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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1344/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 518/2024 depositato il 31/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3916/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1271 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1041 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 294 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2281/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo proposto in data 16/03/2021 e depositato in data 13/07/2021 contro il Comune di Aci
Castello il sig. Ricorrente_1, difeso in proprio, aveva impugnato tre avvisi d'accertamento nella qualità di erede della sig.ra Nominativo_1 di complessivi €.2.100,57 tutti notificati il 19/01/2021:
1. avviso di accertamento n. 1271 avente ad oggetto l'omesso/parziale versamento dell'IMU per l'anno 2015 per l'importo complessivo pari ad €.1.324,21;
2. l'avviso di accertamento n. 1041 relativo all'omesso pagamento della TASI per l'anno di imposta 2015
l'importo complessivo pari ad €.229,36;
3. l'avviso di accertamento n. 294 avente ad oggetto l'omessa dichiarazione ai fini Tari per l'anno di imposta
2015, per l'importo complessivo pari ad €.547,00.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
A. in relazione a tutti e tre gli avvisi impugnati: intervenuta prescrizione e decadenza.
B. in relazione all'avviso di cui al punto 1): difetto assoluto della qualità di erede.
Si costituiva il Comune di Aci Castello in data 04/05/2023 opponendosi ai motivi del ricorso resistendo con proprie eccezioni.
La Corte poneva quindi la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“La prima eccezione [A.] appare infondata per due motivi acclarati in giurisprudenza:
1. il principio di “postalizzazione”, consacrato al comma 5 dell'art. 16 del D.lgs n,546/92 che testualmente dispone: "Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”. Si tratta del c.d. principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, in base al quale la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della spedizione e per il destinatario al momento della ricezione, ciò al fine di salvaguardare dalla decadenza, il mittente che abbia tempestivamente consegnato l'atto all'agente notificatore, senza però compromettere i diritti del destinatario per il quale i termini di decadenza per esercitare i suoi diritti decorrono dalla ricezione dell'atto”.
2. il comma 161 dell'art. 1 della Legge suddetta n. 296 del 2006, che fissa un termine di decadenza preciso ed unico per ICI e per gli altri tributi locali, determinato al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione ICI, o il versamento, avrebbero dovuto essere stati effettuati.
L'IMU 2015 del primo avviso d'accertamento (spedito il 9/12/2020), la TARI 2015 del secondo (spedito il
9/12/2020) e l'avviso con sanzioni relative al 2015 (spedito il 23/12/2020) del terzo sono stati consegnati dal Comune resistente entro il quinto anno a decorrere dall'anno d'imposta (2015). Pertanto il Comune non
è decaduto dal potere esattivo nè si è prescritto il suo credito anche se il ricorrente ha di fatto ricevuto la notifica nell'anno 2016. Ha dato prova il Comune resistente di aver inviato i tre avvisi rispettivamente a mezzo A.G. n.788042596789,
n.788042609988 e n. 788042839064 e di averli regolarmente depositati per momentanea assenza del destinatario. Infine ha dato prova di regolare informativa di avvenuto deposito.
La seconda motivazione al ricorso [B.] è anch'essa rigettata.
Non risulta depositato alcun atto o alcun documento che dimostri che il ricorrente, il quale non contesta la qualità di unico figlio del “de cuius” Nominativo_1, abbia rinunciato all'eredità. In assenza della relativa prova da parte del sig. Ric._1, il Comune resistente non poteva far altro che notificare l'avviso di accertamento nei suoi confronti, ovvero nei confronti dell'unico erede al fine di evitare di incorrere nelle decadenze di legge.
Il ricorso è dunque rigettato. Spese come in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Avv. Ricorrente_1 con atto del 31 Gennaio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Con il presente atto di appello si impugna la sentente unicamente al capo ove nega che l'odierno appellante non abbia mai acquisito la qualità di erede e, pertanto, sia chiamato a rispondere dei debiti della propria madre. La decisione, per quanto di pertinenza nella parte che interessa il presente giudizio è la rappresentazione di un'abnorme sovvertimento dei più basilari principi giuridici, oltre difettare di qualunque minima e seria motivazione, idonea, pur teoricamente a supportare una tesi che non ha il minimo fondamento.
La norma da cui occorre partire, per sconfessare le tesi del Comune e della Commissione di primo grado è
l'articolo 459 del Codice Civile che come pietra miliare sancisce che “l'eredità si acquista con accettazione”.
Ritenendo forse superfluo disquisire sulla differenza fra accettazione tacita ed espressa, la lapidarietà di questa norma imprime un principio basilare in tutto il diritto successorio ovvero che l'acquisizione dell'eredità, non è un atto imposto, non è automatico, che è una facoltà liberamente esercitabile dal chiamato all'eredità.
Come è innegabile, alla luce delle superiore normativa, lo scrivente, che non ha mai effettuato il benchè minimo atto di accettazione, non avendo mai assunto la qualità di erede doveva essere tenuto lontano dalla pretese del Comune e avrebbe dovuto ricevere ampia tutela in primo grado. Nella realtà, tuttavia, sia l'ente che la Commissione, hanno totalmente sovvertito la normativa, assumendo, sostanzialmente che la qualità di erede viene attribuita puramente e semplicemente in virtù del legame di parentela, e che, solo in virtù di espressa rinuncia il chiamato se ne può sottrarre.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3916/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 9 e depositata il 5
Giugno 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Aci Castello che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione del combinato disposto degli articoli 24 e 57 del Dlgs. n. 546 del 1992.
In relazione all'avviso di accertamento n. 1271 del 18/11/2020, questo Comune di Aci Castello ha accertato l'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2015 da parte della sig.ra Nominativo_1, madre defunta dell'odierno ricorrente relativo all'immobile censito al catasto al Dati_Catastali_1, sub.
2. Il sig. Ricorrente_1, essendo l'unico figlio della contribuente Nominativo_1, è stato destinatario dell'atto impositivo, in qualità di erede.
Gli altri due avvisi di accertamento, invece, sono stati elevati e notificati in proprio al sig. Ric._1 poiché riferiti a violazioni (Tasi e Tari anno imposta 2015) relative ad altro immobile (censito al catasto al foglio 1, particella
112, sub. 1) sito nel territorio comunale e di cui egli risultava esclusivo proprietario. Con il ricorso di primo grado, l'appellante ha eccepito il presunto difetto della qualità di erede esclusivamente in relazione all'avviso di accertamento n. 1271 del 18/11/2020 poiché riferito alla violazione perpetrata dalla defunta madre.
Cionondimeno e sorprendentemente, con il presente appello, il sig. Ric._1 estende tale eccezione anche agli altri due avvisi di accertamento, in relazione ai quali egli è soggetto passivo di imposta per violazioni commesse dallo stesso (omesso versamento dell'imposta TASI o omessa dichiarazione Tari, anno 2015) e riferite ad altro immobile (Dati_Catastali_1, sub. 1).
Come già rilevato in primo grado, questo Comune ha notificato l'avviso di cui trattasi al ricorrente nella qualità di unico figlio, come dallo stesso affermato in seno al ricorso e come risultante dagli accertamenti anagrafici.
Non risulta provato l'invocato difetto di legittimazione passiva e quindi che il ricorrente sia estraneo al debito tributario oggetto dell'avviso impugnato. Ancora oggi non risulta depositato agli atti alcun documento che dimostri che il sig. Ric._1 abbia rinunciato all'eredità. Anzi, egli si è solo limitato in primo grado a dichiarare in seno al ricorso di non aver accettato e di non voler accettare l'eredità; circostanza ben diversa da un atto di rinuncia all'eredità che esonererebbe il rinunciatario dall'obbligo tributario gravante sul de cuis.
Conseguentemente, in assenza di rinuncia all'eredità da parte del sig. Ric._1 e della relativa prova, questo Comune non poteva far altro che notificare l'avviso di accertamento nei suoi confronti al fine di evitare di incorrere nelle decadenze di legge.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 9 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello, quanto ai motivi riferiti agli avvisi TASI n.1041/2020 e TARI n.294/2020, è inammissibile per violazione degli artt.24 e 57 D. Lgs.546/1992, giacché introduce questioni nuove, non dedotte in primo grado, con riferimento a posizioni tributarie – IMU/TASI/TARI – afferenti a immobili di cui l'appellante risulta soggetto passivo iure proprio. La Suprema Corte ha ribadito che nel processo tributario “i motivi nuovi dedotti per la prima volta in grado di appello, che non siano riconducibili all'originaria causa petendi e si fondino su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, sono inammissibili” ex art.57 D. Lgs.546/1992 (Cass. civ. Sez. V,
Ordinanza 12/02/2025 n.3579). Pertanto, tali motivi devono essere dichiarati inammissibili.
Per quanto concerne l'avviso di accertamento IMU n.1271/2020 relativo all'anno 2015, notificato all'appellante quale unico figlio della contribuente deceduta: Dall'esame degli atti e delle deduzioni delle parti, non risulta agli atti alcuna prova che il sig. Ric._1 abbia formalmente rinunciato all'eredità, né sia stata fornita dimostrazione di atti univoci di rinuncia depositati in sede di stato civile o dinanzi a notaio, ai sensi degli artt.519 c. c. e ss. In difetto di prova della rinuncia, il Comune, in qualità di ente impositore, legittimamente ha notificato l'avviso di accertamento al chiamato all'eredità, sia al fine di evitare la decadenza delle proprie pretese tributarie, sia in ossequio alla consolidata prassi amministrativa e alla disciplina tributaria che, in attesa della formale rinuncia, individua nella persona del chiamato il soggetto passivo potenziale, salva l'esclusione ex post in presenza di prova certa della rinuncia. Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione tributaria in capo agli eredi sorge solo ove questi abbiano accettato l'eredità; tuttavia, la mera dichiarazione di “non volontà di accettare” non è equiparata alla rinuncia, che deve risultare in modo formale ex artt.519 ss. c. c. . Il silenzio o la mera mancata accettazione non possono essere opposti all'amministrazione finanziaria in assenza di una rinuncia formalizzata e comunicata. Nel caso di specie: L'appellante si è limitato a dichiarare di "non avere accettato" e di "non avere intenzione di accettare
", senza depositare alcuna documentazione attestante la rinuncia;
L'Ente non poteva che procedere, in difetto di diversa evidenza, alla notificazione dell'atto impositivo al più prossimo congiunto quale chiamato all'eredità; Nessuna delle circostanze addotte dall'appellante consente di ritenere provata l'estraneità soggettiva alla posizione di erede, né la pronuncia del giudice di primo grado merita censure sul punto.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Aci Castello, delle spese processuali del Secondo
Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Sicilia il 9 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore
Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 518/2024 depositato il 31/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3916/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1271 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1041 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 294 TARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2281/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo proposto in data 16/03/2021 e depositato in data 13/07/2021 contro il Comune di Aci
Castello il sig. Ricorrente_1, difeso in proprio, aveva impugnato tre avvisi d'accertamento nella qualità di erede della sig.ra Nominativo_1 di complessivi €.2.100,57 tutti notificati il 19/01/2021:
1. avviso di accertamento n. 1271 avente ad oggetto l'omesso/parziale versamento dell'IMU per l'anno 2015 per l'importo complessivo pari ad €.1.324,21;
2. l'avviso di accertamento n. 1041 relativo all'omesso pagamento della TASI per l'anno di imposta 2015
l'importo complessivo pari ad €.229,36;
3. l'avviso di accertamento n. 294 avente ad oggetto l'omessa dichiarazione ai fini Tari per l'anno di imposta
2015, per l'importo complessivo pari ad €.547,00.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
A. in relazione a tutti e tre gli avvisi impugnati: intervenuta prescrizione e decadenza.
B. in relazione all'avviso di cui al punto 1): difetto assoluto della qualità di erede.
Si costituiva il Comune di Aci Castello in data 04/05/2023 opponendosi ai motivi del ricorso resistendo con proprie eccezioni.
La Corte poneva quindi la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“La prima eccezione [A.] appare infondata per due motivi acclarati in giurisprudenza:
1. il principio di “postalizzazione”, consacrato al comma 5 dell'art. 16 del D.lgs n,546/92 che testualmente dispone: "Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione: i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”. Si tratta del c.d. principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, in base al quale la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della spedizione e per il destinatario al momento della ricezione, ciò al fine di salvaguardare dalla decadenza, il mittente che abbia tempestivamente consegnato l'atto all'agente notificatore, senza però compromettere i diritti del destinatario per il quale i termini di decadenza per esercitare i suoi diritti decorrono dalla ricezione dell'atto”.
2. il comma 161 dell'art. 1 della Legge suddetta n. 296 del 2006, che fissa un termine di decadenza preciso ed unico per ICI e per gli altri tributi locali, determinato al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione ICI, o il versamento, avrebbero dovuto essere stati effettuati.
L'IMU 2015 del primo avviso d'accertamento (spedito il 9/12/2020), la TARI 2015 del secondo (spedito il
9/12/2020) e l'avviso con sanzioni relative al 2015 (spedito il 23/12/2020) del terzo sono stati consegnati dal Comune resistente entro il quinto anno a decorrere dall'anno d'imposta (2015). Pertanto il Comune non
è decaduto dal potere esattivo nè si è prescritto il suo credito anche se il ricorrente ha di fatto ricevuto la notifica nell'anno 2016. Ha dato prova il Comune resistente di aver inviato i tre avvisi rispettivamente a mezzo A.G. n.788042596789,
n.788042609988 e n. 788042839064 e di averli regolarmente depositati per momentanea assenza del destinatario. Infine ha dato prova di regolare informativa di avvenuto deposito.
La seconda motivazione al ricorso [B.] è anch'essa rigettata.
Non risulta depositato alcun atto o alcun documento che dimostri che il ricorrente, il quale non contesta la qualità di unico figlio del “de cuius” Nominativo_1, abbia rinunciato all'eredità. In assenza della relativa prova da parte del sig. Ric._1, il Comune resistente non poteva far altro che notificare l'avviso di accertamento nei suoi confronti, ovvero nei confronti dell'unico erede al fine di evitare di incorrere nelle decadenze di legge.
Il ricorso è dunque rigettato. Spese come in dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Avv. Ricorrente_1 con atto del 31 Gennaio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Con il presente atto di appello si impugna la sentente unicamente al capo ove nega che l'odierno appellante non abbia mai acquisito la qualità di erede e, pertanto, sia chiamato a rispondere dei debiti della propria madre. La decisione, per quanto di pertinenza nella parte che interessa il presente giudizio è la rappresentazione di un'abnorme sovvertimento dei più basilari principi giuridici, oltre difettare di qualunque minima e seria motivazione, idonea, pur teoricamente a supportare una tesi che non ha il minimo fondamento.
La norma da cui occorre partire, per sconfessare le tesi del Comune e della Commissione di primo grado è
l'articolo 459 del Codice Civile che come pietra miliare sancisce che “l'eredità si acquista con accettazione”.
Ritenendo forse superfluo disquisire sulla differenza fra accettazione tacita ed espressa, la lapidarietà di questa norma imprime un principio basilare in tutto il diritto successorio ovvero che l'acquisizione dell'eredità, non è un atto imposto, non è automatico, che è una facoltà liberamente esercitabile dal chiamato all'eredità.
Come è innegabile, alla luce delle superiore normativa, lo scrivente, che non ha mai effettuato il benchè minimo atto di accettazione, non avendo mai assunto la qualità di erede doveva essere tenuto lontano dalla pretese del Comune e avrebbe dovuto ricevere ampia tutela in primo grado. Nella realtà, tuttavia, sia l'ente che la Commissione, hanno totalmente sovvertito la normativa, assumendo, sostanzialmente che la qualità di erede viene attribuita puramente e semplicemente in virtù del legame di parentela, e che, solo in virtù di espressa rinuncia il chiamato se ne può sottrarre.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3916/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 9 e depositata il 5
Giugno 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Aci Castello che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione del combinato disposto degli articoli 24 e 57 del Dlgs. n. 546 del 1992.
In relazione all'avviso di accertamento n. 1271 del 18/11/2020, questo Comune di Aci Castello ha accertato l'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2015 da parte della sig.ra Nominativo_1, madre defunta dell'odierno ricorrente relativo all'immobile censito al catasto al Dati_Catastali_1, sub.
2. Il sig. Ricorrente_1, essendo l'unico figlio della contribuente Nominativo_1, è stato destinatario dell'atto impositivo, in qualità di erede.
Gli altri due avvisi di accertamento, invece, sono stati elevati e notificati in proprio al sig. Ric._1 poiché riferiti a violazioni (Tasi e Tari anno imposta 2015) relative ad altro immobile (censito al catasto al foglio 1, particella
112, sub. 1) sito nel territorio comunale e di cui egli risultava esclusivo proprietario. Con il ricorso di primo grado, l'appellante ha eccepito il presunto difetto della qualità di erede esclusivamente in relazione all'avviso di accertamento n. 1271 del 18/11/2020 poiché riferito alla violazione perpetrata dalla defunta madre.
Cionondimeno e sorprendentemente, con il presente appello, il sig. Ric._1 estende tale eccezione anche agli altri due avvisi di accertamento, in relazione ai quali egli è soggetto passivo di imposta per violazioni commesse dallo stesso (omesso versamento dell'imposta TASI o omessa dichiarazione Tari, anno 2015) e riferite ad altro immobile (Dati_Catastali_1, sub. 1).
Come già rilevato in primo grado, questo Comune ha notificato l'avviso di cui trattasi al ricorrente nella qualità di unico figlio, come dallo stesso affermato in seno al ricorso e come risultante dagli accertamenti anagrafici.
Non risulta provato l'invocato difetto di legittimazione passiva e quindi che il ricorrente sia estraneo al debito tributario oggetto dell'avviso impugnato. Ancora oggi non risulta depositato agli atti alcun documento che dimostri che il sig. Ric._1 abbia rinunciato all'eredità. Anzi, egli si è solo limitato in primo grado a dichiarare in seno al ricorso di non aver accettato e di non voler accettare l'eredità; circostanza ben diversa da un atto di rinuncia all'eredità che esonererebbe il rinunciatario dall'obbligo tributario gravante sul de cuis.
Conseguentemente, in assenza di rinuncia all'eredità da parte del sig. Ric._1 e della relativa prova, questo Comune non poteva far altro che notificare l'avviso di accertamento nei suoi confronti al fine di evitare di incorrere nelle decadenze di legge.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 9 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello, quanto ai motivi riferiti agli avvisi TASI n.1041/2020 e TARI n.294/2020, è inammissibile per violazione degli artt.24 e 57 D. Lgs.546/1992, giacché introduce questioni nuove, non dedotte in primo grado, con riferimento a posizioni tributarie – IMU/TASI/TARI – afferenti a immobili di cui l'appellante risulta soggetto passivo iure proprio. La Suprema Corte ha ribadito che nel processo tributario “i motivi nuovi dedotti per la prima volta in grado di appello, che non siano riconducibili all'originaria causa petendi e si fondino su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, sono inammissibili” ex art.57 D. Lgs.546/1992 (Cass. civ. Sez. V,
Ordinanza 12/02/2025 n.3579). Pertanto, tali motivi devono essere dichiarati inammissibili.
Per quanto concerne l'avviso di accertamento IMU n.1271/2020 relativo all'anno 2015, notificato all'appellante quale unico figlio della contribuente deceduta: Dall'esame degli atti e delle deduzioni delle parti, non risulta agli atti alcuna prova che il sig. Ric._1 abbia formalmente rinunciato all'eredità, né sia stata fornita dimostrazione di atti univoci di rinuncia depositati in sede di stato civile o dinanzi a notaio, ai sensi degli artt.519 c. c. e ss. In difetto di prova della rinuncia, il Comune, in qualità di ente impositore, legittimamente ha notificato l'avviso di accertamento al chiamato all'eredità, sia al fine di evitare la decadenza delle proprie pretese tributarie, sia in ossequio alla consolidata prassi amministrativa e alla disciplina tributaria che, in attesa della formale rinuncia, individua nella persona del chiamato il soggetto passivo potenziale, salva l'esclusione ex post in presenza di prova certa della rinuncia. Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione tributaria in capo agli eredi sorge solo ove questi abbiano accettato l'eredità; tuttavia, la mera dichiarazione di “non volontà di accettare” non è equiparata alla rinuncia, che deve risultare in modo formale ex artt.519 ss. c. c. . Il silenzio o la mera mancata accettazione non possono essere opposti all'amministrazione finanziaria in assenza di una rinuncia formalizzata e comunicata. Nel caso di specie: L'appellante si è limitato a dichiarare di "non avere accettato" e di "non avere intenzione di accettare
", senza depositare alcuna documentazione attestante la rinuncia;
L'Ente non poteva che procedere, in difetto di diversa evidenza, alla notificazione dell'atto impositivo al più prossimo congiunto quale chiamato all'eredità; Nessuna delle circostanze addotte dall'appellante consente di ritenere provata l'estraneità soggettiva alla posizione di erede, né la pronuncia del giudice di primo grado merita censure sul punto.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Aci Castello, delle spese processuali del Secondo
Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Sicilia il 9 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore
Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)