Art. 1. Articolo unico.
La "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica", eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528 , e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi tassa, imposta o diritto stabilito dalle leggi generali e speciali.
Per quanto riguarda le imposte dirette, la equiparazione suddetta concerne esclusivamente i redditi propri dell'Ente.
I lasciti e le donazioni in favore dell'Ente sono esenti da ogni specie di imposte, tasse e tributi, fatta eccezione per l'imposta sul valore netto globale di successione, la quale e' dovuta nella misura ridotta stabilita dall' art. 7 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 90 .
La "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica", eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528 , e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi tassa, imposta o diritto stabilito dalle leggi generali e speciali.
Per quanto riguarda le imposte dirette, la equiparazione suddetta concerne esclusivamente i redditi propri dell'Ente.
I lasciti e le donazioni in favore dell'Ente sono esenti da ogni specie di imposte, tasse e tributi, fatta eccezione per l'imposta sul valore netto globale di successione, la quale e' dovuta nella misura ridotta stabilita dall' art. 7 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 90 .