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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 11/02/2026, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2066/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6071/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720249110273142 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/come in atti.
Resistente/come in atti.
1. Parti
Il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, residente in indirizzo, come da risultanze degli atti di notifica, ricorrente CONTRO
Agenzia delle Entrate – Riscossione, C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante p.t., Agente della riscossione per la Provincia di Roma, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar 14, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Grezar 14, rappresentata e difesa dal dipendente delegato sig. Nominativo_1, come da procura notarile rep. n. 181.515 racc. n. 12.772 del 25/07/2024, resistente
Nonché contro, quale ente creditore sostanziale, Regione Lazio – Direzione Bilancio Ragioneria Finanza
e Tributi – Tasse automobilistiche, come da estratto di ruolo prodotto in atti
OGGETTO: ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento n. 097 2022 9008897419/000, notificato il
24/01/2025, avente ad oggetto il recupero di euro 498,25, relativi alla cartella di pagamento n.
09720170149753088000 (tassa automobilistica Regione Lazio anno 2015).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2. Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 05/03/2025 e iscritto al n. R.G.R. 6071/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720229008897419000 emesso da Agenzia delle Entrate –
Riscossione in relazione alla cartella n. 09720170149753088000, per un totale dovuto di euro 498,25
(alla data del 13/05/2022), a titolo di tassa automobilistica regionale anno 2015, sanzioni, interessi, oneri e diritti di notifica.
Dalla tabella riepilogativa dell'intimazione risulta:
○ Tipo atto: cartella;
○ Identificativo atto: 09720170149753088000;
○ Data notifica cartella: 03/05/2018;
○ Importo residuo dovuto: € 498,25 (totale debito scaduto e diritti di notifica, spese esecutive pari a zero).
Dal dettaglio del debito emergono i seguenti elementi, riferiti alla tassa automobilistica Regione Lazio anno 2015:
○ Primo veicolo (autoveicolo) – ruolo 2017/13477:
■ tassa automobilistica art. 17 L. 449/1997: carico € 285,12;
■ interessi: € 11,40; ■ sanzioni: € 85,54;
■ totale carico: € 387,97;
■ residuo corrente complessivo (alla data dell'estratto): € 77,62;
○ Secondo veicolo (motoveicolo) – ruolo 2017/13478:
■ tassa automobilistica: € 43,89;
■ interessi maggiori: € 0,91;
■ ulteriori interessi: € 1,76;
■ sanzioni: € 13,17;
■ totale carico secondo ruolo: € 59,73;
■ residuo corrente complessivo: € 12,05;
○ Diritti di notifica: € 5,88;
○ Oneri di riscossione: € 29,35;
○ Interessi di mora/somme aggiuntive: € 47,41;
○ Totale complessivo cartella: € 530,31 (di cui, alla data dell'intimazione, residuo scaduto € 498,25).
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, che:
○ l'intimazione di pagamento è carente di motivazione, limitandosi a indicare il numero della cartella e l'importo residuo, senza allegare né riprodurre il contenuto essenziale degli atti presupposti (cartella, ruolo, atto impositivo regionale);
○ la cartella sottesa n. 09720170149753088000 non sarebbe mai stata ritualmente portata a conoscenza del contribuente, con conseguente invalidità derivata dell'intimazione;
○ il ruolo 2017/13477 e 2017/13478 presenterebbe plurimi vizi, tra cui:
■ mancata o tardiva iscrizione a ruolo rispetto ai termini di decadenza per tassa automobilistica 2015;
■ calcolo non chiaro di sanzioni e interessi (in particolare interessi di mora e maggior rateizzazione) e oneri di riscossione, non correttamente dettagliati nell'atto notificato;
■ contestazione della debenza complessiva di € 498,25, non essendo evidente la base giuridica di parte delle somme accessorie.
Ha chiesto l'annullamento dell'intimazione e, in via derivata, della pretesa recata dalla cartella, con condanna dell'Agente della riscossione e dell'ente impositore alle spese.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni con cui ha: ○ eccepito in via preliminare la tardività dell'opposizione, sostenendo che il contribuente era a conoscenza del debito già dal precedente avviso di intimazione n. 09720229008897419000, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 02/03/2023 (decorso della compiuta giacenza della raccomandata informativa spedita il 20/02/2023);
○ eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per mancata impugnazione dell'atto precedente (avviso di intimazione 09720229008897419000) ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992;
○ rivendicato la piena efficacia probatoria dell'estratto di ruolo e della relata di notifica prodotti, affermando la legittimità della cartella e della successiva intimazione;
○ chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese.
Il ricorrente ha replicato, contestando la validità della notifica del precedente avviso di intimazione e insistendo:
○ sulla mancanza di motivazione sufficiente della pretesa;
○ sull'illegittimità del ruolo 2017 per tassa automobilistica 2015;
○ sulla prescrizione del credito, in mancanza di validi atti interruttivi.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Motivi della decisione
3.1 Ammissibilità del ricorso e atti impugnati
Il ricorso è ritualmente proposto nei confronti dell'Agente della riscossione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720229008897419000, atto autonomamente impugnabile, che reca una pretesa complessiva di € 498,25 riferita alla cartella 09720170149753088000 (tassa auto Regione Lazio 2015).
La qualificazione della domanda come impugnazione dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 consente al giudice tributario di sindacare, nei limiti dei vizi dedotti, sia i vizi propri dell'avviso sia, quando ne è contestata l'esistenza o notificazione, i vizi della cartella sottesa e del ruolo, specie con riguardo all'inesistenza giuridica o radicale nullità degli atti presupposti.
Le eccezioni preliminari dell'Agente della riscossione sulla tardività e sull'inammissibilità delle doglianze inerenti la cartella sono infondate:
○ quanto alla tardività, la notifica del precedente avviso di intimazione 09720229008897419000, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., viene dedotta solo tramite la relata e la data di compiuta giacenza
(02/03/2023); il contribuente, tuttavia, ha impugnato il nuovo avviso del 2025, che reca esso stesso la minaccia di esecuzione forzata e costituisce atto impugnabile autonomo;
la tempestività va dunque valutata rispetto a quest'ultimo, pacificamente ricorso entro 60 giorni;
○ quanto all'inammissibilità per mancata impugnazione dell'atto precedente, la giurisprudenza ammette che, ove sia dedotta l'inesistenza o radicale nullità degli atti presupposti e la mancanza di valida notifica, tali vizi possano essere fatti valere anche con l'impugnazione di un atto successivo, specie quando l'atto precedente non sia mai entrato nella sfera di conoscenza del contribuente. Nel caso di specie, la difesa del ricorrente contesta la reale conoscenza dell'atto del 2023 e la idoneità della notifica ex art. 140 c.p.c. a determinare una effettiva conoscenza dell'atto, con ciò mantenendo aperta la possibilità di sindacare i vizi della cartella e del ruolo.
Il ricorso è pertanto ammissibile.
3.2 Motivazione dell'intimazione e vizi del ruolo
L'intimazione di pagamento del 2022/2025 indica:
○ il numero della cartella sottesa (09720170149753088000);
○ la data di notifica della cartella (03/05/2018);
○ l'importo residuo dovuto (€ 498,25 al 13/05/2022);
○ un dettaglio tabellare che distingue, per ciascuna voce di tassa automobilistica 2015, debito originario, residuo, interessi di mora, oneri di riscossione, diritti di notifica e totale, con indicazione dell'ente creditore (“Regione Lazio – Tassa Automobilistica”).
Tale dettaglio, sebbene più articolato di una mera indicazione di importo complessivo, non colma tuttavia tutte le lacune denunciate dal ricorrente:
○ Difetto di prova della notifica della cartella:
■ l'estratto di ruolo attesta la data di notifica cartella (03/05/2018), ma non è prodotta la copia della cartella con la relata di notifica al contribuente nel fascicolo del ricorrente;
■ la cartella non risulta essere stata mai portata a conoscenza del contribuente con modalità tali da consentirgli di impugnarla nei termini;
■ l'Agente della riscossione si affida alla sola efficacia probatoria dell'estratto di ruolo e della relata, ma a fronte di specifica contestazione sulla mancata notifica, la prova deve essere rigorosa.
■ Dalla disamina della relata che è stata prodotta emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza/incapacità/rifiuto delle altre persone abilitate alla ricezione, presso la residenza del ricorrente come dallo stesso dichiarata nel ricorso sita in Ariccia, Indirizzo_1, la notificazione dell'atto è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante:
■ • deposito dell'atto presso la casa comunale;
■ • affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario;
■ • invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento.
■ La raccomandata informativa AR n. 696414994676, spedita in data 20/02/2023, non è stata ritirata dal contribuente ed è stata restituita per compiuta giacenza;
ai fini del computo della notifica la stessa si ritiene perfezionati decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, quindi in data 02/03/2023.
○ Vizi di motivazione del ruolo e della cartella: ■ i tributi iscritti a ruolo riguardano tassa automobilistica 2015 per due veicoli (autoveicolo e motoveicolo), con importi di carico complessivi pari a € 387,97 + € 59,73 = € 447,70, oltre interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica;
■ non risultano allegati né richiamati con sufficiente chiarezza gli atti regionali impositivi (avvisi di accertamento della tassa auto 2015) da cui origina il carico;
■ la struttura del ruolo rende difficile verificare se siano stati rispettati i termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica 2015 e se il carico sia corretto per ciascun veicolo;
■ le voci di interessi di mora e oneri di riscossione non risultano motivati in modo tale da consentire al contribuente di verificare il criterio di calcolo, sebbene siano elementi significativi nel complessivo importo residuo (€ 47,41 di interessi di mora, € 29,35 di oneri di riscossione, € 5,88 diritti).
○ Prescrizione e decadenza:
■ la tassa automobilistica regionale 2015 è un tributo soggetto a specifici termini di accertamento e riscossione;
■ la mancata produzione di un atto di accertamento tempestivamente notificato e di documenti idonei a dimostrare interruzioni efficaci prima della formazione del ruolo 2017, unita alla contestazione del contribuente, rende non dimostrata la tempestività complessiva del procedimento di riscossione;
■ la mera esistenza dell'estratto di ruolo non è sufficiente a dimostrare la legittimità dell'intera sequenza accertamento–ruolo–cartella–intimazione in assenza di prova della notifica al contribuente degli atti impositivi presupposti.
In tale contesto, il giudice tributario non può procedere a una parziale rideterminazione della pretesa, non essendo possibile ricostruire con sufficiente certezza quali somme sarebbero comunque dovute in base alla normativa regionale e agli eventuali atti di accertamento (non prodotti in forma idonea).
Ne consegue che i vizi di motivazione e le carenze probatorie in ordine alla notifica e alla legittimità del ruolo incidono sull'intera pretesa: l'intimazione di pagamento n. 09720229008897419000, in quanto fondata su una cartella di cui non è dimostrata l'avvenuta notifica e su un ruolo il cui contenuto non è adeguatamente motivato nei confronti del contribuente, deve essere annullata integralmente.
L'esame specifico dell'eccezione di prescrizione (peraltro fondata su una sequenza di atti in parte oggetto di contestazione quanto alla loro esistenza notificatoria) resta assorbito, una volta accertata l'illegittimità della pretesa per i vizi sopra esposti.
4. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, l'Agente della riscossione – e, per quanto di ragione, l'ente impositore sostanziale – devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato la nota spese n. 9720253623, dalla quale risulta:
○ valore della lite: € 440,88 (valore residuo iscritto a ruolo);
○ compensi per fasi (Tabella 23 D.M. 55/2014):
■ fase cautelare: € 67,50; ■ fase di studio: € 85,00;
■ fase introduttiva: € 50,00;
■ fase istruttoria: € 25,50;
■ fase decisionale: € 85,00;
■ totale compensi “A”: € 313,00;
○ applicazione della riduzione del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992 (controversia definita in primo grado):
■ totale compensi ridotti “B”: € 250,40;
○ rimborso forfettario spese generali 15% su B:
■ € 37,56;
○ totale D = B + C:
■ € 287,96;
○ spese documentate: € 0,00 (nella nota non sono indicate spese vive diverse dal contributo unificato);
○ importo finale “F” eventualmente maggiorabile del 50% ex art. 15, comma 2-septies, D.Lgs.
546/1992 in caso di reclamo/mediazione (qui non risulta applicato espressamente, essendo giudizio ordinario di primo grado).
Tenuto conto:
○ del basso valore della lite (€ 440,88);
○ della struttura del giudizio (ricorso, costituzione delle parti, una fase decisionale senza istruttoria complessa);
○ del fatto che la nota spese dell'Agente (qui prodotta) rappresenta un parametro interno per l'ente resistente e non per il ricorrente, ma costituisce comunque un indice di congruità delle voci di compenso per fasce di valore;
si reputa congrua, per il ricorrente, una liquidazione in linea con i parametri ridotti, pari a:
○ compensi professionali complessivi: € 250,40 (già ridotti del 20% rispetto ai parametri “A”);
○ rimborso forfettario 15% su compensi: € 37,56;
○ contributo unificato: € 30,00 (per lo scaglione di valore corrispondente a € 440,88);
○ spese documentate ulteriori: € 0,00 (non risultano specificamente indicate);
per un totale complessivo di € 318,00 (= 250,40 + 37,56 + 30,04 arrotondato a 30,00), oltre IVA e CPA se dovute.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma così decide:
- ○ accoglie il ricorso;
- ○ per l'effetto, annulla integralmente l'avviso di intimazione di pagamento n.
09720229008897419000– notificato al ricorrente in data 24/01/2025, per la sottesa cartella n.
09720170149753088000, per tassa automobilistica Regione Lazio anno 2015, per l'importo complessivo residuo di € 498,25, condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per quanto di ragione, Regione
Lazio, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 318,00, di cui € 250,40 per compensi professionali, € 37,56 per rimborso forfettario spese generali (15%), ed € 30,00 per contributo unificato, oltre IVA e CPA se dovute
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6071/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720249110273142 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/come in atti.
Resistente/come in atti.
1. Parti
Il sig. Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, residente in indirizzo, come da risultanze degli atti di notifica, ricorrente CONTRO
Agenzia delle Entrate – Riscossione, C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante p.t., Agente della riscossione per la Provincia di Roma, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar 14, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Grezar 14, rappresentata e difesa dal dipendente delegato sig. Nominativo_1, come da procura notarile rep. n. 181.515 racc. n. 12.772 del 25/07/2024, resistente
Nonché contro, quale ente creditore sostanziale, Regione Lazio – Direzione Bilancio Ragioneria Finanza
e Tributi – Tasse automobilistiche, come da estratto di ruolo prodotto in atti
OGGETTO: ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento n. 097 2022 9008897419/000, notificato il
24/01/2025, avente ad oggetto il recupero di euro 498,25, relativi alla cartella di pagamento n.
09720170149753088000 (tassa automobilistica Regione Lazio anno 2015).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2. Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 05/03/2025 e iscritto al n. R.G.R. 6071/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720229008897419000 emesso da Agenzia delle Entrate –
Riscossione in relazione alla cartella n. 09720170149753088000, per un totale dovuto di euro 498,25
(alla data del 13/05/2022), a titolo di tassa automobilistica regionale anno 2015, sanzioni, interessi, oneri e diritti di notifica.
Dalla tabella riepilogativa dell'intimazione risulta:
○ Tipo atto: cartella;
○ Identificativo atto: 09720170149753088000;
○ Data notifica cartella: 03/05/2018;
○ Importo residuo dovuto: € 498,25 (totale debito scaduto e diritti di notifica, spese esecutive pari a zero).
Dal dettaglio del debito emergono i seguenti elementi, riferiti alla tassa automobilistica Regione Lazio anno 2015:
○ Primo veicolo (autoveicolo) – ruolo 2017/13477:
■ tassa automobilistica art. 17 L. 449/1997: carico € 285,12;
■ interessi: € 11,40; ■ sanzioni: € 85,54;
■ totale carico: € 387,97;
■ residuo corrente complessivo (alla data dell'estratto): € 77,62;
○ Secondo veicolo (motoveicolo) – ruolo 2017/13478:
■ tassa automobilistica: € 43,89;
■ interessi maggiori: € 0,91;
■ ulteriori interessi: € 1,76;
■ sanzioni: € 13,17;
■ totale carico secondo ruolo: € 59,73;
■ residuo corrente complessivo: € 12,05;
○ Diritti di notifica: € 5,88;
○ Oneri di riscossione: € 29,35;
○ Interessi di mora/somme aggiuntive: € 47,41;
○ Totale complessivo cartella: € 530,31 (di cui, alla data dell'intimazione, residuo scaduto € 498,25).
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, che:
○ l'intimazione di pagamento è carente di motivazione, limitandosi a indicare il numero della cartella e l'importo residuo, senza allegare né riprodurre il contenuto essenziale degli atti presupposti (cartella, ruolo, atto impositivo regionale);
○ la cartella sottesa n. 09720170149753088000 non sarebbe mai stata ritualmente portata a conoscenza del contribuente, con conseguente invalidità derivata dell'intimazione;
○ il ruolo 2017/13477 e 2017/13478 presenterebbe plurimi vizi, tra cui:
■ mancata o tardiva iscrizione a ruolo rispetto ai termini di decadenza per tassa automobilistica 2015;
■ calcolo non chiaro di sanzioni e interessi (in particolare interessi di mora e maggior rateizzazione) e oneri di riscossione, non correttamente dettagliati nell'atto notificato;
■ contestazione della debenza complessiva di € 498,25, non essendo evidente la base giuridica di parte delle somme accessorie.
Ha chiesto l'annullamento dell'intimazione e, in via derivata, della pretesa recata dalla cartella, con condanna dell'Agente della riscossione e dell'ente impositore alle spese.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni con cui ha: ○ eccepito in via preliminare la tardività dell'opposizione, sostenendo che il contribuente era a conoscenza del debito già dal precedente avviso di intimazione n. 09720229008897419000, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 02/03/2023 (decorso della compiuta giacenza della raccomandata informativa spedita il 20/02/2023);
○ eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per mancata impugnazione dell'atto precedente (avviso di intimazione 09720229008897419000) ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992;
○ rivendicato la piena efficacia probatoria dell'estratto di ruolo e della relata di notifica prodotti, affermando la legittimità della cartella e della successiva intimazione;
○ chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese.
Il ricorrente ha replicato, contestando la validità della notifica del precedente avviso di intimazione e insistendo:
○ sulla mancanza di motivazione sufficiente della pretesa;
○ sull'illegittimità del ruolo 2017 per tassa automobilistica 2015;
○ sulla prescrizione del credito, in mancanza di validi atti interruttivi.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Motivi della decisione
3.1 Ammissibilità del ricorso e atti impugnati
Il ricorso è ritualmente proposto nei confronti dell'Agente della riscossione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720229008897419000, atto autonomamente impugnabile, che reca una pretesa complessiva di € 498,25 riferita alla cartella 09720170149753088000 (tassa auto Regione Lazio 2015).
La qualificazione della domanda come impugnazione dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 consente al giudice tributario di sindacare, nei limiti dei vizi dedotti, sia i vizi propri dell'avviso sia, quando ne è contestata l'esistenza o notificazione, i vizi della cartella sottesa e del ruolo, specie con riguardo all'inesistenza giuridica o radicale nullità degli atti presupposti.
Le eccezioni preliminari dell'Agente della riscossione sulla tardività e sull'inammissibilità delle doglianze inerenti la cartella sono infondate:
○ quanto alla tardività, la notifica del precedente avviso di intimazione 09720229008897419000, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., viene dedotta solo tramite la relata e la data di compiuta giacenza
(02/03/2023); il contribuente, tuttavia, ha impugnato il nuovo avviso del 2025, che reca esso stesso la minaccia di esecuzione forzata e costituisce atto impugnabile autonomo;
la tempestività va dunque valutata rispetto a quest'ultimo, pacificamente ricorso entro 60 giorni;
○ quanto all'inammissibilità per mancata impugnazione dell'atto precedente, la giurisprudenza ammette che, ove sia dedotta l'inesistenza o radicale nullità degli atti presupposti e la mancanza di valida notifica, tali vizi possano essere fatti valere anche con l'impugnazione di un atto successivo, specie quando l'atto precedente non sia mai entrato nella sfera di conoscenza del contribuente. Nel caso di specie, la difesa del ricorrente contesta la reale conoscenza dell'atto del 2023 e la idoneità della notifica ex art. 140 c.p.c. a determinare una effettiva conoscenza dell'atto, con ciò mantenendo aperta la possibilità di sindacare i vizi della cartella e del ruolo.
Il ricorso è pertanto ammissibile.
3.2 Motivazione dell'intimazione e vizi del ruolo
L'intimazione di pagamento del 2022/2025 indica:
○ il numero della cartella sottesa (09720170149753088000);
○ la data di notifica della cartella (03/05/2018);
○ l'importo residuo dovuto (€ 498,25 al 13/05/2022);
○ un dettaglio tabellare che distingue, per ciascuna voce di tassa automobilistica 2015, debito originario, residuo, interessi di mora, oneri di riscossione, diritti di notifica e totale, con indicazione dell'ente creditore (“Regione Lazio – Tassa Automobilistica”).
Tale dettaglio, sebbene più articolato di una mera indicazione di importo complessivo, non colma tuttavia tutte le lacune denunciate dal ricorrente:
○ Difetto di prova della notifica della cartella:
■ l'estratto di ruolo attesta la data di notifica cartella (03/05/2018), ma non è prodotta la copia della cartella con la relata di notifica al contribuente nel fascicolo del ricorrente;
■ la cartella non risulta essere stata mai portata a conoscenza del contribuente con modalità tali da consentirgli di impugnarla nei termini;
■ l'Agente della riscossione si affida alla sola efficacia probatoria dell'estratto di ruolo e della relata, ma a fronte di specifica contestazione sulla mancata notifica, la prova deve essere rigorosa.
■ Dalla disamina della relata che è stata prodotta emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario e l'assenza/incapacità/rifiuto delle altre persone abilitate alla ricezione, presso la residenza del ricorrente come dallo stesso dichiarata nel ricorso sita in Ariccia, Indirizzo_1, la notificazione dell'atto è stata effettuata dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., mediante:
■ • deposito dell'atto presso la casa comunale;
■ • affissione di un avviso di tale deposito alla porta dell'abitazione del destinatario;
■ • invio al destinatario della prescritta raccomandata “informativa”, con avviso di ricevimento.
■ La raccomandata informativa AR n. 696414994676, spedita in data 20/02/2023, non è stata ritirata dal contribuente ed è stata restituita per compiuta giacenza;
ai fini del computo della notifica la stessa si ritiene perfezionati decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, quindi in data 02/03/2023.
○ Vizi di motivazione del ruolo e della cartella: ■ i tributi iscritti a ruolo riguardano tassa automobilistica 2015 per due veicoli (autoveicolo e motoveicolo), con importi di carico complessivi pari a € 387,97 + € 59,73 = € 447,70, oltre interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica;
■ non risultano allegati né richiamati con sufficiente chiarezza gli atti regionali impositivi (avvisi di accertamento della tassa auto 2015) da cui origina il carico;
■ la struttura del ruolo rende difficile verificare se siano stati rispettati i termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica 2015 e se il carico sia corretto per ciascun veicolo;
■ le voci di interessi di mora e oneri di riscossione non risultano motivati in modo tale da consentire al contribuente di verificare il criterio di calcolo, sebbene siano elementi significativi nel complessivo importo residuo (€ 47,41 di interessi di mora, € 29,35 di oneri di riscossione, € 5,88 diritti).
○ Prescrizione e decadenza:
■ la tassa automobilistica regionale 2015 è un tributo soggetto a specifici termini di accertamento e riscossione;
■ la mancata produzione di un atto di accertamento tempestivamente notificato e di documenti idonei a dimostrare interruzioni efficaci prima della formazione del ruolo 2017, unita alla contestazione del contribuente, rende non dimostrata la tempestività complessiva del procedimento di riscossione;
■ la mera esistenza dell'estratto di ruolo non è sufficiente a dimostrare la legittimità dell'intera sequenza accertamento–ruolo–cartella–intimazione in assenza di prova della notifica al contribuente degli atti impositivi presupposti.
In tale contesto, il giudice tributario non può procedere a una parziale rideterminazione della pretesa, non essendo possibile ricostruire con sufficiente certezza quali somme sarebbero comunque dovute in base alla normativa regionale e agli eventuali atti di accertamento (non prodotti in forma idonea).
Ne consegue che i vizi di motivazione e le carenze probatorie in ordine alla notifica e alla legittimità del ruolo incidono sull'intera pretesa: l'intimazione di pagamento n. 09720229008897419000, in quanto fondata su una cartella di cui non è dimostrata l'avvenuta notifica e su un ruolo il cui contenuto non è adeguatamente motivato nei confronti del contribuente, deve essere annullata integralmente.
L'esame specifico dell'eccezione di prescrizione (peraltro fondata su una sequenza di atti in parte oggetto di contestazione quanto alla loro esistenza notificatoria) resta assorbito, una volta accertata l'illegittimità della pretesa per i vizi sopra esposti.
4. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, l'Agente della riscossione – e, per quanto di ragione, l'ente impositore sostanziale – devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato la nota spese n. 9720253623, dalla quale risulta:
○ valore della lite: € 440,88 (valore residuo iscritto a ruolo);
○ compensi per fasi (Tabella 23 D.M. 55/2014):
■ fase cautelare: € 67,50; ■ fase di studio: € 85,00;
■ fase introduttiva: € 50,00;
■ fase istruttoria: € 25,50;
■ fase decisionale: € 85,00;
■ totale compensi “A”: € 313,00;
○ applicazione della riduzione del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992 (controversia definita in primo grado):
■ totale compensi ridotti “B”: € 250,40;
○ rimborso forfettario spese generali 15% su B:
■ € 37,56;
○ totale D = B + C:
■ € 287,96;
○ spese documentate: € 0,00 (nella nota non sono indicate spese vive diverse dal contributo unificato);
○ importo finale “F” eventualmente maggiorabile del 50% ex art. 15, comma 2-septies, D.Lgs.
546/1992 in caso di reclamo/mediazione (qui non risulta applicato espressamente, essendo giudizio ordinario di primo grado).
Tenuto conto:
○ del basso valore della lite (€ 440,88);
○ della struttura del giudizio (ricorso, costituzione delle parti, una fase decisionale senza istruttoria complessa);
○ del fatto che la nota spese dell'Agente (qui prodotta) rappresenta un parametro interno per l'ente resistente e non per il ricorrente, ma costituisce comunque un indice di congruità delle voci di compenso per fasce di valore;
si reputa congrua, per il ricorrente, una liquidazione in linea con i parametri ridotti, pari a:
○ compensi professionali complessivi: € 250,40 (già ridotti del 20% rispetto ai parametri “A”);
○ rimborso forfettario 15% su compensi: € 37,56;
○ contributo unificato: € 30,00 (per lo scaglione di valore corrispondente a € 440,88);
○ spese documentate ulteriori: € 0,00 (non risultano specificamente indicate);
per un totale complessivo di € 318,00 (= 250,40 + 37,56 + 30,04 arrotondato a 30,00), oltre IVA e CPA se dovute.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma così decide:
- ○ accoglie il ricorso;
- ○ per l'effetto, annulla integralmente l'avviso di intimazione di pagamento n.
09720229008897419000– notificato al ricorrente in data 24/01/2025, per la sottesa cartella n.
09720170149753088000, per tassa automobilistica Regione Lazio anno 2015, per l'importo complessivo residuo di € 498,25, condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per quanto di ragione, Regione
Lazio, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 318,00, di cui € 250,40 per compensi professionali, € 37,56 per rimborso forfettario spese generali (15%), ed € 30,00 per contributo unificato, oltre IVA e CPA se dovute