CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- RM CA Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2110/2023, promossa
DA
(c.f. , domiciliata in Nova- Parte_1 C.F._1 feltria (RN), viale A. Battelli n° 10d/1, presso l'avv. Gian Vito
NT (c.f. fax 0541 921671) del Foro di Ri- C.F._2 mini, il quale la rappresenta e la difende giusta procura alle li- ti allegata telematicamente all'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Torino (TO), Controparte_1
Piazza San Carlo n. 156, P.IVA in persona del suo P.IVA_1 procuratore speciale dott. rappresentata e difesa, CP_2 come da procura allegata telematicamente all'atto d'appello, dagli avv.ti Patrizio Melpignano (c.f. e Valentina C.F._3
1 OL (c.f. ) con elezione di domicilio agli in- C.F._4
PEC e Emai_1 Email_2 [...]
Email_3
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.856/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il
28/09/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “L'ecc.ma Corte d'appello di Firen- ze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo 28 settembre 2023 n° 856: 1. in via principale, accerta- ti e dichiarati: i. l'inadempimento dell'appellata all'obbligazio- ne legale e contrattuale del preavviso all'appellante dell'escus- sione dei pegni;
ii. la violazione da parte dell'appellata degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti di pegno dedotti in causa;
iii. la conseguente responsabilità dell'appellata per il danno patrimoniale che ha così cagionato all'appellante e il diritto di questa al risarcimento;
condanni
l'appellata a risarcirglielo versandole 136.585,31 euro, ovvero in gradato subordine 134.982,59 o 133.379,87 o i 100.000,00 euro cui
l'appellata è stata condannata dall'A.b.f., ovvero infine la somma eventualmente differente che codésta Corte riterrà giusta. Con ri- valutazione monetaria e interessi legali calcolati dal 30 marzo
2016 al saldo, nonché rimborso delle spese del primo grado di giu- dizio;
2. in via subordinata, valutato agli effetti dell'art. 92,
c. 2, C.p.c. come il Tribunale, in base alla provata allegazione del fatto costitutivo dell'azionato diritto risarcitorio, abbia accertato che la creditrice pignoratizia escusse i pegni “senza rispettare il termine di preavviso” cui la obbligavano gli artt.
2797 C.c. e 6 dei contratti, e perciò ne abbia respinte le infon- date eccezioni dell'adempimento e della correttezza della sua con- dotta, nella denegata ipotesi della conferma nel merito della sen- tenza impugnata comunque, in parziale riforma della stessa, di-
2 sponga la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Rifusi in ogni caso il compenso del sottoscritto avvocato, le spe- se di lite, anche le generali secondo tariffa e gli accessori di legge per questo grado di appello, inclusi i 1.138,50 euro versati per contributo unificato nella misura prescritta dall'art. 13, commi 1, lett. e), e 1-bis, d.P.R. n° 115/2002, il valore della causa essendo compreso tra 52.000 e 260.000 euro”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contra- riis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declarato- ria, così giudicare: Nel merito, in via principale: - respingere
l'impugnazione promossa dalla sig.ra confermando Parte_1 per l'effetto la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 856 del
28.9.2023 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di cau- sa di entrambi i gradi di giudizio”.
PREMESSO
1. impugna la sentenza del Tribunale di Arez- Parte_1 zo n.856/2023, che ha respinto l'azione di risarcimento danni da lei proposta nei confronti di (che ha incorpo- Controparte_1 rato ). CP_3
Articola quattro motivi d'appello:
a) con i primi tre assume, in sostanza, che la decisione del giudice di primo grado sia errata in diritto per violazione degli artt.1218, 1175, 1375 e 1223 cc;
in particolare, lamenta l'illogicità della decisione nella parte in cui il tribunale, pur avendo ritenuto che la banca, nell'escutere i pegni da lei conces- si a garanzia di obbligazioni di terzi e/o proprie, non avesse ri- spettato il termine di preavviso contrattualmente previsto, aveva poi escluso la sussistenza del danno sull'assunto, per un verso, che “la parte attrice non ha comunque provato di essere stata pri- vata del vantaggio che sarebbe potuto derivare dalla conservazione dei titoli a fronte dello spontaneo pagamento del credito residuo vantato dalla Al riguardo, si è limitata a CP_3 Parte_1 sostenere in maniera del tutto generica che l'escussione del pegno
3 l'avrebbe privata delle proprie consistenze patrimoniali e della possibilità di rientrare dei debiti garantiti e dell'aver subito un danno per il mancato incasso delle cedole che costituivano il rendimento delle obbligazioni, senza tuttavia dimostrare nulla in proposito” e, per altro verso, che l'attrice “non ha neppure dimo- strato di avere, al momento dell'escussione del pegno, sufficiente liquidità per garantire l'intera esposizione debitoria dei sogget- ti garantiti, dichiarati decaduti dal beneficio del termine in da- ta 25 marzo 2016 e dunque di poter provvedere al pagamento del credito vantato dalla Banca conservando i titoli posti in garan- zia. Non vi è prova, quindi, della esistenza di un effettivo pre- giudizio patrimoniale patito dalla odierna attrice a seguito dell'escussione dei pegni effettuata dalla 5. Risulta pari- CP_3 menti generica e sfornita di prova la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla stessa attrice. Né può essere valorizzata in senso contrario la prova orale richiesta es- sendo i capitoli articolati in parte superflui, in quanto relativi
a circostanze desumibili dai documenti in atti e in parte generi- ci, non consentendo di dimostrare il nesso causale tra la condotta imputata alla parte convenuta”;
b) con il quarto motivo censura il capo sulle spese ritenendo errata la decisione di primo grado, che l'aveva condannata alle spese nonostante la ritenuta e affermata sussistenza dell'illecito della banca.
2.- resiste al gravame chiedendo il rigetto. Controparte_1
CONSIDERATO
3. L'appello è infondato e va respinto.
3.1. L'appellante ha agito in primo grado al fine di ottenere la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti per avere quest'ultima escusso tre pegni (aventi ad oggetto titoli obbliga- zionari dell'allora - costituiti a garanzia del CP_3 rimborso di debiti dell e dell' Controparte_4 Controparte_5
nonché di debiti nascenti da un'apertura di credito
[...]
4 su un conto corrente cointestato alla stessa attrice e a CP_6
- senza rispettare il preavviso minimo di cinque giorni
[...] previsto dall'art. 6 dei contratti di pegno e dall'art.2797 c.c.
(per la migliore individuazione degli atti di pegno e delle obbli- gazioni garantite si rinvia alla sentenza di primo grado).
Come già rilevato dal giudice di primo grado, nella prospet- tiva di parte attrice, tale condotta della banca le avrebbe impe- dito di opporsi alla vendita ovvero di soddisfare le pretese cre- ditorie, cagionandole un danno pari ad € 152.800,00, ossia all'intera esposizione garantita, oltre ad € 30.000 a titolo di danno morale, ovvero in subordine a € 100.000 (pari alla somma ri- conosciutale dall'ABF), oltre interessi e spese.
In altre parole, i fatti costituenti le ragioni della domanda sono stati individuati, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc, nel mancato rispetto del termine di preavviso e nel conseguente danno subito per effetto della violazione contrattuale (art.6 de- gli atti di pegno, che disciplina il termine di preavviso) e di legge (art.2797 c.c.).
Nell'allegazione dei fatti fondanti la domanda non vi è, in primo grado, alcun riferimento alla circostanza che la banca aves- se dichiarato in maniera illegittima i debitori garantiti decaduti dal beneficio del termine. E, quindi, in violazione dell'art.345 cpc, costituisce inammissibile allargamento del thema decidendum la prospettazione in grado d'appello effettuata dal nuovo difenso- re della parte (prospettazione hinc et inde presente nell'atto di impugnazione, peraltro in maniera del tutto generica e in termini apodittici), in punto di inesigibilità del credito residuo “a cau- sa dell'illegittimità della decadenza dal termine, imposta sebbene ne mancassero i presupposti legali dell'insolvenza delle debitrici
e della diminuzione delle garanzie” (così a pag.9, ma v. pure pag.11 dell'atto d'appello).
5 3.2. Ciò premesso, i primi tre motivi d'appello che possono essere trattati congiuntamente sono chiaramente infondati.
Posto che è fuori del thema decidendum l'avvenuta decadenza dei debitori principali dal beneficio del termine, e ciò anche in relazione al rapporto garantito costituito dal contratto di conto corrente cointestato alla stessa appellante e al di lei marito, dal quale la banca aveva receduto in data 4.3.2016 nel rispetto del termine di preavviso di quindici giorni, rileva unicamente, quale fatto fondante la domanda, l'escussione dei pegni (avvenuta in data 30-31/3/2016, con valuta 1/4/2016)senza attendere il ter- mine di preavviso e il conseguente danno patito dall'attrice.
Certa la violazione contrattuale (mancato rispetto del termi- ne di preavviso di cinque giorni), nessuna prova del danno è stata invece offerta dall'attrice.
Sul punto la sentenza di primo grado merita piena condivisio- ne.
Il danno non può essere individuato ex se nell'escussione e nella conseguente perdita dei titoli posti a garanzia.
Se la banca avesse rispettato il termine di preavviso di cin- que giorni, l'attrice avrebbe avuto la possibilità di evitare l'escussione dei titoli concessi in pegno pagando il debito.
Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, questo non era pari all'importo delle singole rate dei finanzia- menti scadute e non pagate, ma all'intero debito, e ciò in conse- guenza dell'avvenuta decadenza dei debitori principali dal benefi- cio del termine.
L'ammontare dei debiti garantiti, dopo che la banca si era avvalsa della decadenza dal beneficio del termine e aveva receduto dal rapporto di conto corrente intrattenuto dall'attrice e dal di lei marito, ammontava a poco meno di 153.000,00 euro (v. doc.7,8,9 di parte attrice). E, come già rilevato dal giudice di primo gra- do, l'attrice non ha dimostrato che aveva in quel momento risorse sufficiente a pagare l'intero debito complessivo residuo. Anzi,
6 secondo la stessa prospettazione dell'attrice (insegnante in pen- sione), ella aveva risorse sufficienti per pagare le singole rate
(poco meno di 2000,00 euro, v. citazione in appello) ma non l'intero debito residuo (pari a poco meno di 153.000,00 euro).
Corretta quindi è l'affermazione del giudice di primo grado che l'attrice non ha dimostrato che, se preavvertita tempestiva- mente, avrebbe potuto evitare l'escussione dei pegni pagando il debito.
Sotto altro profilo, in una fattispecie quale quella in esa- me, avrebbe potuto apprezzarsi l'esistenza di un (eventuale) danno in termini di differenza di valore dei titoli tra il momento in cui furono venduti e quello (pochi giorni dopo) in cui invece avrebbero dovuto essere venduti.
Ma ancora una volta va condivisa e confermata la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha rilevato che nessuna prova (più correttamente manca la stessa tempestiva allegazione) è stata offerta di un simile danno differenziale.
3.3. Non è infine gravato da motivo specifico il capo della sentenza di primo grado che ha respinto la richiesta di risarci- mento del danno non patrimoniale, con questa motivazione: “Risulta parimenti generica e sfornita di prova la richiesta di risarcimen- to del danno non patrimoniale avanzata dalla stessa attrice. Né può essere valorizzata in senso contrario la prova orale richiesta essendo i capitoli articolati in parte superflui, in quanto rela- tivi a circostanze desumibili dai documenti in atti e in parte ge- nerici, non consentendo di dimostrare il nesso causale tra la con- dotta imputata alla parte convenuta”.
4. Anche il quarto motivo d'appello, relativo al capo sulle spese, è infondato.
La soccombenza si misura non sulle questioni esaminate per arrivare alla decisione ma sulle domande (se accolte o meno). Nel caso di specie, è indubitabile che la domanda di risarcimento dan-
7 ni sia stata respinta, per cui il giudice ha fatto corretta appli- cazione del principio di soccombenza.
5. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
6. Le ulteriori spese processuali di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da notula in at- ti.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n.
115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la senten- za impugnata;
- condanna parte appellante a pagare le spese di lite a favore di parte appellata, liquidate in euro € 9.991,00 per compenso profes- sionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli ac- cessori fiscali e previdenziali (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/12/2025.
Il Consigliere relatore – estensore
RM CA
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
8 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'elimina- zione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifica- zioni e integrazioni.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- RM CA Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2110/2023, promossa
DA
(c.f. , domiciliata in Nova- Parte_1 C.F._1 feltria (RN), viale A. Battelli n° 10d/1, presso l'avv. Gian Vito
NT (c.f. fax 0541 921671) del Foro di Ri- C.F._2 mini, il quale la rappresenta e la difende giusta procura alle li- ti allegata telematicamente all'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Torino (TO), Controparte_1
Piazza San Carlo n. 156, P.IVA in persona del suo P.IVA_1 procuratore speciale dott. rappresentata e difesa, CP_2 come da procura allegata telematicamente all'atto d'appello, dagli avv.ti Patrizio Melpignano (c.f. e Valentina C.F._3
1 OL (c.f. ) con elezione di domicilio agli in- C.F._4
PEC e Emai_1 Email_2 [...]
Email_3
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.856/2023 del Tribunale di Arezzo pubblicata il
28/09/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “L'ecc.ma Corte d'appello di Firen- ze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo 28 settembre 2023 n° 856: 1. in via principale, accerta- ti e dichiarati: i. l'inadempimento dell'appellata all'obbligazio- ne legale e contrattuale del preavviso all'appellante dell'escus- sione dei pegni;
ii. la violazione da parte dell'appellata degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti di pegno dedotti in causa;
iii. la conseguente responsabilità dell'appellata per il danno patrimoniale che ha così cagionato all'appellante e il diritto di questa al risarcimento;
condanni
l'appellata a risarcirglielo versandole 136.585,31 euro, ovvero in gradato subordine 134.982,59 o 133.379,87 o i 100.000,00 euro cui
l'appellata è stata condannata dall'A.b.f., ovvero infine la somma eventualmente differente che codésta Corte riterrà giusta. Con ri- valutazione monetaria e interessi legali calcolati dal 30 marzo
2016 al saldo, nonché rimborso delle spese del primo grado di giu- dizio;
2. in via subordinata, valutato agli effetti dell'art. 92,
c. 2, C.p.c. come il Tribunale, in base alla provata allegazione del fatto costitutivo dell'azionato diritto risarcitorio, abbia accertato che la creditrice pignoratizia escusse i pegni “senza rispettare il termine di preavviso” cui la obbligavano gli artt.
2797 C.c. e 6 dei contratti, e perciò ne abbia respinte le infon- date eccezioni dell'adempimento e della correttezza della sua con- dotta, nella denegata ipotesi della conferma nel merito della sen- tenza impugnata comunque, in parziale riforma della stessa, di-
2 sponga la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Rifusi in ogni caso il compenso del sottoscritto avvocato, le spe- se di lite, anche le generali secondo tariffa e gli accessori di legge per questo grado di appello, inclusi i 1.138,50 euro versati per contributo unificato nella misura prescritta dall'art. 13, commi 1, lett. e), e 1-bis, d.P.R. n° 115/2002, il valore della causa essendo compreso tra 52.000 e 260.000 euro”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contra- riis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declarato- ria, così giudicare: Nel merito, in via principale: - respingere
l'impugnazione promossa dalla sig.ra confermando Parte_1 per l'effetto la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 856 del
28.9.2023 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di cau- sa di entrambi i gradi di giudizio”.
PREMESSO
1. impugna la sentenza del Tribunale di Arez- Parte_1 zo n.856/2023, che ha respinto l'azione di risarcimento danni da lei proposta nei confronti di (che ha incorpo- Controparte_1 rato ). CP_3
Articola quattro motivi d'appello:
a) con i primi tre assume, in sostanza, che la decisione del giudice di primo grado sia errata in diritto per violazione degli artt.1218, 1175, 1375 e 1223 cc;
in particolare, lamenta l'illogicità della decisione nella parte in cui il tribunale, pur avendo ritenuto che la banca, nell'escutere i pegni da lei conces- si a garanzia di obbligazioni di terzi e/o proprie, non avesse ri- spettato il termine di preavviso contrattualmente previsto, aveva poi escluso la sussistenza del danno sull'assunto, per un verso, che “la parte attrice non ha comunque provato di essere stata pri- vata del vantaggio che sarebbe potuto derivare dalla conservazione dei titoli a fronte dello spontaneo pagamento del credito residuo vantato dalla Al riguardo, si è limitata a CP_3 Parte_1 sostenere in maniera del tutto generica che l'escussione del pegno
3 l'avrebbe privata delle proprie consistenze patrimoniali e della possibilità di rientrare dei debiti garantiti e dell'aver subito un danno per il mancato incasso delle cedole che costituivano il rendimento delle obbligazioni, senza tuttavia dimostrare nulla in proposito” e, per altro verso, che l'attrice “non ha neppure dimo- strato di avere, al momento dell'escussione del pegno, sufficiente liquidità per garantire l'intera esposizione debitoria dei sogget- ti garantiti, dichiarati decaduti dal beneficio del termine in da- ta 25 marzo 2016 e dunque di poter provvedere al pagamento del credito vantato dalla Banca conservando i titoli posti in garan- zia. Non vi è prova, quindi, della esistenza di un effettivo pre- giudizio patrimoniale patito dalla odierna attrice a seguito dell'escussione dei pegni effettuata dalla 5. Risulta pari- CP_3 menti generica e sfornita di prova la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla stessa attrice. Né può essere valorizzata in senso contrario la prova orale richiesta es- sendo i capitoli articolati in parte superflui, in quanto relativi
a circostanze desumibili dai documenti in atti e in parte generi- ci, non consentendo di dimostrare il nesso causale tra la condotta imputata alla parte convenuta”;
b) con il quarto motivo censura il capo sulle spese ritenendo errata la decisione di primo grado, che l'aveva condannata alle spese nonostante la ritenuta e affermata sussistenza dell'illecito della banca.
2.- resiste al gravame chiedendo il rigetto. Controparte_1
CONSIDERATO
3. L'appello è infondato e va respinto.
3.1. L'appellante ha agito in primo grado al fine di ottenere la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti per avere quest'ultima escusso tre pegni (aventi ad oggetto titoli obbliga- zionari dell'allora - costituiti a garanzia del CP_3 rimborso di debiti dell e dell' Controparte_4 Controparte_5
nonché di debiti nascenti da un'apertura di credito
[...]
4 su un conto corrente cointestato alla stessa attrice e a CP_6
- senza rispettare il preavviso minimo di cinque giorni
[...] previsto dall'art. 6 dei contratti di pegno e dall'art.2797 c.c.
(per la migliore individuazione degli atti di pegno e delle obbli- gazioni garantite si rinvia alla sentenza di primo grado).
Come già rilevato dal giudice di primo grado, nella prospet- tiva di parte attrice, tale condotta della banca le avrebbe impe- dito di opporsi alla vendita ovvero di soddisfare le pretese cre- ditorie, cagionandole un danno pari ad € 152.800,00, ossia all'intera esposizione garantita, oltre ad € 30.000 a titolo di danno morale, ovvero in subordine a € 100.000 (pari alla somma ri- conosciutale dall'ABF), oltre interessi e spese.
In altre parole, i fatti costituenti le ragioni della domanda sono stati individuati, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc, nel mancato rispetto del termine di preavviso e nel conseguente danno subito per effetto della violazione contrattuale (art.6 de- gli atti di pegno, che disciplina il termine di preavviso) e di legge (art.2797 c.c.).
Nell'allegazione dei fatti fondanti la domanda non vi è, in primo grado, alcun riferimento alla circostanza che la banca aves- se dichiarato in maniera illegittima i debitori garantiti decaduti dal beneficio del termine. E, quindi, in violazione dell'art.345 cpc, costituisce inammissibile allargamento del thema decidendum la prospettazione in grado d'appello effettuata dal nuovo difenso- re della parte (prospettazione hinc et inde presente nell'atto di impugnazione, peraltro in maniera del tutto generica e in termini apodittici), in punto di inesigibilità del credito residuo “a cau- sa dell'illegittimità della decadenza dal termine, imposta sebbene ne mancassero i presupposti legali dell'insolvenza delle debitrici
e della diminuzione delle garanzie” (così a pag.9, ma v. pure pag.11 dell'atto d'appello).
5 3.2. Ciò premesso, i primi tre motivi d'appello che possono essere trattati congiuntamente sono chiaramente infondati.
Posto che è fuori del thema decidendum l'avvenuta decadenza dei debitori principali dal beneficio del termine, e ciò anche in relazione al rapporto garantito costituito dal contratto di conto corrente cointestato alla stessa appellante e al di lei marito, dal quale la banca aveva receduto in data 4.3.2016 nel rispetto del termine di preavviso di quindici giorni, rileva unicamente, quale fatto fondante la domanda, l'escussione dei pegni (avvenuta in data 30-31/3/2016, con valuta 1/4/2016)senza attendere il ter- mine di preavviso e il conseguente danno patito dall'attrice.
Certa la violazione contrattuale (mancato rispetto del termi- ne di preavviso di cinque giorni), nessuna prova del danno è stata invece offerta dall'attrice.
Sul punto la sentenza di primo grado merita piena condivisio- ne.
Il danno non può essere individuato ex se nell'escussione e nella conseguente perdita dei titoli posti a garanzia.
Se la banca avesse rispettato il termine di preavviso di cin- que giorni, l'attrice avrebbe avuto la possibilità di evitare l'escussione dei titoli concessi in pegno pagando il debito.
Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, questo non era pari all'importo delle singole rate dei finanzia- menti scadute e non pagate, ma all'intero debito, e ciò in conse- guenza dell'avvenuta decadenza dei debitori principali dal benefi- cio del termine.
L'ammontare dei debiti garantiti, dopo che la banca si era avvalsa della decadenza dal beneficio del termine e aveva receduto dal rapporto di conto corrente intrattenuto dall'attrice e dal di lei marito, ammontava a poco meno di 153.000,00 euro (v. doc.7,8,9 di parte attrice). E, come già rilevato dal giudice di primo gra- do, l'attrice non ha dimostrato che aveva in quel momento risorse sufficiente a pagare l'intero debito complessivo residuo. Anzi,
6 secondo la stessa prospettazione dell'attrice (insegnante in pen- sione), ella aveva risorse sufficienti per pagare le singole rate
(poco meno di 2000,00 euro, v. citazione in appello) ma non l'intero debito residuo (pari a poco meno di 153.000,00 euro).
Corretta quindi è l'affermazione del giudice di primo grado che l'attrice non ha dimostrato che, se preavvertita tempestiva- mente, avrebbe potuto evitare l'escussione dei pegni pagando il debito.
Sotto altro profilo, in una fattispecie quale quella in esa- me, avrebbe potuto apprezzarsi l'esistenza di un (eventuale) danno in termini di differenza di valore dei titoli tra il momento in cui furono venduti e quello (pochi giorni dopo) in cui invece avrebbero dovuto essere venduti.
Ma ancora una volta va condivisa e confermata la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha rilevato che nessuna prova (più correttamente manca la stessa tempestiva allegazione) è stata offerta di un simile danno differenziale.
3.3. Non è infine gravato da motivo specifico il capo della sentenza di primo grado che ha respinto la richiesta di risarci- mento del danno non patrimoniale, con questa motivazione: “Risulta parimenti generica e sfornita di prova la richiesta di risarcimen- to del danno non patrimoniale avanzata dalla stessa attrice. Né può essere valorizzata in senso contrario la prova orale richiesta essendo i capitoli articolati in parte superflui, in quanto rela- tivi a circostanze desumibili dai documenti in atti e in parte ge- nerici, non consentendo di dimostrare il nesso causale tra la con- dotta imputata alla parte convenuta”.
4. Anche il quarto motivo d'appello, relativo al capo sulle spese, è infondato.
La soccombenza si misura non sulle questioni esaminate per arrivare alla decisione ma sulle domande (se accolte o meno). Nel caso di specie, è indubitabile che la domanda di risarcimento dan-
7 ni sia stata respinta, per cui il giudice ha fatto corretta appli- cazione del principio di soccombenza.
5. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
6. Le ulteriori spese processuali di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da notula in at- ti.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n.
115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la senten- za impugnata;
- condanna parte appellante a pagare le spese di lite a favore di parte appellata, liquidate in euro € 9.991,00 per compenso profes- sionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli ac- cessori fiscali e previdenziali (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/12/2025.
Il Consigliere relatore – estensore
RM CA
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
8 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'elimina- zione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifica- zioni e integrazioni.
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