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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/07/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott. Matteo Prato Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2022/2022 r.g. affari civili contenziosi, vertente tra:
(nato/a a CORIGLIANO CALABRO (CS) in data 21/08/1969), Parte_1 con l' avv. TORCHIARO DANIELE (già con l' avv. NOVELLO TATIANA) -
RICORRENTE
E
(nato/a a CERCOLA (NA) in data 26/09/1968), con l' avv. Controparte_1
CARDAMONE SAVERIA - RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi (art. 151 CC)
CONCLUSIONI: per : < … revocare il mantenimento di Parte_1
200,00 euro disposto in favore di …; ridurre il mantenimento della Controparte_1 prole a 500,00 euro mensili o nella misura ritenuta più congrua>> per < … accertare e dichiarare che la frattura del rapporto Controparte_1 coniugale si è verificata per responsabilità del sig. ; assegnare la Parte_1 casa familiare alla sig.ra che l'abiterà con i figli e Controparte_1 Per_1
disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla Per_2 Parte_1 sig.ra quale contributo al mantenimento dei due figli, studenti Controparte_1 universitari, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie in materia scolastica, sanitaria, o di altra natura (ad esempio per
1 viaggi, attività sportive o ludiche e quant'altro) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
disporre che venga CP_ erogato dall' in favore della resistente, quale genitore presso il quale i figli vivranno, l'assegno unico ed universale per il figlio minore , finché sarà Per_1 dovuto;
disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla Parte_1 sig.ra la somma di € 250,00 al mese a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della medesima …>>
FATTO E DIRITTO
1 Premesso che, con sentenza non definitiva n. 1106/2023, è stata dichiarata la separazione tra i coniugi, la causa perviene nuovamente all' esame del Collegio per la decisione sulle altre domande, giusta le conclusioni sopra epigrafate.
2 La domanda di addebito della separazione avanzata da nei Controparte_1 confronti del marito merita accoglimento.
La prova testimoniale esperita con l' escussione di , Controparte_3 secondogenito della coppia, ha dato conforto all' assunto della moglie circa il fatto che la convivenza è cessata per allontanamento dalla casa coniugale del Pt_1 dopo la scoperta, da parte della moglie, che il medesimo aveva una relazione con altra donna. Stante la gravità della violazione del dovere di fedeltà e di coabitazione da parte del e non essendo emerso che l' affectio coniugalis fosse già CP_4 irrimediabilmente venuta meno al tempo della commissione di tale violazione, deve affermarsi l' addebitabilità a carico del della intollerabilità della convivenza e, Pt_1 quindi, della separazione (vedi, tra le tante, Cass. n. 3923 del 19/02/2018: << Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà>>).
2 La richiesta della moglie di un contributo al proprio mantenimento da parte del marito, per contro, può accogliersi solo in parte. Nel corso dell' istruttoria è emerso che (che oggi ha 56 anni) ha lavorato quale bracciante Controparte_1
2 agricola sino alla nascita del secondogenito (2006). Ella è priva di patrimonio, ad eccezione della casa coniugale sita in Corigliano – Calabro, frazione Schiavonea, acquistata durante il matrimonio in comproprietà col marito.
è anch' egli privo di patrimonio e lavora quale bracciante Parte_1 agricolo dichiarando al fisco redditi pari poche migliaia di euro l' anno. L' acquisto della casa, con totale estinzione del mutuo illo tempore contratto, il contributo al mantenimento agli studi universitari di entrambi i due figli, la titolarità di depositi ove sono transitati accrediti di rilevante importo (vedi libretto risparmio postale n.
39724560 su cui è stata accreditata la somma di € 20.000,00 in data 21.3.2024, nonché libretto risparmio BCC Medio Crati con saldo alla data del 24.4.2023 di €
20.580,25) sono indicativi della percezione, da parte del , di entrate non Pt_1 rispondenti ai redditi da lui fiscalmente dichiarati e, probabilmente, rivenienti da prestazioni “a nero”. Tuttavia, tenuto conto del contributo che il è tenuto a Pt_1 corrispondere per il mantenimento dei figli (vedi infra), del fatto che la casa coniugale
(nella comproprietà dei coniugi) viene assegnata alla moglie e che quest' ultima è nella condizione di prestare attività lavorativa, il Collegio reputa di contenere il contributo di mantenimento spettante alla nell' importo mensile di € CP_1
150,00 (a fronte dei maggiori importi di € 200,00 stabilito dal Presidente del
Tribunale in via interinale e di € 250,00 richiesto dalla moglie).
3 Relativamente al contributo dovuto dal alla moglie per il mantenimento dei Pt_1 due figli con lei conviventi - (nato il [...]) e (nato il Per_2 Per_1
22.8.2006), maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti - , il
Collegio reputa di confermare l' importo mensile stabilito in via interinale (€ 600,00) rivalutato ad oggi e, quindi, pari a € 615,00. A tale contributo si aggiunge la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie, come definite nell' ordinanza resa dal Presidente del Tribunale all' udienza del 12.1.2023.
4 L' addebito al della separazione comporta la sua condanna alle spese di Pt_1 giudizio, spese da liquidarsi in favore dell' Erario, stante l' ammissione della moglie al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 T.U. spese di giustizia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione tra
[...]
e così provvede: Parte_1 Controparte_1
3 a) Addebita la separazione a;
Parte_1
b) Dispone che, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, contribuisca al mantenimento della Parte_1 moglie separata, versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, l' importo di €
100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
c) Dispone che, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, contribuisca al mantenimento dei Parte_1 figli e , versando alla moglie, entro il giorno 10 di ogni Per_2 Per_1 mese, l' importo di € 615,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché partecipando, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, come definite nell' ordinanza resa dal Presidente del Tribunale all' udienza del
12.1.2023;
d) Assegna a la casa familiare sita in Corigliano – Controparte_1
Calabro, frazione Schiavonea, via delle Viole 22;
e) Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida Parte_1 in favore dell' Erario nell' importo di € 2.000,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per imborso spese generali, nonché cassa e iva.
Castrovillari, camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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