Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 13573 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. PATIERNO Lorenza ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bitonto, alla via G. Mazzini, n. 49
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MASTRORILLI Francesca ed elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 05.11.2024 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla Parte_1
formulazione della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito e contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1, legge n. 18 del 1980, con decorrenza dalla data della visita di revisione (06.03.2024), oltre spese di lite.
Occorre premettere che il presente giudizio di merito è stato originato da un vizio procedurale nella fase di a.t.p., in quanto il c.t.u., dott. non ha depositato Per_1
telematicamente le repliche alle osservazioni alla bozza peritale, inducendo parte ricorrente a contestare le conclusioni, poiché riteneva sfavorevole il parere sanitario
(che, invece, risultava positivo).
Solo all'esito dell'udienza tenutasi in data 15.05.2025, il consulente, chiamato a chiarimenti, provvedeva a depositare telematicamente la perizia definitiva.
Ciò posto, il ricorso va accolto.
L'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore di soggetti ciechi assoluti, mutilati ed invalidi civili, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n.
118 del 1971, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, poiché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Nel caso di specie, la ricorrente, come da valutazione espressa dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , è affetta da “disturbo bipolare tipo II con prevalenza di Per_1 episodi depressivi, con manifestazioni psicotiche”.
Sebbene l'episodio del 30.09.2024, come da referto del Pronto Soccorso che attesta l'ingestione di farmaci da parte dell'istante, “non” dimostri la sussistenza di “un rischio di agiti anticonservativi immanente e persistente, tale da richiedere sorveglianza continuativa e supervisione costante”, “in via prudenziale” è stata riscontrata in capo alla “una condizione legittimante il diritto” all'indennità di accompagnamento Pt_1
“a partire dall'epoca di tale episodio (settembre 24)”.
pag. 2/4 Infatti, non si può escludere, “se non con osservazione longitudinale”, che la situazione delineata “possa essere elemento indicativo di una qualche evoluzione peggiorativa del quadro, con l'emergere di bisogni diversi da quelli finora evidenziati”.
Questa conclusione del c.t.u., in sede di replica alle osservazioni del c.t.p. di parte, risulta formulata esclusivamente in forma cartacea, in quanto (pare per un errore del sistema, come dichiarato dal dott. all'udienza del 15.05.2025) non vi è stato Per_1
deposito telematico.
Ne consegue che legittimamente la ricorrente ha introdotto giudizio di opposizione e, pertanto, in questa sede non resta che accogliere la domanda, con riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1, legge n. 18 del 1980, con decorrenza “da settembre 2024”.
Circa le spese di lite, non essendo imputabile all' l'instaurazione del presente CP_1
giudizio di merito, equo appare disporne la compensazione integrale fra le parti.
Per quanto concerne le spese del procedimento per a.t.p., esse vanno integralmente compensate, stante la riconosciuta decorrenza della prestazione (settembre 2024) successiva sia alla data della visita di revisione (06.03.2024) sia a quella di deposito del ricorso giudiziale (16.04.2024).
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. in fase di a.t.p., pari CP_1 ad € 290,00 per onorario, oltre i.v.a. ed oneri previdenziali come per legge, da liquidare in favore del dott. . Per_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 05.11.2024, nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
pag. 3/4 1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, riconosce in favore della ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza da settembre
2024;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di merito ed al procedimento per a.t.p.;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. in fase di a.t.p., pari ad € CP_1
290,00 per onorario, oltre i.v.a. ed oneri previdenziali come per legge, da liquidare in favore del dott. . Per_1
Bari, 12 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
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