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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 616/2024 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 3.12.1957, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Alessio CO e
AR CO, con domicilio eletto in Carrara via Prov. Avenza Sarzana 14, Carrara
(MS); ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nato a [...], il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...]; resistente contumace
Oggetto: risarcimento del danno da reato;
Conclusioni: per parte ricorrente “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Massa, per i motivi esposti nel corso del procedimento, in accoglimento del ricorso, ordinare a , CP_1
Nato a Chieri (TO), il 04.12.1965 e residente in [...] Via Serra
n.14 (C.F. ), di pagare alla odierna ricorrente la C.F._2 Parte_1
somma di Euro € 5.055,06 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di dell'evento al saldo o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Condannare, altresì, lo stesso convenuto al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
pagina 1 di 7
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio il sig. al fine di ottenere il risarcimento del danno a lei arrecato CP_1
dal medesimo e già accertato in sede penale.
2. A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che: 1) in data 12.08.2012, in
Massa (MS) aveva ricevuto dal ricorrente diverse offese ed un pungo in viso, con conseguente trauma del setto nasale;
2) il comportamento penalmente rilevante posto in essere dal resistente era stato accertato dal Giudice di Pace di Massa, il quale aveva pronunciato sentenza penale di condanna ex art. 582 c.p., condannando tra l'altro il sig.
al risarcimento del danno derivante dal reato (doc. 1 parte ricorrente); 3) la CP_1
successiva sentenza di Appello del Tribunale di Massa aveva confermato il predetto capo del provvedimento di primo grado (v. doc. 2 parte ricorrente); 4) le conseguenze pregiudizievoli causate dal sig. si erano protratte per circa 3 mesi, fino al CP_1
3.12.2012, data in cui la sig.ra veniva dichiarata guarita, sebbene con postumi Parte_1
invalidanti, quantificabili in diversi punti percentuali di invalidità (v. docc.
3-9 parte ricorrente); 5) la richiesta di risarcimento avanzata dalla ricorrente con lettera raccomandata, per complessivi € 11.963,75, era rimasta insoddisfatta.
3. A dispetto della regolarità della notifica nei suoi confronti, la parte resistente rimaneva contumace.
4. La causa veniva istruita documentalmente. Il Giudice, inoltre, conferiva incarico peritale al dott. , onde effettuare le opportune verifiche tecniche in Persona_1
merito alla quantificazione del danno subito dalla sig.ra Parte_1
5. All'udienza del 9.10.2025, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni nonché a discutere la lite ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
pagina 2 di 7 1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sopra delineati, la vicenda sostanziale di cui trattasi deve essere ricondotta all'alveo applicativo dell'art. 1173 c.c., in combinato disposto con l'art. 185 c.p. secondo cui “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
2. In merito, vale evidenziare che, in accordo al consolidato orientamento della
Cassazione, la sentenza mediante cui il giudice penale abbia accertato l'esistenza di un reato, ed “abbia altresì pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché effetto vincolante quanto alla "declaratoria juris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, che come visto è limitata all'accertamento della sola potenzialità di danno (cfr. Corte cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18352 del 27/08/2014)” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 09.03.2018,
n. 5660).
Può dunque affermarsi che i presupposti necessari affinché, in sede civile, si possa procedere alla diretta liquidazione del quantum del danno subito dalla persona offesa, senza necessità di procedere ad alcuna verifica circa la sussistenza del medesimo, sono:
a) la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno;
b) il relativo passaggio in giudicato.
3. Applicando i superiori princìpi giuridici al caso di specie, la domanda di parte ricorrente non può che trovare accoglimento.
4. Segnatamente, dalla sentenza penale del Giudice di Pace n. 96 del 16.10.2018
(pronunciata nell'ambito del procedimento nn. 661\2014 R.G.N.R. e 44\2016 R.G.
G.d.P.) emerge riscontro di come, in data 12.08.2012, la sig.ra abbia ricevuto Parte_1
dal sig. un'aggressione, tanto verbale che fisica: la persona offesa ha difatti CP_1
ricevuto un pugno in pieno volto, che le ha provocato un trauma al setto nasale e una contusione all'incisivo superiore (v. docc. 1-2). Da qui, la condanna del sig. al CP_1
risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, da liquidarsi in autonomo giudizio. pagina 3 di 7 Le predette statuizioni hanno trovato conferma, in parte qua, in sede di appello con la sentenza del Tribunale di Massa n. 3 del 24.2.2020 (pronunciata nell'ambito del procedimento n. 3\2019 R.G. App. G.d.P) che, nel dichiarare il reato ascritto al sig.
estinto per intervenuta prescrizione, ha confermato, per il resto, la sentenza di CP_1
primo grado (la giurisprudenza di legittimità, d'altra parte, è consolidata nel ritenere che
“nell'ipotesi in cui, a seguito di appello proposto dall'imputato, il giudice dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l'accertamento giudiziale prosegue ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., secondo le regole e le garanzie del processo penale” – cfr. Cass. pen. n. 28959/2017).
L'accertamento di che trattasi, infine, è passato in giudicato in data 14.09.2020 (v. doc. 2
- pag. 8) essendo quindi possibile ricondurre il caso di specie all'alveo delle norme indicate in premessa e ritenere soddisfatti i presupposti onde procedere alla quantificazione del danno.
5. In tale ottica, è opinione del Tribunale che l'attrice abbia adeguatamente provato di aver sofferto un trauma in occasione dell'evento incriminato, in virtù della documentazione medica prodotta in atti. Sennonché, per ciò che attiene l'esatta entità dello stesso, la ricostruzione di parte ha trovato parziale conferma nell'elaborato peritale a firma del dott. il quale, sebbene abbia riscontrato l'insussistenza di Persona_1
postumi permanenti, ha comunque riconosciuto l'inabilità temporanea della sig.ra
La predetta consulenza appare al Tribunale ben motivata e immune da Parte_1
apparenti vizi logico-scientifici nel relativo dato motivazionale, di guisa che non vi sono motivi per disattenderne la portata, cui si rimanda integralmente.
6. Segnatamente, dall'elaborato peritale emerge riscontro circa: i) la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo per cui è causa e il danno sofferto dalla parte ricorrente, con riguardo alla lesione al setto nasale ed alla contusione all'incisivo superiore;
iii)
l'assenza di postumi permanenti in seguito all'evento lesivo;
iv) la sussistenza di inabilità temporanea in misura pari a giorni 10 al 75%, giorni 10 al 50% e giorni 15 al 25% (per totale 35 gg.); v) la presenza di una spesa medica congrua a livello economico.
pagina 4 di 7 7. Circoscritto il danno non patrimoniale nei termini che precedono, non può che darsi seguito ad una liquidazione finalisticamente unitaria del danno, funzionale ad attribuire al soggetto leso una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente patito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute) quanto sotto quello dell'alterazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (cfr. Cass. civ. n. 7126\2021; n. 9865\2020 e n. 8755\2019). In particolare, mentre l'accertamento del pregiudizio biologico deve essere ancorato a canoni di obiettiva certezza scientifica, la sofferenza interiore, che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute, non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale (cfr. Cass. civ. 9865\2020) potendo essere provata anche sulla scorta di nozioni di comune esperienza, ovvero in base all'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. civ. 23146\2019).
Orbene, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, si ritiene opportuno assumere quale parametro le tabelle adottate dal Tribunale di Milano (nell'ultima versione disponibile) in quanto utilizzate da gran parte degli organi di giustizia, poiché basate su criteri valutativi atti a garantire uniformità di trattamento nell'ambito del territorio nazionale (cfr. Cass. civ. n. 8508/2020). E ciò, salva la possibilità di un discostamento “in aumento” dalla misura standard del risarcimento prevista dal predetto criterio equitativo uniforme, ma solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate), non giustificando di contro alcuna “personalizzazione” le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso tipo sofferti da persone della medesima età del danneggiato (cfr. Cass. civ. n.
5865\2021).
8. Sulla scorta del detto plesso argomentativo, alla luce dell'età della danneggiata al momento dell'aggressione (id est, 54), e considerato che il danno non patrimoniale sotto forma di danno biologico permanente non è stato riconosciuto dal consulente tecnico, risulta liquidabile un danno biologico temporaneo quantificabile in € 1.868,75 (tenuto pagina 5 di 7 conto che il punto base corrisponde ad € 115,00 ed il CTU ha accertato, come detto, invalidità temporanea pari a giorni 10 al 75%, giorni 10 al 50% e giorni 15 al 25%, per un totale di 35 giorni).
9. Sussistono, inoltre i presupposti per la personalizzazione del danno nella misura del
50% (in accordo alle vigenti tabelle milanesi) a fronte del particolare contesto in cui si è verificata l'aggressione ai danni dell'odierna ricorrente (la stessa risulta essere intervenuta per sedare una rissa, ed è stata colpita da un pugno che le ha procurato il sanguinamento del naso e l'inabilità temporanea accertata dal CTU) da cui è conseguita una significativa e non usuale condizione di sofferenza interiore. In altri termini, può ritenersi che, in accordo all'id quod plerumque accidit, le peculiari dinamiche della vicenda e il conseguente pregiudizio fisico siano state cagione di una sofferenza interiore particolarmente rilevante e atipica rispetto a quella conseguente a pregiudizi fisici analoghi ma trovanti origine in condotte diverse, non costituenti reato.
In definitiva, all'esito della personalizzazione, il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad € 2.803,13.
10. Quanto, infine, al danno patrimoniale, consistente nelle spese mediche sostenute dalla sig.ra in ragione dell'unica fattura prodotta riguardante la visita effettuata Parte_1
dal Dott. (v. doc. 11 parte ricorrente),su cui si è espresso il CTU nei termini Per_2
predetti, questo risulta quantificabile in € 102,00.
11. Il danno risarcibile ammonta quindi a complessivi € 2.905,13, oltre rivalutazione ed interessi a far data dal 12.8.2012 (trattandosi di un debito di valore).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte resistente. Le stesse, in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, e tenuto conto della natura della causa, del valore della stessa, e dell'attività processuale svolta, si quantificano in € 2.552,00 per compensi, oltre iva (ove dovuta), c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive del giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 616/2024 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, e non, dalla stessa subito nei termini di cui in parte motiva, l'importo complessivo di € 2.905,13 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dal 12.8.2012;
2) condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio in favore CP_1
di , che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e Parte_1
rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio;
3) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Massa, in data 15.10.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Nella
Alberti tirocinante ex art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98.
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