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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2260/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2260 dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Fiocchi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Terni, Corso Tacito n. 5, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- attrice
CONTRO
e , in qualità di eredi di (C.F. Controparte_1 CP_2 Persona_1
), deceduta in corso di causa, in data 17.11.2022; C.F._2
- convenuti in riassunzione, contumaci
OGGETTO: accertamento di accettazione tacita di eredità;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 17.12.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27.10.2021, vocava in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Terni per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarata Persona_1 aperta la successione dei sigg.ri , nato a [...] il [...] e deceduto in Terni Persona_2 il 22.10.1987; , nata a [...] il [...] e deceduta il 19.10.2005 in Terni, e Persona_3 Per_4
, nata a [...] il [...] e deceduta in Terni il 30.03.2018, accertare e dichiarare che la
[...] sig.ra ha accettato tacitamente l'eredità dei predetti, avendo la stessa compiuto atti Persona_1 manifestanti la volontà di accettazione dell'eredità stessa;
- per l'effetto, dichiarare che è Persona_1 proprietaria, per le quote indicate in narrativa, del seguente immobile: - fabbricato di civile abitazione sito in Ferentillo (TR), Via Umbria n. 20, Piano T-1-S1, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 35, part. 176 sub 1, Cat. A/3, Cl. 4^, vani 6, superficie catastale totale mq 116, R.C. € 325,37; - ordinare al
Conservatore dei RR.II. di Terni di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni sua responsabilità. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - di essere creditrice della convenuta, Per_1
, della somma complessiva di € 10.000,00 in virtù della sentenza n. 27/2020 (Rep. 5042/21) resa
[...] in data 10.01.2020 dalla Sezione penale di questo Tribunale, nel procedimento penale R.G. n. 1219/2015
e passata in cosa giudicata in data 16.09.2020; - di averle, quindi, notificato atto di pignoramento immobiliare in data 17.03.2021 su due immobili di sua proprietà siti in Ferentillo (TR), limitatamente alle quote di sua spettanza, trascrivendo il pignoramento presso la Conservatoria dei RR.II. di Terni in data 05/05/2021 al Registro generale n. 4713, Registro particolare n. 3585; - che, nell'ambito della procedura esecutiva così instaurata, iscritta al n. RGEI 47/2021 del Tribunale di Terni, il G.E. Dott.
Francesco Angelini, con ordinanza comunicata in data 06.09.2021, aveva rilevato che il bene pignorato sito in Ferentillo, via Umbria n. 20, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 35, part. 176 sub 1, Cat.
A/3, Cl. 4^, vani 6, era pervenuto all'esecutata in virtù di successione ereditaria dei sig.ri Per_2
, e , ma che l'accettazione espressa o tacita dei predetti beni non
[...] Persona_3 Persona_4 era mai stata trascritta, sicché difettava il requisito della continuità nelle trascrizioni, da ripristinare mediante l'introduzione di un giudizio di merito volto ad accertare la qualità di erede in capo all'esecutata (in assenza, nel caso di specie, di atto pubblico o scrittura privata autenticata, con la quale gli eredi abbiano disposto di beni anche diversi da quelli pignorati, purché facenti parte dell'asse ereditario); - che, pertanto, aveva interesse ad agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. per l'accertamento della proprietà dei beni pignorati in capo alla sig.ra nella sua qualità Persona_1 di erede dei sigg.ri , deceduto in data 22.10.1978, deceduta in data Persona_2 Persona_3
19.10.2005, e , deceduta il 30.03.2018. Persona_4
A supporto dell'azione così espletata, l'attrice premetteva che:
- in data 22.10.1987, era deceduto in Terni il sig. , padre dell'esecutata, lasciando Persona_2 eredi ex lege la coniuge ed i quattro figli , , Persona_3 Persona_1 Persona_4 CP_3
e , con un asse comprendente la porzione di fabbricato sita in Ferentillo,
[...] CP_4 censita al foglio 35, part. 176 sub. 1, Cat. A/4, vani 4,5 e - 2/8 il terreno boschivo di Ha 1.30.00 sito in Ferentillo, in Catasto Partita 3214, foglio 48, part. 52;
- in data 19.10.2005, era deceduta in Terni la sig.ra , madre dell'esecutata e vedova Persona_3 di , lasciando eredi ex lege i predetti quattro figli, con un asse comprendente i Persona_2 diritti pari a 2/6 sulla porzione di fabbricato sita in Ferentillo, censita al foglio 35, part. 176 sub.
1, Cat. A/4, vani 4,5;
- in data 30.03.2018, era poi deceduta in Terni la sig.ra , sorella dell'esecutata- Persona_4 convenuta, lasciando quale erede ex lege la figlia , con un asse comprendente i Controparte_5 diritti pari ad ¼ della piena proprietà sulla porzione di fabbricato sita in Ferentillo, censita al foglio 35, part. 176 sub. 1, Cat. A/4, vani 4,5.
Ciò posto, parte attrice deduceva che l'accettazione tacita delle predette tre eredità da parte di Per_1
era desumibile dalle seguenti circostanze: - era figlia dei sigg.ri e
[...] Persona_2 Persona_3
e sorella di;
- pur risiedendo anagraficamente in Terni in Via Marzabotto, la convenuta Persona_4 si recava ogni anno in Ferentillo, suo paese di origine, dove trascorreva i mesi estivi soggiornando con
2
il proprio coniuge nell'immobile facente parte del compendio pignorato, in relazione al quale curava la manutenzione ordinaria e pagava le relative utenze e imposte.
In data 17.11.2022, a seguito del decesso della convenuta contumace (v. certificato Persona_1 di morte depositato in data 07.02.2023), il processo veniva dichiarato interrotto con ordinanza dell'11.02.2023 e riassunto con ricorso depositato in data 08.05.2023 nei confronti dei suoi eredi
(notifica perfezionatasi in data 11/02/2023) e (notifica CP_2 Controparte_1 perfezionatasi in data 30.06.2023).
All'udienza del 11/11/2025, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, si procedeva all'escussione dei testi e (poi ulteriormente citata a chiarire la propria Testimone_1 Testimone_2 deposizione all'udienza del 10/12/2025), mentre - all'udienza del 25/11/2025 - veniva escussa la teste
Testimone_3
Infine, all'udienza del 17.12.2025, parte attrice procedeva ex art. 281-sexies c.p.c. alla discussione orale della causa, che veniva poi trattenuta in decisione senza termine per note ai sensi del terzo comma della norma citata.
2. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Giova premettere che, in materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite;
tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni, con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c. (v., da ultimo, Cass. 4301/2023, Cass. 6833/2015 e Cass. 11638/2014).
Nel caso di specie, con ordinanza depositata in data 01/09/2021, il Giudice dell'Esecuzione immobiliare intrapresa dall'odierna attrice ed iscritta al n. 47/2021 di questo Tribunale le ha assegnato termine di giorni sessanta per provvedere all'introduzione del giudizio di merito volto all'accertamento della qualità di erede in capo all'esecutata, odierna convenuta, rispetto al bene censito al NCEU del Comune di Ferentillo (TR) al Foglio 35, pt. 176 sub. 1 (v. all. 4 alla citazione)
Posto che la ricorrente ha, allora, senz'altro interesse ad ottenere la pronuncia richiesta, necessaria per procedere al pignoramento degli immobili oggetto di causa (cfr. in proposito Cass. 6833/2015 e Cass.
11638/2014), occorre accertare i presupposti per la declaratoria dell'accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa da (deceduta il 30.03.2018), (deceduta il 19.10.2005) Persona_4 Persona_3 nonché (deceduto il 22.10.1987), in quanto il bene di cui al Foglio 35, pt. 176 sub. 1 Persona_2
è pervenuto all'esecutata in virtù di successione ereditaria, la cui accettazione espressa o tacita non è stata trascritta, con conseguente mancanza della continuità delle trascrizioni.
3. A riguardo, vengono in rilievo i seguenti principi:
- l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale e all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (Cass. 24378/2025; Cass. 4843/2019; Cass. 5275/1986);
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- l'immissione in possesso dei beni ereditari, di per sé solo, non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare;
cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius (Cass. 24378/2025, cit.; Cass. 15690/2020; Cass. 4845/2003).
4. L'immobile per cui è causa coincide con un appartamento sito in Ferentillo e censito al NCEU di detto
Comune al Foglio 35, particella 176, sub. 1, appartenente, originariamente, in piena proprietà, al padre della convenuta , deceduto in data 22.10.1987 (v. relazione notarile allegata alla Persona_2 citazione, all. 5). Per_ Ebbene, dalla relazione notarile redatta in data 31.05.2021 dal Notaio, dott. risulta che, successivamente al decesso di , il bene è entrato nella proprietà pro inidiviso dei suoi Persona_2 eredi, ossia la moglie (per la quota di 2/6) e i suoi quattro figli, tra i quali l'odierna Persona_3 convenuta, , in quota pari ad 1/6. Persona_1
In data 19.10.2005, è poi deceduta , lasciando quali eredi ex lege, i propri quattro figli: Persona_3
, , (alla quale, in data 30.03.2018, è succeduta ex lege, la figlia CP_4 CP_3 Persona_4
) e , così divenuti tutti titolari di una quota pari a ¼ del diritto di Controparte_5 Persona_1 proprietà sul bene.
La convenuta risulta, quindi, attualmente, proprietaria per ¼ del predetto immobile, unitamente ai due fratelli ancora in vita e alla nipote, (da ritenersi, invece, quale unica chiamata all'eredità Controparte_5 di , atteso che, ai sensi dell'art. 570 c.c., la presenza di figli esclude i fratelli dalla Persona_4 successione legittima e non risultando che la nipote della convenuta abbia rinunciato all'eredità materna).
5. Tanto può dirsi in quanto la convenuta ha accettato puramente e semplicemente sia Persona_1
l'eredità materna che quella paterna, dato che, pur trovandosi nel possesso del bene caduto in successione, ha omesso di redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura di ciascuna delle due successioni ai sensi dell'art. 485 c.c.
In particolare, l'istruttoria svolta ha consentito di affermare che, sin dal momento dell'apertura della successione legittima paterna (alla quale è seguita quella materna), l'odierna convenuta era nel pieno possesso del bene ereditario sito in Ferentillo e censito al NCEU di detto Comune al Foglio 35, pt. 176 sub. 1, menzionato nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione (v. all. 4 alla citazione), nonché unico tra i beni pignorati in relazione al quale difetta la continuità delle trascrizioni, come risulta - oltre che dal predetto provvedimento del G.E. - anche dalla relazione notarile allegata alla citazione (v., ancora, all.
5).
Non osta a siffatta conclusione l'incertezza dei testi escussi in ordine al corretto indirizzo del bene (via
Umbria, 20 ovvero Località Case Sparse Le Mura), atteso che, come chiaramente dichiarato dalla teste
, il bene in relazione al quale , fino a che non è deceduta (in data Testimone_2 Persona_1
17.11.2022) abitava come se fosse l'unica proprietaria, coincide con quello ove, prima, risiedevano i
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suoi genitori, ossia il bene indicato nella relazione notarile come “porzione di fabbricato ad uso di abitazione sita in Comune di Ferentillo, via Umbria n. 20, dislocata su tre livelli, piano seminterrato, terreno e primo, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Ferentillo al foglio 35, particella 176, sub.
1, cat. A/3, classe 4, della consistenza di vani 6, R.C. Euro 325,37” (v. all. 5).
Inoltre, il chiarimento reso all'udienza del 10.12.2025 dalla teste consente di affermare che Tes_2 tutti e tre i testi, nel descrivere le abitudini abitative della convenuta, si riferivano al medesimo immobile.
La teste ha, infatti, precisato “io abito in una casa di campagna in Via Cosenza 4 , la località Tes_2
Case Sparse di Ferentillo si trova di seguito subito dopo la mia via , la casa della signora Persona_1 si trova insieme ad altre due case, tra cui quella della signora [ossia l'altra teste Testimone_3 escussa], su un piccolo pendio raggiungibile da una strada laterale in auto o anche a piedi da un sentiero;
se mi affaccio dal mio terrazzo vedo la casa sia della che quella della signora Tes_3 [...]
. Per_1
Peraltro, risulta altresì utilizzabile la testimonianza del marito dell'attrice, in regime di comunione dei beni, sig. non solo in quanto l'incapacità del teste ex art. 246 c.p.c. non è stata rilevata Testimone_1 su eccezione di parte, né prima, né dopo la sua escussione (v. Cass., sez. un., 9456/2023), ma anche in quanto il presente giudizio verte in materia di accertamento di un diritto reale su un bene caduto in successione, posta attiva rientrante tra i “beni personali del coniuge” ai sensi dell'art. 179, co. 1, lett. b),
c.c. e, quindi, estranea alla comunione tra i due coniugi, la cui qualità non costituisce di per sé causa di incapacità a testimoniare (v. Trib. Milano sez. I, 21/09/2022, n. 7273).
6. Tanto premesso, i tre testi escussi hanno affermato che la sig.ra , fino alla sua morte, Persona_1 risiedeva nell'immobile sito in Ferentillo, via Umbria n. 20 per quasi tutto l'anno, come se ne fosse la proprietaria in via esclusiva, servendosi di tutte le utenze (luce e acqua), compiendo faccende domestiche
(v. testi e e rivendicando di adempiere alle relative imposte (v. teste . Tes_2 Tes_3 Tes_1
In particolare, sia la teste che il teste (residenti nei pressi dell'abitazione della Tes_2 Tes_1 convenuta da epoca anteriore agli anni Ottanta, a differenza della teste ivi trasferitasi nel 2007) Tes_3 hanno affermato, rispettivamente, che la sig.ra abita stabilmente nell'immobile di via Persona_1
Umbria, 20 “da almeno trent'anni” e, comunque, “da quando era morto il padre, mi pare, quindi, dall'inizio degli anni Ottanta”.
7. Ne deriva che, sia al momento dell'apertura della successione paterna (apertasi in data 22.10.1987) che alla data dell'apertura della successione materna (apertasi in data 19.10.2005), si Persona_1 trovava nel possesso dei beni ereditari, per cui, non avendo proceduto alla redazione dell'inventario, è divenuta erede pura e semplice, prima del padre, e, successivamente, anche della Persona_2 madre, , ai sensi dell'art. 485 c.c. Persona_3
8. Del resto, l'accettazione dell'eredità, qualsiasi ne sia la forma, esplicita o implicita, non può essere parziale, sicché, a norma dell'art. 485 c.c., il possesso anche soltanto di uno dei beni ereditari per oltre tre mesi dall'apertura della successione (del padre prima e della madre poi), in mancanza di accettazione con beneficio di inventario, determina l'assunzione della qualifica di erede puro e semplice in relazione all'intero compendio ereditario dei defunti (v. Cass. 4843/2019).
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8. Come già constatato, invece, la convenuta non ha mai assunto nemmeno la veste di chiamata all'eredità della sorella , deceduta in data 30.03.2018, lasciando quale sua unica erede la Persona_4 figlia, divenuta comproprietaria dell'immobile per cui è causa per la quota di ¼, al pari Controparte_5 della convenuta e degli altri due fratelli di quest'ultima, e (v. all. 5). CP_4 CP_3
9. Il decesso della convenuta contumace in corso di causa impone di emettere la presente pronuncia nei confronti dei suoi eredi nominalmente citati, , rispettivamente Controparte_1 CP_2 coniuge e figlio della convenuta.
10. Le spese di lite meritano di essere poste a carico della parte convenuta in virtù dei principi di causalità
e soccombenza (non ostando a ciò la sua contumacia, v. Cass. 5813/2023 e Cass. 13498/2018) e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali, in considerazione della semplicità della causa (di natura contumaciale) e della modalità decisoria a mezzo di discussione orale senza termine per memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che la convenuta Per_1
è erede di (nato a [...] in data [...] e deceduto in data
[...] Persona_2
22.10.1987) e di (nata a [...] in data [...] e deceduta in data 19.10.2005) per Persona_3 averne accettato tacitamente l'eredità e, per l'effetto, ne accerta la natura di comproprietaria per la quota di 1/4 dell'immobile distinto al NCEU del Comune di Ferentillo (TR), al foglio 35, part. 176 sub 1, Cat. A/3, Cl. 4^, vani 6, superficie catastale totale mq 116, R.C. € 325,37;
- ordina al competente Conservatore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione in conformità;
- condanna , quali eredi di , deceduta in Controparte_1 CP_2 Persona_1 corso di causa, a rimborsare in favore di le spese processuali, che liquida in Parte_1
€ 285,86 per esborsi documentati (C.U., marca e spese di notifica) e in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Terni, 22/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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