Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 0 2169/02 IN NOME DEL POPOL LA CORT SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MILEO Presidente R.G.N.489/00 Dott. Vincenzo Dott. Mario PUTATURO DONATI Consigliere Consigliere Cron. 5210 Dott. Ettore GIANNANTONIO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO MAMMONE Cons. Relatore Ud. 09/11/01 Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SI ZI, elettivamente domiciliato in Roma, via Merulana n. 234, presso l'avv. Cristina della Valle, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Oliva, per procura speciale a margine del ricorso;
ricorrente-
contro
ITALA s.p.a., in persona del Presidente sig. Vittorio Muolo, giá eletivamente domiciliata in Roma, piazza Mazzini n. 8, presso l'avv. Giuseppe Crimi, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Chiatante, per procura speciale a margine del controricorso;
e d'od'officio presso le Concellere della одвісіоргебно 4321 Corte di casserian. controricorrente 1 Qui avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2958/98 dell'1.12.98 (in causa n. 4994/97 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 9/11/2001 dal relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al RE di Brindisi depositato il 26.10.88 IB IG esponeva di aver lavorato alle dipendenze della s.p.a. Itala, con mansioni di cuoco in un albergo di proprietà della stessa, nei periodi maggio-ottobre degli anni 1985-86-87. Essendo stato in tutte le occasioni licenziato verbalmente, chiedeva che fossero dichiarati nulli o inefficaci, in via principale, il recesso esercitato dal datore il 20.10.85 e, in subordine, quello del 14.10.87, in entrambi i casi con risarcimento del danno. Costituitasi in giudizio, la convenuta deduceva che l'attore era stato assunto nei detti periodi con contratti di lavoro a tempo determinato, per cui, alla fine di ognuno di essi, gli era stata comunicata a titolo meramente ricognitivo la scadenza del termine, per cui non esisteva licenziamento. Ritenuta l'esistenza di singoli rapporti a termine, il RE rigettava la domanda, per cui il IB proponeva appello lamentando che nella specie non erano ravvisabili dei 2 Рец contratti a termine, come tali qualificabili sulla base della normativa in materia. Con sentenza del 18.6.93 il Tribunale, di Brindisi pur rilevando che il RE aveva errato a non considerare la questione della legittimità dell'apposizione del termine, riteneva che l'attore, accettando il t.f.r. alla fine di ogni singolo periodo di lavoro, aveva tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di tenere in vita il rapporto e che, quindi, il rapporto si era ogni volta risolto per mutuo consenso e non per licenziamento. A seguito di ricorso del IB, questa Suprema Corte con la sentenza 3.7.97 n. 5958 cassava la sentenza di appello rilevandone l'illogicità e la carenza di motivazione. Sotto il profilo dell'illogicità il Tribunale non aveva tenuto conto che l'accettazione della liquidazione, anche se non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dalla pronunzia di illegittimità del licenziamento, non sussistendo alcuna incompatibilità logica e giuridica tra l'accettazione della liquidazione e la volontà di ottenere la dichiarazione di detta illegittimità, al fine di conseguire l'ulteriore diritto alla riassunzione o al risarcimento del danno. Quanto alla carenza di motivazione, il Tribunale aveva omesso di prendere in considerazione la deposizione di un teste che aveva riferito delle modalità di risoluzione dei rapporti. оц 3 Riassunta dal IB la causa, il Tribunale di Lecce, designato quale giudice del rinvio, con sentenza dell'1.12.98 rigettava l'appello. L'attore, rilevava il giudice designato, aveva la piena consapevolezza del carattere stagionale del rapporto di lavoro, potendosi ciò desumere dal carattere dell'attività alberghiera e dal tenore della comunicazione verbale di conclusione del contratto data al personale dal datore di lavoro prima della chiusura di fine stagione, nonché dalla circostanza che il IB, al momento di accettare il t.f.r., aveva sottoscritto quietanze liberatorie con riferimento al lavoro prestato nei periodi di tempo coincidenti con l'attività stagionale dell'albergo. In detto contesto, il giudice, pur rilevando che il contratto di lavoro a tempo determinato non era stato stipulato correttamente sul piano formale, assegnava al comportamento complessivo dell'attore valore di accettazione del carattere stagionale del rapporto e riteneva che il rapporto fosse in tutte le occasioni cessato con il consenso di entrambe le parti, di modo che doveva escludersi l'esistenza di illegittimo licenziamento. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione con quatizo motiv il BE cui risponde con controricorso, illustrato con memoria, la soc. Itala. Motivi della decisione ош Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 383, C. 1, e 394 c.p.C., in relazione all'art. 360, n. 4, dello stesso codice. Sostiene parte ricorrente che a seguito della pronunzia di legittimità doveva ritenersi venuta meno solo la parte della sentenza del Tribunale di Brindisi ritenuta affetta dal vizio di motivazione e non quella altra, non interessata dalla cassazione, ove si affermava che il contratto di lavoro doveva essere considerato a tempo indeterminato per illegittima apposizione del termine. Non essendo stata questa parte della sentenza interessata da ricorso incidentale della soc. Itala, il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dell'erroneità della motivazione della sentenza cassata, lasciando ferma la statuizione non impugnata. Con il secondo motivo viene dedotto vizio di motivazione, per la parte della sentenza impugnata in cui si ritiene che l'attore avrebbe accettato la cessazione del rapporto, in presenza della chiusura dell'albergo in ragione della consapevolezza del carattere stagionale del rapporto. La sentenza non avrebbe, invece, considerato che un contratto di lavoro a termine non poteva considerarsi validamente instaurato e che, in ogni caso, nessuna prova era emersa a favore della stagionalità dell'albergo. Con il terzo motivo è dedotto ancora vizio di rilievo assegnato alla motivazione per l'indebito Ди 5 testimonianza del direttore dell'albergo, che aveva testualmente affermato che il licenziamento era stato comunicato verbalmente a tutto il personale, dalla quale avrebbe dovuto giungersi alla conclusione dell'esistenza della causa di inefficacia del licenziamento prevista dall'art. 2 della 1. 15.7.66 n. 604. Con il quarto motivo è dedotto un ulteriore vizio di motivazione, avendo il giudice di rinvio desunto l'accettazione della stagionalità del rapporto dalla quietanza del t.f.r., in contrario avviso da quanto detto nella sentenza di legittimità che aveva ritenuta illogico ' desumere la volontà di non mantenere in vita il vincolo dall'accettazione senza riserve dello stesso t.f.r. Il ricorso non è fondato. Il primo ed il secondo motivo partono dall'erroneo presupposto che la pronunzia del giudice di rinvio abbia proceduto - senza essere a ciò designato - ad una qualificazione giuridica del rapporto di lavoro diversa da quella cui era pervenuta la sentenza cassata, di modo che sarebbe violato il principio secondo cui il giudizio di rinvio costituisce non un nuovo giudizio di appello ma una prosecuzione del giudizio precedente. Nella realtà, mentre la sentenza cassata procedeva ad una valutazione sul piano giuridico del rapporto di lavoro, la sentenza di rinvio era chiamata a procedere ad una valutazione del comportamento ац 6 soggettivo del lavoratore, che la prima aveva effettuato in termini non corretti. In altre parole, il Tribunale di Lecce non modifica la valutazione giuridica compiuta dal Tribunale di Brindisi, ma ne prescinde, in quanto il compito affidatole da questa Corte era quello di riesaminare l'appello alla luce di una corretta considerazione del comportamento del lavoratore. Pertanto, tutte le valutazioni compiute dal giudice di rinvio sulla stagionalità sono ricollegabili esclusivamente all'indagine dallo stesso compiuta per risalire alla percezione soggettiva che ebbe il lavoratore interessato durante lo svolgimento del rapporto e valutare, secondo i corretti termini indicati, il significato da assegnare all'accettazione del trattamento di fine rapporto ed alle quietanze liberatorie rilasciate dal lavoratore. Tali considerazioni valgono, in particolare, ad escludere ogni rilevanza alla censura contenuta nel secondo motivo (avere il giudice di rinvio considerato stagionale il rapporto di lavoro, che, invece, giuridicamente tale non poteva essere considerato), in quanto l'indagine compiuta sul punto dal giudice di merito attiene esclusivamente alla consapevolezza del lavoratore, ma non alla natura giuridica del rapporto. Sulla base di un complesso iter argomentativo, basato sulla testimonianza del teste non considerato nella sentenza cassata e su una serie di valutazioni di merito, pertanto, il ам Tribunale di Lecce, con procedimento logico corretto ed immune da vizi, si è convinto che il IB alla fine del periodo di lavoro, sia nel 1985 che nel 1987 (che sono gli anni cui è riferita la domanda), invece di contestare l'esistenza di un illegittimo recesso, aveva nella realtà con ciò acconsentito a che il rapporto di lavoro cessasse, smentendo la tesi successivamente sostenuta in giudizio dell'indebito licenziamento. Sono infondati anche i motivi terzo e quarto. La valutazione della testimonianza, nell'ambito del complesso della motivazione, non assume affatto il "rango di elemento di perfezionamento di un improbabile disposto normativo", ma dell'iter argomentativo rappresenta solamente un tassello -sentenza impugnata (peraltro come già rilevato della correttamente articolato), in ossequio a quanto imposto dalla sentenza di cassazione (terzo motivo). Analogamente, l'accettazione del trattamento di fine rapporto non costituisce l'elemento risolutivo ai fini dell'accertamento della prestazione del consenso del lavoratore. Conformemente al principio enunziato dalla sentenza di cassazione, la sentenza di rinvio non trae elementi di convincimento dalla semplice accettazione del t.f.r., ma inserisce tale comportamento del lavoratore in un contesto più ampio, quale dato di considerazione inserito nel più vasto complesso degli elementi di fatto posti a base della motivazione (quarto 204 8 motivo). In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 9 novembre 2001 Il Presidente : Vincenzo Miles Айтани Пианистость Il Consigliere estensore: Dhill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 FEB. 2002 oggi, IL CANCELLIERE I D , SA O L S 0 L 1 A O , T . 3 B T 3 A I R 5 S D 'A E . P L A S N L T I E S 3 N D O -7 G P I O S -8 IM N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R O N T G T SE IS E IT L E G IR E A R D L L O E D 9