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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/12/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Sentenza con motivazione contestuale nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02/12/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2619 /2024 R.G. LAVORO
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
OV (RC), Via Alberto Moravia 23, rappresentata e difesa dall' Avv. Raffaella Romeo (C.F.
dell'Ordine degli Avvocati Roma e dall' Abogado Stefano Romeo dell' C.F._2
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid e Avvocato stabilito dell'Ordine degli Avvocati di Roma
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. C.F._3
Mazzini 123, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato
Resistente
Oggetto: . Parte_2
Conclusioni: come in atti.
All'udienza del 02/12/2025 celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., esponendo i seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/09/2024 , la docente , affermava di essere Parte_1 stata contrattualizzata a tempo determinato dal convenuto, svolgendo incarichi di CP_1 supplenza per scuole secondarie di secondo grado e di non aver non aver mai ricevuto un'adeguata informazione da parte del Dirigente scolastico, circa il godimento di giorni di ferie spettanti, da cui il conseguente diritto al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva da parte dell'amministrazione convenuta, per l'importo complessivo di € 7.978,97, come da esame dei cedolini stipendiali e dai conteggi analitici
Concludeva, quindi, chiedendo “previa disapplicazione dell'art.1, commi 54 e 56, della legge n.
228 del 4.12.2012; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al Parte_1 riconoscimento dell'indennità per le ferie maturate e non godute e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore della ricorrente della somma di € Controparte_1
7.978,97 o della somma maggiore o minore risultasse di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore dei procuratori, i quali si dichiarano antistatari”.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando con ragioni di fatto e di diritto la CP_1 fondatezza della domanda, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice decideva la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato per i motivi che di seguito esposti.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati.
Nel caso in esame, devono essere sanzionate le carenze assertive e probatorie contenute in ricorso.
Occorre, infatti, evidenziare come indipendentemente dall'evoluzione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego ed al suo tendenziale superamento, resta onere a carico del lavoratore la precisa e specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'indennità sostitutiva con particolare riferimento all'allegazione e prova dei giorni di lavoro effettivi ed al numero di giorni di ferie e di festività maturati ed effettivamente goduti.
Nel caso in esame, invece, parte ricorrente si limita a calcolare, in astratto e non in concreto, il numero di giorni di lavoro, il numero dei giorni di ferie, ed a qualificare come ferie fruite esclusivamente i periodi di sospensione delle attività didattiche e non fornisce alcuna prova dei giorni effettivamente lavorati, delle ferie effettivamente maturate e di quelle effettivamente godute.
Tali considerazioni sono condivise dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16603/2024) secondo cui “15. Sul regime dell'onere della prova ai fini dell'esercizio del diritto del lavoratore ad una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorre svolgere alcune considerazioni. 16. E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore
(v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del
2020; n. 9791 del 2020). 17. È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore. 18. Con la sentenza di questa Corte n. 21780 del
2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della
Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C - 570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C - 619/2016 in causa C- 684/2016 , si è sottolineato Parte_3 Per_1 che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 19. Deve quindi ribadirsi, in sintonia con i principi appena richiamati, che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva. 20. Nella fattispecie oggetto di causa, la sentenza d'appello, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto non assolto l'onere di prova, posto a carico del lavoratore, di mancato godimento delle ferie e degli altri riposi. Il che porta ad escludere le violazioni di legge denunciate”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Ragioni di equità inducono questo giudice a compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Palmi,
10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Sentenza con motivazione contestuale nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02/12/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2619 /2024 R.G. LAVORO
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
OV (RC), Via Alberto Moravia 23, rappresentata e difesa dall' Avv. Raffaella Romeo (C.F.
dell'Ordine degli Avvocati Roma e dall' Abogado Stefano Romeo dell' C.F._2
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid e Avvocato stabilito dell'Ordine degli Avvocati di Roma
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. C.F._3
Mazzini 123, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato
Resistente
Oggetto: . Parte_2
Conclusioni: come in atti.
All'udienza del 02/12/2025 celebratasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate ed hanno insistito nelle conclusioni come rassegnate negli scritti di costituzione. Il giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., esponendo i seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/09/2024 , la docente , affermava di essere Parte_1 stata contrattualizzata a tempo determinato dal convenuto, svolgendo incarichi di CP_1 supplenza per scuole secondarie di secondo grado e di non aver non aver mai ricevuto un'adeguata informazione da parte del Dirigente scolastico, circa il godimento di giorni di ferie spettanti, da cui il conseguente diritto al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva da parte dell'amministrazione convenuta, per l'importo complessivo di € 7.978,97, come da esame dei cedolini stipendiali e dai conteggi analitici
Concludeva, quindi, chiedendo “previa disapplicazione dell'art.1, commi 54 e 56, della legge n.
228 del 4.12.2012; - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al Parte_1 riconoscimento dell'indennità per le ferie maturate e non godute e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore della ricorrente della somma di € Controparte_1
7.978,97 o della somma maggiore o minore risultasse di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore dei procuratori, i quali si dichiarano antistatari”.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando con ragioni di fatto e di diritto la CP_1 fondatezza della domanda, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice decideva la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato per i motivi che di seguito esposti.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati.
Nel caso in esame, devono essere sanzionate le carenze assertive e probatorie contenute in ricorso.
Occorre, infatti, evidenziare come indipendentemente dall'evoluzione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego ed al suo tendenziale superamento, resta onere a carico del lavoratore la precisa e specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'indennità sostitutiva con particolare riferimento all'allegazione e prova dei giorni di lavoro effettivi ed al numero di giorni di ferie e di festività maturati ed effettivamente goduti.
Nel caso in esame, invece, parte ricorrente si limita a calcolare, in astratto e non in concreto, il numero di giorni di lavoro, il numero dei giorni di ferie, ed a qualificare come ferie fruite esclusivamente i periodi di sospensione delle attività didattiche e non fornisce alcuna prova dei giorni effettivamente lavorati, delle ferie effettivamente maturate e di quelle effettivamente godute.
Tali considerazioni sono condivise dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16603/2024) secondo cui “15. Sul regime dell'onere della prova ai fini dell'esercizio del diritto del lavoratore ad una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorre svolgere alcune considerazioni. 16. E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore
(v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del
2020; n. 9791 del 2020). 17. È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore. 18. Con la sentenza di questa Corte n. 21780 del
2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della
Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C - 570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C - 619/2016 in causa C- 684/2016 , si è sottolineato Parte_3 Per_1 che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 19. Deve quindi ribadirsi, in sintonia con i principi appena richiamati, che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva. 20. Nella fattispecie oggetto di causa, la sentenza d'appello, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto non assolto l'onere di prova, posto a carico del lavoratore, di mancato godimento delle ferie e degli altri riposi. Il che porta ad escludere le violazioni di legge denunciate”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Ragioni di equità inducono questo giudice a compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Palmi,
10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Carlo Gabutti