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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa EL PO Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.309 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con l'avv.FORTUNATO AGOSTINO Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti VARANI MANUELA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
382/2021, pubblicata in data 27/10/2021.
FATTO E DIRITTO.
1
1.Con ricorso depositato in data 22.4.2022, ha chiesto la Parte_1
riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Paola, giudice del lavoro ha rigettato CP_ la sua domanda volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento della indennità
c.d. “Covid 19” per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di cui agli artt. 29 D.L.
18/2020, come convertito nella L. 27 del 24/04/2020, e 85 e ss. D.L. 34/2020.
2.L' si è costituito in giudizio insistendo nel rigetto dell'appello poiché infondato. CP_1
3.Alla prima udienza di trattazione l'appellante non è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 all'udienza del 19.11.2024, sostituita ai sensi dell'art.127 ter cpc con il deposito di note scritte.
4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante nel termine assegnato non ha depositato note di discussione benché sia stata avvisato ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare.
4.1-Ritiene la Corte che il mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza a cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cpc, secondo comma- prima parte equivale, alla mancata comparizione rilevante ai fini della declaratoria di improcedibilità prevista dal citato articolo.
4.2-La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
5.Le spese si compensano avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia di indennità COVID.
6.Si dà atto, stante l'improcedibilità dell'impugnazione, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione(cfr. Cass. SU 4315/2020).
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PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 22/04/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 382/2021, pubblicata in data 27/10/2021, così provvede:
dichiara improcedibile l'appello;
nulla sulle spese del grado;
- dà atto, stante l'esito dell'impugnazione, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 30/12/2024
La Presidente est.
Dott.ssa EL PO
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