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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4813 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 38414/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Fabrizio Zenobio
E
CO ON FRANCO
Avv. Nunzia Mastrantonio
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo raggiunto tra le parti di seguito indicato:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, secondo quanto previsto dalla legge n. 54/2006 (legge sull'affidamento condiviso) con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Roma, Via delle Rondini n. 67.
3) La casa familiare sita in Roma, Via delle Rondini n. 67, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi (8/10 di proprietà della SI.ra – 2/10 di proprietà del SI. AS NE Parte_1 NC) e gravata da un mutuo cointestato, è assegnata alla SInora con tutto quanto in Parte_1
essa contenuto, avendo il SI. AS NE NC già portato con sé i propri effetti personali.
4) il padre, previo accordo con la madre, al fine di far mantenere ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere da entrambi la cura, educazione e l'istruzione necessaria, potrà vedere e tenere con sé i figli con i seguenti tempi e modalità:
a) il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì, dall'uscita della scuola fino al giorno successivo all'entrata della scuola, con accompagno a scuola, anche con l'ausilio dei familiari di origine del NE;
b) il padre potrà tenere i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio indicativamente dall'uscita di scuola sino alle 19.30 della domenica durante il periodo scolastico;
mentre fino a dopo cena (entro 22.30) nel periodo estivo, salvo diversi accordi tra le parti;
c) durante le Festività Natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con uno dei genitori il periodo compreso dal 24 al 30 e dal 31 al 05, con alternanza altresì del giorno della Vigilia di
Natale col giorno di Natale, dalle ore 12:00. Ad anni alterni, i minori trascorreranno con i genitori, anche la festività dell'Epifania. Per il 2025 il Natale i figli lo trascorreranno con la SI.ra ; Pt_1
d) durante le festività Pasquali, salvo diversi accordi, i minori trascorreranno con ciascun genitore non meno tre giorni e ad anni alterni il giorno della Pasqua ed il giorno dell'Angelo. Per il 2025 la
Pasqua la trascorreranno con il SI. NE NC;
e) il giorno del compleanno di e ove non sia possibile festeggiarlo assieme alla Per_1 _2 SI.ra , saranno trascorso ad anni alterni rispettivamente con l'uno e con l'altro dei genitori;
Pt_1
f) i minori, a prescindere dalle turnazioni di visita, trascorreranno con il genitore di riferimento il giorno di compleanno di quest'ultimo;
g) per il periodo estivo, 14 giorni anche non consecutivi, durante il mese di Luglio e/o Agosto, con ciascuno dei genitori, anche fuori dal Comune di residenza, periodo da concordarsi entro il 31 maggio dell'anno in corso, salvo diversi accordi tra i genitori;
h) entrambi i genitori si impegnano a comunicare immediatamente eventuali problemi di salute dei figli verificatisi durante il periodo di permanenza presso uno di essi ed a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicili.
5) Il SI. NE NC si impegna, a versare alla SI.ra , a titolo di mantenimento ordinario Pt_1 per i figli minori e la somma mensile di € 500,00 Persona_1 Persona_2
(ovvero € 250,00 ciascuno). Tale somma verrà inviata al domicilio della SInora , a mezzo Pt_1
bonifico bancario o altre forme ad esso equipollenti, entro il 16 di ogni mese e sarà soggetta ad adeguamento ISTAT automatico, senza necessità di una comunicazione scritta. Il padre corrisponderà, altresì, per i figli il 50% delle eventuali spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative e quelle per il soggiorno estivo, previamente concordate, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Roma per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie del 17/12/2014, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
6) Le parti concordano che l'Assegno unico e universale per i figli a carico, sarà ripartito al 50% tra i genitori con versamento della quota di ciascuno sui rispettivi conti correnti.
7) I coniugi hanno liberamente concordato, nel contesto di una transazione a titolo di definitiva regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale, quale necessaria, funzionale e indispensabile condizione per raggiungere un accordo di separazione consensuale, che il SI. AS NE
NC trasferirà a titolo di una tantum, in aggiunta al mantenimento per i figli e senza conguaglio alcuno, la totale propria quota di proprietà (pari ai 2/10) della casa coniugale, in favore della SI.ra
, alle seguenti condizioni: Parte_1
a) il trasferimento della quota parte dell'immobile, dal SI. AS NE NC alla SI.ra
, verrà effettuato entro e non oltre 6 mesi dall'omologazione della separazione o Parte_1
pubblicazione della sentenza di separazione.
Detto trasferimento, avrà ad oggetto i 2/10 (due/decimi) della proprietà della seguente porzione immobiliare sita in Roma, via delle Rondini, 67 e precisamente:
- appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero di interno 8, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio e balcone, confinante con appartamento interno 7, appartamento interno 9, distacco su detta via e vano scala, salvo altri, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1024, part. 296, sub. 510, z.c. 6, cat. A/3, cl. 2, vani 4 (quattro), rendita catastale euro 568,10 (cinquecentosessantotto virgola dieci);
b) nel frattempo, la SI.ra si impegna a farsi carico del pagamento, per l'intero e in via Parte_1 esclusiva, delle rate del mutuo gravante sull'immobile di via delle Rondini, 67, int. 8, contratto con la CheBanca! S.p.A., sino alla data del trasferimento da parte del SI. NE NC della quota di proprietà dell'immobile.
c) al momento del trasferimento della quota dell'immobile, la SI.ra si impegnerà ad Parte_1 accollarsi l'intero debito contratto con l'Istituto bancario erogante il mutuo ed a porre in essere ogni iniziativa per la liberazione del SI. NE NC.
8) le parti dichiarano che il trasferimento della quota di proprietà del SI. AS NE NC, di cui al punto 7 che precede, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale e che, in applicazione del trattamento fiscale dei trasferimenti nella soluzione della crisi del matrimonio, secondo le circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 2/E del 21 Febbraio 2014 e
27/E del 21 giugno 2012 e la risoluzione della medesima Agenzia n. 65 del 16 luglio 2015, tale trasferimento potrà avvenire con l'esenzione dell'imposta di bollo, di registro ed ogni altra tassa. 9) Sin da ora, il SInor AS NE NC si obbliga a comparire dinanzi al Notaio indicato dalla SInora , con preavviso di almeno 15 giorni, per trasferire in favore della Parte_1 medesima, a mezzo rogito, la sua quota di comproprietà dell'immobile appena sopra indicata (punto
7), costituendo tale accordo impegno irrevocabile al trasferimento.
10) Le spese notarili e le necessarie imposte dovute, oltre tutto quanto inerente il trasferimento immobiliare sopra descritto saranno a totale carico della SI.ra . Parte_1
11) Essendo autosufficienti economicamente, i coniugi hanno liberamente concordato di provvedere ciascuno per proprio conto al proprio mantenimento personale.
12) Entrambi i coniugi si rilasciano reciprocamente, ove occorra, l'autorizzazione per la richiesta del documento di identità dei minori, valido anche per l'espatrio, con obbligo del genitore al quale venga affidata la custodia dei documenti del minore di metterli a disposizione dell'altro a sua richiesta.
13) Avvenuto il trasferimento della quota di proprietà sull'immobile, i SI.ri e Parte_1
NE NC AS dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro con riferimento ai beni acquisiti in comune, in precedenza ed in costanza di matrimonio e di aver regolato ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di compensare le spese di lite, come da accordo anche su questo punto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 13.9.2022 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022 , parte I , atto n. 00112 , serie 28 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- spese di lite compensate. Così deciso in Roma, 17.3.2025
IL GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 38414/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Fabrizio Zenobio
E
CO ON FRANCO
Avv. Nunzia Mastrantonio
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo raggiunto tra le parti di seguito indicato:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, secondo quanto previsto dalla legge n. 54/2006 (legge sull'affidamento condiviso) con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Roma, Via delle Rondini n. 67.
3) La casa familiare sita in Roma, Via delle Rondini n. 67, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi (8/10 di proprietà della SI.ra – 2/10 di proprietà del SI. AS NE Parte_1 NC) e gravata da un mutuo cointestato, è assegnata alla SInora con tutto quanto in Parte_1
essa contenuto, avendo il SI. AS NE NC già portato con sé i propri effetti personali.
4) il padre, previo accordo con la madre, al fine di far mantenere ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere da entrambi la cura, educazione e l'istruzione necessaria, potrà vedere e tenere con sé i figli con i seguenti tempi e modalità:
a) il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì, dall'uscita della scuola fino al giorno successivo all'entrata della scuola, con accompagno a scuola, anche con l'ausilio dei familiari di origine del NE;
b) il padre potrà tenere i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio indicativamente dall'uscita di scuola sino alle 19.30 della domenica durante il periodo scolastico;
mentre fino a dopo cena (entro 22.30) nel periodo estivo, salvo diversi accordi tra le parti;
c) durante le Festività Natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con uno dei genitori il periodo compreso dal 24 al 30 e dal 31 al 05, con alternanza altresì del giorno della Vigilia di
Natale col giorno di Natale, dalle ore 12:00. Ad anni alterni, i minori trascorreranno con i genitori, anche la festività dell'Epifania. Per il 2025 il Natale i figli lo trascorreranno con la SI.ra ; Pt_1
d) durante le festività Pasquali, salvo diversi accordi, i minori trascorreranno con ciascun genitore non meno tre giorni e ad anni alterni il giorno della Pasqua ed il giorno dell'Angelo. Per il 2025 la
Pasqua la trascorreranno con il SI. NE NC;
e) il giorno del compleanno di e ove non sia possibile festeggiarlo assieme alla Per_1 _2 SI.ra , saranno trascorso ad anni alterni rispettivamente con l'uno e con l'altro dei genitori;
Pt_1
f) i minori, a prescindere dalle turnazioni di visita, trascorreranno con il genitore di riferimento il giorno di compleanno di quest'ultimo;
g) per il periodo estivo, 14 giorni anche non consecutivi, durante il mese di Luglio e/o Agosto, con ciascuno dei genitori, anche fuori dal Comune di residenza, periodo da concordarsi entro il 31 maggio dell'anno in corso, salvo diversi accordi tra i genitori;
h) entrambi i genitori si impegnano a comunicare immediatamente eventuali problemi di salute dei figli verificatisi durante il periodo di permanenza presso uno di essi ed a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicili.
5) Il SI. NE NC si impegna, a versare alla SI.ra , a titolo di mantenimento ordinario Pt_1 per i figli minori e la somma mensile di € 500,00 Persona_1 Persona_2
(ovvero € 250,00 ciascuno). Tale somma verrà inviata al domicilio della SInora , a mezzo Pt_1
bonifico bancario o altre forme ad esso equipollenti, entro il 16 di ogni mese e sarà soggetta ad adeguamento ISTAT automatico, senza necessità di una comunicazione scritta. Il padre corrisponderà, altresì, per i figli il 50% delle eventuali spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative e quelle per il soggiorno estivo, previamente concordate, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Roma per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie del 17/12/2014, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
6) Le parti concordano che l'Assegno unico e universale per i figli a carico, sarà ripartito al 50% tra i genitori con versamento della quota di ciascuno sui rispettivi conti correnti.
7) I coniugi hanno liberamente concordato, nel contesto di una transazione a titolo di definitiva regolamentazione di ogni rapporto patrimoniale, quale necessaria, funzionale e indispensabile condizione per raggiungere un accordo di separazione consensuale, che il SI. AS NE
NC trasferirà a titolo di una tantum, in aggiunta al mantenimento per i figli e senza conguaglio alcuno, la totale propria quota di proprietà (pari ai 2/10) della casa coniugale, in favore della SI.ra
, alle seguenti condizioni: Parte_1
a) il trasferimento della quota parte dell'immobile, dal SI. AS NE NC alla SI.ra
, verrà effettuato entro e non oltre 6 mesi dall'omologazione della separazione o Parte_1
pubblicazione della sentenza di separazione.
Detto trasferimento, avrà ad oggetto i 2/10 (due/decimi) della proprietà della seguente porzione immobiliare sita in Roma, via delle Rondini, 67 e precisamente:
- appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero di interno 8, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio e balcone, confinante con appartamento interno 7, appartamento interno 9, distacco su detta via e vano scala, salvo altri, censito al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1024, part. 296, sub. 510, z.c. 6, cat. A/3, cl. 2, vani 4 (quattro), rendita catastale euro 568,10 (cinquecentosessantotto virgola dieci);
b) nel frattempo, la SI.ra si impegna a farsi carico del pagamento, per l'intero e in via Parte_1 esclusiva, delle rate del mutuo gravante sull'immobile di via delle Rondini, 67, int. 8, contratto con la CheBanca! S.p.A., sino alla data del trasferimento da parte del SI. NE NC della quota di proprietà dell'immobile.
c) al momento del trasferimento della quota dell'immobile, la SI.ra si impegnerà ad Parte_1 accollarsi l'intero debito contratto con l'Istituto bancario erogante il mutuo ed a porre in essere ogni iniziativa per la liberazione del SI. NE NC.
8) le parti dichiarano che il trasferimento della quota di proprietà del SI. AS NE NC, di cui al punto 7 che precede, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale e che, in applicazione del trattamento fiscale dei trasferimenti nella soluzione della crisi del matrimonio, secondo le circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 2/E del 21 Febbraio 2014 e
27/E del 21 giugno 2012 e la risoluzione della medesima Agenzia n. 65 del 16 luglio 2015, tale trasferimento potrà avvenire con l'esenzione dell'imposta di bollo, di registro ed ogni altra tassa. 9) Sin da ora, il SInor AS NE NC si obbliga a comparire dinanzi al Notaio indicato dalla SInora , con preavviso di almeno 15 giorni, per trasferire in favore della Parte_1 medesima, a mezzo rogito, la sua quota di comproprietà dell'immobile appena sopra indicata (punto
7), costituendo tale accordo impegno irrevocabile al trasferimento.
10) Le spese notarili e le necessarie imposte dovute, oltre tutto quanto inerente il trasferimento immobiliare sopra descritto saranno a totale carico della SI.ra . Parte_1
11) Essendo autosufficienti economicamente, i coniugi hanno liberamente concordato di provvedere ciascuno per proprio conto al proprio mantenimento personale.
12) Entrambi i coniugi si rilasciano reciprocamente, ove occorra, l'autorizzazione per la richiesta del documento di identità dei minori, valido anche per l'espatrio, con obbligo del genitore al quale venga affidata la custodia dei documenti del minore di metterli a disposizione dell'altro a sua richiesta.
13) Avvenuto il trasferimento della quota di proprietà sull'immobile, i SI.ri e Parte_1
NE NC AS dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro con riferimento ai beni acquisiti in comune, in precedenza ed in costanza di matrimonio e di aver regolato ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di compensare le spese di lite, come da accordo anche su questo punto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 13.9.2022 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022 , parte I , atto n. 00112 , serie 28 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- spese di lite compensate. Così deciso in Roma, 17.3.2025
IL GIUDICE REL.
dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi