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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/10/2024 da
1) con l'Avv. ANTONINI ALFREDO;
Parte_1
e
2) con l'Avv. ANTONINI ALFREDO;
Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 20.05.2006
(atto di matrimonio n. 50, P. 2, S. A. anno 2006)
□ separati consensualmente con verbale in data 11/09/2019 omologato con decreto del
30/09/2019 con i seguenti figli: nata il [...] e nata il [...]; Persona_1 Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/10/2024 , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. le figlie vengono affidate congiuntamente ai genitori, con collocazione abitativa e Per_1 Per_2 residenziale presso la madre;
2. la casa di abitazione famigliare, sita a Trieste in viale D'Annunzio n. 8, rimane assegnata alla sig.ra che ne è esclusiva proprietaria;
Pt_2
3. il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla sig.ra entro il 5 di ogni Pt_1 Pt_2 mese, l'importo mensile di € 350,00 per ciascuna di esse e quindi totali € 700,00 ed una tessera benzina per un importo mensile di € 100,00;
4. gli importi di cui al punto 3, saranno aggiornati annualmente ai sensi dell'indice ISTAT, con decorrenza dall'1.1.2026;
5. il sig. terrà a proprio carico il costo della Scuola “Il Castelletto”, dove la figlia è Pt_1 Per_2 iscritta per l'A/A 2024/2025;
6. il sig. contribuirà alle spese straordinarie per le figlie, concordate e approvate da lui e dalla Pt_1 sig.ra come da protocollo del Tribunale di Trieste, in ragione del 50% a decorrere Pt_2 dall'omologazione del divorzio, versando gli importi alla sig.ra sulla base di opportuna e Pt_2 congrua documentazione;
7. la sig.ra potrà beneficiare delle detrazioni IRPEF per figli a carico e dell'assegno unico Pt_2 universale per le figlie, nella misura del 100%; il sig. dichiara dunque di rinunciare agli stessi;
Pt_1 solo nel caso in cui il sig. dovesse chiudere la sua ditta individuale Phoenix Energia ed essere Pt_1 assunto come dipendente, le detrazioni IRPEF e l'assegno universale appena menzionati, verranno ripartiti nella misura del 50% fra la sig.ra e il sig. Pt_2 Pt_1
8. il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie a piacimento, previo accordo con la sig.ra e Pt_1 Pt_2 con le medesime, nonché in considerazione delle loro esigenze di studio, sport, svago e vita ordinaria;
9. i coniugi autorizzazione il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con l'inserimento delle figlie in quelli di entrambi;
”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non siano in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 20/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott. Filomena Piccirillo dott. Anna Lucia Fanelli