Articolo 1 della Legge 26 febbraio 1949, n. 132
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30 aprile 1949
Art. 1. Articolo unico.

La "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica", eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528 , e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi tassa, imposta o diritto stabilito dalle leggi generali e speciali.
Per quanto riguarda le imposte dirette, la equiparazione suddetta concerne esclusivamente i redditi propri dell'Ente.
I lasciti e le donazioni in favore dell'Ente sono esenti da ogni specie di imposte, tasse e tributi, fatta eccezione per l'imposta sul valore netto globale di successione, la quale e' dovuta nella misura ridotta stabilita dall' art. 7 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 90 .

Entrata in vigore il 30 aprile 1949