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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1706 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 10.02.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Isabella MARIANI Presidente dott. Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 16.10.2020 al n. 1706 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza DEL Tribunale di Lucca n.531/2020 pubblicata il 16/06/2020
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Trabella Parte_1 procura in atti
- appellante - contro ; Controparte_1
- appellato contumace- e avente ad oggetto: .opposizione a decreto ingiuntivo
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca – Dott. Lucente, n. 531/2020 pubbl. il 16.6.2020, RG 1266/2018 – Rep. n. 1111/2020 del 17.06.2020, ed in accoglimento del motivo d'appello sviluppato con il presente atto, disporre che parte convenuta/opposta – appellata sia condannata al pagamento, in favore di parte attrice/opponente – appellante, di una quota parte delle spese legali del primo grado che, in applicazione dei principi richiamati in atto, si indica, alla luce della parziale soccombenza determinata dal rigetto della domanda riconvenzionale, nella misura del 50% - o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia – ovverosia euro 3.828,17 ex DM 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni. Con vittoria di onorari e spese anche del presente grado di giudizio””;
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - I.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva, che in riforma della sentenza impugnata,
[...] [...] fosse condannata al pagamento, in favore dell'appellante, di una CP_1 quota delle spese legali del primo grado di giudizio, da calcolarsi nella misura del 50%, per l'importo di euro 3.828,17.
Così nella sentenza impugnata: “ proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 5416/2017 del
12/01/2018, con cui gli veniva intimato di pagare a la somma Controparte_1 complessiva di €. 6.771,00 Iva compresa, oltre spese della procedura monitoria,
a saldo del compenso per l'attività di mediazione conclusa con la stipula del contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da e Controparte_2 CP_3
del 2-8-2016. Esponeva che già con missiva del 22-7-2017 il mediatore
[...] aveva chiesto il pagamento di una percentuale del 2%, calcolato sul prezzo pattuito di €. 555.000,00; sosteneva che la pretesa era infondata in quanto le parti avevano pattuito la minore percentuale del 1%, già pagata, e per tale ragione chiedeva la revoca del decreto opposto. In via riconvenzionale chiedeva la restituzione della somma di €. 660,00 oltre Iva, pari alla differenza era il prezzo pattuito ed il reale valore dell'immobile per vizi emersi successivamente alla stipula del preliminare, per i quali aveva in via transattiva accettato una riduzione del prezzo ad €. 495.000,00. La convenuta si costituiva esponendo che l'immobile era già stato oggetto di una precedente proposta d'acquisto il 1-5-2016 da parte di convivente del nella quale veniva pattuita una Persona_1 Parte_1 percentuale del 2%, e che essendo il con il preliminare del 2-8-2016, Parte_1 subentrato alla si era obbligato anche al pagamento della provvigione Persona_1 nella misura precedentemente pattuita. Quanto alla domanda riconvenzionale, sosteneva che l'affare da cui nasceva il suo diritto di mediazione si era concluso al momento della stipula del preliminare, e che non potevano incidere sul suo compenso circostanze relative alla situazione urbanistica dell'immobile che il compratore aveva avuto la possibilità di verificare approfonditamente prima della conclusione del preliminare. Chiesta e concessa la provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita con interrogatorio formale e prova per testi, e successivamente ne veniva disposta la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., con termine per il deposito di memorie conclusionali”
Il Tribunale riteneva l'insussistenza del credito vantato dalla società di C mediazione respingeva, infatti, la tesi secondo cui il Controparte_1 sarebbe subentrato nella proposta d'acquisto della in Parte_1 Persona_1
2 quanto il contratto preliminare dal medesimo sottoscritto non indicava alcuna percentuale per la mediazione. Secondo il giudicante la precedente pattuizione tra la e la società di mediazione, contenuta nella proposta d'acquisto Persona_1 non seguita dalla stipula del preliminare, non era sufficiente a vincolare
Il Tribunale riteneva provato che quest'ultimo ed il legale Parte_1 rappresentante della società di mediazione avessero pattuito una percentuale per la mediazione dell'1%: tale circostanza risultava dalla registrazione di una conversazione prodotta dalla parte opponente, non contestata dalla controparte, ed era stata confermata dalla testimonianza della Il Tribunale Persona_1 riteneva altresì che la testimonianza resa dalla relativa ad un incontro Pt_2 successivo in cui il legale rappresentante della società di mediazione aveva comunicato la percentuale del 2%, fosse irrilevante perché non collocata temporalmente e non idonea a provare una modifica consensuale del precedente accordo. Il giudice di prime cure valutava inoltre come infondata la domanda riconvenzionale dell'opponente, basata sui vizi urbanistici dell'immobile, in quanto tali vizi erano noti o conoscibili da prima della stipula del Parte_1 preliminare;
¸essi pertanto non potevano incidere sul diritto alla provvigione, maturato in base al prezzo pattuito. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Lucca, all'esito dell'istruttoria, accoglieva l'opposizione proposta dal Parte_1 revocando il decreto ingiuntivo opposto. Rigettava la domanda riconvenzionale dell'opponente e compensava le spese in considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti.
II. appellava la sentenza in punto di regolamentazione Parte_1 delle spese di lite. Censurava in particolare la decisione nella parte in cui affermava che, in ragione dell'accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo con contestuale rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente volta ad ottenere la restituzione di euro 732,00 versati in eccedenza, si era verificata una paritetica “reciproca soccombenza”.
Sosteneva che il giudice di prime cure non aveva fatto corretta applicazione dei parametri e dei principi di prevalenza e causalità in base ai quali la parte opposta doveva invece essere condannata a rifondere all'appellante una quota parte delle spese legali sostenute nel giudizio di primo grado, indicata nella misura del 50% , così determinata in considerazione della prevalente soccombenza di . L'appellante richiamava l'art. 92, comma 1, Controparte_1 seconda parte, c.p.c, che prevede la possibilità di condannare alle spese anche la parte vittoriosa, sottolineando la natura eccezionale di tale disposizione
3 rispetto al principio generale della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c. Il
Tribunale non aveva correttamente valutato la “prevalente soccombenza” delle parti, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità; ciò tenuto in considerazione che tra la domanda principale avanzata dall' appellante (accolta)
e la riconvenzionale (respinta), la seconda rivestiva, specie sotto il carattere quantitativo, un ruolo meramente accessorio e marginale, sussistente in rapporto di 1 a 10 circa, tra le rispettive quantificazioni economiche.
Sosteneva altresì che il rigetto della domanda accessoria di danni per lite temeraria (ex art.96 c.p.c.) non configurava una reciproca soccombenza tale da giustificare la compensazione, soprattutto a fronte dell'integrale accoglimento della domanda principale. Deduceva, infine, che la condotta processuale della appellata aveva reso necessario l'intero processo di merito;
l'onere processuale C prevalente – e quasi esclusivo – era da attribuirsi alla Controparte_1 che aveva avanzato pretese infondate, sulla scorta di affermazioni che si erano rilevate false. La negazione di fatti storici realmente accaduti, unitamente al tentativo di allegare altri fatti falsi e, comunque, non provati, aveva dato origine ad un'azione giudiziaria, improvvida e ad una temeraria resistenza in giudizio in sede di opposizione. Tale condotta, improntata alla violazione dei canoni di correttezza e probità, doveva essere tenuta in considerazione ai fini della ripartizione delle spese legali che andavano poste, almeno per la quota percentuale del 50%, a carico della parte opposta.
Nessuno si costituiva per parte appellata , nonostante la regolarità della notifica.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. L'appello è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di appello è volto a censurare unicamente la parte della sentenza di primo grado relativa al regolamento delle spese di lite . Pertanto, in ossequio al principio di acquiescenza e alla preclusione derivante dal mancato gravame, deve ritenersi formato il giudicato interno in relazione a tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, le quali non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'appellante.
4 La disciplina di riferimento per il sindacato sulla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite disposta in sentenza, è rinvenibile negli articoli
91 e 92 del codice di procedura civile.
L'articolo 91 cod. proc. civ. stabilisce il principio generale della soccombenza, in virtù del quale il giudice, nel regolare le spese processuali, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa. L'articolo
92 cod. proc. civ., al comma 2, prevede una deroga al predetto principio, consentendo la compensazione, anche parziale, delle spese di lite in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, ovvero di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti.
Secondo il pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la compensazione delle spese, parziale o totale, ai sensi dell'articolo
92, comma 2, cod. proc. civ., rientra nel prudente apprezzamento del giudice e si fonda su un potere di natura discrezionale, il cui limite è rappresentato dall'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. La discrezionalità del giudice nell'individuazione delle suddette ipotesi costituisce il tratto caratterizzante la disciplina in materia e trova applicazione anche in caso di soccombenza reciproca, ipotesi in cui il giudice non è vincolato da criteri rigidi, ma esercita un potere discrezionale. Nell'esercizio di tale discrezionalità, il giudice deve tuttavia attenersi a criteri di equità e ragionevolezza, che impongono di valutare la misura in cui ciascuna parte risulti, contestualmente, vittoriosa e soccombente. Nel caso di specie, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio, motivandola con riferimento alla reciproca soccombenza delle parti. Tuttavia, la Corte ritiene che il giudice, nel disporre la compensazione integrale delle spese, non abbia adeguatamente valutato l'incidenza della decisione sulle rispettive posizioni processuali;
il grado di soccombenza non può infatti prescindere dal contenuto delle rispettive domande respinte. Il Tribunale, nella regolamentazione delle spese di lite, avrebbe dovuto valorizzare l'accoglimento integrale della domanda principale svolta dall'opponente, odierno appellante, che ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel ricostruire la dinamica degli eventi il giudice ha accolto la versione dei fatti offerta dal totalmente disattendendo, Parte_1 sulla base delle risultanze istruttorie, la prospettazione di parte opposta. Deve pertanto ritenersi che l'accoglimento della domanda principale svolta dall'appellante assuma carattere di prevalenza rispetto alla soccombenza
5 derivante dal rigetto della domanda riconvenzionale dal medesimo avanzata, volta ad ottenere la restituzione di parte dell'importo già corrisposto alla controparte a causa dei vizi emersi successivamente alla stipula del preliminare.
La compensazione integrale delle spese di lite appare difficilmente conciliabile con la soccombenza prevalente della società opposta, le cui domande principali sono state integralmente rigettate dal giudice di prime cure. Pur considerando il rigetto della domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la riduzione dell'importo corrisposto, è indubbio il minor rilievo assunto da tale statuizione, ove si consideri l'esito complessivo del giudizio, conclusosi con l'accoglimento integrale della domanda principale del di revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
Tale complessivo assetto della decisione non è inficiato dal rigetto della domanda dell'opponente di condanna per lite temeraria, stante la natura accessoria di quest'ultima rispetto al nucleo centrale della controversia.
Pertanto, la compensazione integrale, disposta nonostante la chiara prevalenza della soccombenza della società opposta, necessita di adeguata rivalutazione alla luce dei principi generali in materia di spese processuali.
In conclusione, si ritiene che una corretta applicazione degli articoli 91 e 92 cod. imponga di commisurare l'importo delle spese gravanti su ciascuna parte al complessivo assetto di interessi stabilito in sentenza;
in tale ottica si reputa equo disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50% ponendo la residua metà a carico di parte appellata.
La sentenza andrà pertanto riformata nella parte in cui regolamenta le spese di lite, disponendo la condanna di parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, del 50% delle spese legali del primo grado di giudizio, liquidate sulla base dei parametri medi di cui al DM. 10.03.2014 n. 55, in complessivi euro
5.077,00, oltre accessori di legge.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, con riferimento ai parametri minimi. con esclusone della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa nella misura del 50% le spese del giudizio di primo
6 grado e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 del restante 50% delle spese che liquida per Parte_1
l'intero in euro 5.077,00, oltre accessori dovuti per legge;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, dei compensi del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €
1.700,00, oltre accessori dovuti per legge.
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. Il PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 10.02.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Isabella MARIANI Presidente dott. Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 16.10.2020 al n. 1706 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza DEL Tribunale di Lucca n.531/2020 pubblicata il 16/06/2020
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Trabella Parte_1 procura in atti
- appellante - contro ; Controparte_1
- appellato contumace- e avente ad oggetto: .opposizione a decreto ingiuntivo
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca – Dott. Lucente, n. 531/2020 pubbl. il 16.6.2020, RG 1266/2018 – Rep. n. 1111/2020 del 17.06.2020, ed in accoglimento del motivo d'appello sviluppato con il presente atto, disporre che parte convenuta/opposta – appellata sia condannata al pagamento, in favore di parte attrice/opponente – appellante, di una quota parte delle spese legali del primo grado che, in applicazione dei principi richiamati in atto, si indica, alla luce della parziale soccombenza determinata dal rigetto della domanda riconvenzionale, nella misura del 50% - o nella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia – ovverosia euro 3.828,17 ex DM 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni. Con vittoria di onorari e spese anche del presente grado di giudizio””;
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - I.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva, che in riforma della sentenza impugnata,
[...] [...] fosse condannata al pagamento, in favore dell'appellante, di una CP_1 quota delle spese legali del primo grado di giudizio, da calcolarsi nella misura del 50%, per l'importo di euro 3.828,17.
Così nella sentenza impugnata: “ proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 5416/2017 del
12/01/2018, con cui gli veniva intimato di pagare a la somma Controparte_1 complessiva di €. 6.771,00 Iva compresa, oltre spese della procedura monitoria,
a saldo del compenso per l'attività di mediazione conclusa con la stipula del contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da e Controparte_2 CP_3
del 2-8-2016. Esponeva che già con missiva del 22-7-2017 il mediatore
[...] aveva chiesto il pagamento di una percentuale del 2%, calcolato sul prezzo pattuito di €. 555.000,00; sosteneva che la pretesa era infondata in quanto le parti avevano pattuito la minore percentuale del 1%, già pagata, e per tale ragione chiedeva la revoca del decreto opposto. In via riconvenzionale chiedeva la restituzione della somma di €. 660,00 oltre Iva, pari alla differenza era il prezzo pattuito ed il reale valore dell'immobile per vizi emersi successivamente alla stipula del preliminare, per i quali aveva in via transattiva accettato una riduzione del prezzo ad €. 495.000,00. La convenuta si costituiva esponendo che l'immobile era già stato oggetto di una precedente proposta d'acquisto il 1-5-2016 da parte di convivente del nella quale veniva pattuita una Persona_1 Parte_1 percentuale del 2%, e che essendo il con il preliminare del 2-8-2016, Parte_1 subentrato alla si era obbligato anche al pagamento della provvigione Persona_1 nella misura precedentemente pattuita. Quanto alla domanda riconvenzionale, sosteneva che l'affare da cui nasceva il suo diritto di mediazione si era concluso al momento della stipula del preliminare, e che non potevano incidere sul suo compenso circostanze relative alla situazione urbanistica dell'immobile che il compratore aveva avuto la possibilità di verificare approfonditamente prima della conclusione del preliminare. Chiesta e concessa la provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita con interrogatorio formale e prova per testi, e successivamente ne veniva disposta la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., con termine per il deposito di memorie conclusionali”
Il Tribunale riteneva l'insussistenza del credito vantato dalla società di C mediazione respingeva, infatti, la tesi secondo cui il Controparte_1 sarebbe subentrato nella proposta d'acquisto della in Parte_1 Persona_1
2 quanto il contratto preliminare dal medesimo sottoscritto non indicava alcuna percentuale per la mediazione. Secondo il giudicante la precedente pattuizione tra la e la società di mediazione, contenuta nella proposta d'acquisto Persona_1 non seguita dalla stipula del preliminare, non era sufficiente a vincolare
Il Tribunale riteneva provato che quest'ultimo ed il legale Parte_1 rappresentante della società di mediazione avessero pattuito una percentuale per la mediazione dell'1%: tale circostanza risultava dalla registrazione di una conversazione prodotta dalla parte opponente, non contestata dalla controparte, ed era stata confermata dalla testimonianza della Il Tribunale Persona_1 riteneva altresì che la testimonianza resa dalla relativa ad un incontro Pt_2 successivo in cui il legale rappresentante della società di mediazione aveva comunicato la percentuale del 2%, fosse irrilevante perché non collocata temporalmente e non idonea a provare una modifica consensuale del precedente accordo. Il giudice di prime cure valutava inoltre come infondata la domanda riconvenzionale dell'opponente, basata sui vizi urbanistici dell'immobile, in quanto tali vizi erano noti o conoscibili da prima della stipula del Parte_1 preliminare;
¸essi pertanto non potevano incidere sul diritto alla provvigione, maturato in base al prezzo pattuito. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Lucca, all'esito dell'istruttoria, accoglieva l'opposizione proposta dal Parte_1 revocando il decreto ingiuntivo opposto. Rigettava la domanda riconvenzionale dell'opponente e compensava le spese in considerazione della parziale reciproca soccombenza delle parti.
II. appellava la sentenza in punto di regolamentazione Parte_1 delle spese di lite. Censurava in particolare la decisione nella parte in cui affermava che, in ragione dell'accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo con contestuale rigetto della domanda riconvenzionale dell'opponente volta ad ottenere la restituzione di euro 732,00 versati in eccedenza, si era verificata una paritetica “reciproca soccombenza”.
Sosteneva che il giudice di prime cure non aveva fatto corretta applicazione dei parametri e dei principi di prevalenza e causalità in base ai quali la parte opposta doveva invece essere condannata a rifondere all'appellante una quota parte delle spese legali sostenute nel giudizio di primo grado, indicata nella misura del 50% , così determinata in considerazione della prevalente soccombenza di . L'appellante richiamava l'art. 92, comma 1, Controparte_1 seconda parte, c.p.c, che prevede la possibilità di condannare alle spese anche la parte vittoriosa, sottolineando la natura eccezionale di tale disposizione
3 rispetto al principio generale della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c. Il
Tribunale non aveva correttamente valutato la “prevalente soccombenza” delle parti, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità; ciò tenuto in considerazione che tra la domanda principale avanzata dall' appellante (accolta)
e la riconvenzionale (respinta), la seconda rivestiva, specie sotto il carattere quantitativo, un ruolo meramente accessorio e marginale, sussistente in rapporto di 1 a 10 circa, tra le rispettive quantificazioni economiche.
Sosteneva altresì che il rigetto della domanda accessoria di danni per lite temeraria (ex art.96 c.p.c.) non configurava una reciproca soccombenza tale da giustificare la compensazione, soprattutto a fronte dell'integrale accoglimento della domanda principale. Deduceva, infine, che la condotta processuale della appellata aveva reso necessario l'intero processo di merito;
l'onere processuale C prevalente – e quasi esclusivo – era da attribuirsi alla Controparte_1 che aveva avanzato pretese infondate, sulla scorta di affermazioni che si erano rilevate false. La negazione di fatti storici realmente accaduti, unitamente al tentativo di allegare altri fatti falsi e, comunque, non provati, aveva dato origine ad un'azione giudiziaria, improvvida e ad una temeraria resistenza in giudizio in sede di opposizione. Tale condotta, improntata alla violazione dei canoni di correttezza e probità, doveva essere tenuta in considerazione ai fini della ripartizione delle spese legali che andavano poste, almeno per la quota percentuale del 50%, a carico della parte opposta.
Nessuno si costituiva per parte appellata , nonostante la regolarità della notifica.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. L'appello è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di appello è volto a censurare unicamente la parte della sentenza di primo grado relativa al regolamento delle spese di lite . Pertanto, in ossequio al principio di acquiescenza e alla preclusione derivante dal mancato gravame, deve ritenersi formato il giudicato interno in relazione a tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, le quali non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'appellante.
4 La disciplina di riferimento per il sindacato sulla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite disposta in sentenza, è rinvenibile negli articoli
91 e 92 del codice di procedura civile.
L'articolo 91 cod. proc. civ. stabilisce il principio generale della soccombenza, in virtù del quale il giudice, nel regolare le spese processuali, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa. L'articolo
92 cod. proc. civ., al comma 2, prevede una deroga al predetto principio, consentendo la compensazione, anche parziale, delle spese di lite in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, ovvero di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti.
Secondo il pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la compensazione delle spese, parziale o totale, ai sensi dell'articolo
92, comma 2, cod. proc. civ., rientra nel prudente apprezzamento del giudice e si fonda su un potere di natura discrezionale, il cui limite è rappresentato dall'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. La discrezionalità del giudice nell'individuazione delle suddette ipotesi costituisce il tratto caratterizzante la disciplina in materia e trova applicazione anche in caso di soccombenza reciproca, ipotesi in cui il giudice non è vincolato da criteri rigidi, ma esercita un potere discrezionale. Nell'esercizio di tale discrezionalità, il giudice deve tuttavia attenersi a criteri di equità e ragionevolezza, che impongono di valutare la misura in cui ciascuna parte risulti, contestualmente, vittoriosa e soccombente. Nel caso di specie, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio, motivandola con riferimento alla reciproca soccombenza delle parti. Tuttavia, la Corte ritiene che il giudice, nel disporre la compensazione integrale delle spese, non abbia adeguatamente valutato l'incidenza della decisione sulle rispettive posizioni processuali;
il grado di soccombenza non può infatti prescindere dal contenuto delle rispettive domande respinte. Il Tribunale, nella regolamentazione delle spese di lite, avrebbe dovuto valorizzare l'accoglimento integrale della domanda principale svolta dall'opponente, odierno appellante, che ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. Nel ricostruire la dinamica degli eventi il giudice ha accolto la versione dei fatti offerta dal totalmente disattendendo, Parte_1 sulla base delle risultanze istruttorie, la prospettazione di parte opposta. Deve pertanto ritenersi che l'accoglimento della domanda principale svolta dall'appellante assuma carattere di prevalenza rispetto alla soccombenza
5 derivante dal rigetto della domanda riconvenzionale dal medesimo avanzata, volta ad ottenere la restituzione di parte dell'importo già corrisposto alla controparte a causa dei vizi emersi successivamente alla stipula del preliminare.
La compensazione integrale delle spese di lite appare difficilmente conciliabile con la soccombenza prevalente della società opposta, le cui domande principali sono state integralmente rigettate dal giudice di prime cure. Pur considerando il rigetto della domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la riduzione dell'importo corrisposto, è indubbio il minor rilievo assunto da tale statuizione, ove si consideri l'esito complessivo del giudizio, conclusosi con l'accoglimento integrale della domanda principale del di revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
Tale complessivo assetto della decisione non è inficiato dal rigetto della domanda dell'opponente di condanna per lite temeraria, stante la natura accessoria di quest'ultima rispetto al nucleo centrale della controversia.
Pertanto, la compensazione integrale, disposta nonostante la chiara prevalenza della soccombenza della società opposta, necessita di adeguata rivalutazione alla luce dei principi generali in materia di spese processuali.
In conclusione, si ritiene che una corretta applicazione degli articoli 91 e 92 cod. imponga di commisurare l'importo delle spese gravanti su ciascuna parte al complessivo assetto di interessi stabilito in sentenza;
in tale ottica si reputa equo disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50% ponendo la residua metà a carico di parte appellata.
La sentenza andrà pertanto riformata nella parte in cui regolamenta le spese di lite, disponendo la condanna di parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, del 50% delle spese legali del primo grado di giudizio, liquidate sulla base dei parametri medi di cui al DM. 10.03.2014 n. 55, in complessivi euro
5.077,00, oltre accessori di legge.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, con riferimento ai parametri minimi. con esclusone della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa nella misura del 50% le spese del giudizio di primo
6 grado e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 del restante 50% delle spese che liquida per Parte_1
l'intero in euro 5.077,00, oltre accessori dovuti per legge;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, dei compensi del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €
1.700,00, oltre accessori dovuti per legge.
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. Il PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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