Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13747/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13747/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a MUGNANO DI NAPOLI (NA) il 13/06/1971 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
e in proprio e già nella qualità di soci della Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO ALBERTO come da procura in atti
[...]
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07/11/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto:
- Di avere prestato la propria attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della (esercente attività di lavori edili in genere), per CP_3 Controparte_3 il periodo dal 08.06.2013 al 31.08.2018, senza mai vedere regolarizzata la propria posizione lavorativa, sotto il profilo previdenziale ed assistenziale, la propria posizione lavorativa;
- che, per l'intero periodo di lavoro, l'istante ha svolto le mansioni di operaio pittore edile addetto a lavori di pittura, stuccatura e rifinitura utilizzando varie tecniche ed operando su materiali diversi
(intonaci, legno, metallo), su opere minori, immobili da restaurare o di nuova costruzione nonché a realizzare ed applicare elementi di decorazione pittorica murale oltre a produrre ed applicare elementi decorativi solidi. Deduce, pertanto, di avere svolto mansioni rientranti nel Livello 3 del c.c.n.l. Edilizia PMI nel quale ha diritto ad essere inquadrato;
1
- di avere lavorato per un totale di 183 ore di lavoro mensile, di cui 10 ore di lavoro straordinario diurno e di avere percepito una retribuzione settimanale pari ad €. 340,00;
- che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alcunché aveva percepito a titolo di T.F.R. che, come risulta dall'allegato prospetto contabile, ammonta ad €. 9.152,54; il suddetto prospetto
è stato elaborato sulla base delle tabelle retributive relative al Livello 3 del c.c.n.l. Edilizia PMI in cui il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato;
- che, in data 13.06.2023, la è stata cancellata dal registro delle CP_3 Controparte_3 imprese ed i soci nulla hanno riscosso all'atto della cancellazione.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente, sig. , e la società . , durante Parte_1 CP_3 Controparte_3 il periodo di lavoro dal 08.06.2013 al 31.08.2018, con mansioni di operaio pittore edile di livello 3 del
c.c.n.l. Edilizia PMI e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le somme di cui al ricorso e complessivamente la somma di €. 9.192,54 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione ed interessi come per legge, maturato in relazione ed all'esito del rapporto di lavoro intercorso con la società . nei termini suddetti;” CP_3 Controparte_3
I resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del presente giudizio è il mero accertamento del diritto del ricorrente a percepire la somma di €.
9.192,54 a titolo di TFR, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato con regime orario full time per il periodo dal 08.06.2013 al 31.08.2018, atteso che il ricorrente non è stato mai formalmente CP_ CP_ inquadrato, con la società , con mansioni di operaio pittore ed inquadramento Controparte_3 nel 3° livello c.c.n.l. Edilizia PMI.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione.
L'istante agisce, dopo la cancellazione e conseguente estinzione della società di cui afferma essere stato lavoratore dipendente, nei confronti delle persone fisiche dei soci per il solo accertamento di un credito retributivo non soddisfatto.
Occorre quindi richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza sulla fattispecie.
L'art. 2945 c.c., rubricato "Cancellazione della società", nel nuovo testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, prevede:
“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
2 bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".
La cancellazione dal registro delle imprese comporta, dunque, l'estinzione della società e, quindi, la perdita della sua capacità processuale.
Deve, quindi, ritenersi che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.
Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società
è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.
Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. ( Cass., Sez. Unite, nn. 6070
e 6071 del 2013).
Alla tesi originariamente sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la definizione dei soci, quali successori processuali della società cancellata ex art. 110 cod. proc. civ. e quali unici legittimati passivi, sussiste soltanto sotto la condizione – trattandosi di società di capitali – che il socio intimato abbia ricevuto una somma in base al bilancio finale di liquidazione (v. Cass. del 16 maggio 2012 n. 7676) si sostituisce oggi la più recente tesi che individua sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata.
In particolare, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, Sez. Unite 6070/2013 e Cass. 8 marzo 2017 n. 5988): “..pur prendendo atto che talune statuizioni di questa Corte riprendono un orientamento poi smentito dalle Sezioni Unite n. 6070 cit. senza apparente consapevolezza del contrasto (v. per es. Cass. sez. 6, n. 23916 del 2016; nonchè, Cass. sez. trib. n. 13259 del 2015; secondo le quali spetterebbe appunto all'Amministrazione la dimostrazione dell'an e del quantum delle somme percepite dai soci in sede di bilancio finale, al fine della prova della loro legittimazione passiva;
precedentemente a
Sezioni Unite n. 6070 cit. v. in questo senso per es. Cass. sez. trib. n. 7676 del 2012) - intende dare continuità alle ridette Sezioni Unite n. 6070 cit. secondo le quali "Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo", con il conseguente affermato principio di diritto per cui "Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena
d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta".
Si ritiene invero che, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si
3 determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, ne' i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Tale più recente interpretazione, a cui la scrivente si uniforma, induce ad individuare, in virtù del fenomeno successorio sia pure sui generis, sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno.
Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.
Invero, secondo quanto recentemente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
6070/2013: “alla tesi - pure in se' certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di societa' di capitali (o il socio accomandante della societa' in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilita' di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la societa' (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonche' da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori gia' facenti capo alla societa' cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dira', ai fini processuali), fermo pero' restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilita' cui s'e' fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore”.
Anche con riferimento all'interesse ad agire, si osserva, altresì, che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità : “L'interesse ad agire, in termini generali, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa…” E poi ancora: “L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con
l'intervento del giudice” (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2015 n. 16262).
Alla stregua di tali principi deve ritenersi ammissibile l'azione proposta perché azionata nei confronti dei signori E nella qualità di soci della cancellata dal Controparte_1 CP_2 CP_3
Registro delle Imprese sin dal 13.6.23, come da visura camerale in atti.
Nel merito, deve essere osservato che risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra l'istante e la ormai cancellata ed estinta società per il periodo indicato in ricorso.
4 Dalle risultanze della prova testi (v. verbali in atti) risulta, invero, la prova dello svolgimento di prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze della predetta società nell'arco temporale, con le mansioni e secondo l'articolazione oraria indicata in ricorso.
In particolare il primo teste , escusso all'udienza del 04.11.2024, ha dichiarato: “… Il Testimone_1 ricorrente è stato mio collega nel 2012 e fino al 2018 lavoravamo presso vari cantieri su Caserta Le direttive le dava e . Eravamo imbianchini. Lavoravamo dalle 7 alle 17 con un'ora di pausa dal Controparte_1 CP_2
Lunedi al Venerdi … ”; - il secondo teste , escusso anch'egli all'udienza del 04.11.2024, ha Testimone_2 dichiarato: “… Il ricorrente è stato mio collega dal 2007 al 2013 lavoravamo presso vari cantieri su Caserta e
Napoli. Le direttive le dava e . Eravamo entrambi imbianchini. Lavoravamo dalle 8 Controparte_1 CP_2 alle 17 con un'ora di pausa dal Lunedi al Venerdì. nel 2007 già lavorava per ”. Parte_1 Controparte_1
Tanto premesso e accertato circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, va rilevato che non risulta la prova del pagamento del TFR.
La quantificazione del predetto credito può essere fatta alla stregua degli analitici conteggi allegati dalla parte, non oggetto di contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci.
Ne consegue un credito pari ad euro 9.192,54 a titolo di TFR.
Deve pertanto ritenersi accertato la sussistenza del rapporto di lavoro tra e Parte_1
E ed il diritto dell'odierna parte ricorrente al credito di euro CP_2 Controparte_1
9.192,54per TFR.
E', quindi, meritevole di accoglimento la domanda di mero accertamento del predetto credito, espressamente formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio.
Invero, quanto alla qualità di soci dei convenuti va osservato che è pur vero che non risulta che vi sia stato un riparto di attivo in loro favore al momento della liquidazione e cancellazione della società, con conseguente inoperatività della responsabilità dei resistenti per i debiti della società estinta ma ciò non impedisce all'istante di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa del diritto di credito ad esso spettante, al fine dell'escussione di garanzie esistenti, come la garanzia presso il Fondo Inps.
Va pertanto accolta la domanda.
La natura della decisione e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate giustifica una compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara intercorso il rapporto di lavoro tra Parte_2
e in proprio e già nella qualità di soci della
[...] Controparte_1 CP_2 con le modalità di cui in parte motiva nonché dichiara sussistere il diritto di credito di CP_3 parte ricorrente ad euro 9.192,54a titolo di TFR per le casuali di cui in parte motiva, oltre ad interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal dovuto al saldo;
- compensa le spese.
5 Si comunichi.
Aversa, 13/03/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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