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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/07/2024, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6595 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...](C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il [...] e residente a [...](C.F. C.F._1 Parte_2
), in persona del loro procuratore generale , nato a C.F._2 Parte_1
Carino il 15.5.1978 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura depositata C.F._3 nel fascicolo informatico in data 5.10.2021 a corredo della comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Gloria Vitale ( Email_1
ATTORI
E
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e difeso, CP_1 C.F._4 per mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Massimo Blandi
e dall'avv. Floriana Blandi ( Email_2 Email_3
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale;
risarcimento danni
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il giorno 8 aprile 2019, , agendo Parte_1 quale procuratore generale dei suoceri e residenti negli USA, Parte_1 Parte_2 convenne in giudizio l'arch. , esponendo che: CP_1
i coniugi – in data 24.11.2005 avevano acquistato, per mezzo dell'allora Pt_1 Pt_2 procuratore generale un lotto di terreno nel Comune di carini, facente parte della Controparte_2 lottizzazione c.d. Fondo Marine, identificato in catasto al fg. 5 p.lla 2101, da potere di Persona_1
e
[...] Per_2
1 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
il lotto era stato acquistato per il prezzo di € 100.000,00 ed era già provvisto di progetto per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione, redatto dall'odierno convenuto;
dopo l'acquisto del terreno, il progetto edificatorio aveva continuato ad essere seguito dall'arch. che aveva provveduto alla presentazione di tutta la documentazione idonea CP_1 all'ottenimento del permesso di costruire e aveva assunto l'incarico della direzione dei lavori;
la costruzione era stata quindi parzialmente realizzata in conformità al progetto assentito;
tuttavia, in seguito alla presentazione di un'istanza di variante, in data 25.1.2013, redatta dal nuovo tecnico dei committenti e assunta il successivo 28.1.20213 al protocollo della Soprintendenza dei
BB.CC.AA., quest'ultima aveva comunicato al che l'istanza per l'ottenimento di Parte_3 un nuovo nulla osta, apparentemente presentata il 6.5.2009 e inserita con il n. 7366 nel protocollo del 7.5.2009, era presumibilmente frutto di un falso in quanto, dagli accertamenti compiuti, risultava relativa ad un altro progetto edificatorio, intestato ad altro soggetto e da realizzarsi in altro sito;
pertanto, preso atto che i lavori avevano avuto inizio il 19.1.2010 dopo la scadenza dell'originario nulla osta paesaggistico rilasciato ai danti causa il 14.7.2004, che non poteva essersi formato alcun silenzio assenso sull'istanza del 6.5.2009 in ragione di quanto rappresentato dall'autorità preposta al vincolo, il aveva revocato la concessione in reitera n. Parte_3
16406 del 30.4.2009 (ex concessione n. 34/03 intestata ai coniugi – ) stante la Per_3 Per_2 mancanza del N.O. costituente atto prodromico dell'iter burocratico;
in seguito al rigetto del ricorso al TAR avverso tale revoca e al diniego dell'istanza di sanatoria, il constatata l'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 30/2015, Parte_3 aveva comminato la sanzione pecuniaria di € 4.012,50 a ciascuno dei comproprietari e aveva avviato il procedimento per l'acquisizione dell'immobile e del terreno di sedime al patrimonio dell'ente locale;
era stato inoltre aperto, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nei confronti dei coniugi procedimento penale per il reato di cui agli artt. 110 e 181 co. 1 D. Lgs. Pt_1
42/2004, iscritto al n. 16988/15 RGNR.
Tanto premesso in punto di fatto, sostenendo che quale progettista e direttore dei lavori l'arch. fosse tenuto, oltre che alla redazione di un progetto conforme alla normativa urbanistica, CP_1 anche alla predisposizione di tutta l'attività burocratico-amministrativa presso le autorità competenti, e che costui avesse violato i propri obblighi proprio nella fase intermedia dell'iter, ossia al momento della presentazione della comunicazione di inizio lavori, ne domandarono la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per la spesa relativa all'acquisto del terreno, il costo della costruzione del manufatti, le spese progettuali, gli oneri di urbanizzazione, il costo di demolizione e conferimento, il costo per la presentazione dell'istanza di sanatoria a firma di altro tecnico, la sanzione pecuniaria subita, per complessivi € 503.829,13, o altra maggiore o minore somma ritenuta
2 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
di giustizia, oltre gli interessi legali dalla domanda e la rivalutazione del costo di costruzione a far tempo dall'anno 2010.
Costituendosi in giudizio, il convenuto contestò le avverse pretese, deducendo di non aver presentato personalmente presso gli uffici della Soprintendenza l'istanza di rinnovo del NO paesaggistico, che sarebbe scaduto il successivo 14.7.2009, non avendone ricevuto mandato, ma di aver consegnato la richiesta e i relativi elaborati progettuali a procuratore dei Controparte_2 proprietari, il quale ne aveva curato il deposito presso l'autorità preposta e gli aveva poi consegnato l'attestazione di ricezione della documentazione, apparentemente regolare, rilasciata dalla
Soprintendenza con il prot. N. 7366 del 7.5.2009; di aver quindi comunicato al l'inizio dei Pt_3 lavori soltanto dopo aver ricevuto, dallo stesso la ricevuta di spedizione della Controparte_2 comunicazione inviata con lettera raccomandata con cui, trascorsi i 120 gg previsti, ai sensi dell'art. 146 L.R. 28/2004 ed in assenza di riscontro della Soprintendenza, la ditta aveva dichiarato di avvalersi del silenzio assenso;
di non aver avuto ragione alcuna di sospettare della falsità dell'attestazione della ricezione della richiesta del 6.5.2009 né motivo per predisporre un documento
“falso”, trattandosi di mero rinnovo di un precedente N.O. nella sussistenza di analoghi presupposti e delle medesime condizioni che avevano consentito il rilascio dell'originaria autorizzazione;
di essere quindi del tutto estraneo ai fatti addebitatigli e di aver ricevuto, ciò malgrado, minacce e ritorsioni.
Tanto premesso, deducendo che all'architetto non spetta mai l'autonoma attività di acquisizione dei per cui, a tutto concedere, la responsabilità ascrittagli avrebbe avuto natura CP_3 extracontrattuale, eccepì la prescrizione quinquennale dell'avversa azione risarcitoria, che comunque contestò nel quantum, sia per l'incertezza circa l'entità di ciascuna spesa, sia in considerazione del fatto che gli attori non avevano dato corso alla demolizione (e non avrebbero quindi potuto pretendere la rifusione del relativo esborso mai sostenuto), sia quanto al costo per l'acquisto del lotto, avendo essi perduto la proprietà proprio per non aver provveduto alla demolizione intimata dal Comune.
La causa è stata istruita mediante la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. rivolta alla relativamente alle pratiche BB.NN. 58101/L e 99289 menzionate nel Controparte_4 provvedimento n. 4913 del 29.7.2014, con particolare riferimento ai progetti edilizi interessati, al sito delle relative edificazioni, agli intestatari delle pratiche e ai nominativi di quanti abbiano provveduto al deposito di istanze e documenti, richiesta evasa con la nota del 13.1.2021; nonché mediante l'interrogatorio formale del convenuto ed indagini tecniche d'ufficio affidate da ultimo, in seguito alla revoca del precedente incarico peritale, all'arch. Persona_4
La causa è stata infine posta in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.10.2023.
***
3 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
La responsabilità del convenuto
Gli attori addebitano al convenuto, quale progettista e direttore dei lavori di costruzione di un fabbricato ad uso abitativo sul lotto identificato col n. 5 nell'ambito della lottizzazione denominata
“Fondo Marine” nel comune di negligenza consistita nell'aver omesso la presentazione di Pt_3 valida richiesta di nulla osta paesaggistico in rinnovazione di quello già rilasciato dalla i precedenti proprietari con nota prot. N. 4527/N del 14.7.2004. Controparte_4
Va allora, preliminarmente, dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, essendo incontestato e comunque ampiamente documentato (cfr. la perizia giurata extragiudiziale dep. al il Parte_3
21.1.2010, doc. 12 della produzione di parte attrice, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio del Genio
Civile di Palermo il 6.12.2006, la dichiarazione di accettazione dell'incarico di Direttore lavori e la
“dichiarazione del Progettista e Direttore dei Lavori” relativa alle caratteristiche e modalità dello scavo di sbancamento, pure prodotte da parte attrice, tutte a firma dell'arch. , che quest'ultimo CP_1 già progettista della costruzione di cui trattasi su incarico dei danti causa dei coniugi – Pt_1 Pt_2 ha assunto – su incarico di procuratore generale degli odierni attori – anche la Controparte_2 direzione dei lavori di costruzione “dell'edificio unifamiliare a due piani fuori terra oltre il piano seminterrato” sul terreno in identificato al foglio 5 p.lla 2101. Pt_3
Ebbene, per consolidata giurisprudenza, il cumulo dell'incarico di progettista dei lavori e di direzione degli stessi fa sì che il professionista debba rispondere nei confronti del committente della conformità del progetto alla normativa urbanistica, della individuazione in termini corretti della procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare l'acquisizione del permesso di costruire e la realizzazione di quanto commissionato in conformità con la normativa edilizia (Cass. 9063/2023;
18342/2019). Da parte della Suprema Corte si è anzi ritenuto che la scelta del titolo autorizzativo all'esecuzione di opere, in relazione al tipo di intervento progettato, rientra nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare l'opus finanche nell'ipotesi in cui ricorra un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio (Cass. 8014/2012).
La negligenza rispetto alla conduzione dell'iter necessario all'acquisizione del permesso di costruire (previo ottenimento degli atti amministrativi prodromici) integra (astrattamente) un inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto d'opera intellettuale intercorso con la committenza e genera responsabilità contrattuale soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione.
***
Nel merito, non è neppure controverso che il terreno edificabile acquistato dai coniugi Pt_1
– fosse soggetto a vincolo paesistico e che pertanto l'attività edificatoria fosse subordinata al Pt_2
4 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
previo rilascio del nulla osta da parte dell'autorità preposta ai sensi dell'art. 146 co. 1 e 2 D. Lgs.
42/2004.
In più occasioni, da parte della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 7701/2022;
Cons. Stato, n. 3446/2022; Cons. Stato, 2150/2013), si è ricordato che, come espressamente previsto dal comma quarto dello stesso art. 146, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, per cui i due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Ne deriva che il parametro di riferimento per la valutazione dell'aspetto paesaggistico non coincide con la disciplina urbanistico edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo (cfr. Cons. St.
5327/2015, vedasi anche Cons. St. 5273/2013: “la valutazione di compatibilità paesaggistica è connaturata all'esistenza del vincolo paesaggistico ed è autonoma dalla pianificazione edilizia”). Pertanto, il fatto che siano stati rilasciati i titoli edilizi, pur in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato. Tale esito si porrebbe in contrasto con il principio espresso dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 196/2004), secondo la quale l'interesse paesaggistico deve sempre essere valutato espressamente anche nell'ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici, che, nelle materie che coinvolgono interessi sensibili, quale quello paesaggistico, limita l'istituto del silenzio assenso solo al ricorrere di previsioni normative specifiche e nel rispetto di tutti i vincoli ordinamentali (cfr. Cons. St. n. 6591/2008).
Si è inoltre precisato, alla luce del chiaro disposto della seconda parte dello stesso comma 4, che l'autorizzazione paesaggistica mancante non può essere rilasciata ex post, sia perché si tratta di titoli che debbono necessariamente precedere gli interventi edilizi (come afferma chiaramente il richiamato art. 146 del D.Lgs. 42/2004) sia perché gli unici casi in cui è ammesso il rilascio di una autorizzazione paesaggistica ex post, intesa come “parere di compatibilità paesaggistica”, sono indicati all'art. 167, co. 4 e 5, del D.Lgs. 42/2004, e tra essi sono esclusi gli interventi che determinano creazione di superfici utili, di volumi o aumento della volumetria legittimamente realizzata.
Nel caso in esame, costituiscono circostanze documentate, alla luce della comunicazione n.
0046612 del 27/8/2013 della Ripartizione VII Edilizia del Comune di Carini, prodotta dal convenuto, e dalle informazioni fornite dalla con nota n. 520 del Controparte_5
13.1.2021 ai sensi dell'art. 213 c.pc: che relativamente al progetto avente ad oggetto la realizzazione di una villa bifamiliare, presentata dall'arch. il 22.4.2003 a nome della ditta , la Soprintendenza CP_1 Parte_4 aveva rilasciato nulla osta con nota prot. 4257/N del 14/7/2004, avente durata quinquennale;
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successivamente gli stessi richiedenti, con istanza assunta al n. 32476 del 19/9/2005 avevano avanzato richiesta di approvazione del progetto di variante, redatto in conformità al parere BB.NN. del 14/7/2004; con istanza prot. N. 16406 del 30/4/2009 (pratica 63/09) l'arch. per conto di CP_1 [...]
, n.q. di procuratore generale dei coniugi – divenuti CP_2 Parte_1 Parte_2 proprietari del lotto, aveva chiesto la voltura in favore di costoro e la reitera dell'istanza di concessione edilizia avanzata dai danti causa (pratica n. 34/03); la concessione edilizia era stata assentita, ai sensi dell'art,. 2 LR 17/94, dall'UTC di Pt_3 con lettera assunta al protocollo generale al n. 2262 del 19.1.2010, n.q. aveva Controparte_2 poi comunicato l'inizio dei lavori allegando la seguente documentazione: perizia giurata a firma del progettista arch. copia della ricevuta n. 2020/P relativa alla presentazione di istanza per il CP_1 rilascio di nulla osta paesaggistico posta in ingresso al prot. N. 7366 del 7/5/2009 corredata da ricevuta di versamento, 4 copie di relazione tecnica, 4 copie di relazione paesaggistica, 4 copie di stralci planimetrici e 4 copie di progetto architettonico relativa alla pratica intestata a
[...]
; copia fotostatica della nota con la quale in riferimento alla predetta Pt_1 Controparte_2 richiesta di nulla osta, priva di riscontro da parte della Soprintendenza, ha comunicato a quest'ultima che, essendo trascorso il termine di 120 giorni dalla richiesta di nulla osta ai sensi della 28/04, il parere si intende rilasciato favorevolmente per decorrenza dei termini, con allegata fotocopia della ricevuta della spedizione;
l'UTC, con nota raccomandata prot. 9180 del 23/2/2010 ricevuta dalla Soprintendenza il
26/2/2010, ha trasmesso la copia della comunicazione di inizio lavori e dei documenti allegati, comprese le comunicazioni inerenti il nulla osta paesaggistico, acquisito per silenzio assenso;
con richiesta del 25/1/2013, assunta al prot. N. 1076 del 28.1.2013, il tecnico incaricato arch.
per conto della ditta ha chiesto il rilascio di NO di variante, con Persona_5 Controparte_2 allegata copia della ridetta ricevuta n. prot. 7366 del 7/5/2009 di avvenuta presentazione di progetto agli uffici della Soprintendenza (cui la variante si riferisce), congiuntamente a copia della comunicazione di maturato silenzio assenso, relativo al medesimo progetto;
con nota prot. N. 3623/VIII del 28/5/2013 acquisita al protocollo del al n. Parte_3
39076 del 22/7/2013, la Soprintendenza ha comunicato che, da ricerche effettuate, la ricevuta appartiene ad altra ditta ed è relativa ad altro progetto, e che della comunicazione di silenzio assenso nulla è stato riscontrato agli atti in possesso dell'ufficio; ha pertanto esitato negativamente la richiesta di N.O. di variante, non essendo riferita ad alcun progetto agli atti dell'Ufficio, osservando che – dagli elaborati grafici allegati alla richiesta – si evinceva che sul lotto di terreno in questione era stato realizzato un edificio probabilmente con concessione edilizia assentita ma con N.O. della Soprintendenza già privo di efficacia, essendo scaduto (alla data di inizio lavori) quello rilasciato il 14/7/2014;
6 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
con nota prot. 00466612 del 27/8/2013 il ha comunicato a Parte_3 Controparte_2 all'arch. all'arch. alla Soprintendenza BB.CC.AA. e al Comandante della Stazione CC CP_1 Per_5 di 'avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell'istanza di concessione edilizia di variante Pt_3 assunta al prot. 3469 del 25/1/2013 e all'annullamento in autotutela della concessione autoassentita attivata con comunicazione di inizio lavori del 19.1.2010 e perizia giurata n. 21/2010 del progettista arch. CP_1 con istanza presentata l'11/9/2013 dal tecnico incaricato arch. , a nome della CP_1 sig.ra n.q. di nuovo procuratore generale dei genitori è stato invano CP_6 Persona_6 chiesto il rinnovo del N.O. relativo al progetto edilizio;
il ricorso al TAR proposto dalla ditta avverso il diniego del Parte_5
N.O. e dell'attestato di compatibilità paesaggistico è stato dichiarato perento dopo decreto decisorio n. 615/2019 dell'1.10.2019; non miglior sorte ha avuto l'istanza presentata da per conto di Controparte_7 [...]
in data 28/5/2014 (prot. N. 7124 del 3/6/2014), avendo la Soprintendenza comunicato, Pt_1 con nota n. 5112/S dell'8/8/2014 che la richiesta non può essere evasa poichè non si riferisce ad alcuna richiesta di N.O. pervenuta per l'immobile in oggetto, né tanto meno sono ammissibili alla compatibilità paesaggistica i lavori eseguiti su un efificio realizzato senza le necessarie autorizzazioni, poiché non sussistono
i presupposti per l'applicazione degli artt. 167 e 181 D. Lgs. 42/2004; con l'ordinanza n. 30 del 13/5/2015 il comune di ha ordinato agli odierni attor la Pt_3 demolizione del fabbricato a due elevazioni fuori terra con solai in latero cemento a falde inclinate con tegole collocate, realizzato sul lotto 5 del piano di lottizzazione Fondo marine;
accertata l'inottemperanza alla predetta ingiunzione, il responsabile della X Ripartizione –
Abusivismo e Repressione del Comune di Carini ha dichiarato l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 co. 3 DPR 380/01 della costruzione realizzata e dell'area di sedime e pertinenziale acquistata dagli odierni attori.
Sostiene tuttavia il convenuto di essere esente da responsabilità, non rientrando nei propri compiti la presentazione dell'istanza di rilascio del nulla osta paesaggistico né la verifica della genuinità della ricevuta di presentazione a suo dire consegnatagli da effettivo Controparte_2 presentatore della richiesta alla Soprintendenza, sulla scorta della quale, formatosi il silenzio assenso, aveva redatto la perizia giurata asseverata il 18.1.2010 al fine di ottenere la concessione edilizia assentita ex art. 2 LR 17/94.
L'argomento difensivo non è tuttavia in accordo con il richiamato indirizzo giurisprudenziale che – salvo diversi accordi - include nella prestazione del progettista/direttore dei lavori la cura degli adempimenti tecnico – amministrativi indispensabili all'ottenimento del titolo che legittima l'esercizio dello jus aedificandi; e non è neppure credibile – né ve n'è prova, non apparendo sufficiente
7 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
l'indicazione del nominativo di tale ” sulla ricevuta n. 2020/P di presentazione Parte_1 dell'istanza, posto che l'istanza non risulta essere mai pervenuta agli Uffici della Soprintendenza e mai realmente acquisita al protocollo - che, aver personalmente presentato l'originaria richiesta Pt_6 di , il convenuto abbia poi affidato all'anziano (all'epoca 75enne) procuratore dei Parte_7 committenti, un compito così delicato come la presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, corredata da copiosa documentazione tecnica.
In senso favorevole all'assunto attoreo depongono, anzi, per un verso la circostanza che pur dopo essere stato avvicendato da altro tecnico nella predisposizione di progetto di variante del programma edilizio originario, l'arch. si sia attivato per porre rimedio alla situazione venutasi CP_1
a creare, presentando in data 18/9/2013, una nuova istanza di rinnovo del N.O., a nome questa volta di n.q. di procuratrice generale dei proprietari, per l'altro gli atteggiamenti ritorsivi CP_6 denunciati con la querela del 18/7/2018, che il convenuto pone almeno cronologicamente in correlazione con la vicenda per cui è causa e che (sebbene certamente censurabili se davvero riconducibili a parte attrice) contraddicono la consapevolezza, in capo a questa, dell'estraneità del professionista alla sequenza di avvenimenti che ha condotto alla revoca della concessione assentita e, in ultimo, all'acquisizione dell'immobile – ormai abusivo – al patrimonio del Comune.
Indipendentemente poi dalla individuazione dell'autore della manipolazione della ricevuta n.
2020/P, non appare potersi dubitare della sua falsità, alla luce della nota emessa dalla
Soprintendenza l 29.7.2014 prot. N. 4913/S16.7 (doc. 4 della prod. di parte attrice) e CP_4 delle informazioni dalla stessa fornite con la citata nota del 13.1.2021 né costituisce argomento decisivo per scagionare il convenuto da qualunque sospetto il fatto che, trattandosi di mero rinnovo della precedente autorizzazione paesaggistica, non vi fosse necessità di ricorrere ad artifici in assenza di fattori ostativi all'accoglimento (anche silente) dell'istanza.
I danni risarcibili
E' pacifico tra le parti che, non avendo ottemperato all'ordine di demolizione del fabbricato divenuto abusivo, gli attori hanno perduto anche la disponibilità del lotto di terreno, che è stato gratuitamente acquisito al patrimonio del Invocano dunque il risarcimento del Parte_3 danno patrimoniale emergente, costituito dalla spesa per l'acquisto del terreno, per la realizzazione della costruzione, per la progettazione, gli oneri di urbanizzazione, per la presentazione dell'istanza di sanatoria, oltre alla spesa necessaria alla demolizione del manufatto e alla sanzione pecuniaria per complessivi € 8.025,00, inflitta ai trasgressori per l'inosservanza dell'obbligo di demolizione e ripristino dei luoghi.
Il convenuto ha contestato le voci risarcitorie in quanto non provate e, almeno quanto al costo di demolizione, neppure attuali, non avendo gli obbligati provveduto al ripristino dello status quo
8 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
ante; ha poi invocato l'applicazione dell'art. 1227 co.2 c.c. sostenendo che, ove avessero ottemperato all'ordine di demolizione, gli attori avrebbero mantenuto la proprietà dell'area edificabile ed evitato l'irrogazione della sanzione pecuniaria;
era stato inoltre inutile l'esborso per la progettazione relativa all'istanza di sanatoria, attesa la notoria impossibilità di ottenere a posteriori, in sanatoria, il nulla osta paesaggistico.
I rilievi sono in parte condivisibili.
Il secondo comma dell'art. 1227 c.c., nel porre la condizione della inevitabilità con l'uso dell'ordinaria diligenza per la concreta risarcibilità dei danni patiti dal creditore, non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia di fronte all'altrui comportamento dannoso o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, declinati nell'art. 1175 c.c., gli impone altresì una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose di detto inadempimento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. 6735/2005; 2422/2004; 842/2002).
Nel caso in esame, l'ottemperanza all'ordine di demolizione costituiva addirittura attività doverosa per i danneggiati, essendo l'imposta dall'art. 167 D. Lgs. 42/2004 la rimessione in pristino a proprie spese in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal titolo I della Parte III dello stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Vanno quindi espunti dalle voci di danno risarcibili il costo di acquisito del terreno e l'importo della sanzione pecuniaria, nonché il costo delle opere di demolizione, mai eseguite, che non è prevedibile sarà sostenuto in futuro e in quale misura.
Manca poi qualsiasi documento comprovante la spesa occorsa per la presentazione dell'istanza di sanatoria, peraltro di alcuna utilità in ragione di quanto correttamente evidenziato dalla difesa del convenuto, così come degli esborsi per oneri di urbanizzazione e costruzione versati al comune di
– che sarebbero stati agevolmente documentabili anche attingendo tempestivamente alla Pt_3 pratica edilizia esistente presso i competenti Uffici – e per le spese per progettazione e tecniche al fine dell'ottenimento dei permessi per la realizzazione ed assistenza nelle fasi realizzative dell'opera.
Secondo i principi generali (art. 2697 c.c.) il creditore che agisce per il risarcimento del danno
è gravato dall'onere di provare oltre all'eventus damni, anche le conseguenze dannose concretamente prodottesi (in termini di danno emergente o lucro cessante) nella propria sfera individuale e il nesso causale con l'inadempimento (o l'illecito extracontrattuale).
Per tale ragione, non potendo la sollecitata CTU essere piegata per ovviare surrettiziamente a tale irrimediabile lacuna probatoria, le disposte indagini tecniche sono state mirate alla stima – sulla scorta della (scarna) documentazione ritualmente depositata – del solo costo di costruzione del manufatto, tenendo conto dell'epoca di realizzazione.
9 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
Acquisita copia degli elaborati grafici del progetto edilizio depositati presso l'UTC del e visionata la pratica acquisita al protocollo dell'ufficio del Genio Civile di Palermo Parte_3 acquisita al pro. N. 22061 del 6.12.2006 (documenti certamente visionabili sebbene non prodotti dalle parti nella loro interezza in quanto non attinenti a fatti principali dedotti a fondamento della domanda, necessari per contenere la durata delle operazioni ed evitare indagini distruttive; ex multis,
Cass. 5370/2023; S.U. 3086/2022), l'ausiliario – dopo aver eseguito il rilievo medico integrale del fabbricato e la relativa restituzione grafica – ha operato una stima analitica del costo di costruzione sulla scorta del Prezzario regionale opere pubbliche vigente all'epoca della realizzazione dei lavori, integrato – per le voci non presenti – dall'analisi dei prezzi, e ha indicato, alle pagg. 12-14, i criteri
(logici e condivisibili) seguiti per le opere non visibili o non interamente visibili (es. fondazioni, impianto elettrico sottotraccia).
Dopo aver recepito alcuni dei rilievi formulati dal CTP di parte convenuta, l'ausiliario – emendando la relazione provvisoria – ha quantificato in complessivi € 163.758,08 il costo di costruzione del manufatto.
Il Tribunale condivide la decisione di non applicare alle voci di costo l'abbattimento del 20% proposto dall'arch. in quanto – non essendo noti gli accordi intercorsi con l'impresa CP_1 appaltatrice (accordi certamente a conoscenza del convenuto che ha curato la direzione dei lavori) - la redazione di computo metrico estimativo sulla base del Prezzario regionale opere pubbliche della
Regione siciliana -strumento ampiamente utilizzato e riconosciuto da tutti gli operatori del settore- consente di valutare il prezzo equo per ogni categoria di lavoro;
di ricavare cioè dati oggettivi e rispondenti al mercato, scevri da eventuali fattori incrementali o decrementali corrispondenti ad altri elementi di condizionamento: contrattuali, di contingenza specifica, legati al tempo di esecuzione, ecc.
Condivisibile è ancora l'esclusione di costi non valutabili, come quello relativo alla costruzione della fondazione dei muri perimetrali e della riserva idrica, di cui neppure si conoscono le dimensioni in quanto non presenti nel progetto edilizio. Per il resto i rilievi del CTP degli attori alle stime relative alle strutture armate non sono corredati da analisi quantitativa o economica comparativa.
Trattandosi di debito di valore, sottratto al principio nominalistico, l'importo dovuto dal convenuto a titolo risarcitorio va rivalutato all'attualità, secondo gli indici ISTAT FOI costo della vita, dal 25.1.2013, ossia dalla data di presentazione della richiesta di NO di variante (data alla quale può presumersi che gli esborsi fossero già stati in larga misura sostenuti per l'opera realizzata fino a quella data) fino all'attualità; non spettano invece interessi compensativi del ritardo nella liquidazione in mancanza di qualsiasi allegazione circa la redditività media del danaro nel periodo considerato, tenuto conto del tasso medio di svalutazione monetaria.
Operati i calcoli, si perviene alla somma complessiva di € 196.346,00 sulla quale matureranno interessi al tasso legale (art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione all'effettivo pagamento.
10 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
***
Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno poste a carico del convenuto e liquidate nel dispositivo applicando i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per le cause dello scaglione fino ad € 260.000,00 per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria, esauritasi sostanzialmente nell'espletamento di indagini tecniche (e nell'interrogatorio formale del convenuto), per la quale si reputa congruo il 70% del valore tabellare. La spesa relativa al contributo unificato versato va rifusa nei limiti dell'importo (€ 759,00) necessario all'iscrizione a ruolo di una causa di valore corrispondente al decisum.
Al convenuto va addossata, in via definitiva, la spesa occorsa per l'espletata CTU.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
provvedendo sulle domande proposte da (nt. Parte_1
il 15.5.1978) , n.q. di procuratore generale di (nt. carini il 20.5.1956) e Pt_3 Parte_1
nei confronti di con l'atto di citazione notificato l'8 aprile 2019 così Parte_2 CP_1 provvede:
1. condanna il convenuto a pagare agli attori la somma di € 196.346,00 oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo pagamento;
2. condanna inoltre il convenuto alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 13.194,00 di cui
€ 12.400,00, per compensi, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, se dovuti;
3. pone a carico del convenuto le spese relative all'espletata CTU.
Così deciso a Palermo, il 15 luglio 2024
Il Giudice
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6595 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...](C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il [...] e residente a [...](C.F. C.F._1 Parte_2
), in persona del loro procuratore generale , nato a C.F._2 Parte_1
Carino il 15.5.1978 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura depositata C.F._3 nel fascicolo informatico in data 5.10.2021 a corredo della comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Gloria Vitale ( Email_1
ATTORI
E
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e difeso, CP_1 C.F._4 per mandato in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Massimo Blandi
e dall'avv. Floriana Blandi ( Email_2 Email_3
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale;
risarcimento danni
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il giorno 8 aprile 2019, , agendo Parte_1 quale procuratore generale dei suoceri e residenti negli USA, Parte_1 Parte_2 convenne in giudizio l'arch. , esponendo che: CP_1
i coniugi – in data 24.11.2005 avevano acquistato, per mezzo dell'allora Pt_1 Pt_2 procuratore generale un lotto di terreno nel Comune di carini, facente parte della Controparte_2 lottizzazione c.d. Fondo Marine, identificato in catasto al fg. 5 p.lla 2101, da potere di Persona_1
e
[...] Per_2
1 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
il lotto era stato acquistato per il prezzo di € 100.000,00 ed era già provvisto di progetto per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione, redatto dall'odierno convenuto;
dopo l'acquisto del terreno, il progetto edificatorio aveva continuato ad essere seguito dall'arch. che aveva provveduto alla presentazione di tutta la documentazione idonea CP_1 all'ottenimento del permesso di costruire e aveva assunto l'incarico della direzione dei lavori;
la costruzione era stata quindi parzialmente realizzata in conformità al progetto assentito;
tuttavia, in seguito alla presentazione di un'istanza di variante, in data 25.1.2013, redatta dal nuovo tecnico dei committenti e assunta il successivo 28.1.20213 al protocollo della Soprintendenza dei
BB.CC.AA., quest'ultima aveva comunicato al che l'istanza per l'ottenimento di Parte_3 un nuovo nulla osta, apparentemente presentata il 6.5.2009 e inserita con il n. 7366 nel protocollo del 7.5.2009, era presumibilmente frutto di un falso in quanto, dagli accertamenti compiuti, risultava relativa ad un altro progetto edificatorio, intestato ad altro soggetto e da realizzarsi in altro sito;
pertanto, preso atto che i lavori avevano avuto inizio il 19.1.2010 dopo la scadenza dell'originario nulla osta paesaggistico rilasciato ai danti causa il 14.7.2004, che non poteva essersi formato alcun silenzio assenso sull'istanza del 6.5.2009 in ragione di quanto rappresentato dall'autorità preposta al vincolo, il aveva revocato la concessione in reitera n. Parte_3
16406 del 30.4.2009 (ex concessione n. 34/03 intestata ai coniugi – ) stante la Per_3 Per_2 mancanza del N.O. costituente atto prodromico dell'iter burocratico;
in seguito al rigetto del ricorso al TAR avverso tale revoca e al diniego dell'istanza di sanatoria, il constatata l'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 30/2015, Parte_3 aveva comminato la sanzione pecuniaria di € 4.012,50 a ciascuno dei comproprietari e aveva avviato il procedimento per l'acquisizione dell'immobile e del terreno di sedime al patrimonio dell'ente locale;
era stato inoltre aperto, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nei confronti dei coniugi procedimento penale per il reato di cui agli artt. 110 e 181 co. 1 D. Lgs. Pt_1
42/2004, iscritto al n. 16988/15 RGNR.
Tanto premesso in punto di fatto, sostenendo che quale progettista e direttore dei lavori l'arch. fosse tenuto, oltre che alla redazione di un progetto conforme alla normativa urbanistica, CP_1 anche alla predisposizione di tutta l'attività burocratico-amministrativa presso le autorità competenti, e che costui avesse violato i propri obblighi proprio nella fase intermedia dell'iter, ossia al momento della presentazione della comunicazione di inizio lavori, ne domandarono la condanna al risarcimento del danno patrimoniale per la spesa relativa all'acquisto del terreno, il costo della costruzione del manufatti, le spese progettuali, gli oneri di urbanizzazione, il costo di demolizione e conferimento, il costo per la presentazione dell'istanza di sanatoria a firma di altro tecnico, la sanzione pecuniaria subita, per complessivi € 503.829,13, o altra maggiore o minore somma ritenuta
2 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
di giustizia, oltre gli interessi legali dalla domanda e la rivalutazione del costo di costruzione a far tempo dall'anno 2010.
Costituendosi in giudizio, il convenuto contestò le avverse pretese, deducendo di non aver presentato personalmente presso gli uffici della Soprintendenza l'istanza di rinnovo del NO paesaggistico, che sarebbe scaduto il successivo 14.7.2009, non avendone ricevuto mandato, ma di aver consegnato la richiesta e i relativi elaborati progettuali a procuratore dei Controparte_2 proprietari, il quale ne aveva curato il deposito presso l'autorità preposta e gli aveva poi consegnato l'attestazione di ricezione della documentazione, apparentemente regolare, rilasciata dalla
Soprintendenza con il prot. N. 7366 del 7.5.2009; di aver quindi comunicato al l'inizio dei Pt_3 lavori soltanto dopo aver ricevuto, dallo stesso la ricevuta di spedizione della Controparte_2 comunicazione inviata con lettera raccomandata con cui, trascorsi i 120 gg previsti, ai sensi dell'art. 146 L.R. 28/2004 ed in assenza di riscontro della Soprintendenza, la ditta aveva dichiarato di avvalersi del silenzio assenso;
di non aver avuto ragione alcuna di sospettare della falsità dell'attestazione della ricezione della richiesta del 6.5.2009 né motivo per predisporre un documento
“falso”, trattandosi di mero rinnovo di un precedente N.O. nella sussistenza di analoghi presupposti e delle medesime condizioni che avevano consentito il rilascio dell'originaria autorizzazione;
di essere quindi del tutto estraneo ai fatti addebitatigli e di aver ricevuto, ciò malgrado, minacce e ritorsioni.
Tanto premesso, deducendo che all'architetto non spetta mai l'autonoma attività di acquisizione dei per cui, a tutto concedere, la responsabilità ascrittagli avrebbe avuto natura CP_3 extracontrattuale, eccepì la prescrizione quinquennale dell'avversa azione risarcitoria, che comunque contestò nel quantum, sia per l'incertezza circa l'entità di ciascuna spesa, sia in considerazione del fatto che gli attori non avevano dato corso alla demolizione (e non avrebbero quindi potuto pretendere la rifusione del relativo esborso mai sostenuto), sia quanto al costo per l'acquisto del lotto, avendo essi perduto la proprietà proprio per non aver provveduto alla demolizione intimata dal Comune.
La causa è stata istruita mediante la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. rivolta alla relativamente alle pratiche BB.NN. 58101/L e 99289 menzionate nel Controparte_4 provvedimento n. 4913 del 29.7.2014, con particolare riferimento ai progetti edilizi interessati, al sito delle relative edificazioni, agli intestatari delle pratiche e ai nominativi di quanti abbiano provveduto al deposito di istanze e documenti, richiesta evasa con la nota del 13.1.2021; nonché mediante l'interrogatorio formale del convenuto ed indagini tecniche d'ufficio affidate da ultimo, in seguito alla revoca del precedente incarico peritale, all'arch. Persona_4
La causa è stata infine posta in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.10.2023.
***
3 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
La responsabilità del convenuto
Gli attori addebitano al convenuto, quale progettista e direttore dei lavori di costruzione di un fabbricato ad uso abitativo sul lotto identificato col n. 5 nell'ambito della lottizzazione denominata
“Fondo Marine” nel comune di negligenza consistita nell'aver omesso la presentazione di Pt_3 valida richiesta di nulla osta paesaggistico in rinnovazione di quello già rilasciato dalla i precedenti proprietari con nota prot. N. 4527/N del 14.7.2004. Controparte_4
Va allora, preliminarmente, dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, essendo incontestato e comunque ampiamente documentato (cfr. la perizia giurata extragiudiziale dep. al il Parte_3
21.1.2010, doc. 12 della produzione di parte attrice, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio del Genio
Civile di Palermo il 6.12.2006, la dichiarazione di accettazione dell'incarico di Direttore lavori e la
“dichiarazione del Progettista e Direttore dei Lavori” relativa alle caratteristiche e modalità dello scavo di sbancamento, pure prodotte da parte attrice, tutte a firma dell'arch. , che quest'ultimo CP_1 già progettista della costruzione di cui trattasi su incarico dei danti causa dei coniugi – Pt_1 Pt_2 ha assunto – su incarico di procuratore generale degli odierni attori – anche la Controparte_2 direzione dei lavori di costruzione “dell'edificio unifamiliare a due piani fuori terra oltre il piano seminterrato” sul terreno in identificato al foglio 5 p.lla 2101. Pt_3
Ebbene, per consolidata giurisprudenza, il cumulo dell'incarico di progettista dei lavori e di direzione degli stessi fa sì che il professionista debba rispondere nei confronti del committente della conformità del progetto alla normativa urbanistica, della individuazione in termini corretti della procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare l'acquisizione del permesso di costruire e la realizzazione di quanto commissionato in conformità con la normativa edilizia (Cass. 9063/2023;
18342/2019). Da parte della Suprema Corte si è anzi ritenuto che la scelta del titolo autorizzativo all'esecuzione di opere, in relazione al tipo di intervento progettato, rientra nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare l'opus finanche nell'ipotesi in cui ricorra un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio (Cass. 8014/2012).
La negligenza rispetto alla conduzione dell'iter necessario all'acquisizione del permesso di costruire (previo ottenimento degli atti amministrativi prodromici) integra (astrattamente) un inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto d'opera intellettuale intercorso con la committenza e genera responsabilità contrattuale soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione.
***
Nel merito, non è neppure controverso che il terreno edificabile acquistato dai coniugi Pt_1
– fosse soggetto a vincolo paesistico e che pertanto l'attività edificatoria fosse subordinata al Pt_2
4 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
previo rilascio del nulla osta da parte dell'autorità preposta ai sensi dell'art. 146 co. 1 e 2 D. Lgs.
42/2004.
In più occasioni, da parte della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 7701/2022;
Cons. Stato, n. 3446/2022; Cons. Stato, 2150/2013), si è ricordato che, come espressamente previsto dal comma quarto dello stesso art. 146, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, per cui i due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Ne deriva che il parametro di riferimento per la valutazione dell'aspetto paesaggistico non coincide con la disciplina urbanistico edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo (cfr. Cons. St.
5327/2015, vedasi anche Cons. St. 5273/2013: “la valutazione di compatibilità paesaggistica è connaturata all'esistenza del vincolo paesaggistico ed è autonoma dalla pianificazione edilizia”). Pertanto, il fatto che siano stati rilasciati i titoli edilizi, pur in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato. Tale esito si porrebbe in contrasto con il principio espresso dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 196/2004), secondo la quale l'interesse paesaggistico deve sempre essere valutato espressamente anche nell'ambito del bilanciamento con altri interessi pubblici, che, nelle materie che coinvolgono interessi sensibili, quale quello paesaggistico, limita l'istituto del silenzio assenso solo al ricorrere di previsioni normative specifiche e nel rispetto di tutti i vincoli ordinamentali (cfr. Cons. St. n. 6591/2008).
Si è inoltre precisato, alla luce del chiaro disposto della seconda parte dello stesso comma 4, che l'autorizzazione paesaggistica mancante non può essere rilasciata ex post, sia perché si tratta di titoli che debbono necessariamente precedere gli interventi edilizi (come afferma chiaramente il richiamato art. 146 del D.Lgs. 42/2004) sia perché gli unici casi in cui è ammesso il rilascio di una autorizzazione paesaggistica ex post, intesa come “parere di compatibilità paesaggistica”, sono indicati all'art. 167, co. 4 e 5, del D.Lgs. 42/2004, e tra essi sono esclusi gli interventi che determinano creazione di superfici utili, di volumi o aumento della volumetria legittimamente realizzata.
Nel caso in esame, costituiscono circostanze documentate, alla luce della comunicazione n.
0046612 del 27/8/2013 della Ripartizione VII Edilizia del Comune di Carini, prodotta dal convenuto, e dalle informazioni fornite dalla con nota n. 520 del Controparte_5
13.1.2021 ai sensi dell'art. 213 c.pc: che relativamente al progetto avente ad oggetto la realizzazione di una villa bifamiliare, presentata dall'arch. il 22.4.2003 a nome della ditta , la Soprintendenza CP_1 Parte_4 aveva rilasciato nulla osta con nota prot. 4257/N del 14/7/2004, avente durata quinquennale;
5 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
successivamente gli stessi richiedenti, con istanza assunta al n. 32476 del 19/9/2005 avevano avanzato richiesta di approvazione del progetto di variante, redatto in conformità al parere BB.NN. del 14/7/2004; con istanza prot. N. 16406 del 30/4/2009 (pratica 63/09) l'arch. per conto di CP_1 [...]
, n.q. di procuratore generale dei coniugi – divenuti CP_2 Parte_1 Parte_2 proprietari del lotto, aveva chiesto la voltura in favore di costoro e la reitera dell'istanza di concessione edilizia avanzata dai danti causa (pratica n. 34/03); la concessione edilizia era stata assentita, ai sensi dell'art,. 2 LR 17/94, dall'UTC di Pt_3 con lettera assunta al protocollo generale al n. 2262 del 19.1.2010, n.q. aveva Controparte_2 poi comunicato l'inizio dei lavori allegando la seguente documentazione: perizia giurata a firma del progettista arch. copia della ricevuta n. 2020/P relativa alla presentazione di istanza per il CP_1 rilascio di nulla osta paesaggistico posta in ingresso al prot. N. 7366 del 7/5/2009 corredata da ricevuta di versamento, 4 copie di relazione tecnica, 4 copie di relazione paesaggistica, 4 copie di stralci planimetrici e 4 copie di progetto architettonico relativa alla pratica intestata a
[...]
; copia fotostatica della nota con la quale in riferimento alla predetta Pt_1 Controparte_2 richiesta di nulla osta, priva di riscontro da parte della Soprintendenza, ha comunicato a quest'ultima che, essendo trascorso il termine di 120 giorni dalla richiesta di nulla osta ai sensi della 28/04, il parere si intende rilasciato favorevolmente per decorrenza dei termini, con allegata fotocopia della ricevuta della spedizione;
l'UTC, con nota raccomandata prot. 9180 del 23/2/2010 ricevuta dalla Soprintendenza il
26/2/2010, ha trasmesso la copia della comunicazione di inizio lavori e dei documenti allegati, comprese le comunicazioni inerenti il nulla osta paesaggistico, acquisito per silenzio assenso;
con richiesta del 25/1/2013, assunta al prot. N. 1076 del 28.1.2013, il tecnico incaricato arch.
per conto della ditta ha chiesto il rilascio di NO di variante, con Persona_5 Controparte_2 allegata copia della ridetta ricevuta n. prot. 7366 del 7/5/2009 di avvenuta presentazione di progetto agli uffici della Soprintendenza (cui la variante si riferisce), congiuntamente a copia della comunicazione di maturato silenzio assenso, relativo al medesimo progetto;
con nota prot. N. 3623/VIII del 28/5/2013 acquisita al protocollo del al n. Parte_3
39076 del 22/7/2013, la Soprintendenza ha comunicato che, da ricerche effettuate, la ricevuta appartiene ad altra ditta ed è relativa ad altro progetto, e che della comunicazione di silenzio assenso nulla è stato riscontrato agli atti in possesso dell'ufficio; ha pertanto esitato negativamente la richiesta di N.O. di variante, non essendo riferita ad alcun progetto agli atti dell'Ufficio, osservando che – dagli elaborati grafici allegati alla richiesta – si evinceva che sul lotto di terreno in questione era stato realizzato un edificio probabilmente con concessione edilizia assentita ma con N.O. della Soprintendenza già privo di efficacia, essendo scaduto (alla data di inizio lavori) quello rilasciato il 14/7/2014;
6 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
con nota prot. 00466612 del 27/8/2013 il ha comunicato a Parte_3 Controparte_2 all'arch. all'arch. alla Soprintendenza BB.CC.AA. e al Comandante della Stazione CC CP_1 Per_5 di 'avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell'istanza di concessione edilizia di variante Pt_3 assunta al prot. 3469 del 25/1/2013 e all'annullamento in autotutela della concessione autoassentita attivata con comunicazione di inizio lavori del 19.1.2010 e perizia giurata n. 21/2010 del progettista arch. CP_1 con istanza presentata l'11/9/2013 dal tecnico incaricato arch. , a nome della CP_1 sig.ra n.q. di nuovo procuratore generale dei genitori è stato invano CP_6 Persona_6 chiesto il rinnovo del N.O. relativo al progetto edilizio;
il ricorso al TAR proposto dalla ditta avverso il diniego del Parte_5
N.O. e dell'attestato di compatibilità paesaggistico è stato dichiarato perento dopo decreto decisorio n. 615/2019 dell'1.10.2019; non miglior sorte ha avuto l'istanza presentata da per conto di Controparte_7 [...]
in data 28/5/2014 (prot. N. 7124 del 3/6/2014), avendo la Soprintendenza comunicato, Pt_1 con nota n. 5112/S dell'8/8/2014 che la richiesta non può essere evasa poichè non si riferisce ad alcuna richiesta di N.O. pervenuta per l'immobile in oggetto, né tanto meno sono ammissibili alla compatibilità paesaggistica i lavori eseguiti su un efificio realizzato senza le necessarie autorizzazioni, poiché non sussistono
i presupposti per l'applicazione degli artt. 167 e 181 D. Lgs. 42/2004; con l'ordinanza n. 30 del 13/5/2015 il comune di ha ordinato agli odierni attor la Pt_3 demolizione del fabbricato a due elevazioni fuori terra con solai in latero cemento a falde inclinate con tegole collocate, realizzato sul lotto 5 del piano di lottizzazione Fondo marine;
accertata l'inottemperanza alla predetta ingiunzione, il responsabile della X Ripartizione –
Abusivismo e Repressione del Comune di Carini ha dichiarato l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 co. 3 DPR 380/01 della costruzione realizzata e dell'area di sedime e pertinenziale acquistata dagli odierni attori.
Sostiene tuttavia il convenuto di essere esente da responsabilità, non rientrando nei propri compiti la presentazione dell'istanza di rilascio del nulla osta paesaggistico né la verifica della genuinità della ricevuta di presentazione a suo dire consegnatagli da effettivo Controparte_2 presentatore della richiesta alla Soprintendenza, sulla scorta della quale, formatosi il silenzio assenso, aveva redatto la perizia giurata asseverata il 18.1.2010 al fine di ottenere la concessione edilizia assentita ex art. 2 LR 17/94.
L'argomento difensivo non è tuttavia in accordo con il richiamato indirizzo giurisprudenziale che – salvo diversi accordi - include nella prestazione del progettista/direttore dei lavori la cura degli adempimenti tecnico – amministrativi indispensabili all'ottenimento del titolo che legittima l'esercizio dello jus aedificandi; e non è neppure credibile – né ve n'è prova, non apparendo sufficiente
7 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
l'indicazione del nominativo di tale ” sulla ricevuta n. 2020/P di presentazione Parte_1 dell'istanza, posto che l'istanza non risulta essere mai pervenuta agli Uffici della Soprintendenza e mai realmente acquisita al protocollo - che, aver personalmente presentato l'originaria richiesta Pt_6 di , il convenuto abbia poi affidato all'anziano (all'epoca 75enne) procuratore dei Parte_7 committenti, un compito così delicato come la presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, corredata da copiosa documentazione tecnica.
In senso favorevole all'assunto attoreo depongono, anzi, per un verso la circostanza che pur dopo essere stato avvicendato da altro tecnico nella predisposizione di progetto di variante del programma edilizio originario, l'arch. si sia attivato per porre rimedio alla situazione venutasi CP_1
a creare, presentando in data 18/9/2013, una nuova istanza di rinnovo del N.O., a nome questa volta di n.q. di procuratrice generale dei proprietari, per l'altro gli atteggiamenti ritorsivi CP_6 denunciati con la querela del 18/7/2018, che il convenuto pone almeno cronologicamente in correlazione con la vicenda per cui è causa e che (sebbene certamente censurabili se davvero riconducibili a parte attrice) contraddicono la consapevolezza, in capo a questa, dell'estraneità del professionista alla sequenza di avvenimenti che ha condotto alla revoca della concessione assentita e, in ultimo, all'acquisizione dell'immobile – ormai abusivo – al patrimonio del Comune.
Indipendentemente poi dalla individuazione dell'autore della manipolazione della ricevuta n.
2020/P, non appare potersi dubitare della sua falsità, alla luce della nota emessa dalla
Soprintendenza l 29.7.2014 prot. N. 4913/S16.7 (doc. 4 della prod. di parte attrice) e CP_4 delle informazioni dalla stessa fornite con la citata nota del 13.1.2021 né costituisce argomento decisivo per scagionare il convenuto da qualunque sospetto il fatto che, trattandosi di mero rinnovo della precedente autorizzazione paesaggistica, non vi fosse necessità di ricorrere ad artifici in assenza di fattori ostativi all'accoglimento (anche silente) dell'istanza.
I danni risarcibili
E' pacifico tra le parti che, non avendo ottemperato all'ordine di demolizione del fabbricato divenuto abusivo, gli attori hanno perduto anche la disponibilità del lotto di terreno, che è stato gratuitamente acquisito al patrimonio del Invocano dunque il risarcimento del Parte_3 danno patrimoniale emergente, costituito dalla spesa per l'acquisto del terreno, per la realizzazione della costruzione, per la progettazione, gli oneri di urbanizzazione, per la presentazione dell'istanza di sanatoria, oltre alla spesa necessaria alla demolizione del manufatto e alla sanzione pecuniaria per complessivi € 8.025,00, inflitta ai trasgressori per l'inosservanza dell'obbligo di demolizione e ripristino dei luoghi.
Il convenuto ha contestato le voci risarcitorie in quanto non provate e, almeno quanto al costo di demolizione, neppure attuali, non avendo gli obbligati provveduto al ripristino dello status quo
8 r.g. 6595/2019 Tribunale di Palermo – Terza Sezione Civile
ante; ha poi invocato l'applicazione dell'art. 1227 co.2 c.c. sostenendo che, ove avessero ottemperato all'ordine di demolizione, gli attori avrebbero mantenuto la proprietà dell'area edificabile ed evitato l'irrogazione della sanzione pecuniaria;
era stato inoltre inutile l'esborso per la progettazione relativa all'istanza di sanatoria, attesa la notoria impossibilità di ottenere a posteriori, in sanatoria, il nulla osta paesaggistico.
I rilievi sono in parte condivisibili.
Il secondo comma dell'art. 1227 c.c., nel porre la condizione della inevitabilità con l'uso dell'ordinaria diligenza per la concreta risarcibilità dei danni patiti dal creditore, non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia di fronte all'altrui comportamento dannoso o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, declinati nell'art. 1175 c.c., gli impone altresì una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose di detto inadempimento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. 6735/2005; 2422/2004; 842/2002).
Nel caso in esame, l'ottemperanza all'ordine di demolizione costituiva addirittura attività doverosa per i danneggiati, essendo l'imposta dall'art. 167 D. Lgs. 42/2004 la rimessione in pristino a proprie spese in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal titolo I della Parte III dello stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Vanno quindi espunti dalle voci di danno risarcibili il costo di acquisito del terreno e l'importo della sanzione pecuniaria, nonché il costo delle opere di demolizione, mai eseguite, che non è prevedibile sarà sostenuto in futuro e in quale misura.
Manca poi qualsiasi documento comprovante la spesa occorsa per la presentazione dell'istanza di sanatoria, peraltro di alcuna utilità in ragione di quanto correttamente evidenziato dalla difesa del convenuto, così come degli esborsi per oneri di urbanizzazione e costruzione versati al comune di
– che sarebbero stati agevolmente documentabili anche attingendo tempestivamente alla Pt_3 pratica edilizia esistente presso i competenti Uffici – e per le spese per progettazione e tecniche al fine dell'ottenimento dei permessi per la realizzazione ed assistenza nelle fasi realizzative dell'opera.
Secondo i principi generali (art. 2697 c.c.) il creditore che agisce per il risarcimento del danno
è gravato dall'onere di provare oltre all'eventus damni, anche le conseguenze dannose concretamente prodottesi (in termini di danno emergente o lucro cessante) nella propria sfera individuale e il nesso causale con l'inadempimento (o l'illecito extracontrattuale).
Per tale ragione, non potendo la sollecitata CTU essere piegata per ovviare surrettiziamente a tale irrimediabile lacuna probatoria, le disposte indagini tecniche sono state mirate alla stima – sulla scorta della (scarna) documentazione ritualmente depositata – del solo costo di costruzione del manufatto, tenendo conto dell'epoca di realizzazione.
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Acquisita copia degli elaborati grafici del progetto edilizio depositati presso l'UTC del e visionata la pratica acquisita al protocollo dell'ufficio del Genio Civile di Palermo Parte_3 acquisita al pro. N. 22061 del 6.12.2006 (documenti certamente visionabili sebbene non prodotti dalle parti nella loro interezza in quanto non attinenti a fatti principali dedotti a fondamento della domanda, necessari per contenere la durata delle operazioni ed evitare indagini distruttive; ex multis,
Cass. 5370/2023; S.U. 3086/2022), l'ausiliario – dopo aver eseguito il rilievo medico integrale del fabbricato e la relativa restituzione grafica – ha operato una stima analitica del costo di costruzione sulla scorta del Prezzario regionale opere pubbliche vigente all'epoca della realizzazione dei lavori, integrato – per le voci non presenti – dall'analisi dei prezzi, e ha indicato, alle pagg. 12-14, i criteri
(logici e condivisibili) seguiti per le opere non visibili o non interamente visibili (es. fondazioni, impianto elettrico sottotraccia).
Dopo aver recepito alcuni dei rilievi formulati dal CTP di parte convenuta, l'ausiliario – emendando la relazione provvisoria – ha quantificato in complessivi € 163.758,08 il costo di costruzione del manufatto.
Il Tribunale condivide la decisione di non applicare alle voci di costo l'abbattimento del 20% proposto dall'arch. in quanto – non essendo noti gli accordi intercorsi con l'impresa CP_1 appaltatrice (accordi certamente a conoscenza del convenuto che ha curato la direzione dei lavori) - la redazione di computo metrico estimativo sulla base del Prezzario regionale opere pubbliche della
Regione siciliana -strumento ampiamente utilizzato e riconosciuto da tutti gli operatori del settore- consente di valutare il prezzo equo per ogni categoria di lavoro;
di ricavare cioè dati oggettivi e rispondenti al mercato, scevri da eventuali fattori incrementali o decrementali corrispondenti ad altri elementi di condizionamento: contrattuali, di contingenza specifica, legati al tempo di esecuzione, ecc.
Condivisibile è ancora l'esclusione di costi non valutabili, come quello relativo alla costruzione della fondazione dei muri perimetrali e della riserva idrica, di cui neppure si conoscono le dimensioni in quanto non presenti nel progetto edilizio. Per il resto i rilievi del CTP degli attori alle stime relative alle strutture armate non sono corredati da analisi quantitativa o economica comparativa.
Trattandosi di debito di valore, sottratto al principio nominalistico, l'importo dovuto dal convenuto a titolo risarcitorio va rivalutato all'attualità, secondo gli indici ISTAT FOI costo della vita, dal 25.1.2013, ossia dalla data di presentazione della richiesta di NO di variante (data alla quale può presumersi che gli esborsi fossero già stati in larga misura sostenuti per l'opera realizzata fino a quella data) fino all'attualità; non spettano invece interessi compensativi del ritardo nella liquidazione in mancanza di qualsiasi allegazione circa la redditività media del danaro nel periodo considerato, tenuto conto del tasso medio di svalutazione monetaria.
Operati i calcoli, si perviene alla somma complessiva di € 196.346,00 sulla quale matureranno interessi al tasso legale (art. 1284 co. 1 c.c.) dalla decisione all'effettivo pagamento.
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Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno poste a carico del convenuto e liquidate nel dispositivo applicando i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per le cause dello scaglione fino ad € 260.000,00 per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria, esauritasi sostanzialmente nell'espletamento di indagini tecniche (e nell'interrogatorio formale del convenuto), per la quale si reputa congruo il 70% del valore tabellare. La spesa relativa al contributo unificato versato va rifusa nei limiti dell'importo (€ 759,00) necessario all'iscrizione a ruolo di una causa di valore corrispondente al decisum.
Al convenuto va addossata, in via definitiva, la spesa occorsa per l'espletata CTU.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
provvedendo sulle domande proposte da (nt. Parte_1
il 15.5.1978) , n.q. di procuratore generale di (nt. carini il 20.5.1956) e Pt_3 Parte_1
nei confronti di con l'atto di citazione notificato l'8 aprile 2019 così Parte_2 CP_1 provvede:
1. condanna il convenuto a pagare agli attori la somma di € 196.346,00 oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo pagamento;
2. condanna inoltre il convenuto alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 13.194,00 di cui
€ 12.400,00, per compensi, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, se dovuti;
3. pone a carico del convenuto le spese relative all'espletata CTU.
Così deciso a Palermo, il 15 luglio 2024
Il Giudice
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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