TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2841/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PASTORINO MARIA GRAZIA
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.12.2024 ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1
CP_ addebito n. 32220240003133272000 con il quale ha intimato il versamento di Euro
4.776,71 a titolo di contributi asseritamente dovuti e non versati presso la Gestione
Commercianti, nel periodo 1/2022-12/2023.
Ha rappresentato di essere stato iscritto d'ufficio alla citata gestione in qualità di amministratore unico della nonostante non partecipasse Controparte_3 personalmente e abitualmente al lavoro aziendale della società né percepisse alcuna retribuzione in ordine all'incarico ricoperto. Ha precisato di essere stato lavoratore dipendente di altra società, nel 2022 e nel 2023, come da dichiarazioni fiscali relative alle annualità in contesa.
Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, la CP_ condanna di alla cancellazione della propria posizione dalla Gestione commercianti e la dichiarazione di non debenza della somma indicata nell'avviso di addebito. CP_ Si è costituito in via preliminare chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo la correttezza del proprio operato in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso la della quale era socio e amministratore unico, nominato Controparte_3 liquidatore dal 5.12.2023.
Ha sottolineato come la società non avesse lavoratori dipendenti o collaboratori dal 2009
e, nonostante ciò, fosse attiva e produttiva di redditi.
Ha aggiunto che gli altri soci – , e – erano tutti Per_1 Per_2 Parte_2 collaboratori della così come il ricorrente, che non era quindi Parte_3 dipendente di tale ente, come erroneamente sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio.
Ha evidenziato che alla controparte erano già stati trasmessi altri avvisi di addebito per contributi di analoga natura, per i quali era stata concordata una rateazione, da qualificarsi come riconoscimento di debito.
Ha dedotto, infine, che nel periodo in contesa erano state effettuate numerose assunzioni e cessazioni, che potevano essere decise e attuate solo dal ricorrente, così come la stipula di contratti con professionisti esterni.
***
Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, considerato che è stato depositato il 23.12.2024, quindi nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99 ratione temporis applicabile, a fronte della notifica dell'avviso di addebito pacificamente CP_ avvenuta il 14.11.2024 (cfr doc. 9 .
Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Come noto, presupposto per l'iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti è la sussistenza congiunta delle condizioni di cui alla l. 613/1966 e all'art. 1, comma 203, l.
662/1996 e quindi, per quanto di rilievo in questa sede: la natura commerciale dell'attività svolta dalla società presa in considerazione;
la partecipazione del destinatario
2 dell'iscrizione, gestore diretto con piena responsabilità dell'impresa o familiare coadiuvante, al lavoro aziendale con caratteri di abitualità e prevalenza.
In altri termini, “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti
è…lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria…Va, altresì, chiarito che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata
(l'onere della prova dei quali è a carico dell' sono da riferire all'attività lavorativa CP_2 espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai, ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995…Sulla base della suddetta normativa non si può sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore, poiché, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società” (Cass. civile
13/02/2020 n. 3635).
Pertanto, non è sufficiente la mera qualità di amministratore, né tantomeno la titolarità di quote sociali, a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione in contesa, bensì lo svolgimento di prestazioni lavorative in modo personale, abituale e prevalente all'interno della persona giuridica dedita all'attività commerciale. CP_ Posto che spetta ad dimostrare la sussistenza dei citati requisiti – quale asserito creditore e, dunque, attore sostanziale – si ritiene che, nel caso in esame, l'ente previdenziale non abbia assolto all'onere sullo stesso incombente.
Parte resistente, infatti, ha solo apoditticamente affermato lo svolgimento di attività lavorativa, da parte del ricorrente, all'interno della società ma non Controparte_3 ha allegato documentazione a sostegno dell'asserzione – non essendo sufficiente, in applicazione dei principi esposti, la visura camerale a conferma delle sue qualifiche – né ha formulato istanze istruttorie sul punto. L'istituto non ha neppure dedotto il tipo di operazioni svolte dalla società e si è limitato a sostenere che fosse attiva e che l'operatività della stessa non potesse che essere gestita dal ricorrente.
3 Invitato d'ufficio dal Tribunale, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., ad CP_ esplicitare alcune delle allegazioni esposte in modo del tutto generico in memoria, l' ha omesso di depositare alcunché in ordine:
- al fatto che la società fosse “attiva” e producesse “redditi” nel periodo in contesa
(circostanza, peraltro, non in linea con la messa liquidazione della stessa da dicembre
2023);
- alle “numerose assunzioni e cessazioni” che sarebbero state decise dal nel Pt_1 periodo in contesa;
- alla asserita “stipula di contratti con professionisti”, da parte del ricorrente.
Né si comprende per quale ragione, a fronte della presenza di 4 soci persone fisiche, la gestione dell'attività commerciale della società dovesse ricadere necessariamente sul ricorrente, in assenza di alcun elemento a conferma di tale circostanza.
Anzi, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente il 12.06.2025, su autorizzazione del Tribunale, risulta che nelle annualità di riferimento tutti e 4 i soci – il socio di maggioranza e i soci di minoranza , e Parte_3 Pt_1 Per_2 Parte_2
– fossero amministratori presso la società e venissero
[...] Parte_3 per questo remunerati (docc. 5 e 6). e peraltro, hanno Pt_1 Controparte_4 percepito quasi il triplo del compenso deliberato, rispetto agli altri due, e questo potrebbe al contrario far presumere un loro maggiore impegno in questa attività, a discapito di quella eventualmente posta in essere presso la Controparte_3
Il compenso riconosciuto al ricorrente come amministratore della Parte_3
d'altro canto (45.000 Euro annui) risulta congrua a garantire il mantenimento dello
[...] stesso e questo è un ulteriore elemento a conferma della prevalenza di tale attività, rispetto a quella asseritamente realizzata presso la Controparte_3
Devono dunque ritenersi insussistenti, con il riferimento al ruolo svolto presso la società
i presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Controparte_3
Commercianti per il periodo dal 1/2022-31/2023; con conseguente accoglimento delle domande proposte, limitatamente alle questioni trattate nella presente causa. Non è possibile, infatti, escludere che, con riferimento ad altre posizioni societarie non CP_ interessate dagli accertamenti svolti, l' provveda legittimamente all'iscrizione presso la Gestione Commercianti del ricorrente, con le relative conseguenze previdenziali.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio;
con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che nulla è dovuto da Parte_1 per i titoli di cui all'avviso di addebito n. 32220240003133272000, notificato in data 14.11.2024; dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente presso la Gestione
Commercianti, per il periodo 2022/2023, in ragione del ruolo assunto presso la società Controparte_3
CP_ condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.800, oltre contributo unificato, spese generali al 15%,
IVA e CPA con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 19/06/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PASTORINO MARIA GRAZIA
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.12.2024 ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1
CP_ addebito n. 32220240003133272000 con il quale ha intimato il versamento di Euro
4.776,71 a titolo di contributi asseritamente dovuti e non versati presso la Gestione
Commercianti, nel periodo 1/2022-12/2023.
Ha rappresentato di essere stato iscritto d'ufficio alla citata gestione in qualità di amministratore unico della nonostante non partecipasse Controparte_3 personalmente e abitualmente al lavoro aziendale della società né percepisse alcuna retribuzione in ordine all'incarico ricoperto. Ha precisato di essere stato lavoratore dipendente di altra società, nel 2022 e nel 2023, come da dichiarazioni fiscali relative alle annualità in contesa.
Ha concluso chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, la CP_ condanna di alla cancellazione della propria posizione dalla Gestione commercianti e la dichiarazione di non debenza della somma indicata nell'avviso di addebito. CP_ Si è costituito in via preliminare chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo la correttezza del proprio operato in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente presso la della quale era socio e amministratore unico, nominato Controparte_3 liquidatore dal 5.12.2023.
Ha sottolineato come la società non avesse lavoratori dipendenti o collaboratori dal 2009
e, nonostante ciò, fosse attiva e produttiva di redditi.
Ha aggiunto che gli altri soci – , e – erano tutti Per_1 Per_2 Parte_2 collaboratori della così come il ricorrente, che non era quindi Parte_3 dipendente di tale ente, come erroneamente sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio.
Ha evidenziato che alla controparte erano già stati trasmessi altri avvisi di addebito per contributi di analoga natura, per i quali era stata concordata una rateazione, da qualificarsi come riconoscimento di debito.
Ha dedotto, infine, che nel periodo in contesa erano state effettuate numerose assunzioni e cessazioni, che potevano essere decise e attuate solo dal ricorrente, così come la stipula di contratti con professionisti esterni.
***
Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, considerato che è stato depositato il 23.12.2024, quindi nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99 ratione temporis applicabile, a fronte della notifica dell'avviso di addebito pacificamente CP_ avvenuta il 14.11.2024 (cfr doc. 9 .
Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Come noto, presupposto per l'iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti è la sussistenza congiunta delle condizioni di cui alla l. 613/1966 e all'art. 1, comma 203, l.
662/1996 e quindi, per quanto di rilievo in questa sede: la natura commerciale dell'attività svolta dalla società presa in considerazione;
la partecipazione del destinatario
2 dell'iscrizione, gestore diretto con piena responsabilità dell'impresa o familiare coadiuvante, al lavoro aziendale con caratteri di abitualità e prevalenza.
In altri termini, “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti
è…lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria…Va, altresì, chiarito che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata
(l'onere della prova dei quali è a carico dell' sono da riferire all'attività lavorativa CP_2 espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai, ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995…Sulla base della suddetta normativa non si può sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore, poiché, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società” (Cass. civile
13/02/2020 n. 3635).
Pertanto, non è sufficiente la mera qualità di amministratore, né tantomeno la titolarità di quote sociali, a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione in contesa, bensì lo svolgimento di prestazioni lavorative in modo personale, abituale e prevalente all'interno della persona giuridica dedita all'attività commerciale. CP_ Posto che spetta ad dimostrare la sussistenza dei citati requisiti – quale asserito creditore e, dunque, attore sostanziale – si ritiene che, nel caso in esame, l'ente previdenziale non abbia assolto all'onere sullo stesso incombente.
Parte resistente, infatti, ha solo apoditticamente affermato lo svolgimento di attività lavorativa, da parte del ricorrente, all'interno della società ma non Controparte_3 ha allegato documentazione a sostegno dell'asserzione – non essendo sufficiente, in applicazione dei principi esposti, la visura camerale a conferma delle sue qualifiche – né ha formulato istanze istruttorie sul punto. L'istituto non ha neppure dedotto il tipo di operazioni svolte dalla società e si è limitato a sostenere che fosse attiva e che l'operatività della stessa non potesse che essere gestita dal ricorrente.
3 Invitato d'ufficio dal Tribunale, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., ad CP_ esplicitare alcune delle allegazioni esposte in modo del tutto generico in memoria, l' ha omesso di depositare alcunché in ordine:
- al fatto che la società fosse “attiva” e producesse “redditi” nel periodo in contesa
(circostanza, peraltro, non in linea con la messa liquidazione della stessa da dicembre
2023);
- alle “numerose assunzioni e cessazioni” che sarebbero state decise dal nel Pt_1 periodo in contesa;
- alla asserita “stipula di contratti con professionisti”, da parte del ricorrente.
Né si comprende per quale ragione, a fronte della presenza di 4 soci persone fisiche, la gestione dell'attività commerciale della società dovesse ricadere necessariamente sul ricorrente, in assenza di alcun elemento a conferma di tale circostanza.
Anzi, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente il 12.06.2025, su autorizzazione del Tribunale, risulta che nelle annualità di riferimento tutti e 4 i soci – il socio di maggioranza e i soci di minoranza , e Parte_3 Pt_1 Per_2 Parte_2
– fossero amministratori presso la società e venissero
[...] Parte_3 per questo remunerati (docc. 5 e 6). e peraltro, hanno Pt_1 Controparte_4 percepito quasi il triplo del compenso deliberato, rispetto agli altri due, e questo potrebbe al contrario far presumere un loro maggiore impegno in questa attività, a discapito di quella eventualmente posta in essere presso la Controparte_3
Il compenso riconosciuto al ricorrente come amministratore della Parte_3
d'altro canto (45.000 Euro annui) risulta congrua a garantire il mantenimento dello
[...] stesso e questo è un ulteriore elemento a conferma della prevalenza di tale attività, rispetto a quella asseritamente realizzata presso la Controparte_3
Devono dunque ritenersi insussistenti, con il riferimento al ruolo svolto presso la società
i presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione Controparte_3
Commercianti per il periodo dal 1/2022-31/2023; con conseguente accoglimento delle domande proposte, limitatamente alle questioni trattate nella presente causa. Non è possibile, infatti, escludere che, con riferimento ad altre posizioni societarie non CP_ interessate dagli accertamenti svolti, l' provveda legittimamente all'iscrizione presso la Gestione Commercianti del ricorrente, con le relative conseguenze previdenziali.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio;
con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che nulla è dovuto da Parte_1 per i titoli di cui all'avviso di addebito n. 32220240003133272000, notificato in data 14.11.2024; dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente presso la Gestione
Commercianti, per il periodo 2022/2023, in ragione del ruolo assunto presso la società Controparte_3
CP_ condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.800, oltre contributo unificato, spese generali al 15%,
IVA e CPA con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 19/06/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
5