Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2268/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a ROMANIA in [...] Parte_1 C.F._1 26/11/1970, rappresentata e difesa dall'avv. AVERSA ANGELA, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
C.F. , parte nata a SAN SOSTI (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 16/12/1964, rappresentata e difesa dall'avv. CAPALBO FILIPPO , giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio llegando: Parte_1 Controparte_1
- Di aver contratto matrimonio civile con il resistente in data 29/08/2019 in San
Sosti, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Sosti al Anno 2019 Numero 1 Parte I;
- che dalla loro unione sono nati il 08/04/2003 e Persona_1 Per_2
il 18/11/2004, entrambi maggiorenni ma non autosufficienti dal punto
[...] di vista economico perchè studenti universitari;
- che nonostante la dedizione e l'amore sempre dimostrati dalla verso Pt_1 la famiglia, la vita coniugale si è rivelata infelice, e a conclusione della vicenda coniugale, il ha abbandonato volontariamente la casa coniugale, P_ lasciando moglie e figli senza il benché minimo di sopravvivenza, tanto da indurre la ricorrente a presentare querela presso i Carabinieri di San Sosti:
- che la condizione di disagio economico si è completamente riversata sui figli,
doveva corrispondere l'ultima rata di tasse universitarie, inoltre ha Per_1 dovuto prendere un po' di spesa dalla madre per poter sopravvivere nei giorni universitari, mentre si è adattato viaggiando presso l'Università di Per_2
Cosenza.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“(..) previa emanazione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, sia pronunciata la separazione personale dei coniugi parti in causa alle seguenti condizioni:
I) Essi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare ove meglio crederà la propria residenza;
II) I figli se pur maggiorenni abiteranno con la madre presso la casa coniugale in San Sosti alla Via Vittorio Emanuele III, n.27, trattasi di alloggio ERP, e atteso che il bbandonandola non ha mostrato interesse, la volturerà la locazione P_ Pt_1
a proprio nome sottoscrivendo il relativo contratto;
III) Il che è di professione è chef, ha deciso di abbandonare la sua P_ professione dedicandosi all'edilizia, e quindi stante la sua effettiva entrata economica, verserà per il mantenimento dei figli la somma di €. 600,00, ovvero €. 300,00 per ciascuno, stante le spese che i ragazzi sostengono e che si documentano, inoltre saranno da pagare, sempre a carico del padre le tasse e tutte le spese universitarie, mentre saranno equamente divise le spese mediche e sanitarie;”. Si è costituita parte resistente d ha dedotto: Controparte_1
- Che la vita coniugale tra le parti in causa risulta compromessa da ormai 8 anni circa, periodo a partire dal quale la SI.ra ha interrotto ogni tipo di Pt_1 relazione coniugale con il coniuge, rifiutandosi addirittura di dormire con quest'ultimo, senza mai fornire alcuna plausibile spiegazione, nonostante le ripetute richieste di chiarimenti;
- che il SI. per mero senso di responsabilità verso i figli ed P_ anteponendo sempre gli interessi della famiglia ai propri, ha resistito a tali continue umiliazioni;
- che, negli ultimi mesi, ove l'odierno convenuto si è visto addirittura negare dalla moglie anche il vestiario e gli altri effetti personali, la situazione è divenuta insostenibile, per cui, onde evitare spiacevoli litigi, divenuti sempre più frequenti, lo stesso si è allontanato temporaneamente da casa, comunicandone tempestivamente i motivi e chiedendo, altresì, che si procedesse alla separazione;
- che a seguito dell'allontanamento il SI. non ha lasciato la moglie e i P_ figli completamente privi di sostentamento, per come viene erroneamente riportato, poiché in più occasioni ha provveduto a contattare questi ultimi consegnando loro del denaro, oltre a provvedere, anche di recente, ad effettuare dei bonifici sul conto della figlia;
Per_1
- che l'odierno convenuto si è visto “costretto”, suo malgrado, ad abbandonare la professione di chef, in quanto attività lavorativa concentrata in soli due mesi l'anno, per cui ad oggi sta lavorando come operaio nel settore dell'edilizia;
- che l'odierno convenuto, non può, comunque, che concordare con la richiesta di separazione personale dei coniugi avanzata dall'istante, attesa l'impossibilità di proseguire una pacifica convivenza, divenuta ormai impossibile da tempo;
- che la casa coniugale, sita in San Sosti, consistente in un alloggio ERP, sarà lasciata nella disponibilità della moglie e dei figli (maggiorenni) che vi abiteranno insieme alla madre, mentre per ciò che concerne l'assegno di mantenimento per i figli si contesta la richiesta avanzata dalla controparte;
- che con l'attribuzione della casa coniugale alla ricorrente, il SI. non P_ avendo a disposizione altro immobile di proprietà, si vedrà costretto a locare un immobile, con conseguente e rilevante aggravio di spese a suo carico;
- che tale circostanza, considerata unitamente alle condizioni economiche già precarie del (il quale negli ultimi anni non ha percepito reddito, per P_ come da certificazione reddituale che ci si riserva di produrre, mentre solo dal mese di novembre scorso risulta assunto come manovale edile nell'edilizia), Pag. 3 di 4
comporta l'impossibilità di far fronte al pagamento di un assegno mensile di 600,00 euro mensili, per come quantificato da controparte. Ciò posto, a chiesto a questo Tribunale di: “pronunciare la Controparte_1 separazione personale dei coniugi parti in causa alle seguenti condizioni:
I)Essi vivranno separati, libri ognuno di fissare ove meglio crederà la propria residenza;
II)I figli pur se maggiorenni vivranno con la madre presso la casa coniugale in San
Sosti alla Via Vittorio Emanuele III n. 27, il cui contratto di locazione, trattandosi di alloggio
ERP, sarà intestato esclusivamente alla SI.ra ; Pt_1
III)Il sig. , attesa la sua situazione reddituale e dovendo Controparte_1 provvedere alla locazione di un immobile in virtù dell'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , verserà per il mantenimento di entrambi i figli la somma di € 400,00 Pt_1 mensili, mentre verranno equamente divise tra i coniugi le tasse e le spese universitarie, nonché le spese mediche e sanitarie documentate.”. Alla prima udienza del 13.3.2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, le parti presenti personalmente hanno concordato le seguenti condizioni di separazione: “insistono nella richiesta di separazione prevedendo in relazione alle condizioni accessorie: l'assegnazione della casa familiare sita in San Sosti via Vittorio Emanuele Vico 1, n. 27, a , la quale vi abiterà con i figli maggiorenni Parte_1 non economicamente autosufficienti;
previsione dell'obbligo di di Controparte_1 corrispondere a entro il 10 di ogni mese l'assegno di € 450,00 per il Parte_1 mantenimento dei figli (€ 225,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e concordate;
acconsente a che Controparte_1 Parte_1
percepisca interamente l'assegno unico universale per il figlio maggiorenne
[...]
.”. Persona_3
Le parti e i difensori, dunque, hanno chiesto la decisione della causa. Autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Non sono pervenute conclusioni difformi da parte del P.M.
2. Nel merito Tanto premesso, a mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole. Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame, è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio. Pag. 4 di 4
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le parti hanno concordemente richiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate nel verbale di udienza e sopra trascritte.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI , e come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
B. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Sosti per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019). Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.5.2025.
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò