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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 13368/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 13368 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
, C.F. , difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
, C.F. , difesa da sé stessa Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti: Per parte ricorrente:
Si chiede che il Tribunale voglia rimodulare l'assegno di mantenimento, attualmente liquidato in euro 100 mensili, nonchè la misura di contribuzione alle spese straordinarie, attualmente integralmente a carico del sottoscritto deducente, in favore del figlio a carico della Per_1
madre secondo Equità tenendo presente il notevole patrimonio materno così come documentalmente provato e la circostanza per la quale , Per_1
ad eccezione di un pranzo settimanale, vive stabilmente con il sottoscritto, ferme per il resto le ulteriori conclusioni adottate.
Per parte resistente:
1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e, al verificarsi delle prescritte condizioni, lo scioglimento del matrimonio
2) disporsi per le restituzioni ritenute di giustizia, secondo un equo riparto di oneri economici, tenuto conto delle rispettive, documentate capacità di lavoro anche domestico e dell'apporto nella cura della famiglia.
Per il P.M.:
Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio anche accogliendo le istanze svolte nel ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.9.2023 esponeva che in Parte_1
data 2 febbraio 2007 era nato a [...], figlio legittimo dell'esponente e di;
che le parti in data 30 giugno 2007 Controparte_1
avevano contratto matrimonio adottando il regime della separazione dei beni;
che, a fine luglio 2022, l'esponente aveva lasciato la casa coniugale
Pag. 2 di 9 per inconciliabili divergenze, mettendo a disposizione comunque un congruo importo per il mantenimento del minore;
che da metà settembre
2022, , d'accordo con la propria madre, si era trasferito a vivere Per_1
con il padre presso l'abitazione della nonna paterna;
da quella data fino al deposito del presente ricorso , per sua espressa volontà, aveva Per_1
dormito dalla madre per non più di 20 notti recandosi a mangiare dalla stessa mediamente una volta ogni 10 giorni;
che l'esponente aveva fino ad ora provveduto integralmente a tutte le spese del figlio, anche quelle straordinarie;
che aveva superato con profitto la V ginnasio del Per_1
Liceo Classico Marco Polo, praticava regolarmente sport e conduceva una normale vita sociale;
che, considerata l'età di (16 anni e 8 mesi), Per_1
gli incontri con entrambi i genitori, ivi incluso il pernottamento, erano decisi secondo il suo gradimento. Ciò premesso chiedeva: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi tramite sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separatamente;
2) disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre salvo diverso Per_1
gradimento del figlio;
3) porre a carico dell'esponente, Parte_1
l'integrale mantenimento del figlio incluse le spese straordinarie;
4) ordinare ad la restituzione di euro 5750, indicati in Controparte_1
narrativa, in quanto non utilizzati per il mantenimento del figlio . Per_1
5) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30.06.2007 ordinando all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di competenza le prescritte annotazioni”.
Si costituiva , nulla opponendo quanto alle domande di Controparte_1
separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, essendo da tempo venuta meno qualsivoglia
Pag. 3 di 9 comunanza di vita. Chiedeva che il figlio minore fosse affidato ad Per_1
entrambi i genitori, con oneri di mantenimento a loro carico rispetto ai periodi di permanenza, secondo un condiviso piano genitoriale, tenuto conto delle determinazioni dello stesso. Rilevava che vi erano ancora da regolare i rapporti economici tra le parti per cui chiedeva che fossero disposte le restituzioni ritenute di giustizia, secondo un equo riparto di oneri economici, tenuto conto delle rispettive, documentate capacità di lavoro anche domestico e dell'apporto nella cura della famiglia.
Il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel processo.
In data 10.1.2024 venivano sentite le parti che confermavano il venir meno dell'affectio coniugalis. In data 14.2.24 veniva sentito il minore . Per_1
Con ordinanza di data 27.4.2023 il giudice adottava i seguenti provvedimenti: “Il figlio minore è affidato in modo condiviso e vivrà presso il padre;
il programma di frequentazione tra la madre ed il figlio, salvo diverso accordo nel rispetto della volontà di quest'ultimo, sarà così strutturato: durante la settimana consumerà il pranzo o la cena Per_1
presso la casa della madre (tendenzialmente il martedì); a fine settimana alternati pranzerà o cenerà dalla madre nella giornata del Per_1
sabato o della domenica;
durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorrere una settimana con il ragazzo, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore potrà trascorrere tre giorni con il ragazzo alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in alternanza eventuali ponti scolastici come da calendario scolastico della Regione Veneto;
ciascun
Pag. 4 di 9 genitore avrà con sé il figlio nel giorno del suo compleanno (intendendosi quello del genitore) e i genitori avranno con sé il figlio in modo alternato nel giorno del compleanno di quest'ultimo. Pone a carico della resistente
l'obbligo di versare al ricorrente l'importo di 100,00 a titolo di concorso nel mantenimento deli figlio con decorrenza dalla data della domanda;
somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal mese di settembre 2024, prendendo a base quello di settembre 2023; pone
a carico del padre le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore.
Dispone l'avvio da parte dei coniugi di una mediazione presso un professionista di fiducia, al fine di incrementare il dialogo nell'interesse del minore e cercare di favorire una distensione nel rapporto tra la madre ed il figlio”. Con ordinanza di data 8.11.24, il giudice, preso atto che le parti non avevano iniziato alcun percorso di mediazione famigliare, fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 13.2.2025, concedendo alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 473-bis.28
c.p.c. e disponendo che le parti dimettessero documentazione aggiornata relativa ai propri redditi. Alla suddetta udienza tratteneva in decisione la causa, riservandosi di riferire al collegio.
a) Separazione personale
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta.
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., dalla volontà di
Pag. 5 di 9 entrambe le parti di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata. Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
2) mantenimento del figlio Per_1
Nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne per cui l'unica Per_1
statuizione da adottare in questa sede riguarda la domanda svolta dal ricorrente di previsione di un contributo al mantenimento del figlio da parte della madre.
Va ricordato al riguardo che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza (Cass. n.
21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di
Pag. 6 di 9 permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Deve essere evidenziato, innanzi tutto, che, come emerso in sede di audizione del figlio, questi ha una frequentazione limitata con la madre, andando da lei una volta alla settimana a pranzo o a cena, per cui il mantenimento de figlio grava essenzialmente solo sul padre. La madre ha un'altra figlia maggiorenne, ma non è stato allegato se sia economicamente autosufficiente e se viva con la madre.
Ora la situazione economico-patrimoniale della madre, quale emerge dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata, è piuttosto solida, in quanto la stessa è proprietaria di numerosi immobili (alcuni solo per una quota), molti dei quali dati in locazione che le garantiscono un reddito annuo di circa 100.000,00 euro. Inoltre, è titolare di depositi titoli per un controvalore di 133.957,64 euro e due conti correnti con un saldo di
14.709,78 e 448.228,15 euro. La circostanza di aver lasciato la pratica della professione di avvocato quindi non ha inciso, se non modo limitato, sulla sua capacità reddituale. Quanto al padre, questi dichiara un reddito imponibile di 399.871,00 euro ed è proprietario di tre immobili (due dei quali al 50%).
In considerazione di quanto premesso, il collegio ritiene di poter stabile un contributo al mantenimento a carico della madre di 400,00 euro mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi al padre entro il 5 di ogni mese, anche tenendo in considerazione la volontà del figlio di iniziare un'università privata fuori dalla città di residenza.
Pag. 7 di 9 Entrambi i genitori sosterranno le spese straordinarie individuate secondo il protocollo di questo Tribunale, nella misura del 50% ciascuno.
b) Altre domande
La domanda di “restituzione” svolta da parte resistente va dichiarata inammissibile in quanto formulata in modo eccessivamente generico e comunque attinente a rapporti di credito-debito tra i coniugi, mentre parte ricorrente non ha riproposto in sede di conclusioni la domanda di restituzione dell'importo di 5.750,00 euro, per cui la stessa deve ritenersi abbandonata.
Entrambe le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio.
Considerato che
tale ultima domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
Pag. 8 di 9 3) Pone a carico di l'obbligo di versare al ricorrente un Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio pari a 400,00 euro mensili, Per_1
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo di questo Tribunale;
4) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Venezia il 27 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 13368/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 13368 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
, C.F. , difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
, C.F. , difesa da sé stessa Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti: Per parte ricorrente:
Si chiede che il Tribunale voglia rimodulare l'assegno di mantenimento, attualmente liquidato in euro 100 mensili, nonchè la misura di contribuzione alle spese straordinarie, attualmente integralmente a carico del sottoscritto deducente, in favore del figlio a carico della Per_1
madre secondo Equità tenendo presente il notevole patrimonio materno così come documentalmente provato e la circostanza per la quale , Per_1
ad eccezione di un pranzo settimanale, vive stabilmente con il sottoscritto, ferme per il resto le ulteriori conclusioni adottate.
Per parte resistente:
1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e, al verificarsi delle prescritte condizioni, lo scioglimento del matrimonio
2) disporsi per le restituzioni ritenute di giustizia, secondo un equo riparto di oneri economici, tenuto conto delle rispettive, documentate capacità di lavoro anche domestico e dell'apporto nella cura della famiglia.
Per il P.M.:
Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio anche accogliendo le istanze svolte nel ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.9.2023 esponeva che in Parte_1
data 2 febbraio 2007 era nato a [...], figlio legittimo dell'esponente e di;
che le parti in data 30 giugno 2007 Controparte_1
avevano contratto matrimonio adottando il regime della separazione dei beni;
che, a fine luglio 2022, l'esponente aveva lasciato la casa coniugale
Pag. 2 di 9 per inconciliabili divergenze, mettendo a disposizione comunque un congruo importo per il mantenimento del minore;
che da metà settembre
2022, , d'accordo con la propria madre, si era trasferito a vivere Per_1
con il padre presso l'abitazione della nonna paterna;
da quella data fino al deposito del presente ricorso , per sua espressa volontà, aveva Per_1
dormito dalla madre per non più di 20 notti recandosi a mangiare dalla stessa mediamente una volta ogni 10 giorni;
che l'esponente aveva fino ad ora provveduto integralmente a tutte le spese del figlio, anche quelle straordinarie;
che aveva superato con profitto la V ginnasio del Per_1
Liceo Classico Marco Polo, praticava regolarmente sport e conduceva una normale vita sociale;
che, considerata l'età di (16 anni e 8 mesi), Per_1
gli incontri con entrambi i genitori, ivi incluso il pernottamento, erano decisi secondo il suo gradimento. Ciò premesso chiedeva: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi tramite sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separatamente;
2) disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre salvo diverso Per_1
gradimento del figlio;
3) porre a carico dell'esponente, Parte_1
l'integrale mantenimento del figlio incluse le spese straordinarie;
4) ordinare ad la restituzione di euro 5750, indicati in Controparte_1
narrativa, in quanto non utilizzati per il mantenimento del figlio . Per_1
5) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30.06.2007 ordinando all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di competenza le prescritte annotazioni”.
Si costituiva , nulla opponendo quanto alle domande di Controparte_1
separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, essendo da tempo venuta meno qualsivoglia
Pag. 3 di 9 comunanza di vita. Chiedeva che il figlio minore fosse affidato ad Per_1
entrambi i genitori, con oneri di mantenimento a loro carico rispetto ai periodi di permanenza, secondo un condiviso piano genitoriale, tenuto conto delle determinazioni dello stesso. Rilevava che vi erano ancora da regolare i rapporti economici tra le parti per cui chiedeva che fossero disposte le restituzioni ritenute di giustizia, secondo un equo riparto di oneri economici, tenuto conto delle rispettive, documentate capacità di lavoro anche domestico e dell'apporto nella cura della famiglia.
Il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel processo.
In data 10.1.2024 venivano sentite le parti che confermavano il venir meno dell'affectio coniugalis. In data 14.2.24 veniva sentito il minore . Per_1
Con ordinanza di data 27.4.2023 il giudice adottava i seguenti provvedimenti: “Il figlio minore è affidato in modo condiviso e vivrà presso il padre;
il programma di frequentazione tra la madre ed il figlio, salvo diverso accordo nel rispetto della volontà di quest'ultimo, sarà così strutturato: durante la settimana consumerà il pranzo o la cena Per_1
presso la casa della madre (tendenzialmente il martedì); a fine settimana alternati pranzerà o cenerà dalla madre nella giornata del Per_1
sabato o della domenica;
durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorrere una settimana con il ragazzo, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno;
durante le vacanze pasquali ciascun genitore potrà trascorrere tre giorni con il ragazzo alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in alternanza eventuali ponti scolastici come da calendario scolastico della Regione Veneto;
ciascun
Pag. 4 di 9 genitore avrà con sé il figlio nel giorno del suo compleanno (intendendosi quello del genitore) e i genitori avranno con sé il figlio in modo alternato nel giorno del compleanno di quest'ultimo. Pone a carico della resistente
l'obbligo di versare al ricorrente l'importo di 100,00 a titolo di concorso nel mantenimento deli figlio con decorrenza dalla data della domanda;
somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal mese di settembre 2024, prendendo a base quello di settembre 2023; pone
a carico del padre le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore.
Dispone l'avvio da parte dei coniugi di una mediazione presso un professionista di fiducia, al fine di incrementare il dialogo nell'interesse del minore e cercare di favorire una distensione nel rapporto tra la madre ed il figlio”. Con ordinanza di data 8.11.24, il giudice, preso atto che le parti non avevano iniziato alcun percorso di mediazione famigliare, fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 13.2.2025, concedendo alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 473-bis.28
c.p.c. e disponendo che le parti dimettessero documentazione aggiornata relativa ai propri redditi. Alla suddetta udienza tratteneva in decisione la causa, riservandosi di riferire al collegio.
a) Separazione personale
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta.
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., dalla volontà di
Pag. 5 di 9 entrambe le parti di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata. Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
2) mantenimento del figlio Per_1
Nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne per cui l'unica Per_1
statuizione da adottare in questa sede riguarda la domanda svolta dal ricorrente di previsione di un contributo al mantenimento del figlio da parte della madre.
Va ricordato al riguardo che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza (Cass. n.
21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di
Pag. 6 di 9 permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Deve essere evidenziato, innanzi tutto, che, come emerso in sede di audizione del figlio, questi ha una frequentazione limitata con la madre, andando da lei una volta alla settimana a pranzo o a cena, per cui il mantenimento de figlio grava essenzialmente solo sul padre. La madre ha un'altra figlia maggiorenne, ma non è stato allegato se sia economicamente autosufficiente e se viva con la madre.
Ora la situazione economico-patrimoniale della madre, quale emerge dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata, è piuttosto solida, in quanto la stessa è proprietaria di numerosi immobili (alcuni solo per una quota), molti dei quali dati in locazione che le garantiscono un reddito annuo di circa 100.000,00 euro. Inoltre, è titolare di depositi titoli per un controvalore di 133.957,64 euro e due conti correnti con un saldo di
14.709,78 e 448.228,15 euro. La circostanza di aver lasciato la pratica della professione di avvocato quindi non ha inciso, se non modo limitato, sulla sua capacità reddituale. Quanto al padre, questi dichiara un reddito imponibile di 399.871,00 euro ed è proprietario di tre immobili (due dei quali al 50%).
In considerazione di quanto premesso, il collegio ritiene di poter stabile un contributo al mantenimento a carico della madre di 400,00 euro mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi al padre entro il 5 di ogni mese, anche tenendo in considerazione la volontà del figlio di iniziare un'università privata fuori dalla città di residenza.
Pag. 7 di 9 Entrambi i genitori sosterranno le spese straordinarie individuate secondo il protocollo di questo Tribunale, nella misura del 50% ciascuno.
b) Altre domande
La domanda di “restituzione” svolta da parte resistente va dichiarata inammissibile in quanto formulata in modo eccessivamente generico e comunque attinente a rapporti di credito-debito tra i coniugi, mentre parte ricorrente non ha riproposto in sede di conclusioni la domanda di restituzione dell'importo di 5.750,00 euro, per cui la stessa deve ritenersi abbandonata.
Entrambe le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio.
Considerato che
tale ultima domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della presente pronuncia;
Pag. 8 di 9 3) Pone a carico di l'obbligo di versare al ricorrente un Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio pari a 400,00 euro mensili, Per_1
rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal protocollo di questo Tribunale;
4) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo.
Così deciso in Venezia il 27 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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