ON1 in conseguenza di omessi interventi di pulizia da parte della società appaltatrice,
[...]
con piena ed esclusiva responsabilità a carico dell'appaltatore per i danni Controparte_3 derivanti ai terzi nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto;
3. infondatezza della domanda attorea sotto il profilo del merito per genericità della domanda, basata sulla responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., e difetto dell'onere probatorio gravante sul danneggiato circa il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo nonché sulla condotta colposa tenuta dalla struttura ospedaliera;
4. genericità e insussistenza del quantum debeatur per mancanza, altresì, della prova in ordine all'ammontare e alla sussistenza dei danni lamentati, oltre alla eccessività della richiesta risarcitoria, non rispondente alle prospettate modalità del sinistro, con conseguente infondatezza e inammissibilità;
5. inammissibilità delle istanze istruttorie attoree e, in particolare, della prova testimoniale, articolata dalla parte attrice, poiché basata su capitoli di prova generici e/o fondati su circostanze dimostrabili in via documentale o valutative, e dell'istanza di ammissione della C.T.U. in quanto esplorativa;
6. domanda di garanzia e manleva, con richiesta di autorizzazione, ex art. 269 c.p.c., alla chiamata in causa della visto che il servizio di pulizia era ad essa Controparte_3 affidato, all'epoca dei fatti.
Alla prima udienza effettiva del 09.04.2021, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e delle richieste formulate dalle parti, veniva autorizzata “la chiamata in causa della nel termine di 30 giorni da oggi e nel rispetto dei termini a comparire…” con Controparte_3 rinvio dell'udienza all'01.10.2021 in prosieguo comparizione.
Si costituiva in giudizio, in data 10.09.2021, la per il tramite del Controparte_3 proprio difensore, la quale, oltre ad impugnare l'atto introduttivo del giudizio e, in particolare,
l'atto di chiamata in causa dell' , chiedeva il rigetto delle domande CP_11 CP_1 azionate stante:
1. la carenza di legittimazione passiva della società chiamata in causa poiché non titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio in quanto, per effetto della sottoscrizione del contratto di appalto, non aveva assunto il potere/dovere di custodia sui beni di titolarità dell'amministrazione committente né tantomeno l'obbligo di monitoraggio preventivo e periodico sullo stato e sulle condizioni della struttura ospedaliera, bensì la disponibilità delle aree oggetto dei singoli interventi manutentivi di pulizia contrattualmente previsti
(quotidiani da eseguirsi nelle prime ore del mattino e/o per esigenze occasionali
5 l'intervento “urgente su chiamata” del personale del reparto interessato) con conseguente esclusione di colpa e/o responsabilità per l'evento verificatosi in danno dell'istante;
2. sui fatti posti a fondamento della domanda attorea ne contestava, nel merito, la fondatezza per mancanza del supporto probatorio anche in relazione ai danni occorsi ed alla loro quantificazione, per l'evento verificatosi per la condotta tenuta dall'attrice, priva di osservanza delle regole di comune prudenza;
3. chiamata in garanzia della essendo la convenuta società ON4 assicurata per i danni verso terzi, con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa per essere manlevata, garantita e tenuta indenne da ogni ipotetica conseguenza pregiudizievole collegata al giudizio
Alla successiva udienza dell'01.10.2021, “preso atto della tempestività della istanza di chiamata in causa formulata dalla , la veniva Controparte_3 Controparte_3 autorizzata alla chiamata in causa della nel termine di giorni ON4
30 e nel rispetto dei termini a comparire, con rinvio in prosieguo di udienza al 18.02.2022.
Il 24.01.2022, si costituiva in giudizio la che, per il tramite del ON4 proprio procuratore, impugnava estensivamente sia la domanda proposta dalla attrice e sia la domanda di garanzia dell' nei confronti della CP_11 CP_1 Controparte_3 in quanto inammissibili ed infondate e, nell'ordine, eccepiva:
1. la nullità dell'atto di citazione per violazione, da parte dell'attrice, delle disposizioni di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), del c.p.c. per assoluta approssimazione delle circostanze in cui si sarebbe verificato l'evento dannoso, con omissione degli elementi, di fatto e di diritto, realizzandosi in tal modo una limitazione del diritto di difesa delle parti convenute;
2. infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di garanzia svolta dall' CP_11
nei confronti della e infondatezza in fatto ed in diritto
[...] Controparte_3 della domanda attorea, sul primo aspetto, precisando che la stessa aveva CP_3 adempiuto puntualmente alle obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto e ciò era dimostrato dal fatto che la committente azienda ospedaliera non aveva mai sollevato alcun tipo di contestazione all'impresa appaltatrice né tantomeno il giorno del sinistro si registrava una chiamata e/o segnalazione del personale del reparto per intervento urgente di pulizia, senza alcun obbligo da parte della società di custodia e/o monitoraggio delle aree suddette;
mentre, per quanto concerne l'occorso infortunio era da attribuirsi esclusivamente al comportamento disattento e/o fatto colposo dell'attrice integrante il caso fortuito, con interruzione del nesso causale con la cosa in custodia e, in estremo subordine, applicazione del concorso ex art. 1227 c.c.;
6 3. quantum debeatur della domanda attorea contestato sotto il profilo dell'entità delle lesioni, delle voci di danno e del criterio di calcolo, con impugnazione della certificazione ospedaliera;
4. franchigia assoluta da applicarsi poiché prevista nelle condizioni di polizza nell'ipotesi di accertamento di responsabilità a carico della chiamata in causa Controparte_3
All'udienza di comparizione del 18.02.2022, su richiesta concorde delle parti, questo Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con decorrenza dal 15.03.2022 (incluso), per il deposito di note contenenti la precisazione delle domande ed eccezioni nonché l'articolazione dei mezzi istruttori, rinviando per l'eventuale ammissione all'udienza del 24.06.2022 e disponendo, con successivo decreto del 27.05.2022, la sostituzione di tale udienza mediante la trattazione scritta, con lo scambio ed il deposito di sintetiche note scritte.
All'udienza del 24.06.2022, lette le note depositate dalle parti e viste le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammessa la prova per testi, articolata dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, n. 2, comma 6, c.p.c., così come indicato nell'ordinanza istruttoria, unitamente all'interrogatorio formale dell'attrice, e la prova per testi articolata dalla nella II memoria istruttoria, CP_11 nonché ammesse le parti alla prova contraria, reputandosi, però, inammissibile la prova orale diretta, formulata dalla nella II memoria istruttoria depositata, poiché articolata in via Controparte_3 diretta, sia con riguardo ai medesimi capi articolati dall' , sia con riguardo ai distinti capi ivi CP_11 indicati tardivamente nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito, si rinviava per l'escussione (della parte attrice e di un teste per parte) all'udienza del 29.11.2022, con riserva alla conclusione dell'istruttoria ogni istanza di CTU.
Reso l'interrogatorio formale all'udienza del 29.11.2022 ed escussi i testi regolarmente citati, alle successive udienze del 21.04.2023 e del 17.10.2023, venivano sentiti gli ulteriori testi ammessi e, nella stessa udienza del 17.10.2023, all'esito della camera di consiglio, veniva disposta CTU medica, con nomina del dott. che, accettato l'incarico con nota del 13.12.2023, Persona_3 provvedeva al deposito della relazione peritale in data 18.02.2024, unitamente alle osservazioni alla bozza di relazione prodotte dalla convenuta azienda sanitaria.
All'udienza del 17.05.2024, chiamata per la discussione in ordine ad eventuali osservazioni, tempestivamente formulate dalle parti, alla CTU, tenutasi con la trattazione cartolare, esaurita la fase istruttoria, su richiesta dei difensori (delle parti), si rinviava per la precisazione delle conclusioni al
14.02.2025.
Infine, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.02.2025, tenutasi con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il GU, con ordinanza del 18.02.2025, tratteneva la causa
7 in decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
In via del tutto preliminare, vanno rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per vizi attinenti all'edictio ationis, posto che, ai sensi della citata disposizione, la nullità dell'atto è determinata dall'assoluta incertezza del petitum e della causa petendi costituenti le ragioni stesse della domanda.
Infatti, la citazione è nulla quando sono omessi, o assolutamente incerti, la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda (vale a dire il petitum) va distinto il mediato da quello immediato ossia, da un lato, la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altro, il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, (cioé la causa petendi) ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati per cui, mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi, per i secondi, i diritti relativi, al contrario, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
È noto che, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, la declaratoria di nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass., Sez. III, n. 27670 del 21.11.2008 e Cass., Sez. III,
n. 11751 del 15.05.2013). Difese che, nella fattispecie in esame, sono state puntualmente articolate, in quanto il convenuto e, così, i terzi, rispettivamente chiamati in garanzia, sono stati in grado di comprendere agevolmente le richieste formulate dalla parte attrice.
8 Ancora, in altre pronunce si afferma che “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della “causa petendi” va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (così Cass., Sez. VI,
Ordinanza n. 3363 del 05.02.2019).
Allora, si rende necessario ribadire il principio per il quale la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c. , sul presupposto dell'indeterminatezza del “petitum”
e della “causa petendi”, deve essere pronunciata solo quando il “petitum”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la “causa petendi”, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano, comunque, individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla “causa petendi”, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen iuris” diverso da quello indicato dalle parti (sul punto, cfr. Tribunale di Napoli
n. 4196 del 29.04.2022).
Nel caso di specie, l'atto di citazione contiene sia l'indicazione del petitum – avendo l'attrice puntualmente riportato, anche nelle conclusioni, la pretesa da essa avanzata – sia della causa petendi
e le norme di legge violate, per cui è completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
* * *
Nel merito, la domanda, così come proposta dalla parte attrice, è da ritenersi, in parte fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di quanto indicato nel prosieguo della parte motiva.
Ebbene, prima di procedere all'esame dell'appendice istruttoria, appare opportuno tracciare l'inquadramento giuridico della fattispecie oggetto della decisione.
La responsabilità fatta valere dalla parte attrice nei confronti dell' va ON1 qualificata nell'ambito del regime giuridico delineato dall'art. 2051 c.c., e, quindi, come responsabilità da cose in custodia, visto che, sulla base delle ragioni poste a fondamento della domanda attorea, l'evento lesivo è stato determinato da una insufficiente manutenzione del bene in
9 custodia (e, nel dettaglio: la pavimentazione del corridoio del reparto di pneumatologia) e del relativo controllo sullo stesso esercitato dal proprietario/custode.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte e, di recente, ribadito, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia) configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass. Sez. 3, Sent. n. 26142 del 2023 nonché ex plurimis Cass. Civ., ord. n.
22684/2013, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018).
Ne derivano, quindi, precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti declinato nel senso che l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, sul quale grava una presunzione di colpa, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (sul punto cfr. sempre Cass. Sez. 3, Sent. n.
26142 del 2023 cit., Cass. Civile n. 858/2008 e n. 8005/2010).
In buona sostanza, il convenuto deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito e, in particolare, non già di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno bensì la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, estraneo alla sua sfera soggettiva, che inserendosi nel decorso causale, abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (cfr. Cass. nn. 2480, 2481, 2482 del 2018; Cass. n. 2488/2018, 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n.
11227/2008).
L'intrinseca conseguenza celata nell'ambito di tale fattispecie e che, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 cod. civ., mentre il danneggiato ha il “vantaggio” di dover provare solo di aver subito un pregiudizio ingiusto per effetto di un fatto imputabile e/o riconducibile al danneggiante, questi può andare esente da responsabilità solo provando l'assenza e/o l'avvenuta interruzione del nesso eziologico, consistente nella dimostrazione del caso fortuito, cioè di quel preciso fatto, imprevedibile ed inevitabile oltre che esterno alla cosa, che abbia interrotto il nesso causale tra l'evento e la sfera di dominio e di controllo del custode.
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697
c.c., l'art. 2051 c.c., integra, invero, un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito (v., da ultimo, Cass., 9/6/2016, 11802).
In ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza alla stregua non solo di specifiche
10 disposizioni normative, ma già in base alle clausole generali di diligenza e buona fede (cfr. Cass.,
30/06/2014, n. 14065; Cass., Sez. Un.,21/11/2011, n. 24406) o correttezza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, in caso di danno derivato dalla cosa, il custode è allora tenuto a dimostrare che lo stesso danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802).
Delineate brevemente le linee guida e la ratio sottesa all'istituto della responsabilità da cose in custodia nonché la specifica declinazione che ruota intorno all'onere della prova, deve ritenersi che, nel caso in esame, l'attrice, lato suo, ha fornito la prova del sinistro e, nel dettaglio, l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa.
In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali, l'istante ha provato che la parte della pavimentazione del corridoio del II reparto di pneumatologia, ove si verificava la caduta, risultava essere scivolosa a causa della presenza di olio misto a residui di cibi.
All'udienza del 29.11.2022, il primo teste di parte attrice, sig.ra , cognata della Tes_1 sig.ra sul capo a), articolato nella memoria 183, n. 2, c. 6, c.p.c., dichiarava Parte_1 testualmente che “ero insieme a mia cognata quel giorno e stavamo andando a trovare mia nipote che era ricoverata nel reparto di pneumologia;
ADR dopo essere uscite dall'ascensore e avviateci verso il corridoio del reparto di pneumologia, mentre stavamo parlando una a fianco all'altra, mia cognata che aveva le mani libere cadde improvvisamente con il posteriore a terra;
ADR svenne anche ha battuto la testa;
ADR quando mi sono sporta verso di lei che era a terra ho visto residui di cibo
(sugo di pomodoro con macinato) e una macchia di olio proprio dove lei era caduta”, mentre sul successivo capo b) della medesima memoria precisava che “Non c'era alcuna segnalazione di pericolo;
ADR La caduta avvenne nel II reparto di Pneumologia vicino alla medicheria;
ADR la macchia era formata soprattutto di olio e sugo. ADR era estesa circa 5/7 cm. di diametro”.
Il secondo teste di parte attrice, sig.ra , pronipote dell'istante, escussa Testimone_2 all'udienza del 21.04.2023, sul capo a), articolato nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, confermava che aveva “…visto l'attrice cadere mentre camminava;
prima è caduta col bacino e poi con la testa;
ADR avvicinatami alla mia prozia ho visto che a terra c'era dell'olio e dei residui di cibo come pure sotto la sua scarpa” e sul capo b) della memoria 183, n. 2, c. 6, c.p.c., precisava che
“Non c'era alcun segnale che allertasse all'attenzione; ADR erano circa le 13”.
Infine, all'udienza del 17.10.2023, veniva escussa la sig.ra , figlia dell'attrice, Tes_3 accorsa sui luoghi dopo il verificarsi dell'incidente, la quale sul capo a) contenuto nella II memoria
183, c. 6, c.p.c., dichiarava che “quando sono entrata nel corridoio del reparto ho visto mia mamma
11 a terra svenuta e gli infermieri che la soccorrevano;
ho visto altresì che a terra e sotto la scarpa di mia madre c'era dell'olio; ADR Sotto la scarpa di mia madre c'era anche della carna macinata” mentre sul capo b) affermava che “Non vi era alcuna segnalazione di pericolo relativamente al pavimento nelle condizioni in cui l'ho trovato”.
I testi escussi nel corso del giudizio, e, precisamente, le sig.re e , Tes_1 Testimone_2 che hanno personalmente assistito al sinistro, poiché insieme all'attrice nelle indicate circostanze di tempo e luogo, rendevano dichiarazioni precise e concordanti e, dunque, in assenza di ragioni per le quali dubitare della loro attendibilità, può dirsi integralmente provato l'an della domanda risarcitoria esaminata in questa sede.
Al contrario, le dichiarazioni rese dai testi delle parti convenute e, in particolar modo, quelle rese dai testimoni intervenuti per l' risultano generiche e imprecise anche in CP_11 CP_1 merito alle condizioni (di pulizia) in cui si trovava il luogo del sinistro ed alla richiesta di intervento per prestare soccorso (alla sig.ra ) da parte del personale dipendente della struttura ospedaliera Pt_2 nonché circa l'effettiva attivazione di intervento “in urgenza” degli addetti del servizio pulizia della terza chiamata, in presidio presso il nosocomio. Controparte_3
Il teste di parte convenuta, dott. primario del riparto I di Pneumologia – Testimone_4
e, quindi, in servizio presso differente reparto rispetto a quello in cui si verificava il sinistro (avvenuto nel corridoio del II) – escusso all'udienza del 29.11.2022, dichiarava “Non ho riferimenti temporali particolari e non ricordo segnalazioni di infortuni in quel periodo” mentre il sig. Testimone_5 infermiere professionale, in servizio fino al marzo 2020 al nel reparto di Pneumatologia 2, CP_11 escusso all'udienza del 21.04.2023, sul capo 3) della memoria 183, n. 2, c. 6, c.p.c., della convenuta
, dichiarava “In caso di cadute dei degenti o degli ospiti siamo i primi ad essere allertati ma, CP_11 pur essendo in servizio la mattina del 14.05.19, non ricordo alcuna chiamata per motivi di cadute nel reparto. ADR Escludo che sia capitato questo episodio perché noi registriamo il fatto in un quaderno privato per eventuali difese e l'ho consultato quando sono stato convocato e non c'è scritto nulla”. Di tale quaderno, così come richiamato dal teste per escludere l'accadimento, oltre a non esservi prova e/o evidenze in atti, non se ne identifica la natura e, in particolare, se trattasi di un documento ufficiale in dotazione a tutto il personale sanitario del reparto per registrare i singoli avvenimenti della giornata oppure una mera prassi in uso da tutti o solo da alcuni del personale in servizio.
Infine, il teste della terza chiamata, sig. , escusso a prova Controparte_3 CP_15 contraria all'udienza del 21.04.2023, sui capi a), b) e c), articolati dalla parte attrice nella II memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., dichiarava “nulla so perché non ero presente;
so solo dire che in caso di sinistro presso le strutture di nostra competenza e per fatti connessi alla pulizia vi era
12 disposizione che il caposala di ogni reparto mi telefonasse sul mio cellulare aziendale” mentre, in particolare, sul capo 3), della memoria 183, n. 2, c. 6, c.p.c. della , precisava che “ogni episodio CP_11 di sinistro anche di minore entità che richiedeva interventi di pulizia ci veniva comunicato telefonicamente o tramite fax con una richiesta di intervento. ADR non risultano richieste di intervento di pulizia del 14.05.19; ADR non vi sono registri per annotare le richieste di intervento”.
Orbene, dalla ricostruzione dei fatti operata in base alle risultanze delle testimonianze passate in rassegna, si evince che l'evento dannoso è stato causato dalla presenza sulla pavimentazione del corridoio del II reparto di Pneumologia di una macchia di olio e sugo mista a residui di cibo per cui può, dunque, ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità intercorrente tra il bene e l'evento lesivo;
diversamente, il convenuto non è riuscito a fornire la prova contraria e liberatoria del caso fortuito e, quindi, dell'elemento causale, imprevedibile secondo le normali regole statistiche ed eccezionale, in grado di interrompere la sequenza causale tra bene in custodia, evento e danni eventualmente riportati.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie testé analizzate, questo Giudicante ritiene, altresì, sussistenti i presupposti per applicare al caso di specie la previsione di cui all'art. 1227, comma 1,
c.c., a norma del quale “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, e, quindi, la prospettazione di un concorso di colpa a carico della parte attrice nel verificarsi del sinistro.
Il creditore, infatti, ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento, principio che costituisce il logico corollario del dovere di buona fede e correttezza.
Ebbene, come confermato dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e, specificamente, da quanto evidenziato anche dalla stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, reso all'udienza del
29.11.2022, il luogo in cui è avvenuto il sinistro presentava una adeguata illuminazione giacché servito sia da luce naturale che da luce artificiale – quest'ultima attiva per tutte le 24 ore della giornata
– e, inoltre, durante l'istruttoria, non è emersa la presenza di ostacoli rilevanti lungo il corridoio tali da ridurre il campo visivo dell'istante che – come dichiarato dai propri testi – procedeva in testa alla fila, avendo a fianco la cognata, sig.ra e dietro di sé la sig.ra che la Tes_1 Testimone_2 seguiva.
Su tale ultima circostanza, il teste di parte attrice, sig.ra escussa all'udienza del Tes_1
29.11.2022, precisava che “…dopo essere uscite dall'ascensore e avviateci verso il corridoio del reparto di pneumologia, mentre stavamo parlando una a fianco all'altra, mia cognata che aveva le mani libere cadde improvvisamente con il posteriore a terra…” mentre la sig.ra Testimone_2
13 all'udienza del 21.04.2023, segnalava che “… io insieme a mia cognata e mia mamma stavamo dietro la mia prozia al centro del corridoio del reparto di Pneumologia…ADR eravamo tutte in vista” (sul punto, verbale del 29.11.2022 e verbale del 21.041.2023).
Invece, per quanto riguarda le condizioni di visibilità e, quindi, l'illuminazione del reparto, la sig.ra confermava che i reparti di Pneumatologia erano illuminati, godendo di luce Parte_1 naturale e artificiale così come il dott. dichiarava, all'udienza del 29.11.2022, che Testimone_4
i reparti erano “…esposti alle finestre e illuminati da luce artificiale come di consueto” (cfr. verbale di udienza del 29.11.2022) ed il sig. in sede di escussione del 21.04.2023, precisava Testimone_5 che “…si tratta di reparti esposti al sole e ben illuminato” e che “…Le luci sono sempre accese, giorno e notte;
ADR alla fine del corridoio c'è un finestrone grande.” nonché, infine, il teste, sig.
sempre all'udienza del 21.04.2023, confermava che “ presenta un CP_15 Parte_3 corridoio centrale con due reparti sempre illuminati con un servizio di manutenzione che funzionava abbastanza bene;
ADR la luce artificiale era 24 ore su 24 e dalla cassa scala c'erano delle finestre anche se non arrivano nei reparti a causa della chiusura delle porte” (cfr. verbale udienza del
21.04.2023).
Pertanto, tenendo a mente il principio di autoresponsabilità che grava sull'utenza che deve prestare comunque attenzione nell'uso del bene demaniale per salvaguardare la propria incolumità e, contemperando tale principio con l'esigenza di non deresponsabilizzare l'azienda ospedaliera, di fatto, custode della struttura rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza incombenti sullo stesso, si può pervenire ad un giudizio di corresponsabilità tra l'Ente e l'utente danneggiato tutte le volte in cui si accerti un comportamento colposo del pedone nell'uso del bene demaniale, in quanto il danneggiato – gravato da un onere di attenzione nell'uso del bene pubblico – avrebbe avuto la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare, per quel che è emerso in concreto, la macchia d'olio mista a cibo in cui è, invece, scivolato, tenuto conto che il fatto è avvenuto in buone condizioni di illuminazione, così come confermato – si ribadisce – dalla stessa sig.ra e dai Pt_1 testi, di volta in volta, escussi.
Concludendo, in applicazione dell'art. 1127, comma 1, c.c., appare opportuno applicare al danno risarcibile, così come quantificato di qui ad un attimo, una riduzione che è congruo determinare nella misura del 30%, a titolo di concorso del danneggiato nella produzione dell'evento/danno verificatosi.
* * *
In relazione alla liquidazione del quantum risarcibile spettante all'attrice, si ritiene di poter far proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U., dott. , nominato all'udienza del Persona_3
14 17.10.2023, in ragione della congruità dei giudizi espressi e supportati dalla certificazione medica prodotta in atti.
Il consulente tecnico del Tribunale, sulla scorta dell'esame clinico e dell'analisi della documentazione medica, concludeva che la sig.ra , di anni 73, al momento del sinistro Parte_1 era affetta da “Postumi di frattura vertebrale del soma di L1 con relativa cuneizzazione del metamero” e che tali postumi erano da ricondursi al trauma diretto prodotto dall'incidente occorsole il 14.05.2019, affermando che “il nesso di causalità è compatibile con la dinamica descritta”.
In merito al danno lamentato, accertava che l'istante riportava un danno biologico pari al 4%, una I.T.T. di 30 giorni al 100% ed una I.T.P. di 30 giorni al 50%, con spese mediche documentate di € 448,00 e assenza di perdita di capacità lavorativa visto che il soggetto, all'epoca dei fatti, era in età pensionata.
Ai fini della quantificazione di tale danno, trattandosi di lesioni micro-permanenti, vanno utilizzate le Tabelle di costituendo per il giudicante preciso riferimento, esulando dalla CP_8 fattispecie in esame l'applicabilità della previsione di cui all'art. 139 cod. ass. priv., norma eccezionale non passibile di estensione analogica (così Cass., Ordinanza n. 4509 dell'11.02.2022).
Quindi, moltiplicato per il numero di punti riconosciuti, considerando un danno biologico del
4%, e preso atto dell'età di parte attrice al momento del sinistro (73), si ottiene la cifra di € 3.374,28 da riconoscersi all'istante a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente.
Il danno da ITT di 30 giorni al 100% è pari a € 1.657,20.
Il danno da ITP di 30 giorni al 50% è pari a € 828,60.
Il totale dovuto, a titolo di danno non patrimoniale, è pari complessivamente ad € 5.860,08, sul quale andrà applicata una riduzione del 30% (e, quindi, di € 1.758,02), in applicazione del concorso di colpa di cui all'art. 1127, comma 1, c.c., per un risarcimento complessivo definitivamente quantificato in € 4.102,06 a cui andranno ulteriormente aggiunte le spese mediche documentate ammontanti ad € 313,60 ( 448,00 (cfr. CTU del 29.01.2024 a firma del dott. ) – Persona_3 decurtazione del 30%).
Dalla liquidazione, così come determinata, è stato espunto il danno morale, richiesto dalla parte attrice nell'atto di citazione, poiché non allegato e non provato posto che tale voce, al pari del danno non patrimoniale, costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendosi mai configurare come danno in re ipsa (sul punto cfr. Cass. n. 19992 del 12.07.2023).
L'ammontare della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per invalidità temporanea e permanente, così come quantificato, è determinato all'attualità e, quindi, non va aggiornato e su di esso non va corrisposta la rivalutazione monetaria. Vanno, invece, riconosciuti gli interessi legali, dalla data dell'evento (14.05.2019) alla data di deposito della sentenza, sulla somma di € 4.102,06 da
15 devalutare alla data del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici
ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi sino all'effettivo soddisfo. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU.
n. 1712/95).
* * *
Infine, per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dalla per essere, a suo dire, responsabile del sinistro la che, ON1 Controparte_3 all'epoca dei fatti contestati, si occupava dell'espletamento del servizio di pulizia di tutte le aree, interne ed esterne, dell'azienda ospedaliera, con conseguente domanda dell'Ente ad essere tenuta indenne/manlevata dalla ditta appaltatrice da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio, appaiono necessarie alcune considerazioni che derivano dalla documentazione, depositata in atti dalla stessa convenuta e, da ultimo, dalla terza chiamata, rappresentata, nello specifico, dal contratto di appalto, sottoscritto dalle parti il 06.10.2014 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 3/8075 il 23.10.2024, dal Capitolato Prestazionale (Allegato 7) e dalle schede di controllo.
Innanzitutto, con la sottoscrizione del citato contratto (di appalto), la Controparte_3 come indicato nell'art. 2 (Oggetto del Contratto) si impegnava ad eseguire il “servizio di pulizia giornaliera, periodica e di risanamento, dell'area ospedaliera e direzionale dell' CP_11 di Napoli nonché la fornitura di attrezzature e materiale di consumo, secondo le previsioni
[...] del capitolato prestazionale…” obbligandosi, al successivo, art. 10 (Coperture Assicurative) ad assumere “ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'amministrazione ed a terzi
a causa di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali” rispondendo, altresì, “del fatto dei propri dipendenti a norma dell'art. 2049 del c.c.” (cfr. Contratto d'Appalto del
06.10.2014).
Inoltre, passando in rassegna al Capitolato Prestazionale (Allegato 7), si evince che i reparti di Pneumatologia e, precisamente, l'area in cui si è verificato l'evento (vale a dire “Corridoi vari”) sono classificati come “Aree a medio rischio – Aree comuni ad alta e frequente percorrenza” con frequenza settimanale di pulizia, sette giorni su sette e, quindi, giornaliera con tipologie di interventi, descritti all'art. 1.4 (Tipologie di Intervento), sotto la dicitura “Pulizie ordinarie giornaliere aree interne”, e definiti come “…l'insieme delle operazioni necessarie per la rimozione e asportazione di qualsiasi rifiuto e traccia di sporco e polvere da tutte le superfici dure, resilienti e tessili sia orizzontali che verticali (superfici interne degli arredi escluse) fino ad un'altezza di 1,8 metri e facilmente accessibili, tranne altrimenti definito, soggette a formazione quotidiana di sporco attraverso l'utilizzo di macchine, attrezzature e prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato
d'uso e la natura dei diversi substrati. Per formazione quotidiana di sporco si intende lo sporco
16 prodotto dalle diverse attività svolte all'interno dei locali, dal transito e dalla permanenza di ospiti, visitatori e operatori ospedalieri nell'arco della giornata”, prevedendo, al successivo art. 2
(Modalità di Svolgimento del Servizio), che il servizio di pulizia giornaliero vada articolato e svolto entro e non oltre le ore 8,00 ed in particolar modo, per le suddette aree, qualificate a medio rischio comuni ad alta e frequente percorrenza – quali, per l'appunto, quelle oggetto di analisi – le pulizie, recita l'art. 2.1.3, “devono essere espletate in maniera approfondita negli orari con minor affluenza di persone, ore notturne o nelle prime ore del mattino. Deve comunque essere garantita la disponibilità di almeno due squadre itineranti che dalle 7 alle 17 assicurino il rigoverno continuo delle suddette aree e siano disponibili ad intervenire anche in emergenza in caso di necessità nell'arco dell'intera giornata”.
Nel capitolato, infine, vengono disciplinate e, quindi, garantite anche le “Pulizie urgenti su chiamata” qualificate come “interventi imprevedibili di medio impegno, richiesti per esigenze occasionali. Ad esempio sanificazione di locali e/o servizi igienici in seguito all'accesso di un malato infetto, caduta accidentale di liquidi, l'imbrattamento di superfici con materiale organico, raccolta acqua per allagamenti interni…Gli interventi sono effettuati su chiamata del personale dei reparti.
Per questo tipo di interventi, l'Assuntore si impegna ad intervenire immediatamente per risolvere il problema utilizzando apposite squadre”.
Dall'analisi della documentazione contrattuale citata, relativa all'appalto per il servizio di pulizia così come intercorso tra la parti ed in assenza di diverse statuizioni sul punto, è lapalissiano che, come sostenuto anche nelle difese spiegate dalla terza chiamata la Controparte_3 qualifica di custode – inteso come soggetto, pubblico e/o privato, che ha il possesso o la detenzione
(legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v., Cass., 20/2/2006, n. 3651;
Cass., 20/10/2005, n. 20317) e come tale gravato da obblighi di manutenzione e controllo della cosa
(custodita) – non può che identificarsi nella stessa . CP_11 CP_1
Come già avuto modo di affrontare in precedenza, la previsione di cui all'art. 2051 c.c., per giurisprudenza oramai costante, è da considerarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., per le più recenti fra le molte sentenze che esplicitamente così qualificano la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
Cass. 13.6.2019 n. 15860; Cass. 28.2.2019 n. 5808; Cass. 13.2.2019 n. 4161; Cass. 30.10.2018 n.
27724; Cass. 14.5.2018 n. 11671; Cass. 19.4.2018 n. 9640; Cass. 13.3.2018 n. 6034; Cass. 1.2.2018
n. 2477; Cass. 22.12.2017 n. 30775; Cass. 28.7.2017 n. 18856; Cass. 16.5.2017 n. 12027), che prescinde dall'accertamento tanto del carattere colposo del comportamento del custode, quanto della pericolosità della cosa, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, la dimostrazione del mero rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso.
17 Non trattandosi di colpa presunta, il custode, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a provare la propria diligenza nella custodia, ma deve dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, intendendosi, per tale, un evento imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale, dotato di un impulso causale autonomo rispetto al danno in concreto realizzatosi (sulla nozione di "caso fortuito", cfr. Cass.
9.7.2019 n. 18415; Cass. 31.5.2019 n. 14861; Cass. 20.2.2019
n. 4963; Cass. 23.1.2019 n. 1725; Cass. 29.5.2018 n. 13392; Cass. 19.4.2018 n. 9640).
In buona sostanza, il caso fortuito è un fattore che non attiene al comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, per modo che quest'ultimo è riconducibile non alla cosa bensì a tale elemento esterno che deve, però, recare i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità, non dovendosi pensare necessariamente a fattori naturali a cui “resisti non potest”, ben potendo integrare il "fortuito" anche il fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo: Cass. 18.6.2019 n. 16295; Cass.
4.6.2019 n. 15249).
Pertanto, tornando alla fattispecie per cui è causa, la responsabilità potrebbe astrattamente essere imputata all'impresa incaricata del servizio di pulizie, ma solo – e limitatamente – nell'ipotesi in cui il danno sia stato causato dalla condotta negligente di quest'ultima. Tale condotta, così come qualificata, andrebbe, senza dubbio alcuno, ad interrompe il nesso causale tra l'azienda ospedaliera, quale custode, ed il danno, escludendo conseguenzialmente la propria responsabilità ex art. 2051 c.c.
Applicando i principi appena esposti al caso di specie, questo giudicante non può che rilevare la responsabilità dell' nella propria qualità di custode, con conseguente rigetto ON1 della chiamata in garanzia della quale (società appaltatrice) addetta al Controparte_3 servizio di pulizia, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, posto a carico dell'azienda ospedaliera, circa l'inadempimento della terza chiamata agli obblighi contrattuali e dai quali possa essersi originato il sinistro oggetto di causa.
A tali determinazioni si giunge, in primo luogo, dalla lettura delle schede di controllo, CP_ depositate in atti dall' convenuto, in cui non si rilevano inadempienze nell'esecuzione del servizio prestato né tantomeno contestazioni sollevate dai (rispettivi) capisala dei reparti di
Pneumatologia, addetti alle funzioni di vigilanza sull'operato della ditta in seguito alle verifiche tecniche sulla rispondenza tra gli standard di igiene previsti nel capitolato ed i risultati effettivamente conseguiti.
Allo stesso modo, i testi escussi, sia per parte convenuta sia per la terza chiamata, non hanno riferito di episodi caratterizzati da inadempienze e/o richieste di pulizie urgenti (su chiamata) da parte del personale sanitario del reparto, il giorno in cui è avvenuto il sinistro (14.05.2019), non evase e/o gestite in ritardo, da parte degli addetti preposti ad effettuare il servizio al piano, così come confermato, in particolare, dal sig. vice gestore del servizio di pulizia dell' CP_15 CP_11 [...]
[...]
[...] , nell'arco temporale compreso da maggio 2018 al 20.06.2020, il quale, escusso Parte_4 all'udienza del 21.04.2023, dichiarava che “non risultano richieste di intervento di pulizia del
14.05.19”.
Ne segue la logica conclusione che, in assenza di prove che vadano ad acclarare l'esistenza di un fattore che causalmente sia idoneo ad interrompere il nesso causale così come accertato, non può che riconoscersi la responsabilità dell' nel verificarsi dell'evento, nei termini ON1 innanzi descritti, in concorso con la sig.ra con conseguente esclusione di ogni Parte_1 compartecipazione, dal punto di vista proprio della responsabilità, da parte della Controparte_3
nella qualità di società addetta al servizio di pulizia.
[...]
Detto in altri termini, dal carteggio in atti fornito dalle parti e dalle testimonianze acquisite in corso di causa, non v'è prova delle contestazioni mosse dall'azienda ospedaliera a carico della ditta appaltatrice in merito alla (non) corretta esecuzione dei servizi di pulizia resi il giorno dell'evento.
Sulla scorta delle motivazioni rese, ne deriva, per l'effetto, anche il rigetto della chiamata in garanzia della compagnia assicurativa così come formulata dalla ON4 terza chiamata nella qualità di contraente della polizza avente ad oggetto la Controparte_3 copertura, tra gli altri, del rischio da responsabilità civile verso terzi, per essere manleva da ogni
(eventuale) conseguenza pregiudizievole legata al sinistro per cui è causa.
Va precisato che, nell'ipotesi de qua, non si è dinanzi ad una questione di legittimazione passiva bensì (di questione) di merito relativa alla effettiva responsabilità nell'evento verificatosi e, dunque, alla imputabilità delle conseguenze risarcitorie scaturenti, afferente, quindi, alla titolarità dal lato passivo del diritto.
La Corte di Cassazione, dal punto di vista della regolare instaurazione del contraddittorio, con la sentenza 1291/2012, ha ribadito che “quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice, non v'è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, in quanto, potendo emettersi la pronunzia di accertamento positivo o negativo della sussistenza di quella titolarità con effetti limitati alle parti in causa, non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti” e questo per dire che il rigetto della chiamata in garanzia della così come sollevata dalla “A. , a cui, causalmente, è Controparte_3 CP_11 CP_11 seguita la successiva chiamata della da parte della terza chiamata Controparte_5 CP_3 per l'effetto, parimenti da rigettarsi, spiega i propri effetti anche sotto il profilo del governo delle spese processuali.
19 Le spese di lite del presente giudizio seguono, pertanto, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.04.2014, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
Alla luce di tutti i rilievi svolti in parte motiva e in applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 1127, comma 1, c.c., sussistono i presupposti per compensare per il 30% le spese di lite tra l'attrice e la convenuta, ponendo la restante parte (pari al 70%) a carico di quest'ultima.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta, in ragione della ripartizione 30%/70%, nella misura già liquidata con separato decreto, con il vincolo solidale.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda proposta dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 convenuta e, per l'effetto, ON dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' ON
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, in
[...] concorso con l'istante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., così come descritto in parte motiva, e per l'effetto condanna l' in persona del ON1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 4.102,06, cui andranno aggiunte le spese mediche documentate ammontanti ad € 313,60 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto
(14.05.2019) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
2) compensa per il 30% le spese di lite tra la sig.ra e la Parte_1 ON1
e condanna quest'ultima, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., alla refusione della restante parte (pari al 70%), in favore della parte attrice, che liquida in
€ 102,00 per esborsi ed € 1.786,40 per compensi, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge con attribuzione all'Avv.to Giovanna Pulitanò dichiaratosene procuratore antistatario;
3) rigetta la domanda di manleva proposta dalla ON
nei confronti della e, di conseguenza, (rigetta) la
[...] Controparte_3 domanda di manleva introdotta dalla verso la Controparte_3 Controparte_5
20 4) Per l'effetto, condanna la suddetta al pagamento delle spese di lite CP_11 CP_1 in favore della società in persona dell'Amministratore delegato e Controparte_3 legale rappresentante p.t., che liquida in € 2.127,00 per onorari, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna altresì alla refusione ON delle spese di lite in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, che liquida complessivamente in € 2.127,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) pone le spese della CTU, come già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della sig.ra per il 30% e della nella misura del Parte_1 ON1 restante 70%.
Così deciso in Napoli, il 23/06/2025.
Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP in tirocinio Dott. Felice
Sorrentino nominato con Delibera CSM 20.03.24.
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