TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg. 2193/2023
TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA II Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2193/2023 R.G.,
TRA
, in pers. dell'amm. p.t., Parte_1
rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv.to Domenico Esposito ed elett.te dom.to presso il suo studio in Pompei (Na), alla via Trav. Pironti n.2;
- opponente -
CONTRO
quale titolare della omonima ditta individuale, CP_1
rapp.to e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli avv.ti Giovanna
TE e AB CO ed elett.te dom.to presso il loro studio in
Gragnano (NA) alla via Tommaso Sorrentino, 19;
- opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo quale titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di
Torre Annunziata ingiunzione di pagamento nei confronti del per euro 10.833,36 per lavori eseguiti nel Parte_1
condominio ingiunto, oltre interessi e spese. A sostegno della pretesa creditoria il ricorrente deduceva di aver eseguito lavori di pulizia nel Condominio ingiunto e che erano rimaste insolute fatture per un totale di € 10.833,36.
Avverso tale ingiunzione n. 356/2023, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione il Condominio ingiunto, deducendo, preliminarmente, la regolarità della costituzione non essendo necessaria la previa convocazione dell'assemblea condominiale ai fini del conferimento dell'incarico trattandosi di lite passiva;
quindi eccepiva l'improcedibilità della domanda, in quanto la stessa non era stata preceduta dalla procedura della negoziazione assistita;
l'illegittimità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui agli art. 633 -634 c.p.c.; l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del Decreto Ingiuntivo;
nel merito eccepiva l'avvenuto integrale pagamento anche in considerazione della circostanza che alcune fatture poste a base del D.I. non erano state comunicate ed in ogni caso i lavori cui si riferivano non erano stati mai eseguiti.
Adduceva che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento era stato effettuato integralmente, avendo esso corrisposto tutti i versamenti al creditore opposto a mezzo Parte_1
bonifici prodotti agli atti, e che il credito oggetto della ingiunzione era errato.
Deduceva che con bonifico del 29.12.2020 era stata pagata la fattura n.
24/2020 e un acconto di €300,00 della fattura n. 96/20 per un totale di €
1.257,00; con bonifico del 18.02.2022, veniva pagato il saldo della fattura 96/20 e la fattura n. 17/21 per un totale di € 1.614,53, per un importo complessivo pagato dal pari ad €7.967,34, Parte_1
corrispondente alle fatture consegnate e per le quali riconosceva esservi stata la prestazione.
Contestava, infatti, le fatture n. 217/20 e 221/220 assumendo che il servizio non era mai stato svolto, riferendosi le stesse ai mesi di aprile, maggio e giugno, luglio, agosto e settembre del 2020, periodo di blocco totale del paese a seguito della pandemia da Covid.
Deduceva che in tale periodo la ditta opposta non aveva svolto attività a favore del Condominio, che si era rivolto ad una ditta specializzata, la
Clima Confort, per effettuare la sanificazione obbligatoria, come da documentazione che depositava in atti. Instava pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva n.q., il quale, deduceva l'infondatezza CP_1 dell'atto di opposizione sia in ordine all'eccezione preliminare di improcedibilità, che nel merito, richiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Precisava, in ordine alla sollevata eccezione di pagamento, di non aver mai ricevuto il bonifico di € 957,53 che la controparte assumeva aver eseguito in data 14 aprile 2019, producendo, a riprova di quanto dedotto, estratto del conto corrente intestato alla ditta relativo al secondo trimestre dell'anno 2019. Quanto ai residui pagamenti eccepiti dal Parte_1 deduceva che effettivamente dal credito maturato per l'attività svolta, pari ad € 14.362,94 al netto della rit. di acc. (€ 319,17 per 45 mensilità), andavano sottratti oltre agli acconti versati dal per € Parte_1
3.529,58, già contabilizzati nel Ricorso per D.I., anche le somme i cui versamenti erano stati dedotti dal nell'atto di opposizione, Parte_1 per € 3.175,73, non dovendosi considerare il bonifico del 12.04.2019 non ricevuto dal ricorrente, per una differenza di credito a suo favore pari ad
€ 7.567,63.
Riteneva, infine, infondata l'eccezione del secondo cui a Parte_1
causa del blocco delle attività determinato dalla pandemia da Covid non ci sarebbero state prestazioni nel periodo aprile-settembre del 2020, deducendo di aver svolto regolarmente l'attività di pulizia e di non aver ricevuto alcuna comunicazione di sospensione del servizio da parte dell'Amministratore.
Instauratosi il contraddittorio, rilevato che l'opposizione risultava fondata sulla eccezione di intervenuto pagamento, per la quale appariva opportuno approfondimento istruttorio, non veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, in seguito alle note ex art. 183 VI comma c.p.c., veniva ammessa la prova per testi come richiesta dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza del 05.04.2024.
All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rigettata la eccezione di improcedibilità della domanda dedotta da parte opponente.
Ed invero il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, introduttivo dell'istituto della negoziazione assistita, ha previsto che tale istituto non si applichi quando il creditore decide di agire con il procedimento monitorio, neppure nell'eventuale conseguente giudizio di opposizione.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in seguito.
In tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è pacifico che parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Con riferimento inoltre a crediti fondati su fatture commerciali, come nel caso di specie, va precisato che le stesse rappresentano idonea prova scritta del credito per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale, ma le stesse non rappresentano, nel giudizio di merito, idonea prova del fondamento della pretesa. Qualora tale rapporto sia contestato tra le parti, le stesse ancorché annotate nei libri obbligatori, proprio per la loro formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non possono assurgere a prova del contratto, ma possono al più costituire un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione.
Tanto premesso, si può ritenere provata, anche perché non contestata,
l'esistenza del rapporto controverso e l'importo mensile dei compensi che venivano corrisposti alla ditta opposta a fronte dell'attività di pulizia dei locali condominiali.
Risulta invece contestato l'importo complessivamente dovuto dal in considerazione dei periodi in cui l'attività di pulizia non Parte_1 sarebbe stata svolta, nonché l'importo dei pagamenti effettivamente effettuati dal . Parte_1
In ordine a tale ultimo aspetto, il ha dato prova, mediante Parte_1
l'allegazione delle relative contabili, del pagamento di n. 8 fatture, e precisamente la fatt. n. 43 del 31.05.18, la fatt. n. 74 del 30.06.18, la fatt. n. 127 del 28.09.18, la fatt. n. 166 del 31.12.18, la fatt. n. 92 del
29.06.19, la fatt. n. 24 del 10.01.20, la fatt. n. 96 del 01.04.20 e la fatt. n.
17 del 18.01.21, per un importo complessivo corrisposto all'opposto pari ad € 7.660,24.
Quanto ai periodi in cui l'attività di pulizia sarebbe stata sospesa in seguito alle disposizioni emergenziali dettate dalla pandemia, dall'attività istruttoria svolta non è emersa prova di una effettiva sospensione del servizio, né di un ordine impartito dall'amministratore del in Parte_1
tal senso.
Ed invero, i testi di parte opposta hanno confermato che il servizio di pulizia da parte della ditta di è proseguito durante CP_1
l'emergenza Covid, mentre l'unico teste indicato dal Parte_1
si è limitato a dichiarare: “ Non so dirvi se Tes_1
contemporaneamente la ditta del abbia effettuato le CP_1 pulizie come da contratto”, riferendo unicamente che l'amministratore aveva comunicato ai condomini via messaggistica WhatsApp la sospensione del servizio di pulizia.
Né alcun rilevo può essere riconosciuto al documento attestante il pagamento di un intervento per complessivi € 150,00 effettuato a favore di altra ditta, atteso che risulta incoerente l'assunto che prospetta una sospensione generale della attività che avrebbe coinvolto la ditta opposta e non la ditta terza. AL ritenere che detta ditta sia stata incaricata di un intervento suppletivo di sanificazione, ininfluente rispetto all'attività ordinaria di pulizia.
Pertanto, in sintesi, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.09.2021 va riconosciuto alla ditta ricorrente il pagamento di n. 45 mensilità per importo complessivo, già detratta la ritenuta d'acconto, pari ad €
14.362,95.
A fronte di tale credito come accertato, il ha dato prova del Parte_1 pagamento n. 8 fatture per la somma di € 7.660,24, mentre risultano non pagate n. 7 fatture, e precisamente la fatt. n. 44 del 31.03.19, la fatt. n.
147 del 30.09.19, la fatt. n. 217 del 10.12.20, la fatt. n. 221 del 22.12.20, la fatt. n. 64 del 06.04.21, la fatt. n. 127 del 30.06.21, la fatt. n. 189 del
09.09.21, per un totale dovuto pari ad € 6.702,71. Ne consegue che il D.I. opposto va revocato e il opponente Parte_1
va condannato al pagamento in favore di n.q., della CP_1 somma di € 6.702,71.
L'accoglimento parziale della domanda, induce questo giudice a compensare per 1/3 le spese del giudizio, mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica nella persona del GOP dott.ssa Immacolata Cesarano, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, revoca il D.I. n.
356/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23.02.2023;
- Accerta che il credito vantato da n.q. di titolare della CP_1 omonima ditta individuale, nei confronti del Parte_1
in pers. dell'amm. p.t., è pari ad € 6.702,71.
[...]
- Condanna il in pers. dell'amm. p.t. al Parte_1 pagamento in favore di n.q. di titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale, della somma di € 6.702,71, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture.
- Compensa per 1/3 le spese del giudizio e condanna il
[...]
, in pers. dell'amm. p.t. al pagamento dei restanti 2/3 a Parte_1 favore dell'opposto n.q. di titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, che liquida nella misura già ridotta in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 11.12.2025
IL G.O.P.
dr.ssa Immacolata Cesarano
TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA II Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2193/2023 R.G.,
TRA
, in pers. dell'amm. p.t., Parte_1
rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv.to Domenico Esposito ed elett.te dom.to presso il suo studio in Pompei (Na), alla via Trav. Pironti n.2;
- opponente -
CONTRO
quale titolare della omonima ditta individuale, CP_1
rapp.to e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli avv.ti Giovanna
TE e AB CO ed elett.te dom.to presso il loro studio in
Gragnano (NA) alla via Tommaso Sorrentino, 19;
- opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo quale titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di
Torre Annunziata ingiunzione di pagamento nei confronti del per euro 10.833,36 per lavori eseguiti nel Parte_1
condominio ingiunto, oltre interessi e spese. A sostegno della pretesa creditoria il ricorrente deduceva di aver eseguito lavori di pulizia nel Condominio ingiunto e che erano rimaste insolute fatture per un totale di € 10.833,36.
Avverso tale ingiunzione n. 356/2023, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione il Condominio ingiunto, deducendo, preliminarmente, la regolarità della costituzione non essendo necessaria la previa convocazione dell'assemblea condominiale ai fini del conferimento dell'incarico trattandosi di lite passiva;
quindi eccepiva l'improcedibilità della domanda, in quanto la stessa non era stata preceduta dalla procedura della negoziazione assistita;
l'illegittimità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui agli art. 633 -634 c.p.c.; l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del Decreto Ingiuntivo;
nel merito eccepiva l'avvenuto integrale pagamento anche in considerazione della circostanza che alcune fatture poste a base del D.I. non erano state comunicate ed in ogni caso i lavori cui si riferivano non erano stati mai eseguiti.
Adduceva che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento era stato effettuato integralmente, avendo esso corrisposto tutti i versamenti al creditore opposto a mezzo Parte_1
bonifici prodotti agli atti, e che il credito oggetto della ingiunzione era errato.
Deduceva che con bonifico del 29.12.2020 era stata pagata la fattura n.
24/2020 e un acconto di €300,00 della fattura n. 96/20 per un totale di €
1.257,00; con bonifico del 18.02.2022, veniva pagato il saldo della fattura 96/20 e la fattura n. 17/21 per un totale di € 1.614,53, per un importo complessivo pagato dal pari ad €7.967,34, Parte_1
corrispondente alle fatture consegnate e per le quali riconosceva esservi stata la prestazione.
Contestava, infatti, le fatture n. 217/20 e 221/220 assumendo che il servizio non era mai stato svolto, riferendosi le stesse ai mesi di aprile, maggio e giugno, luglio, agosto e settembre del 2020, periodo di blocco totale del paese a seguito della pandemia da Covid.
Deduceva che in tale periodo la ditta opposta non aveva svolto attività a favore del Condominio, che si era rivolto ad una ditta specializzata, la
Clima Confort, per effettuare la sanificazione obbligatoria, come da documentazione che depositava in atti. Instava pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva n.q., il quale, deduceva l'infondatezza CP_1 dell'atto di opposizione sia in ordine all'eccezione preliminare di improcedibilità, che nel merito, richiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Precisava, in ordine alla sollevata eccezione di pagamento, di non aver mai ricevuto il bonifico di € 957,53 che la controparte assumeva aver eseguito in data 14 aprile 2019, producendo, a riprova di quanto dedotto, estratto del conto corrente intestato alla ditta relativo al secondo trimestre dell'anno 2019. Quanto ai residui pagamenti eccepiti dal Parte_1 deduceva che effettivamente dal credito maturato per l'attività svolta, pari ad € 14.362,94 al netto della rit. di acc. (€ 319,17 per 45 mensilità), andavano sottratti oltre agli acconti versati dal per € Parte_1
3.529,58, già contabilizzati nel Ricorso per D.I., anche le somme i cui versamenti erano stati dedotti dal nell'atto di opposizione, Parte_1 per € 3.175,73, non dovendosi considerare il bonifico del 12.04.2019 non ricevuto dal ricorrente, per una differenza di credito a suo favore pari ad
€ 7.567,63.
Riteneva, infine, infondata l'eccezione del secondo cui a Parte_1
causa del blocco delle attività determinato dalla pandemia da Covid non ci sarebbero state prestazioni nel periodo aprile-settembre del 2020, deducendo di aver svolto regolarmente l'attività di pulizia e di non aver ricevuto alcuna comunicazione di sospensione del servizio da parte dell'Amministratore.
Instauratosi il contraddittorio, rilevato che l'opposizione risultava fondata sulla eccezione di intervenuto pagamento, per la quale appariva opportuno approfondimento istruttorio, non veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, in seguito alle note ex art. 183 VI comma c.p.c., veniva ammessa la prova per testi come richiesta dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza del 05.04.2024.
All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rigettata la eccezione di improcedibilità della domanda dedotta da parte opponente.
Ed invero il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, introduttivo dell'istituto della negoziazione assistita, ha previsto che tale istituto non si applichi quando il creditore decide di agire con il procedimento monitorio, neppure nell'eventuale conseguente giudizio di opposizione.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in seguito.
In tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è pacifico che parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Con riferimento inoltre a crediti fondati su fatture commerciali, come nel caso di specie, va precisato che le stesse rappresentano idonea prova scritta del credito per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale, ma le stesse non rappresentano, nel giudizio di merito, idonea prova del fondamento della pretesa. Qualora tale rapporto sia contestato tra le parti, le stesse ancorché annotate nei libri obbligatori, proprio per la loro formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non possono assurgere a prova del contratto, ma possono al più costituire un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione.
Tanto premesso, si può ritenere provata, anche perché non contestata,
l'esistenza del rapporto controverso e l'importo mensile dei compensi che venivano corrisposti alla ditta opposta a fronte dell'attività di pulizia dei locali condominiali.
Risulta invece contestato l'importo complessivamente dovuto dal in considerazione dei periodi in cui l'attività di pulizia non Parte_1 sarebbe stata svolta, nonché l'importo dei pagamenti effettivamente effettuati dal . Parte_1
In ordine a tale ultimo aspetto, il ha dato prova, mediante Parte_1
l'allegazione delle relative contabili, del pagamento di n. 8 fatture, e precisamente la fatt. n. 43 del 31.05.18, la fatt. n. 74 del 30.06.18, la fatt. n. 127 del 28.09.18, la fatt. n. 166 del 31.12.18, la fatt. n. 92 del
29.06.19, la fatt. n. 24 del 10.01.20, la fatt. n. 96 del 01.04.20 e la fatt. n.
17 del 18.01.21, per un importo complessivo corrisposto all'opposto pari ad € 7.660,24.
Quanto ai periodi in cui l'attività di pulizia sarebbe stata sospesa in seguito alle disposizioni emergenziali dettate dalla pandemia, dall'attività istruttoria svolta non è emersa prova di una effettiva sospensione del servizio, né di un ordine impartito dall'amministratore del in Parte_1
tal senso.
Ed invero, i testi di parte opposta hanno confermato che il servizio di pulizia da parte della ditta di è proseguito durante CP_1
l'emergenza Covid, mentre l'unico teste indicato dal Parte_1
si è limitato a dichiarare: “ Non so dirvi se Tes_1
contemporaneamente la ditta del abbia effettuato le CP_1 pulizie come da contratto”, riferendo unicamente che l'amministratore aveva comunicato ai condomini via messaggistica WhatsApp la sospensione del servizio di pulizia.
Né alcun rilevo può essere riconosciuto al documento attestante il pagamento di un intervento per complessivi € 150,00 effettuato a favore di altra ditta, atteso che risulta incoerente l'assunto che prospetta una sospensione generale della attività che avrebbe coinvolto la ditta opposta e non la ditta terza. AL ritenere che detta ditta sia stata incaricata di un intervento suppletivo di sanificazione, ininfluente rispetto all'attività ordinaria di pulizia.
Pertanto, in sintesi, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.09.2021 va riconosciuto alla ditta ricorrente il pagamento di n. 45 mensilità per importo complessivo, già detratta la ritenuta d'acconto, pari ad €
14.362,95.
A fronte di tale credito come accertato, il ha dato prova del Parte_1 pagamento n. 8 fatture per la somma di € 7.660,24, mentre risultano non pagate n. 7 fatture, e precisamente la fatt. n. 44 del 31.03.19, la fatt. n.
147 del 30.09.19, la fatt. n. 217 del 10.12.20, la fatt. n. 221 del 22.12.20, la fatt. n. 64 del 06.04.21, la fatt. n. 127 del 30.06.21, la fatt. n. 189 del
09.09.21, per un totale dovuto pari ad € 6.702,71. Ne consegue che il D.I. opposto va revocato e il opponente Parte_1
va condannato al pagamento in favore di n.q., della CP_1 somma di € 6.702,71.
L'accoglimento parziale della domanda, induce questo giudice a compensare per 1/3 le spese del giudizio, mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica nella persona del GOP dott.ssa Immacolata Cesarano, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, revoca il D.I. n.
356/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23.02.2023;
- Accerta che il credito vantato da n.q. di titolare della CP_1 omonima ditta individuale, nei confronti del Parte_1
in pers. dell'amm. p.t., è pari ad € 6.702,71.
[...]
- Condanna il in pers. dell'amm. p.t. al Parte_1 pagamento in favore di n.q. di titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale, della somma di € 6.702,71, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture.
- Compensa per 1/3 le spese del giudizio e condanna il
[...]
, in pers. dell'amm. p.t. al pagamento dei restanti 2/3 a Parte_1 favore dell'opposto n.q. di titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, che liquida nella misura già ridotta in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 11.12.2025
IL G.O.P.
dr.ssa Immacolata Cesarano