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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 18.3.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9458/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], il [...], c.f. , residente in [...] Parte_1 C.F._1
Via Zio Martino n. 21, elettivamente domiciliato in Catania Via Canfora n. 26, presso lo studio dell'avv. Mario Tramontana, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. CP_1
, titolare dell'omonima ditta sita in AN (CT) via Giorgio Sidney C.F._2
Sonnino 10/B, P.Iva rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Carmelo P.IVA_1
Moschella; Resistente
E CONTRO
c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. Livia Gaezza;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2022, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione Parte_1
di giudice del lavoro, esponendo: 1) di avere lavorato senza contratto per 3 settimane a gennaio
2014, 3 settimane a febbraio 2014 e l'intero mese di maggio fino al 17 giugno 2014 alle dipendenze
CP_ della resistente, svolgendo le mansioni di auto-carrozziere; 2) che, dal 18 giugno 2014, è stato formalmente assunto dalla ditta resistente, con contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di rifinitore carrozzeria, Livello 2 B del C.C.N.L. Metalmeccanici – Artigiani Operai –
(regolarizzato per 8 ore giornaliere/40 ore settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì); 3) che, da gennaio 2015, il contratto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato (regolarizzato per 8 ore giornaliere/40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì); 4) che, per tutti e tre i periodi, ha di fatto lavorato continuativamente dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30, per un totale di 9,30 ore giornaliere e 46,50 ore settimanali presso i locali della ditta siti in AN
(CT), Via Giorgio Sidney Sonnino n. 10/B; 5) che era soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di , il quale provvedeva al pagamento della retribuzione che, per il CP_1
periodo in nero, avveniva in contanti e per il periodo regolarizzato tramite bonifico bancario;
6) che la retribuzione percepita dal ricorrente è stata inferiore rispetto a quella che avrebbe dovuto percepire in base alle ore effettivamente lavorate;
7) che il lavoro svolto consisteva nel riparare e rifinire la carrozzeria delle automobili;
8) che, per il periodo tra il 15.3.2020 ed il 5.4.2021 è stato posto in cassa integrazione, ad eccezione di 2 settimane a Luglio 2020, l'intero mese di Agosto 2020
e 3 settimane ad ottobre 2020; 9) che il rapporto di lavoro si è protratto fino all'11.10.2021, giorno CP_ in cui il ricorrente si è dimesso per giusta causa;
10) che ha diffidato la resistente a corrispondere la somma complessiva di € 54.392,01, per le spettanze dovute a titolo di ratei della
13^ mensilità 2020, lavoro straordinario, ferie non godute (in quanto i giorni di malattia venivano sistematicamente imputati come ferie), T.F.R. per il lavoro effettivamente svolto (avendo ricevuto solo € 7.370,54 già detratta dalla somma richiesta in ricorso).
Il ricorrente ha quindi così concluso: “• accertare e dichiarare che il Sig. , n.q. di CP_1
titolare dell'omonima ditta individuale, era il datore di lavoro del ricorrente, da Gennaio 2014 all'11
Ottobre 2021; • accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato, stabilmente e non occasionalmente, attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze del resistente, Sig.
[...]
n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, da Gennaio 2014 all'11 Ottobre 2021; • CP_1
accertare, dichiarare e/o confermare che le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrate nel Livello “2B” - Settore “Metalmecanici – Artigiani Operai” (livello di inquadramento previsti dal CCNL di categoria). • conseguentemente condannare, il Sig. , n.q. di CP_1
titolare dell'omonima ditta individuale, a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €
54.392,01 (Euro Cinquantaquattrotrecentonovantadue/01) a titolo di differenze retributive, ratei di
13ª mensilità, lavoro straordinario diurno, ferie non effettivamente godute, T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
• condannare, il Sig. , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, al risarcimento CP_1
per la mancata corresponsione dei contributi previdenziali effettivamente dovuti, giusta liquidazione del CTU;
• condannare, il Sig. , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, alla CP_1
rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con memoria depositata il 12.1.2023 si è costituita tempestivamente la ditta individuale di
[...]
, esponendo: a) che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta dal 18.6.2014 CP_1
all'11.10.2021, con qualifica di rifinitore di carrozzeria, Liv. 2/B del CCNL Metalmeccanici – Artigiani
Operai, presso la sita in AN (CT), via Giorgio Sidney Sonnino n. 10/B, dal lunedì Parte_2
al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, ed è stato regolarmente retribuito in ragione delle mansioni svolte, delle giornate e dell'orario di lavoro prestato;
b) che, nel periodo tra il
15.3.2020 ed il 5.4.2021, il ricorrente è stato posto in Cassa Integrazione Guadagni, ad eccezione di agosto 2020, nel corso del quale ha lavorato per 2 settimane e goduto, per le altre 2 settimane, di ferie retribuite;
c) che, nel corso del rapporto, ha goduto delle ferie previste dal CCNL e non risponde al vero la circostanza secondo cui i giorni di malattia venivano imputati come ferie;
d) che, alla cessazione del rapporto per dimissioni volontarie del ricorrente, il resistente ha corrisposto le spettanze di fine rapporto, ivi compreso il TFR maturato nell'intero periodo, pari ad € 7.370,54.
Il resistente ha quindi chiesto di: “- Rigettare integralmente tutte le domande avanzate in ricorso poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti spiegati in motivazione;
- Condannare, per
l'effetto, il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio nella Parte_1
misura ritenuta di giustizia”. CP_ Con memoria depositata in data 9.1.2023 si è costituito l' evidenziando come l'eventuale riconoscimento della regolarizzazione contributiva richiesta possa avvenire nei limiti dei termini prescrizionali di legge e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte CP_ convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali e prove orali, l'udienza del 18.3.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
In ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., grava sul creditore l'onere di provare la sussistenza del titolo da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità per causa a sé non imputabile (Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle pretese creditorie de quibus, incombe sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del resistente e che tale rapporto si è svolto con modalità tali da far sorgere i crediti oggetto di domanda.
Con particolare riferimento all'orario di lavoro dedotto in ricorso come superiore a quello contrattualmente pattuito, va osservato che grava in capo al lavoratore ricorrente l'onere di provare la prestazione di lavoro oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte,
Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 12434/2006; Cass. n. 1389/2003).
In tema di riparto dell'onere della prova della prestazione di lavoro straordinario, consolidato è il principio, applicabile – per identità di ratio – anche alla materia della distribuzione dell'onere della prova dello svolgimento di lavoro supplementare e, dunque, prestato oltre il normale orario di lavoro dedotto in contratto, a mente del quale “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 1° settembre 1995 n. 9231 e 21 gennaio 1993 n. 739)” (così Cass. n. 3714/2019).
Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso (cfr. Cass. n. 16150/2018), dovendo essere fornita da questi la prova, non solo dell'esecuzione di attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro, ma altresì della puntuale collocazione temporale della stessa (Cass. n. 9906/2015). In altri termini, grava sul lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario l'onere di dimostrare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi.
Ebbene, a fronte delle specifiche contestazioni di parte resistente, l'istruttoria orale non ha fornito elementi decisivi a conforto delle tesi sostenute in ricorso.
Parte ricorrente ha innanzitutto dedotto che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non è iniziato con la stipula del contratto di lavoro in data 17.6.2014, atteso che, in precedenza, il ricorrente ha lavorato “in nero” per tre settimane nel mese di gennaio 2014, per tre settimane nel mese di febbraio 2014 e dall'inizio del mese di maggio fino al 17 giugno 2014. Il ricorrente ha inoltre aggiunto, di avere lavorato dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30, per un totale di 9,30 ore giornaliere e 46,50 ore settimanali, senza beneficiare di ferie.
Tuttavia, in base all'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'onere della prova a carico del lavoratore ricorrente non risulti assolto, in quanto, non essendo state acquisite dichiarazioni confessorie all'esito dell'assunzione degli interrogatori formali ammessi, le dichiarazioni dei testi escussi, uno di parte ricorrente (che ha rinunciato al secondo teste ammesso) e due di parte resistente, non hanno fornito riscontro probatorio alle allegazioni del Pt_1
Infatti, le dichiarazioni del teste di parte ricorrente, , del tutto difformi da quelle Testimone_1
rese dai due testi di parte resistente, appaiono poco attendibili, tenuto conto che il teste, cognato CP_ del ricorrente, ha riferito di avere lavorato assieme al presso la resistente e, in modo Pt_1
singolare, per un verso, ha dettagliatamente riferito i mesi – risalenti al 2014 – in cui il Pt_1
avrebbe lavorato in nero, l'orario di lavoro, le modalità della retribuzione (in contanti) del ricorrente e, per altro verso, non riesce a ricordare nitidamente il mese in cui - più di quattro anni dopo - egli stesso ha cessato di lavorare per la vicina Autocarrozzeria Coco (“Io ho lavorato presso
l'Autocarrozzeria Coco dal giugno 2016 fino al settembre o ottobre 2018”).
A ciò deve aggiungersi che il teste ha riferito che si iniziava a lavorare alle ore 8.00, precisando che era lui ad aprire l'officina e a volte anche a chiudere, in quanto aveva le chiavi, altrimenti “l'altro carrozziere di Nome il quale aveva le chiavi e provvedeva alla chiusura”. Il teste Pt_3
verosimilmente si riferisce a ”, escusso come teste alla medesima udienza, Testimone_2 Tes_3
che infatti ha riferito di essere “carrozziere” e di avere la disponibilità delle chiavi dell'officina, come affermato dal teste ma contraddicendo quest'ultimo in quanto ha poi riferito: “Voglio Tes_1
precisare che io detengo le chiavi dell'autocarrozzeria e la mattina giungo normalmente alle ore
8.00, dette chiavi sono detenute anche da ”. Persona_1
Pertanto, se appare provato che le chiavi dell'officina fossero nella disponibilità del carrozziere
, i due predetti testi si contraddicono sull'identità dell'altro dipendente che Parte_4
detenesse le chiavi. In particolare, tra la dichiarazione del teste secondo cui le altre chiavi Tes_1
le deteneva egli stesso) e la dichiarazione del teste (secondo cui erano detenute da Testimone_2
) deve ritenersi maggiormente attendibile la dichiarazione di quest'ultimo, in Persona_1
quanto, curando l'apertura e la chiusura dell'officina, era certamente a conoscenza dell'altro soggetto che aveva la disponibilità delle chiavi, con il quale ragionevolmente si coordinava in caso di proprio impedimento a provvedere all'apertura o alla chiusura. Pertanto, deve ritenersi che il teste contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, non Tes_1
avesse la disponibilità delle chiavi e non potesse quindi provvedere all'apertura dell'officina alle ore
7.30-7.45 per consentire il riferito inizio della giornata lavorativa alle ore 8.00.
Pertanto, le dichiarazioni del predetto teste non forniscono un attendibile riscontro probatorio in merito al periodo di lavoro in nero, alla retribuzione ed all'orario di lavoro di . Parte_1
Tale riscontro probatorio non emerge neppure dalle dichiarazioni degli altri testi escussi.
Infatti, il teste ha dichiarato che il ricorrente ha iniziato a lavorare alle Parte_4
CP_ dipendenze della resistente a partire dal giugno 2014: “Conosco il OR in Parte_1
quanto siamo stati colleghi di lavoro, dal giugno del 2014, ricordo quel periodo in quanto faccio il compleanno, fino a ottobre 2021”.
La successiva dichiarazione “È vera la circostanza, per quel che ricordo ed ho anticipato, il OR
ha lavorato alle dipendenze della ditta dal giugno 2017 all'ottobre 2021”, reca Pt_1 CP_1
l'indicazione di un anno (2017) diverso da quello (2014) precedentemente riferito dal teste medesimo. Tale circostanza, tuttavia, appare costituire una imprecisione che non infirma l'attendibilità del teste, dovendosi osservare, per un verso, che è pacifico tra le parti che il rapporto
è comunque iniziato nell'anno 2014 (e non 2017), e, per altro verso, che tale dichiarazione è stata resa rispondendo al capitolo di prova n. 1 della memoria di costituzione (“Vero o no che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del sig. dal 18 giugno del 2014 fino all'11 ottobre del CP_1
2021 con qualifica di rifinitore di carrozzeria”) e contiene la conferma sia della circostanza di cui al predetta capitolo (“È vera la circostanza”), sia della precedente dichiarazione per cui il rapporto è sorto nel 2014 (“per quel che ricordo ed ho anticipato”).
Il teste , il quale disponeva delle chiavi dell'officina e quindi ne curava Parte_4
l'apertura e la chiusura, ha poi dichiarato: “l'orario di lavoro osservato dal lo stesso è il Pt_1
seguente: dal lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, poteva capitare che si ritardasse di qualche 10 minuti un quarto d'ora la chiusura, e comunque vi era pausa caffè durante la giornata. Voglio precisare che io detengo le chiavi dell'autocarrozzeria e la mattina giungo normalmente alle ore 8.00, dette chiavi sono detenute anche da . […] Persona_1
Ribadisco che il OR non ha lavorato nel periodo da gennaio 2014 al 17 giugno 2014, e Pt_1
quindi non osserva nessun orario, e ribadisco anche che l'orario di lavoro è sempre stato quello che ho già riferito dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00”. Pertanto, l'orario di lavoro del ricorrente era di 40 ore settimanali, conformemente a quanto indicato nel contratto individuale di lavoro e contrariamente a quanto dedotto in ricorso (dalle ore
8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30, per un totale di 46,50 ore settimanali).
Parimenti, il teste ha riferito che “il OR ha lavorato presso i locali Persona_1 Parte_1
siti in AN, Via Sidney Sonnino ed ha osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00”, confermando così l'orario lavorativo settimanale di 40 ore risultante dal contratto individuale di lavoro.
Con riferimento alla dedotta mancata fruizione di ferie, i testi escussi hanno riferito che i lavoratori fruivano di quattro settimane all'anno di ferie, due ad agosto e due nel periodo natalizio in coincidenza con la chiusura dell'officina.
In particolare, il teste ha dichiarato: “E' vero che nel 2020 il ha nel mese di Testimone_2 Pt_1
agosto lavorato due settimane e goduto di ferie per altre due settimane. Lo ricordo, in quanto in tale mese vi è la chiusura per 10 giorni, a parte sabato e domenica dell'esercizio. […] Posso dire che io personalmente ho goduto sempre di quattro settimane all'anno di ferie, penso che la stessa cosa sia avvenuta per il OR , anche perché nel mese di dicembre l'autocarrozzeria rimaneva Pt_1
chiusa 10 giorni. […] Ribadisco quanto detto prima, l'autocarrozzeria chiudeva sia ad agosto che a dicembre e dunque tutti i lavoratori godevano di quattro settimane di ferie”.
Il teste ha riferito: “Non ricordo con esattezza se il abbia o meno lavorato nell'agosto Per_1 Pt_1
del 2020, posso però dire che quando si va in ferie si va tutti quanti e da quando ci sono io si è andati sempre in ferie. Nel mese di agosto si andava e si va in ferie per quindici giorni. […] Posso dire che da quando lavoro nell'azienda di cui è titolare , noi lavoratori godevamo di un mesetto CP_1
di ferie l'anno, e di tali ferie ne godevamo tutti, quindi l'azienda in tali periodi rimaneva chiusa. […]
Posso dire che da quando lavoro nell'azienda di cui è titolare , noi lavoratori CP_1
godevamo di un mesetto di ferie l'anno, e di tali ferie ne godevamo tutti, quindi l'azienda in tali periodi rimaneva chiusa”.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria risulta comprovato che il ricorrente ha beneficiato di quattro settimane di ferie annue e cioè di venti giorni all'anno, corrispondenti ai giorni di ferie che lo stesso ricorrente indica come spettanti, per ciascuno degli anni interamente lavorati, nei propri conteggi
(pag. 7) ai fini del calcolo della pretesa indennità sostitutiva.
Peraltro, la dedotta circostanza per cui le ferie sarebbero state solo fittiziamente concesse in quanto i giorni di malattia venivano computati come giorni di ferie, oltre che non provata, contrasta con le dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno riferito che le ferie erano effettivamente fruite dai lavoratori per due settimane ad agosto e due settimane nel periodo natalizio, periodi in cui, tra l'altro, l'officina rimaneva chiusa.
Da ciò consegue l'infondatezza delle pretese creditorie per differenze retributive per il lavoro svolto nei mesi di gennaio, febbraio, maggio e giugno 2014, per lavoro straordinario, per indennità sostitutiva per ferie non godute e per incidenza sul TFR.
Il ricorrente ha poi dedotto di non aver ricevuto i ratei della 13^ mensilità per il lavoro svolto nel
2020 e, nei conteggi allegati al ricorso, il relativo credito risulta quantificato in € 640,00.
Tale credito non risulta essere stato specificamente contestato, nell'an e nel quantum, da parte resistente, la quale si è limitata ad affermare genericamente che tutti gli importi indicati nelle buste paga sono stati corrisposti al ricorrente. Tuttavia, in disparte la circostanza che non si rinviene dalle buste paga in atti (non risulta prodotta quella del dicembre 2020) alcun riferimento al versamento della tredicesima mensilità 2020, va osservato che le buste paga sono comunque documenti di formazione datoriale, inidonei a fornire prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione a carico del datore di lavoro. CP_ Pertanto, in accoglimento della relativa domanda, la resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 640,00 a titolo di tredicesima mensilità, oltre € 47,40 per la relativa incidenza sul TFR ex art. 2120 c.c., oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione del credito al soddisfo.
Parte ricorrente ha poi formulato una domanda risarcitoria per la mancata corresponsione dei contributi previdenziali effettivamente dovuti, mentre non risulta formulata alcuna domanda di CP_ condanna del datore di lavoro a versare all' i contributi omessi.
Stante l'accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda relativa alla tredicesima mensilità
2020, la domanda risarcitoria va esaminata solo in relazione ai contributi omessi rispetto a quest'ultima.
L'art. 2116 comma 2 c.c. stabilisce: “Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
La Suprema Corte ha precisato che “In tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante” (Cass. sez. lav., 30/10/2018, n.27660).
Nella specie, la domanda risarcitoria non può essere accolta, in quanto non risultano integrati i presupposti per la risarcibilità di danno patrimoniale attuale, non essendo intervenuta la prescrizione quinquennale del credito contributivo al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Considerato l'esito del giudizio con accoglimento solo parziale del ricorso e rigetto della maggior parte delle restanti domande, le spese processuali sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, condanna ditta individuale al pagamento Parte_5
della somma complessiva di € 687,40, di cui € 640,00 a titolo di tredicesima mensilità 2020 ed €
47,40 per la relativa incidenza sul TFR, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Catania, 25.3.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi