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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13919 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente;
SENTENZA
nel giudizio n. 65032 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno 94, presso Parte_1
l'avv. Maurizio Poli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentata e difesa rappresentata dall'avv. Roberta Russo ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Domenico Cimarosa 65, per procura in atti;
in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
UE CE ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale in
Roma via del Tempio di Giove n. 21;
CONVENUTI
OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale ex art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.10.2022 La proponeva Parte_1
opposizione alla cartella di pagamento n. 09720210025381688000 dell'importo complessivo di euro € 13.157,27 notificata da in data 08/10/2022 Controparte_1
limitatamente al ruolo 2020/015258 afferente a spese processuali: Avvocatura sentenza atto
10175/2010 notificato il 7.5.2010 e Avvocatura sentenza atto 3463-2016 notificato il
30.05.2016.
A sostegno dell'opposizione invocava: - l'inesistenza del ruolo posto a fondamento della cartella esattoriale e la nullità della stessa;
l'omessa notifica degli atti presupposti, richiamate nella cartella quali sentenze n. 10175-2010 e 3463- 2016; la prescrizione del credito;
la decadenza della pretesa;
l'inesistenza della notifica pec da gestore non censito;
l'illegittimità
delle maggiorazioni.
In sede di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. ha chiesto la restituzione di euro 35.938,00
quale somma versata per il perfezionamento del diritto di opzione al comune di Roma pari al
10% del valore dell'immobile acquistato mai rimborsato, deducendo che, benché la vicenda nasca dall'opposizione a cartella esattoriale, appaiono legate al contenuto dei titoli di credito posti alla base della pretesa dell' e da , per Controparte_1 Parte_2
economia processuale vedendosi, in caso contrario, costretto ad attivare un ulteriore giudizio;
la compensazione del credito vantato da con il maggior credito chiesto in Parte_2
restituzione .
Si costituiva l' eccependo la regolare notifica della cartella Controparte_1
esattoriale consegnata, come da relata di notifica ed estratto di ruolo “a mani proprie” del destinatario in data 08.10.2022; il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa creditoria, competente solo l'Ente Impositore, che ha Parte_2
provveduto all'iscrizione a ruolo;
infondatezza dei vizi formali della cartella esattoriale in quanto redatta in conformità al modello ministeriale previsto per legge;
infondatezza della prescrizione in quanto spese processuali applicabile il termine ordinario decennale ex art. 2946
c.c. in quanto spese processuali;
infondatezza delle maggiorazioni applicate. Si costituiva contestando i motivi di opposizione, in particolare rilevando la Parte_2
fondatezza del credito iscritto a ruolo sulla base delle sentenze n. 10175/2010 - NRG 4189/2008
e n. 3463/2016 – NRG 1035/2011 regolarmente notificate, in forma esecutiva in data
21.01.2020; l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore in sede di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. in quanto domandi nuove, autonome e separate dall'oggetto del giudizio e relative alla restituzione di euro 35.938,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria“a partire
dal 4.5.2005 data di versamento mediante accredito bancario effettuato per l'esercizio del
diritto di opzione di acquisto dell'immobile sito in Roma, via Trionfale 141; compensare
l'eventuale debito del sig. contenuto nella cartella opposta con il maggior Parte_1
credito dallo stesso vantato nei confronti di con condanna alla restituzione Parte_2
della differenza”.
1 – I motivi proposti dall'attore attengono all'an dell'azione esecutiva ed integrano una opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., attraverso la contestazione della legittimità del titolo esecutivo con cui l'Ente Impositore ha iscritto a ruolo l'importo.
Il ruolo formato dell'Ente impositore costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49, comma 1
del D.Lgs. n. 46/1999, in seguito al quale viene notificata al debitore dal concessionario la cartella di pagamento quale estratto del ruolo, del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12.
Ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cass. 6812/19 e 8329/20).
Avuto riguardo alla prescrizione del diritto, l'opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. non si riduce ad un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, ma ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
Orbene, Il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 si caratterizza per la scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è
quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.P.R. configura il “titolo esecutivo”).
Tale conclusione trova conferma testuale nell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999: infatti, nella misura in cui prevede l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, tale disposizione implicitamente postula che la legittimazione passiva sulle opposizioni esecutive competa in ogni caso all'agente della riscossione (eventualmente in concorso con l'ente creditore).
I crediti vantati da relative a spese processuali sono sottoposti al termine Parte_2
ordinario di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrente dal momento di insorgenza del diritto ovverosia dall'adozione del provvedimento che ha quantificato la prestazione obbligatoria (v. Cass. Pen. n. 18355/2014; pen. n. 3815/1993).
Nel caso di specie, il credito attiene al pagamento delle spese processuali accertate con sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Roma, Sentenza n. 10175/2010 – NRG 4189/2008
per una somma totale tra spese, oneri ed interessi legali di euro 4.135,81 (doc. 1) e Corte di
Appello di Roma, sentenza n. 3463/2016 – NRG 1035/2011 depositata in cancelleria il
30.05.2016 per una somma totale tra spese, oneri ed interessi legali di euro 9.192,32 notificate entrambe il 21.01.2020, con formula esecutiva, all'esito del giudizio di secondo grado,
dall'Ufficiale Giudiziario (doc n. 1), come documentato da Parte_2
Il credito contenuto nella sentenza di primo grado non può ritenersi prescritto atteso che atteso che la sentenza di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha statuito anche per la conferma delle spese liquidate dal primo giudice.
Il dies a quo del termine prescrizionale delle spese processuali deve essere fatto decorrere dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado della Corte d'Appello che ha così attribuito valenza di titolo esecutivo, idoneo per l'iscrizione a ruolo, anche alla sentenza di primo grado delle spese di lite in essa liquidate, come confermate dal giudice di seconde cure. Nel caso di specie, inoltre, l'Amministrazione ha documentato l'invio di diffide per il recupero bonario degli importi: comunicazione in data 16.06.2017 indirizzata agli Avv.ti Luigi Isabella
LE e LO IA difensori dell'opponente nei due gradi di giudizio suddetti (Doc. 2),
diffida del 6.10.2017 prot RF/82542 e infine diffida in data 21.11.2018 ( doc. 3) inviata a
[...]
via Trionfale n. 141 come da certificati di residenza depositati. Parte_1
2 - Inammissibili sono le domande formulate nelle memorie ex art. 183, 6 comma c.p.c. di restituzione somme versate all'Amministrazione e domanda di compensazione.
La Cassazione ha disposto “sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva
che costituiscono semplice “emendatio libelli”, ravvisabile quando non si incide né sulla causa
petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto)
né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed
effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili
quelle modificazioni della domanda che costituiscono “mutatio libelli”, ravvisabile quando si
avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un
petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non
prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice
un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare
la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (Cass. SS.UU.
12310/2015).
In ogni caso, la Suprema Corte ha statuito – con un procedimento logico giuridico assai articolato – che la “modificazione” ammessa non possa ridursi ad una mera precisazione della domanda o addirittura ad una mera diversa qualificazione giuridica del fatto costituivo del diritto, ma una legittima “messa a fuoco” della domanda, nel rispetto dei tempi e della altrui difesa (sempre nell'alveo della medesima vicenda sostanziale dedotta o comunque ad essa collegata e connessa).
Ovviamente, precisa la Cassazione, sussistono dei limiti, deve sempre riguardare la medesima situazione sostanziale dedotta con l'atto introduttivo, o comunque la soluzione “alternativa”
più adeguata in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. Nel caso di specie, trattasi di domanda restitutoria di somme versate dall'opponente quale diritto di opzione finalizzate all'acquisto di immobile, esulano dall'oggetto del giudizio di opposizione ex art 615, comma 1 c.p.c. con oggetto spese processuali e, comunque, versate a in data 04.05.2005, come dedotto in atti, quale soggetto processuale, Controparte_2
diverso da oltre che autonoma parte processuale nei giudizi conclusosi con le Parte_2
sentenze iscritte a ruolo, la medesima considerazione attiene alla domanda di compensazione la quale difetta del criterio di omogeneità dei crediti.
I motivi non esaminati restano assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di
[...]
tenuto conto del valore della controversia e delle questioni esaminate, mentre Pt_2
compensa le spese con l' ; Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara dovuto l'importo riportato nella cartella esattoriale n. 09720210025381688000 di euro € 13.157,27;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori come per legge;
Pt_2
3. Compensa le spese di lite con l' ; Controparte_1
Cosi deciso in Roma, il 9.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Eleonora Montesano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente;
SENTENZA
nel giudizio n. 65032 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno 94, presso Parte_1
l'avv. Maurizio Poli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentata e difesa rappresentata dall'avv. Roberta Russo ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Domenico Cimarosa 65, per procura in atti;
in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
UE CE ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale in
Roma via del Tempio di Giove n. 21;
CONVENUTI
OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale ex art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: Come in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.10.2022 La proponeva Parte_1
opposizione alla cartella di pagamento n. 09720210025381688000 dell'importo complessivo di euro € 13.157,27 notificata da in data 08/10/2022 Controparte_1
limitatamente al ruolo 2020/015258 afferente a spese processuali: Avvocatura sentenza atto
10175/2010 notificato il 7.5.2010 e Avvocatura sentenza atto 3463-2016 notificato il
30.05.2016.
A sostegno dell'opposizione invocava: - l'inesistenza del ruolo posto a fondamento della cartella esattoriale e la nullità della stessa;
l'omessa notifica degli atti presupposti, richiamate nella cartella quali sentenze n. 10175-2010 e 3463- 2016; la prescrizione del credito;
la decadenza della pretesa;
l'inesistenza della notifica pec da gestore non censito;
l'illegittimità
delle maggiorazioni.
In sede di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. ha chiesto la restituzione di euro 35.938,00
quale somma versata per il perfezionamento del diritto di opzione al comune di Roma pari al
10% del valore dell'immobile acquistato mai rimborsato, deducendo che, benché la vicenda nasca dall'opposizione a cartella esattoriale, appaiono legate al contenuto dei titoli di credito posti alla base della pretesa dell' e da , per Controparte_1 Parte_2
economia processuale vedendosi, in caso contrario, costretto ad attivare un ulteriore giudizio;
la compensazione del credito vantato da con il maggior credito chiesto in Parte_2
restituzione .
Si costituiva l' eccependo la regolare notifica della cartella Controparte_1
esattoriale consegnata, come da relata di notifica ed estratto di ruolo “a mani proprie” del destinatario in data 08.10.2022; il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa creditoria, competente solo l'Ente Impositore, che ha Parte_2
provveduto all'iscrizione a ruolo;
infondatezza dei vizi formali della cartella esattoriale in quanto redatta in conformità al modello ministeriale previsto per legge;
infondatezza della prescrizione in quanto spese processuali applicabile il termine ordinario decennale ex art. 2946
c.c. in quanto spese processuali;
infondatezza delle maggiorazioni applicate. Si costituiva contestando i motivi di opposizione, in particolare rilevando la Parte_2
fondatezza del credito iscritto a ruolo sulla base delle sentenze n. 10175/2010 - NRG 4189/2008
e n. 3463/2016 – NRG 1035/2011 regolarmente notificate, in forma esecutiva in data
21.01.2020; l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore in sede di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. in quanto domandi nuove, autonome e separate dall'oggetto del giudizio e relative alla restituzione di euro 35.938,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria“a partire
dal 4.5.2005 data di versamento mediante accredito bancario effettuato per l'esercizio del
diritto di opzione di acquisto dell'immobile sito in Roma, via Trionfale 141; compensare
l'eventuale debito del sig. contenuto nella cartella opposta con il maggior Parte_1
credito dallo stesso vantato nei confronti di con condanna alla restituzione Parte_2
della differenza”.
1 – I motivi proposti dall'attore attengono all'an dell'azione esecutiva ed integrano una opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., attraverso la contestazione della legittimità del titolo esecutivo con cui l'Ente Impositore ha iscritto a ruolo l'importo.
Il ruolo formato dell'Ente impositore costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49, comma 1
del D.Lgs. n. 46/1999, in seguito al quale viene notificata al debitore dal concessionario la cartella di pagamento quale estratto del ruolo, del D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12.
Ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cass. 6812/19 e 8329/20).
Avuto riguardo alla prescrizione del diritto, l'opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. non si riduce ad un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, ma ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
Orbene, Il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 si caratterizza per la scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è
quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.P.R. configura il “titolo esecutivo”).
Tale conclusione trova conferma testuale nell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999: infatti, nella misura in cui prevede l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, tale disposizione implicitamente postula che la legittimazione passiva sulle opposizioni esecutive competa in ogni caso all'agente della riscossione (eventualmente in concorso con l'ente creditore).
I crediti vantati da relative a spese processuali sono sottoposti al termine Parte_2
ordinario di prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrente dal momento di insorgenza del diritto ovverosia dall'adozione del provvedimento che ha quantificato la prestazione obbligatoria (v. Cass. Pen. n. 18355/2014; pen. n. 3815/1993).
Nel caso di specie, il credito attiene al pagamento delle spese processuali accertate con sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Roma, Sentenza n. 10175/2010 – NRG 4189/2008
per una somma totale tra spese, oneri ed interessi legali di euro 4.135,81 (doc. 1) e Corte di
Appello di Roma, sentenza n. 3463/2016 – NRG 1035/2011 depositata in cancelleria il
30.05.2016 per una somma totale tra spese, oneri ed interessi legali di euro 9.192,32 notificate entrambe il 21.01.2020, con formula esecutiva, all'esito del giudizio di secondo grado,
dall'Ufficiale Giudiziario (doc n. 1), come documentato da Parte_2
Il credito contenuto nella sentenza di primo grado non può ritenersi prescritto atteso che atteso che la sentenza di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha statuito anche per la conferma delle spese liquidate dal primo giudice.
Il dies a quo del termine prescrizionale delle spese processuali deve essere fatto decorrere dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado della Corte d'Appello che ha così attribuito valenza di titolo esecutivo, idoneo per l'iscrizione a ruolo, anche alla sentenza di primo grado delle spese di lite in essa liquidate, come confermate dal giudice di seconde cure. Nel caso di specie, inoltre, l'Amministrazione ha documentato l'invio di diffide per il recupero bonario degli importi: comunicazione in data 16.06.2017 indirizzata agli Avv.ti Luigi Isabella
LE e LO IA difensori dell'opponente nei due gradi di giudizio suddetti (Doc. 2),
diffida del 6.10.2017 prot RF/82542 e infine diffida in data 21.11.2018 ( doc. 3) inviata a
[...]
via Trionfale n. 141 come da certificati di residenza depositati. Parte_1
2 - Inammissibili sono le domande formulate nelle memorie ex art. 183, 6 comma c.p.c. di restituzione somme versate all'Amministrazione e domanda di compensazione.
La Cassazione ha disposto “sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva
che costituiscono semplice “emendatio libelli”, ravvisabile quando non si incide né sulla causa
petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto)
né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed
effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili
quelle modificazioni della domanda che costituiscono “mutatio libelli”, ravvisabile quando si
avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un
petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non
prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice
un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare
la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (Cass. SS.UU.
12310/2015).
In ogni caso, la Suprema Corte ha statuito – con un procedimento logico giuridico assai articolato – che la “modificazione” ammessa non possa ridursi ad una mera precisazione della domanda o addirittura ad una mera diversa qualificazione giuridica del fatto costituivo del diritto, ma una legittima “messa a fuoco” della domanda, nel rispetto dei tempi e della altrui difesa (sempre nell'alveo della medesima vicenda sostanziale dedotta o comunque ad essa collegata e connessa).
Ovviamente, precisa la Cassazione, sussistono dei limiti, deve sempre riguardare la medesima situazione sostanziale dedotta con l'atto introduttivo, o comunque la soluzione “alternativa”
più adeguata in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. Nel caso di specie, trattasi di domanda restitutoria di somme versate dall'opponente quale diritto di opzione finalizzate all'acquisto di immobile, esulano dall'oggetto del giudizio di opposizione ex art 615, comma 1 c.p.c. con oggetto spese processuali e, comunque, versate a in data 04.05.2005, come dedotto in atti, quale soggetto processuale, Controparte_2
diverso da oltre che autonoma parte processuale nei giudizi conclusosi con le Parte_2
sentenze iscritte a ruolo, la medesima considerazione attiene alla domanda di compensazione la quale difetta del criterio di omogeneità dei crediti.
I motivi non esaminati restano assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di
[...]
tenuto conto del valore della controversia e delle questioni esaminate, mentre Pt_2
compensa le spese con l' ; Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara dovuto l'importo riportato nella cartella esattoriale n. 09720210025381688000 di euro € 13.157,27;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori come per legge;
Pt_2
3. Compensa le spese di lite con l' ; Controparte_1
Cosi deciso in Roma, il 9.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Eleonora Montesano