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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10413/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. BISCARO ALBERTO e dell'avv. GRETA ROMANI presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
04/05/1996.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 303 parte II serie A Uff. 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 20/8/1997 e il 22/8/2003, entrambi maggiorenni con Per_1 quest'ultima economicamente non autosufficiente.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
23/10/2023.
Con ricorso depositato il 22/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, Via Val della Torre n. 32 alla sig.ra . Parte_2
2) DA' ATTO che l'assegnazione della casa coniugale si protrarrà fino al raggiungimento della Per_ indipendenza economica della figlia cessando in ogni caso nel momento in cui la stessa abbandonerà l'appartamento.
3) DA' ATTO che allo scadere dell'assegnazione le parti saranno libere di concordare le sorti dell'immobile de quo.
4) DA' ATTO che il box auto sito in Torino, Via Val della Torre n. 40 rimarrà in regime di totale condivisione così come l'autovettura famigliare Citroen C4 Picasso targata EG834GP.
5) DA' ATTO che il sig. si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1 Per_ titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di € 350,00 mensili, rivalutati annualmente sulla base dell'Indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche Per_ non mutuabili. Tale obbligo permarrà in capo al padre fino al reperimento da parte della figlia di stabile occupazione lavorativa.
pagina 2 di 3 sulle spese. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10413/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. BISCARO ALBERTO e dell'avv. GRETA ROMANI presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
04/05/1996.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 303 parte II serie A Uff. 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 20/8/1997 e il 22/8/2003, entrambi maggiorenni con Per_1 quest'ultima economicamente non autosufficiente.
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
23/10/2023.
Con ricorso depositato il 22/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, Via Val della Torre n. 32 alla sig.ra . Parte_2
2) DA' ATTO che l'assegnazione della casa coniugale si protrarrà fino al raggiungimento della Per_ indipendenza economica della figlia cessando in ogni caso nel momento in cui la stessa abbandonerà l'appartamento.
3) DA' ATTO che allo scadere dell'assegnazione le parti saranno libere di concordare le sorti dell'immobile de quo.
4) DA' ATTO che il box auto sito in Torino, Via Val della Torre n. 40 rimarrà in regime di totale condivisione così come l'autovettura famigliare Citroen C4 Picasso targata EG834GP.
5) DA' ATTO che il sig. si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1 Per_ titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo di € 350,00 mensili, rivalutati annualmente sulla base dell'Indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche Per_ non mutuabili. Tale obbligo permarrà in capo al padre fino al reperimento da parte della figlia di stabile occupazione lavorativa.
pagina 2 di 3 sulle spese. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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