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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 33933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33933 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7897/2024 R.G. proposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già FONDIARIA - SAI S.P.A.), rappresentata e difesa dall’avv. AE Cantaro (c.f. [...]), con domicilio digitale ex lege
- ricorrente -
contro ACQUAENNA S.C.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Fulvia Fazzi (c.f. [...]1T), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
e contro CO NA IA AN OR ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI ENNA – ATI (già CONSORZIO A.T.O. 5 ENNA)
- intimati -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33933 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 23/12/2025 2 avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 358 del 26/9/2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 25/11/2025 dal Consigliere Dott. VA NI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ri- corso, con assorbimento dei restanti;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. La Società NA s.c.p.a., al fine di essere garantita e man- levata in forza del contratto di assicurazione stipulato inter partes, chiamava la Fondiaria - SAI Assicurazioni S.p.A. (oggi UnipolSai Assi- curazioni S.p.A.) nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Enna, promosso da CO AL AZ e NG IO, i quali pre- tendevano di essere risarciti dei danni cagionati all’immobile di loro proprietà da un’infiltrazione proveniente da un tubo della condotta idrica comunale;
la suddetta richiesta di risarcimento veniva rivolta an- che nei confronti del Consorzio A.T.O. 5 Enna (oggi, Assemblea Terri- toriale Idrica di Enna - ATI), di cui gli attori chiedevano la condanna in solido con NA. 2. Secondo quanto risulta dal ricorso (pagg. 5 ss.), la compagnia assicuratrice «chiedeva dichiararsi inammissibile o, comunque, riget- tarsi la domanda di garanzia proposta da NA nei propri con- fronti anche per carenza di copertura assicurativa, sia sotto il profilo oggettivo in quanto i danni da infiltrazione erano espressamente esclusi dall’art.3, punto 3.f del contratto assicurativo (cfr. pag. 1, punto I della suddetta comparsa), sia sotto il profilo temporale in quanto “tutto 3 quanto descritto nell’atto di citazione non corrisponde a verità, né ri- sulta idoneo a provare l’esistenza del nesso eziologico tra i fatti lamen- tati e l’attività della Società assicurata …”». 3. Sempre in base a quanto trascritto nel ricorso, la compagnia de- positava «la comparsa conclusionale, a mezzo della quale ribadiva le proprie difese e conclusioni, specificando che: “Innanzitutto, la do- manda di garanzia avanzata dalla Società NA merita di essere rigettata giacché, in mancanza di specifica prova sul punto, l’evento dannoso per il quale la Società assicurata pretenderebbe di essere ga- rantita potrebbe anche essersi verificato in data anteriore a quella di efficacia della garanzia ovvero in periodo di tempo non coperto da al- cuna garanzia (ad esempio per mancato pagamento della rata annuale della polizza entro i termini previsti dal contratto).” …»; 4. Il Tribunale di Enna, con la sentenza n. 477 del 26/9/2016, ac- coglieva sia la domanda risarcitoria degli attori, sia la richiesta di man- leva di NA s.c.p.a. e, quindi, condannava Fondiaria S.A.I. (oggi Unipolsai Assicurazioni S.p.A.) a rifondere all’assicurata l’importo che quest’ultima era tenuta a pagare alla parte attrice. 5. Investita dell’impugnazione di Unipolsai Assicurazioni S.p.A., la Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 358 del 26/9/2023, rigettava il gravame e confermava la decisione di primo grado, com- pensando le spese tra le odierne contendenti. 6. Per quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegava la propria decisione: «La Corte di Cassazione, pronunziando su un ricorso avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, ha chia- rito, eliminando qualsiasi dubbio sulla interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione che il rischio assicurato di cui NA può essere chiamata a rispondere è, per definizione di polizza, quello del verificarsi di danni causati “dall’esercizio delle attività inerenti alla sua 4 qualità di esercente l’attività di servizio in conseguenza della conces- sione del ciclo idrico integrato da parte del Comune” (Cass. n. 7175/2022). … Infatti la clausola relativa alla estensione della garanzia prevede che la stessa si estenda “ai danni conseguenti a contamina- zione dell’aria, dell’acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriu- scite a seguito di rottura accidentale di impianti, depuratore, conteni- tore o condutture anche fognarie” (art 4 punto 4q); mentre la clausola di limitazione della garanzia assicurativa prevede che “dall’assicura- zione sono esclusi i danni ...conseguenti a: inquinamenti o infiltrazioni, contaminazioni di acque terreni o colture” (art 3 punto 3f). … Conclu- dendo si può pertanto affermare che una interpretazione unitaria e complessiva del contratto, in armonia con i canoni ermeneutici che im- prontano la disciplina dei contratti in generale, porta ad affermare che le infiltrazioni non sono indennizzabili se è dimostrato che non dipen- dono da rotture accidentali. Il sinistro per cui è causa, dunque, rientra pienamente nel rischio oggetto di copertura assicurativa. … Osserva la Corte, che la domanda proposta dall’attore attiene ad un danno che lo stesso ebbe a subire nel 2008/2009 (peraltro questa è una circostanza che non è stata mai contestata dalle parti in causa). Il tutto emerge- rebbe anche dagli accertamenti peritali e dalle prove testimoniali esple- tate in primo grado, ove risulta che le infiltrazioni si sarebbero verifi- cate nel novembre 2008, e a seguito di segnalazione il danno veniva riparato, ma l’acqua frattanto riversatasi si infiltrava nell’immobile di proprietà Grazioso-IO … Inoltre dalla polizza (M04037996/01), depositata in atti dalla Compagnia assicurativa risulta che il contratto ha avuto durata dal 01.01.2006 fino all’01.01.2009. In nessuna parte della comparsa di costituzione e risposta, depositata dalla compagnia assicurativa, si eccepisce il mancato pagamento del premio assicura- tivo. È dunque evidente che il contratto assicurativo era all’epoca del 5 verificarsi dell’evento vigente e operante. L’avere eccepito solo in ap- pello la non operatività della polizza per mancanza del pagamento del premio, costituisce pertanto domanda nuova non accoglibile in appello. In base all’art 345 cpc, “nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissi- bili d’ufficio ….” … Il detto divieto, è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d’ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l’accettazione del contraddittorio. … Osserva la Corte che in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta a pag. 7, nel corpo dell’atto, parte appellata [rectius, appellante] dice testualmente “in ogni caso nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda dall’importo eventualmente riconosciuto, dovrà essere detratta la fran- chigia fissa di € 1.500,00, posta esclusivamente a carico della società assicurata giusta quanto previsto dall’art 6 (franchigia limiti di risarci- mento) punto n. 6 a) sezione I della Polizza…”. Tale richiesta però non veniva reiterata in sede di conclusioni. Richiesta però che non veniva reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta. Peraltro il Giudice di prime cure non ha ritenuto e giustamente di de- curtare le somme dovute di un importo pari a quello della franchigia in considerazione di quanto disposto tra le parti nel contratto di assicura- zione. Infatti nella polizza assicurativa sottoscritta a pag. 11 art 6 punto 6°) è stato concordato che: “la garanzia di cui all’art 1 RC verso terzi, è prestata con applicazione di una franchigia fissa per sinistro per danni a cose di € 1.500,00.”. Al successivo art. 7, invece si evidenzia e pre- vede quale è il meccanismo col quale una volta pagato ai danneggiati l’intero importo, la stessa compagnia di assicurazioni vada poi a richie- dere indietro le somme di cui alla franchigia, in questo caso alla Società NA scpa, prevedendo espressamente in detto articolo che “La società si impegna a risarcire al terzo danneggiato il danno intero al 6 lordo della franchigia. Entro il 30 giugno di ogni annualità in concomi- tanza con la presentazione delle statistiche sinistri … la società presen- terà l’elenco dei sinistri corredati dalla fotocopia dell’atto di quietanza debitamente sottoscritto dal terzo danneggiato … entro 90 gg dal rice- vimento della documentazione il contraente provvederà al reintegro degli importi rientranti in franchigia ….”. In considerazione di quanto sopra esposto, nulla vietava e vieta alla compagnia di assicurazioni la possibilità di far valere il contratto stipulato e una volta pagato l’im- porto complessivo dei danni richiedere in restituzione alla soc. Ac- quaenna le somme relative alla franchigia.». 7. Avverso tale decisione la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. propo- neva ricorso per cassazione, fondato su sei motivi;
resisteva con con- troricorso la NA s.c.p.a.; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati CO AL AZ, NG IO e Assemblea Territoriale Idrica di Enna - ATI (già Consorzio A.T.O. 5 Enna). 8. All’esito dell’adunanza del 7/6/2025, con l’ordinanza n. 15218 del 7/6/2025, questa Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo a CO AL AZ ed NG IO, ne di- sponeva la rinnovazione;
inoltre, ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione posta dall’eccezione preliminare sollevata dalla
contro
- ricorrente (di seguito illustrata), data la novità della normativa richia- mata (decreto del Ministro della giustizia n. 110 del 7 agosto 2023) e la mancanza di precedenti giurisprudenziali di legittimità relativi alla sua applicazione, rinviava alla pubblica udienza della Sezione. 9. Il Pubblico Ministero – esclusa la possibilità di comminare la san- zione di inammissibilità del ricorso per la violazione del D.M. n. 110 del 2023 – concludeva, con la propria memoria e nella discussione durante l’odierna udienza, per l’accoglimento del primo motivo, con assorbi- mento delle restanti censure. 7 10. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si rileva che, con la nota del 24/6/2025, la ri- corrente ha depositato la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso – eseguita a mani dei destinatari il 16/6/2025 – a CO AL AZ ed NG IO, che, comunque, non hanno svolto difese in questo giudizio. 2. Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione – sollevata dalla controricorrente e sulla questione posta dalla quale è stato dispo- sto il rinvio all’odierna pubblica udienza – di inammissibilità dell’atto introduttivo per la «violazione da parte del ricorrente delle indicazioni contenute nel D.M. 110/23; il ricorso si compone di 44 pagine prive di sintesi e non giustificate dalla materia delle questioni trattate», in con- siderazione dei precedenti giurisprudenziali di legittimità e della con- ferma della decisione di primo grado da parte del giudice d’appello. 3. Ad avviso di questa Corte, la violazione dei limiti dimensionali e delle tecniche redazionali degli atti processuali previsti dagli artt. 3, 4, 6 d.m. Giustizia n. 110 del 2023 non implica un’automatica sanzione di inammissibilità dell’atto. 4. In proposito – come già ritenuto dalla Prima Presidente col de- creto ex art. 363-bis c.p.c. n. 28521 del 6 novembre 2024, secondo cui «difetta … il requisito della novità, non avendo la norma invocata radicalmente innovato rispetto al testo precedente in relazione ai re- quisiti dell’atto di appello indicati a pena d’inammissibilità ed essendovi una giurisprudenza di legittimità consolidata sui requisiti di ammissibi- lità e validità degli atti. Difetta, radicalmente il requisito della grave difficoltà interpretativa, non essendo né oscuro il quadro normativo di riferimento né emersa o rappresentata una pluralità di opzioni erme- neutiche contrastanti.» – la menzionata disciplina secondaria non ha 8 previsto sanzioni processuali per gli atti non conformi alle prescrizioni normative, né avrebbe potuto farlo, atteso che la materia del processo è necessariamente regolata da fonte primaria ex art. 111, comma 1, Cost. 5. Con riguardo al controricorso si è pronunziata Cass. Sez. 1, 15/10/2025, n. 27552, secondo cui «l’inosservanza dei criteri e dei li- miti di redazione degli atti processuali di parte stabiliti dal d.m. n. 110 del 2023 non comporta la loro invalidità ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo» (nella specie è stata esclusa l’inammissibilità del controricorso in ragione della man- cata numerazione delle pagine e del mancato rispetto dei limiti dei margini verticali). 6. Analogamente si è espresso il Procuratore Generale: «La viola- zione di tali criteri non comporta, in consonanza con la regola sancita dall’art. 46, comma sesto, disp. att. c.p.c., invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo … Pertanto, resta che, a prescindere dalla violazione del cennato d.m., qualora l’atto processuale si caratterizzi per l’assoluto e non rimediabile mancato rispetto delle prescrizioni poste al codice di rito (e, in partico- lare, per quanto riguarda il giudizio per cassazione dall’art. 366 c.p.c., letto in uno con il disposto dell’art. 369 c.p.c., con i limiti per il deposito di atti ulteriori di cui all’art. 372 c.p.c.), in guisa da rendere comunque inapplicabile la linea interpretativa segnata dall’art. 1, comma 17°, lett. e, d.lgs. n. 206/2021, per cui la trasgressione dei limiti di redazione dell’atto è insuscettibile di riverberarsi sulla validità di quest’ultimo, purché il suo scopo venga raggiunto, la sanzione di inammissibilità dell’atto processuale non può che essere sancita dal giudicante.». 7. A ben vedere, poi, i requisiti di «chiarezza e sinteticità degli atti» – ai quali si riferisce la rubrica dell’art. 121 c.p.c. (che non contiene alcuna specifica sanzione), nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 9 149 del 2022 – non costituiscono affatto una novità e, anzi, fondano un consolidato principio del processo civile, quantomeno da Cass. Sez. 2, 4/07/2012, n. 11199, secondo cui «l’obiettivo di un processo celere … esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio». 8. Ciononostante, non è ex se sufficiente un atto poco sintetico o poco chiaro per incorrere nella sanzione di inammissibilità: già Cass. Sez. 1, 13/04/2017, n. 9570, aveva spiegato, infatti, che «in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del cod. proc. amm. (secondo cui «il giudice e le parti redi- gono gli atti in maniera chiara e sintetica»), esprime tuttavia un prin- cipio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’intera impugnazione o del singolo motivo di ricorso. E ciò, non già per l’irragionevole estensione dell’atto o del motivo (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pre- giudicare l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 («esposi- zione [dopo la riforma del d.lgs. n. 149 del 2022, «chiara», non già soltanto] sommaria dei fatti della causa») e 4 («i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano» [dopo la riforma del d.lgs. n. 149 del 2022, «la chiara e sin- tetica esposizione dei motivi»]) dell’art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21297, ripresa pure da Cass. 22/03/2021, n. 8009). Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinte- ticità espositiva collide, invero, con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui 10 all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (Cass. 06/08/2014, n. 17698).» (la riportata de- cisione è stata richiamata e ribadita da Cass. 8425/2020, Cass. 17400/2020, Cass. 24931/2020, Cass. 26161/2021, Cass. 29566/2021, Cass. 33903/2023, Cass. 33904/2023, Cass. 33905/2023, Cass. 33906/2023, Cass. 16934/2024). 9. Inoltre, la norma legislativa da cui deriva il d.m. Giustizia n. 110 del 2023 – cioè, l’art. 46 disp. att. c.p.c. – dispone che gli «atti giudi- ziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile … Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistra- tura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il me- desimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella de- terminazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. … Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del pro- cesso». 10. È la stessa norma primaria, dunque, ad escludere una san- zione di invalidità (o inammissibilità) dell’atto realizzato in difformità dalle prescrizioni formali (se non di vera e propria formattazione): ciò che, peraltro, non esclude una rigorosa valutazione dell’osservanza dei criteri posti dall’art. 366 c.p.c. in ordine ai requisiti di contenuto-forma 11 degli atti di parte nel giudizio di legittimità, come ribaditi ed anzi ulte- riormente specificati all’esito della novella di cui al d.lgs. 149 del 2022. 11. In conclusione, il ricorso eccedente i limiti dimensionali pre- visti dal citato d.m. Giustizia n. 110 del 2023 non è per ciò solo inam- missibile, nemmeno quando la lunghezza dell’atto non trova giustifica- zione nel numero e/o nella complessità delle questioni trattate, a meno che non violi le regole di contenuto-forma dell’art. 366 c.p.c. (a mag- gior ragione nella novellata e più rigorosa formulazione risultante in esito al d.lgs. n. 149 del 2022, integrata dall’art. 121 c.p.c. come in- novato dalla medesima novella, la quale ha imposto lo specifico requi- sito della chiarezza per tutti gli atti del processo) e, quindi, salvo che non implichi per altro verso l’incomprensibilità o il difetto di specificità del ricorso. 12. Nella fattispecie qui in esame, pure rilevata qualche consi- derevole ridondanza nell’illustrazione del fatto processuale e delle cen- sure, ritiene il Collegio di condividere l’opinione del Pubblico Ministero e di non poter giungere alla conclusione che l’atto introduttivo del giu- dizio di legittimità sia, nel suo complesso, redatto con modalità tali da pregiudicare radicalmente la stessa sua comprensione e, di conse- guenza, da impedire la decisione (salva l’inammissibilità di alcuni sin- goli motivi, spiegata nel prosieguo). Pertanto, la preliminare eccezione della controricorrente va disattesa. 13. Tanto premesso, col primo motivo la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 co. 1 e 2 nonché 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per avere ritenuto inammissibile la richiesta di inoperatività del contratto di assicurazione stipulato tra le parti per mancanza del pagamento del premio e comun- que per carenza di prova sull’efficacia temporale della garanzia, quali- ficandola domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. quando, in realtà, la contestazione sulla copertura assicurativa operata dalla ricorrente 12 non è configurabile né come “domanda”, né come “eccezione in senso proprio”, trattandosi di mera difesa, così come risulta anche dall’art. 167 co. 1 c.p.c., in rapporto a quanto previsto dal successivo comma 2.». 14. Il motivo – che denuncia un error in procedendo, il che con- sente un esame diretto degli atti del giudizio da parte di questa Corte, una volta somministrati in ricorso i relativi elementi formali (tra le altre, Cass. Sez. 3, 07/06/2023, n. 16028, Rv. 667816-02) – è infondato. 15. Come già sommariamente esposto, con la comparsa di co- stituzione in primo grado la compagnia di assicurazione, per respingere la domanda di indennizzo per responsabilità civile, aveva allegato che a) l’art. 3, punto 3.f, del contratto escludeva la copertura per infiltra- zioni, b) i fatti lamentati dagli attori non scaturivano, sotto il profilo causale, dall’attività svolta dall’assicurata, c) la generica indicazione del periodo temporale durante il quale si sarebbero verificati i fatti im- pediva una difesa efficiente, tanto da determinare l’invalidità della do- manda degli attori. 16. Con specifico riferimento al profilo sub c), nella comparsa conclusionale e nella replica finale l’odierna ricorrente domandava il rigetto della domanda di garanzia rispetto ad un sinistro che «potrebbe anche essersi verificato in data anteriore a quella di efficacia della ga- ranzia ovvero in periodo di tempo non coperto da alcuna garanzia (ad esempio per mancato pagamento della rata annuale della polizza entro i termini previsti dal contratto)». 17. Con l’atto d’appello la UnipolSai sosteneva che «la Società NA non ha offerto piena prova che l’evento dedotto in giudizio ed i relativi danni si sono verificati sotto la vigenza temporale della polizza assicurativa stipulata con la società appellante, e il Giudice di primo grado ha affermato la copertura assicurativa (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) nonostante mancasse la prova sull’esistenza 13 della quietanza annuale del premio, della cui produzione era onerata la Società NA». 18. Dall’analisi delle difese della compagnia emerge che la que- stione relativa al pagamento del premio è stata introdotta in termini generici e, comunque, meramente ipotetici (ne è prova l’uso del con- dizionale negli atti del primo grado) e sempre in funzione della presunta mancata prova della data in cui si era verificato il sinistro. 19. Non occorre, dunque, stabilire se la deduzione del mancato pagamento del premio sia un’eccezione in senso stretto (da formulare entro la barriera preclusiva per la formazione del thema decidendum) oppure in senso lato (che può essere sollevata anche in secondo grado, se basata su circostanze fattuali tempestivamente e ritualmente intro- dotte nel giudizio), perché nel caso de quo non risulta formulata una specifica, chiara e univoca eccezione sul punto. 20. Dal rigetto della prima censura, per le suesposte ragioni, deriva l’assorbimento del secondo motivo, col quale la ricorrente ha denunciato la «violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 co. 1 c.c. nonché dell’art.1 della Sezione II delle Condizioni generali di assicura- zione in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere ritenuto ge- nericamente valido ed efficace il contratto dall’1/1/2006 all’1/1/2009, omettendo di tener conto che l’efficacia della garanzia e del relativo contratto erano subordinati al pagamento annuale del premio nell’arco di tale periodo, come previsto dal predetto art. 1 del contratto.». 21. Col terzo motivo, la UnipolSai Assicurazioni deduce «omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discus- sione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per avere confuso tra insorgenza dei presupposti causali del danno e danno, così affermando la sussistenza temporale della copertura assicurativa esclusivamente sulla base della manifestazione del danno anziché in- dagare se fosse stata raggiunta la prova, da parte di NA 14 s.c.p.a., che i presupposti causali del danno si fossero verificati durante la vigenza del contratto di assicurazione;
così sovrapponendo il con- cetto civilistico di “danno” a quello assicurativo di “rischio” e omettendo di tener conto che il rischio, quale elemento essenziale del contratto assicurativo, non coincide con il danno.». 22. La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c., dato che la pronuncia della Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale per le stesse ragioni. 23. In ogni caso, è manifestamente inammissibile un motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce che «la motivazione è carente sul piano della valutazione degli elementi di fatto acquisiti nel corso del giudizio» e che «la sentenza impugnata merita di essere cassata nella parte in cui ha ritenuto sussistere la copertura assicurativa facendo riferimento esclusivamente alla manifestazione del danno anziché in- dagare se fosse stata raggiunta la prova, da parte di NA s.c.p.a., che i presupposti causali del danno, caratterizzati dalla vetustà dell’impianto tanto da causare persistenti infiltrazioni per un lasso di tempo indeterminato, si fossero verificati durante la vigenza della po- lizza.»; come noto, la valutazione delle risultanze probatorie non può essere sottoposta al sindacato della Corte di legittimità, a meno di evi- denti vizi logici e giuridici, qui nemmeno ritualmente prospettati e, in ogni caso, manifestamente insussistenti. 24. Col quarto motivo si deduce la «violazione degli artt.132 co. 2 n.4 c.p.c., 118 co. 1 e 2 disp. att. cpc e 111 co. 6 Cost, in relazione all’art. 360, co. 2 [comma 1], n.4 c.p.c., per avere, in termini mera- mente assertivi ed apparenti, affermato l’accidentalità del danno quale elemento costitutivo dell’indennizzabilità dello stesso, omettendo tut- tavia di inquadrare il presunto carattere “accidentale” del danno nell’ambito delle clausole contrattuali ed omettendo di rendere una mo- tivazione comprensibile e conforme ai suddetti precetti normativi.». In 15 altre parole, si censura la sentenza impugnata perché «non contiene alcuna motivazione in ordine alla accidentalità o meno del danno che, a dire della stessa, costituirebbe il discrimine tra l’indennizzabilità o meno del danno stesso, con ciò inficiando l’iter motivazionale tanto da renderlo incomprensibile». 25. La censura non è fondata. 26. Il motivo di ricorso si basa sull’erronea convinzione che la copertura assicurativa dipenda dal carattere “accidentale” della rottura della conduttura idrica, ritenendo che le infiltrazioni non siano inden- nizzabili se non derivano da rotture accidentali. 27. Tale interpretazione è errata, poiché non conforme alla cor- retta lettura dell’art. 4 delle condizioni generali di polizza. 28. Secondo giurisprudenza consolidata, difatti, la clausola che prevede il risarcimento per danni causati da “fatto accidentale” non esclude i fatti colposi, poiché ciò renderebbe nullo il contratto assicu- rativo per inesistenza del rischio, dato che il caso fortuito non genera responsabilità: “fatto accidentale” va inteso come fatto non doloso, quindi anche colposo, non già come evento fortuito (Cass. Sez. 6-3, 29/07/2022, n. 23762, Rv. 665676- 01, che richiama Cass. Sez. 3, 20/12/1972, n. 3646, Rv. 361672-01; e anche Cass. Sez. 3, 26/02/2013, n. 4799, Rv. 625316-01, Cass. Sez. 3, 30/03/2010, n. 7766, Rv. 612323-01, Cass. Sez. 3, 28/02/2008, n. 5273, Rv. 601755- 01, Cass. Sez. 3, 10/04/1995, n. 4118, Rv. 491716-01). 29. In ogni caso, poi, che il danno da rottura – accidentale o meno – della conduttura fosse da ricomprendere nella garanzia assicu- rativa, è conclusione imposta da quella che, a giudizio di questo Colle- gio, è la corretta esegesi dell’art. 4 delle condizioni generali di assicu- razione, includente nei rischi coperti dalla polizza la responsabilità per danni da «contaminazione (…) provocati da sostanze fuoriuscite a se- guito di rottura accidentale di impianti (…) o condutture». 16 30. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la clausola di esclusione “3.F” non può essere interpretata nel senso di escludere ogni danno da infiltrazione d’acqua, perché grammatical- mente e sintatticamente si riferisce ai danni subiti da acque, terreni o colture (es. inquinamento di acque, infiltrazione di terreni, contamina- zione di colture), non ai danni causati da infiltrazioni d’acqua. Diversa- mente opinando, il testo sarebbe incoerente e privo di senso. 31. Per una dettagliata motivazione sull’interpretazione del ne- gozio in esame, si rinvia (ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.) alle conformi pronunce di questa Corte (Cass. 42108/2021, 7175/2022, 30122/2023, 25125/2025), che hanno già respinto la tesi sostenuta dalla compagnia in controversie in tutto sovrapponibili alla presente. 32. Col quinto motivo si deduce la «violazione e falsa applica- zione degli artt. 112, 167 co. 1 e 2 c.p.c. e 1372 co. 1 c.c. nonché dell’art. 6, punto 6.a, sezione I, del contratto assicurativo, in relazione all’art. 360 co.1, n.4, c.p.c., per avere ritenuto che l’“eccezione” riguar- dante la mancata applicazione della franchigia fosse una vera e propria “domanda” omessa nelle conclusioni del primo atto difensivo della ri- corrente ovvero un’eccezione in senso proprio, sottoposta alle deca- denze previste dall’art. 167 co. 2 c.p.c., anziché considerarla una mera difesa, non sottoposta ad alcuna preclusione e rientrante nell’alveo del primo comma del suddetto articolo, così disapplicando la franchigia in violazione del contratto le cui disposizioni hanno forza di legge tra le parti ex art. 1372 co. 1 c.c..». 33. Il motivo è fondato. 34. La Corte d’appello, pur rilevando che, nella comparsa di co- stituzione e risposta della Unipolsai Assicurazioni, era stata espressa- mente indicata la necessità di detrarre dall’indennizzo la franchigia con- trattuale di Euro 1.500,00, ha ritenuto che la mancata reiterazione 17 dell’istanza al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado costituisse impedimento alla sua trattazione in appello. 35. Al contrario, «il superamento della franchigia è un fatto co- stitutivo della domanda, perché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata … di giovarsi della manleva pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo» (Cass. Sez. 3, 21/11/2019, n. 30524); pertanto, qualora il limite della franchigia sia stato introdotto – come circostanza fattuale – entro le preclusioni assertive (come è pacificamente avvenuto nel caso de quo, limitata- mente alla franchigia di Euro 1.500, non risultando mai dedotta in pre- cedenza una franchigia di Euro 5.000), la sua applicazione non richiede un’esplicita domanda della compagnia assicurativa (da coltivare anche nella precisazione delle conclusioni), né dev’essere riproposta in ap- pello se non accolta dal primo giudice. 36. Il sesto motivo – col quale si lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n.4 c.p.c., per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di ripetizione della franchigia contrattuale corrisposta ai danneggiati in esecuzione della sentenza di primo grado, ritenendo che tale domanda di ripetizione dovesse esser fatta valere con richiesta stragiudiziale nonostante Ac- quaenna s.c.p.a. avesse chiesto una garanzia totale senza applicazione della franchigia che, in ogni caso, il Giudice avrebbe dovuto applicare anche d’ufficio avendo il contratto forza di legge tra le parti» – resta assorbito dall’accoglimento del quinto. 37. Spetterà, dunque, al giudice del rinvio disporre l’eventuale restituzione della somma eccedente già versata in conseguenza della sentenza di primo grado se questa è oggetto di riforma, senza che oc- corra – giova precisarlo – il ricorso ad alcun autonomo procedimento stragiudiziale (come sembra invece ritenere il giudice a quo). 18 38. Per quanto sinora esposto (in particolare, in relazione al quinto motivo), la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il quinto motivo;
rigetta il primo e il quarto motivo;
dichiara inammissibile il terzo motivo;
dichiara assorbiti il secondo e il sesto motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore (VA NI) Il Presidente (FR De FA)
- ricorrente -
contro ACQUAENNA S.C.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Fulvia Fazzi (c.f. [...]1T), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
e contro CO NA IA AN OR ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI ENNA – ATI (già CONSORZIO A.T.O. 5 ENNA)
- intimati -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33933 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 23/12/2025 2 avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 358 del 26/9/2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 25/11/2025 dal Consigliere Dott. VA NI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ri- corso, con assorbimento dei restanti;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie. FATTI DI CAUSA 1. La Società NA s.c.p.a., al fine di essere garantita e man- levata in forza del contratto di assicurazione stipulato inter partes, chiamava la Fondiaria - SAI Assicurazioni S.p.A. (oggi UnipolSai Assi- curazioni S.p.A.) nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Enna, promosso da CO AL AZ e NG IO, i quali pre- tendevano di essere risarciti dei danni cagionati all’immobile di loro proprietà da un’infiltrazione proveniente da un tubo della condotta idrica comunale;
la suddetta richiesta di risarcimento veniva rivolta an- che nei confronti del Consorzio A.T.O. 5 Enna (oggi, Assemblea Terri- toriale Idrica di Enna - ATI), di cui gli attori chiedevano la condanna in solido con NA. 2. Secondo quanto risulta dal ricorso (pagg. 5 ss.), la compagnia assicuratrice «chiedeva dichiararsi inammissibile o, comunque, riget- tarsi la domanda di garanzia proposta da NA nei propri con- fronti anche per carenza di copertura assicurativa, sia sotto il profilo oggettivo in quanto i danni da infiltrazione erano espressamente esclusi dall’art.3, punto 3.f del contratto assicurativo (cfr. pag. 1, punto I della suddetta comparsa), sia sotto il profilo temporale in quanto “tutto 3 quanto descritto nell’atto di citazione non corrisponde a verità, né ri- sulta idoneo a provare l’esistenza del nesso eziologico tra i fatti lamen- tati e l’attività della Società assicurata …”». 3. Sempre in base a quanto trascritto nel ricorso, la compagnia de- positava «la comparsa conclusionale, a mezzo della quale ribadiva le proprie difese e conclusioni, specificando che: “Innanzitutto, la do- manda di garanzia avanzata dalla Società NA merita di essere rigettata giacché, in mancanza di specifica prova sul punto, l’evento dannoso per il quale la Società assicurata pretenderebbe di essere ga- rantita potrebbe anche essersi verificato in data anteriore a quella di efficacia della garanzia ovvero in periodo di tempo non coperto da al- cuna garanzia (ad esempio per mancato pagamento della rata annuale della polizza entro i termini previsti dal contratto).” …»; 4. Il Tribunale di Enna, con la sentenza n. 477 del 26/9/2016, ac- coglieva sia la domanda risarcitoria degli attori, sia la richiesta di man- leva di NA s.c.p.a. e, quindi, condannava Fondiaria S.A.I. (oggi Unipolsai Assicurazioni S.p.A.) a rifondere all’assicurata l’importo che quest’ultima era tenuta a pagare alla parte attrice. 5. Investita dell’impugnazione di Unipolsai Assicurazioni S.p.A., la Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 358 del 26/9/2023, rigettava il gravame e confermava la decisione di primo grado, com- pensando le spese tra le odierne contendenti. 6. Per quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegava la propria decisione: «La Corte di Cassazione, pronunziando su un ricorso avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, ha chia- rito, eliminando qualsiasi dubbio sulla interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione che il rischio assicurato di cui NA può essere chiamata a rispondere è, per definizione di polizza, quello del verificarsi di danni causati “dall’esercizio delle attività inerenti alla sua 4 qualità di esercente l’attività di servizio in conseguenza della conces- sione del ciclo idrico integrato da parte del Comune” (Cass. n. 7175/2022). … Infatti la clausola relativa alla estensione della garanzia prevede che la stessa si estenda “ai danni conseguenti a contamina- zione dell’aria, dell’acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriu- scite a seguito di rottura accidentale di impianti, depuratore, conteni- tore o condutture anche fognarie” (art 4 punto 4q); mentre la clausola di limitazione della garanzia assicurativa prevede che “dall’assicura- zione sono esclusi i danni ...conseguenti a: inquinamenti o infiltrazioni, contaminazioni di acque terreni o colture” (art 3 punto 3f). … Conclu- dendo si può pertanto affermare che una interpretazione unitaria e complessiva del contratto, in armonia con i canoni ermeneutici che im- prontano la disciplina dei contratti in generale, porta ad affermare che le infiltrazioni non sono indennizzabili se è dimostrato che non dipen- dono da rotture accidentali. Il sinistro per cui è causa, dunque, rientra pienamente nel rischio oggetto di copertura assicurativa. … Osserva la Corte, che la domanda proposta dall’attore attiene ad un danno che lo stesso ebbe a subire nel 2008/2009 (peraltro questa è una circostanza che non è stata mai contestata dalle parti in causa). Il tutto emerge- rebbe anche dagli accertamenti peritali e dalle prove testimoniali esple- tate in primo grado, ove risulta che le infiltrazioni si sarebbero verifi- cate nel novembre 2008, e a seguito di segnalazione il danno veniva riparato, ma l’acqua frattanto riversatasi si infiltrava nell’immobile di proprietà Grazioso-IO … Inoltre dalla polizza (M04037996/01), depositata in atti dalla Compagnia assicurativa risulta che il contratto ha avuto durata dal 01.01.2006 fino all’01.01.2009. In nessuna parte della comparsa di costituzione e risposta, depositata dalla compagnia assicurativa, si eccepisce il mancato pagamento del premio assicura- tivo. È dunque evidente che il contratto assicurativo era all’epoca del 5 verificarsi dell’evento vigente e operante. L’avere eccepito solo in ap- pello la non operatività della polizza per mancanza del pagamento del premio, costituisce pertanto domanda nuova non accoglibile in appello. In base all’art 345 cpc, “nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissi- bili d’ufficio ….” … Il detto divieto, è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d’ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l’accettazione del contraddittorio. … Osserva la Corte che in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta a pag. 7, nel corpo dell’atto, parte appellata [rectius, appellante] dice testualmente “in ogni caso nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda dall’importo eventualmente riconosciuto, dovrà essere detratta la fran- chigia fissa di € 1.500,00, posta esclusivamente a carico della società assicurata giusta quanto previsto dall’art 6 (franchigia limiti di risarci- mento) punto n. 6 a) sezione I della Polizza…”. Tale richiesta però non veniva reiterata in sede di conclusioni. Richiesta però che non veniva reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta. Peraltro il Giudice di prime cure non ha ritenuto e giustamente di de- curtare le somme dovute di un importo pari a quello della franchigia in considerazione di quanto disposto tra le parti nel contratto di assicura- zione. Infatti nella polizza assicurativa sottoscritta a pag. 11 art 6 punto 6°) è stato concordato che: “la garanzia di cui all’art 1 RC verso terzi, è prestata con applicazione di una franchigia fissa per sinistro per danni a cose di € 1.500,00.”. Al successivo art. 7, invece si evidenzia e pre- vede quale è il meccanismo col quale una volta pagato ai danneggiati l’intero importo, la stessa compagnia di assicurazioni vada poi a richie- dere indietro le somme di cui alla franchigia, in questo caso alla Società NA scpa, prevedendo espressamente in detto articolo che “La società si impegna a risarcire al terzo danneggiato il danno intero al 6 lordo della franchigia. Entro il 30 giugno di ogni annualità in concomi- tanza con la presentazione delle statistiche sinistri … la società presen- terà l’elenco dei sinistri corredati dalla fotocopia dell’atto di quietanza debitamente sottoscritto dal terzo danneggiato … entro 90 gg dal rice- vimento della documentazione il contraente provvederà al reintegro degli importi rientranti in franchigia ….”. In considerazione di quanto sopra esposto, nulla vietava e vieta alla compagnia di assicurazioni la possibilità di far valere il contratto stipulato e una volta pagato l’im- porto complessivo dei danni richiedere in restituzione alla soc. Ac- quaenna le somme relative alla franchigia.». 7. Avverso tale decisione la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. propo- neva ricorso per cassazione, fondato su sei motivi;
resisteva con con- troricorso la NA s.c.p.a.; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati CO AL AZ, NG IO e Assemblea Territoriale Idrica di Enna - ATI (già Consorzio A.T.O. 5 Enna). 8. All’esito dell’adunanza del 7/6/2025, con l’ordinanza n. 15218 del 7/6/2025, questa Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo a CO AL AZ ed NG IO, ne di- sponeva la rinnovazione;
inoltre, ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione posta dall’eccezione preliminare sollevata dalla
contro
- ricorrente (di seguito illustrata), data la novità della normativa richia- mata (decreto del Ministro della giustizia n. 110 del 7 agosto 2023) e la mancanza di precedenti giurisprudenziali di legittimità relativi alla sua applicazione, rinviava alla pubblica udienza della Sezione. 9. Il Pubblico Ministero – esclusa la possibilità di comminare la san- zione di inammissibilità del ricorso per la violazione del D.M. n. 110 del 2023 – concludeva, con la propria memoria e nella discussione durante l’odierna udienza, per l’accoglimento del primo motivo, con assorbi- mento delle restanti censure. 7 10. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si rileva che, con la nota del 24/6/2025, la ri- corrente ha depositato la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso – eseguita a mani dei destinatari il 16/6/2025 – a CO AL AZ ed NG IO, che, comunque, non hanno svolto difese in questo giudizio. 2. Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione – sollevata dalla controricorrente e sulla questione posta dalla quale è stato dispo- sto il rinvio all’odierna pubblica udienza – di inammissibilità dell’atto introduttivo per la «violazione da parte del ricorrente delle indicazioni contenute nel D.M. 110/23; il ricorso si compone di 44 pagine prive di sintesi e non giustificate dalla materia delle questioni trattate», in con- siderazione dei precedenti giurisprudenziali di legittimità e della con- ferma della decisione di primo grado da parte del giudice d’appello. 3. Ad avviso di questa Corte, la violazione dei limiti dimensionali e delle tecniche redazionali degli atti processuali previsti dagli artt. 3, 4, 6 d.m. Giustizia n. 110 del 2023 non implica un’automatica sanzione di inammissibilità dell’atto. 4. In proposito – come già ritenuto dalla Prima Presidente col de- creto ex art. 363-bis c.p.c. n. 28521 del 6 novembre 2024, secondo cui «difetta … il requisito della novità, non avendo la norma invocata radicalmente innovato rispetto al testo precedente in relazione ai re- quisiti dell’atto di appello indicati a pena d’inammissibilità ed essendovi una giurisprudenza di legittimità consolidata sui requisiti di ammissibi- lità e validità degli atti. Difetta, radicalmente il requisito della grave difficoltà interpretativa, non essendo né oscuro il quadro normativo di riferimento né emersa o rappresentata una pluralità di opzioni erme- neutiche contrastanti.» – la menzionata disciplina secondaria non ha 8 previsto sanzioni processuali per gli atti non conformi alle prescrizioni normative, né avrebbe potuto farlo, atteso che la materia del processo è necessariamente regolata da fonte primaria ex art. 111, comma 1, Cost. 5. Con riguardo al controricorso si è pronunziata Cass. Sez. 1, 15/10/2025, n. 27552, secondo cui «l’inosservanza dei criteri e dei li- miti di redazione degli atti processuali di parte stabiliti dal d.m. n. 110 del 2023 non comporta la loro invalidità ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo» (nella specie è stata esclusa l’inammissibilità del controricorso in ragione della man- cata numerazione delle pagine e del mancato rispetto dei limiti dei margini verticali). 6. Analogamente si è espresso il Procuratore Generale: «La viola- zione di tali criteri non comporta, in consonanza con la regola sancita dall’art. 46, comma sesto, disp. att. c.p.c., invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo … Pertanto, resta che, a prescindere dalla violazione del cennato d.m., qualora l’atto processuale si caratterizzi per l’assoluto e non rimediabile mancato rispetto delle prescrizioni poste al codice di rito (e, in partico- lare, per quanto riguarda il giudizio per cassazione dall’art. 366 c.p.c., letto in uno con il disposto dell’art. 369 c.p.c., con i limiti per il deposito di atti ulteriori di cui all’art. 372 c.p.c.), in guisa da rendere comunque inapplicabile la linea interpretativa segnata dall’art. 1, comma 17°, lett. e, d.lgs. n. 206/2021, per cui la trasgressione dei limiti di redazione dell’atto è insuscettibile di riverberarsi sulla validità di quest’ultimo, purché il suo scopo venga raggiunto, la sanzione di inammissibilità dell’atto processuale non può che essere sancita dal giudicante.». 7. A ben vedere, poi, i requisiti di «chiarezza e sinteticità degli atti» – ai quali si riferisce la rubrica dell’art. 121 c.p.c. (che non contiene alcuna specifica sanzione), nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 9 149 del 2022 – non costituiscono affatto una novità e, anzi, fondano un consolidato principio del processo civile, quantomeno da Cass. Sez. 2, 4/07/2012, n. 11199, secondo cui «l’obiettivo di un processo celere … esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio». 8. Ciononostante, non è ex se sufficiente un atto poco sintetico o poco chiaro per incorrere nella sanzione di inammissibilità: già Cass. Sez. 1, 13/04/2017, n. 9570, aveva spiegato, infatti, che «in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del cod. proc. amm. (secondo cui «il giudice e le parti redi- gono gli atti in maniera chiara e sintetica»), esprime tuttavia un prin- cipio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’intera impugnazione o del singolo motivo di ricorso. E ciò, non già per l’irragionevole estensione dell’atto o del motivo (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pre- giudicare l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 («esposi- zione [dopo la riforma del d.lgs. n. 149 del 2022, «chiara», non già soltanto] sommaria dei fatti della causa») e 4 («i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano» [dopo la riforma del d.lgs. n. 149 del 2022, «la chiara e sin- tetica esposizione dei motivi»]) dell’art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21297, ripresa pure da Cass. 22/03/2021, n. 8009). Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinte- ticità espositiva collide, invero, con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui 10 all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (Cass. 06/08/2014, n. 17698).» (la riportata de- cisione è stata richiamata e ribadita da Cass. 8425/2020, Cass. 17400/2020, Cass. 24931/2020, Cass. 26161/2021, Cass. 29566/2021, Cass. 33903/2023, Cass. 33904/2023, Cass. 33905/2023, Cass. 33906/2023, Cass. 16934/2024). 9. Inoltre, la norma legislativa da cui deriva il d.m. Giustizia n. 110 del 2023 – cioè, l’art. 46 disp. att. c.p.c. – dispone che gli «atti giudi- ziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile … Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistra- tura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il me- desimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella de- terminazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. … Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del pro- cesso». 10. È la stessa norma primaria, dunque, ad escludere una san- zione di invalidità (o inammissibilità) dell’atto realizzato in difformità dalle prescrizioni formali (se non di vera e propria formattazione): ciò che, peraltro, non esclude una rigorosa valutazione dell’osservanza dei criteri posti dall’art. 366 c.p.c. in ordine ai requisiti di contenuto-forma 11 degli atti di parte nel giudizio di legittimità, come ribaditi ed anzi ulte- riormente specificati all’esito della novella di cui al d.lgs. 149 del 2022. 11. In conclusione, il ricorso eccedente i limiti dimensionali pre- visti dal citato d.m. Giustizia n. 110 del 2023 non è per ciò solo inam- missibile, nemmeno quando la lunghezza dell’atto non trova giustifica- zione nel numero e/o nella complessità delle questioni trattate, a meno che non violi le regole di contenuto-forma dell’art. 366 c.p.c. (a mag- gior ragione nella novellata e più rigorosa formulazione risultante in esito al d.lgs. n. 149 del 2022, integrata dall’art. 121 c.p.c. come in- novato dalla medesima novella, la quale ha imposto lo specifico requi- sito della chiarezza per tutti gli atti del processo) e, quindi, salvo che non implichi per altro verso l’incomprensibilità o il difetto di specificità del ricorso. 12. Nella fattispecie qui in esame, pure rilevata qualche consi- derevole ridondanza nell’illustrazione del fatto processuale e delle cen- sure, ritiene il Collegio di condividere l’opinione del Pubblico Ministero e di non poter giungere alla conclusione che l’atto introduttivo del giu- dizio di legittimità sia, nel suo complesso, redatto con modalità tali da pregiudicare radicalmente la stessa sua comprensione e, di conse- guenza, da impedire la decisione (salva l’inammissibilità di alcuni sin- goli motivi, spiegata nel prosieguo). Pertanto, la preliminare eccezione della controricorrente va disattesa. 13. Tanto premesso, col primo motivo la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 co. 1 e 2 nonché 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per avere ritenuto inammissibile la richiesta di inoperatività del contratto di assicurazione stipulato tra le parti per mancanza del pagamento del premio e comun- que per carenza di prova sull’efficacia temporale della garanzia, quali- ficandola domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. quando, in realtà, la contestazione sulla copertura assicurativa operata dalla ricorrente 12 non è configurabile né come “domanda”, né come “eccezione in senso proprio”, trattandosi di mera difesa, così come risulta anche dall’art. 167 co. 1 c.p.c., in rapporto a quanto previsto dal successivo comma 2.». 14. Il motivo – che denuncia un error in procedendo, il che con- sente un esame diretto degli atti del giudizio da parte di questa Corte, una volta somministrati in ricorso i relativi elementi formali (tra le altre, Cass. Sez. 3, 07/06/2023, n. 16028, Rv. 667816-02) – è infondato. 15. Come già sommariamente esposto, con la comparsa di co- stituzione in primo grado la compagnia di assicurazione, per respingere la domanda di indennizzo per responsabilità civile, aveva allegato che a) l’art. 3, punto 3.f, del contratto escludeva la copertura per infiltra- zioni, b) i fatti lamentati dagli attori non scaturivano, sotto il profilo causale, dall’attività svolta dall’assicurata, c) la generica indicazione del periodo temporale durante il quale si sarebbero verificati i fatti im- pediva una difesa efficiente, tanto da determinare l’invalidità della do- manda degli attori. 16. Con specifico riferimento al profilo sub c), nella comparsa conclusionale e nella replica finale l’odierna ricorrente domandava il rigetto della domanda di garanzia rispetto ad un sinistro che «potrebbe anche essersi verificato in data anteriore a quella di efficacia della ga- ranzia ovvero in periodo di tempo non coperto da alcuna garanzia (ad esempio per mancato pagamento della rata annuale della polizza entro i termini previsti dal contratto)». 17. Con l’atto d’appello la UnipolSai sosteneva che «la Società NA non ha offerto piena prova che l’evento dedotto in giudizio ed i relativi danni si sono verificati sotto la vigenza temporale della polizza assicurativa stipulata con la società appellante, e il Giudice di primo grado ha affermato la copertura assicurativa (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) nonostante mancasse la prova sull’esistenza 13 della quietanza annuale del premio, della cui produzione era onerata la Società NA». 18. Dall’analisi delle difese della compagnia emerge che la que- stione relativa al pagamento del premio è stata introdotta in termini generici e, comunque, meramente ipotetici (ne è prova l’uso del con- dizionale negli atti del primo grado) e sempre in funzione della presunta mancata prova della data in cui si era verificato il sinistro. 19. Non occorre, dunque, stabilire se la deduzione del mancato pagamento del premio sia un’eccezione in senso stretto (da formulare entro la barriera preclusiva per la formazione del thema decidendum) oppure in senso lato (che può essere sollevata anche in secondo grado, se basata su circostanze fattuali tempestivamente e ritualmente intro- dotte nel giudizio), perché nel caso de quo non risulta formulata una specifica, chiara e univoca eccezione sul punto. 20. Dal rigetto della prima censura, per le suesposte ragioni, deriva l’assorbimento del secondo motivo, col quale la ricorrente ha denunciato la «violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 co. 1 c.c. nonché dell’art.1 della Sezione II delle Condizioni generali di assicura- zione in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere ritenuto ge- nericamente valido ed efficace il contratto dall’1/1/2006 all’1/1/2009, omettendo di tener conto che l’efficacia della garanzia e del relativo contratto erano subordinati al pagamento annuale del premio nell’arco di tale periodo, come previsto dal predetto art. 1 del contratto.». 21. Col terzo motivo, la UnipolSai Assicurazioni deduce «omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discus- sione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. per avere confuso tra insorgenza dei presupposti causali del danno e danno, così affermando la sussistenza temporale della copertura assicurativa esclusivamente sulla base della manifestazione del danno anziché in- dagare se fosse stata raggiunta la prova, da parte di NA 14 s.c.p.a., che i presupposti causali del danno si fossero verificati durante la vigenza del contratto di assicurazione;
così sovrapponendo il con- cetto civilistico di “danno” a quello assicurativo di “rischio” e omettendo di tener conto che il rischio, quale elemento essenziale del contratto assicurativo, non coincide con il danno.». 22. La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c., dato che la pronuncia della Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale per le stesse ragioni. 23. In ogni caso, è manifestamente inammissibile un motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce che «la motivazione è carente sul piano della valutazione degli elementi di fatto acquisiti nel corso del giudizio» e che «la sentenza impugnata merita di essere cassata nella parte in cui ha ritenuto sussistere la copertura assicurativa facendo riferimento esclusivamente alla manifestazione del danno anziché in- dagare se fosse stata raggiunta la prova, da parte di NA s.c.p.a., che i presupposti causali del danno, caratterizzati dalla vetustà dell’impianto tanto da causare persistenti infiltrazioni per un lasso di tempo indeterminato, si fossero verificati durante la vigenza della po- lizza.»; come noto, la valutazione delle risultanze probatorie non può essere sottoposta al sindacato della Corte di legittimità, a meno di evi- denti vizi logici e giuridici, qui nemmeno ritualmente prospettati e, in ogni caso, manifestamente insussistenti. 24. Col quarto motivo si deduce la «violazione degli artt.132 co. 2 n.4 c.p.c., 118 co. 1 e 2 disp. att. cpc e 111 co. 6 Cost, in relazione all’art. 360, co. 2 [comma 1], n.4 c.p.c., per avere, in termini mera- mente assertivi ed apparenti, affermato l’accidentalità del danno quale elemento costitutivo dell’indennizzabilità dello stesso, omettendo tut- tavia di inquadrare il presunto carattere “accidentale” del danno nell’ambito delle clausole contrattuali ed omettendo di rendere una mo- tivazione comprensibile e conforme ai suddetti precetti normativi.». In 15 altre parole, si censura la sentenza impugnata perché «non contiene alcuna motivazione in ordine alla accidentalità o meno del danno che, a dire della stessa, costituirebbe il discrimine tra l’indennizzabilità o meno del danno stesso, con ciò inficiando l’iter motivazionale tanto da renderlo incomprensibile». 25. La censura non è fondata. 26. Il motivo di ricorso si basa sull’erronea convinzione che la copertura assicurativa dipenda dal carattere “accidentale” della rottura della conduttura idrica, ritenendo che le infiltrazioni non siano inden- nizzabili se non derivano da rotture accidentali. 27. Tale interpretazione è errata, poiché non conforme alla cor- retta lettura dell’art. 4 delle condizioni generali di polizza. 28. Secondo giurisprudenza consolidata, difatti, la clausola che prevede il risarcimento per danni causati da “fatto accidentale” non esclude i fatti colposi, poiché ciò renderebbe nullo il contratto assicu- rativo per inesistenza del rischio, dato che il caso fortuito non genera responsabilità: “fatto accidentale” va inteso come fatto non doloso, quindi anche colposo, non già come evento fortuito (Cass. Sez. 6-3, 29/07/2022, n. 23762, Rv. 665676- 01, che richiama Cass. Sez. 3, 20/12/1972, n. 3646, Rv. 361672-01; e anche Cass. Sez. 3, 26/02/2013, n. 4799, Rv. 625316-01, Cass. Sez. 3, 30/03/2010, n. 7766, Rv. 612323-01, Cass. Sez. 3, 28/02/2008, n. 5273, Rv. 601755- 01, Cass. Sez. 3, 10/04/1995, n. 4118, Rv. 491716-01). 29. In ogni caso, poi, che il danno da rottura – accidentale o meno – della conduttura fosse da ricomprendere nella garanzia assicu- rativa, è conclusione imposta da quella che, a giudizio di questo Colle- gio, è la corretta esegesi dell’art. 4 delle condizioni generali di assicu- razione, includente nei rischi coperti dalla polizza la responsabilità per danni da «contaminazione (…) provocati da sostanze fuoriuscite a se- guito di rottura accidentale di impianti (…) o condutture». 16 30. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la clausola di esclusione “3.F” non può essere interpretata nel senso di escludere ogni danno da infiltrazione d’acqua, perché grammatical- mente e sintatticamente si riferisce ai danni subiti da acque, terreni o colture (es. inquinamento di acque, infiltrazione di terreni, contamina- zione di colture), non ai danni causati da infiltrazioni d’acqua. Diversa- mente opinando, il testo sarebbe incoerente e privo di senso. 31. Per una dettagliata motivazione sull’interpretazione del ne- gozio in esame, si rinvia (ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.) alle conformi pronunce di questa Corte (Cass. 42108/2021, 7175/2022, 30122/2023, 25125/2025), che hanno già respinto la tesi sostenuta dalla compagnia in controversie in tutto sovrapponibili alla presente. 32. Col quinto motivo si deduce la «violazione e falsa applica- zione degli artt. 112, 167 co. 1 e 2 c.p.c. e 1372 co. 1 c.c. nonché dell’art. 6, punto 6.a, sezione I, del contratto assicurativo, in relazione all’art. 360 co.1, n.4, c.p.c., per avere ritenuto che l’“eccezione” riguar- dante la mancata applicazione della franchigia fosse una vera e propria “domanda” omessa nelle conclusioni del primo atto difensivo della ri- corrente ovvero un’eccezione in senso proprio, sottoposta alle deca- denze previste dall’art. 167 co. 2 c.p.c., anziché considerarla una mera difesa, non sottoposta ad alcuna preclusione e rientrante nell’alveo del primo comma del suddetto articolo, così disapplicando la franchigia in violazione del contratto le cui disposizioni hanno forza di legge tra le parti ex art. 1372 co. 1 c.c..». 33. Il motivo è fondato. 34. La Corte d’appello, pur rilevando che, nella comparsa di co- stituzione e risposta della Unipolsai Assicurazioni, era stata espressa- mente indicata la necessità di detrarre dall’indennizzo la franchigia con- trattuale di Euro 1.500,00, ha ritenuto che la mancata reiterazione 17 dell’istanza al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado costituisse impedimento alla sua trattazione in appello. 35. Al contrario, «il superamento della franchigia è un fatto co- stitutivo della domanda, perché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata … di giovarsi della manleva pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo» (Cass. Sez. 3, 21/11/2019, n. 30524); pertanto, qualora il limite della franchigia sia stato introdotto – come circostanza fattuale – entro le preclusioni assertive (come è pacificamente avvenuto nel caso de quo, limitata- mente alla franchigia di Euro 1.500, non risultando mai dedotta in pre- cedenza una franchigia di Euro 5.000), la sua applicazione non richiede un’esplicita domanda della compagnia assicurativa (da coltivare anche nella precisazione delle conclusioni), né dev’essere riproposta in ap- pello se non accolta dal primo giudice. 36. Il sesto motivo – col quale si lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1, n.4 c.p.c., per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di ripetizione della franchigia contrattuale corrisposta ai danneggiati in esecuzione della sentenza di primo grado, ritenendo che tale domanda di ripetizione dovesse esser fatta valere con richiesta stragiudiziale nonostante Ac- quaenna s.c.p.a. avesse chiesto una garanzia totale senza applicazione della franchigia che, in ogni caso, il Giudice avrebbe dovuto applicare anche d’ufficio avendo il contratto forza di legge tra le parti» – resta assorbito dall’accoglimento del quinto. 37. Spetterà, dunque, al giudice del rinvio disporre l’eventuale restituzione della somma eccedente già versata in conseguenza della sentenza di primo grado se questa è oggetto di riforma, senza che oc- corra – giova precisarlo – il ricorso ad alcun autonomo procedimento stragiudiziale (come sembra invece ritenere il giudice a quo). 18 38. Per quanto sinora esposto (in particolare, in relazione al quinto motivo), la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il quinto motivo;
rigetta il primo e il quarto motivo;
dichiara inammissibile il terzo motivo;
dichiara assorbiti il secondo e il sesto motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 25 novembre 2025. Il Consigliere estensore (VA NI) Il Presidente (FR De FA)