Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.58 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in presso lo studio dell'Avv.GENNARO LENGUA e
[...]
( ) VIA R. FOLLERAU N.9 82100 Pt_2 C.F._1
BENEVENTO; che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta Controparte_1 procura in atti dall'Avv. DE FEO ROSANGELA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA GUARINI 33 83100 AVELLINO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 05/01/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di Controparte_1 aver prestato lavoro subordinato per la società resistente presso il negozio di abbigliamento all'interno del centro commerciale
“Buonvento” SS7, San Vito Benevento;
che il rapporto di lavoro, disciplinato formalmente da contratto a tempo determinato dal 22/11/2018 al 26/10/2019, in realtà era iniziato in data dal 22/11/2017
“al nero”; che osservava l'orario di lavoro full time per tutta la durata del rapporto, con turni variabili dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00 oppure dalle 11:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato anche
1
che turni di lavoro e orari risultavano in un gruppo wattshapp creato dalla resistente e attivato per il negozio di Benevento solo in data 01/08/2018, data in cui già vi compariva la ricorrente;
che durante l'intero rapporto aveva sempre percepito una cifra netta di circa €. 950,00 al mese;
che aveva svolto mansioni di commessa addetta alle vendite ed all'incasso; che vantava un credito per differenze retributive dell'importo complessivo di €. 46.337,72. Concludeva chiedendo “a)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento, a titolo di differenze retributive come liquidate in premessa, per l'importo complessivo di €. 46.337,72, come da consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. (cfr. Persona_1 già in all.3); per l'effetto, condannare di C.F. e Controparte_1
P.I.: in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in P.IVA_1
Falò Donna, Via Tagliamento Atripalda (AV) 83042, Pec:
al pagamento in favore della ricorrente Email_1 degli importi di cui al chiesto accertamento, ovvero in quella diversa misura a stabilirsi, anche attraverso disponenda CTU, che sin d'ora si richiede, il tutto in ogni caso maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
b)- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimorso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari". Regolarmente costituito eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità del ricorso in quanto, nel provvedimento notificato, non era indicata la data dell'udienza di discussione e la sua nullità per l'assoluta mancanza degli elementi ex art. 414, nn. 3 e 4 cpc in assenza di una domanda diretta all'accertamento, prima che del quantum, dell'an dell'asserito diritto. Nel merito l'infondatezza del ricorso atteso il fatto che gravava sulla ricorrente provare quanto asserito in ricorso, non potendosi utilizzare a tale scopo i messaggi WA senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni;
che il documento denominato “all.2_chat 2.txt”, era inutilizzabile perché disconosciuto, non potendo la ricorrente più modificare le proprie allegazioni;
che era maturata la prescrizione presuntiva prevista dall'art. 2956 c.c. di tre anni per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese;
che, in realtà, dal 22/11/2017 al 21/11/2018: la aveva svolto il cd. Pt_1
“Tirocinio di inserimento/reinserimento di inoccupati, disoccupati, lavoratori in cig/ mobilità” percependo un'indennità di partecipazione di € 400,00/mese; che atteso il fatto che la stessa ricorrente dichiarava di aver percepito la maggior somma di € 950,00/mese, era maturato un credito per € 6.600,00 [(€ 950,00-400,00)x12 mesi] che si eccepiva
2 in compensazione;
che nella chat veniva riportato solo il nome
“ , senza cognome e che, pertanto, mancava l'individuazione Pt_1 del mittente nella persona di;
che, in ogni caso, il Parte_1 primo messaggio risaliva al 02/08/2018 e non al 22.11.2017, come sostenuto in ricorso;
che, in ogni caso, la distanza temporale tra i messaggi non consentiva di ricostruire la tempistica settimanale e/o mensile;
che le tre buste paga prodotte recavano la dicitura relativa al pieno soddisfacimento della ricorrente quanto al trattamento normativo econonomico, con relativa sottoscrizione;
che le buste prodotte recavano una retribuzione corrispondente a quanto la ricorrente dichiarava di aver percepito e nella busta paga del mese di giugno e agosto 2019 veniva indicato anche il compenso per festività; che in ricorso mancava l'indicazione del CCNL applicabile, richiamato solo nella perizia di parte, e si parlava solo di tredicesima mensilità e non anche della quattordicesima;
che la ricorrente era stata oggetto di procedimenti disciplinari;
che le era stato corrisposto il TRF e la 13^ mensilità. Concludeva chiedendo “1)accertato e dichiarato che nel provvedimento datato 16/01/2024 manca l'indicazione dell'udienza di discussione, assumere i provvedimenti necessari;
sempre in via preliminare 2)accertata e dichiarata l'assa mancanza nel ricorso degli elementi ex art. 414, nn. 3 e 4 cpc, dichiarare la nullità dello stesso con ogni conseguenza di legge;
3)accertato e dichiarato il decorso del tempo di legge, dichiarare la prescrizione ex art. 2956 n. 1 cc su parte dei crediti asseritamente vantati;
4)accertato e dichiarato che la sig.ra ha svolto nel periodo 22/11/2017-21/11/2018 presso la Pt_1 società resistente il cd. “Tirocinio di inserimento/reinserimento di inoccupati, disoccupati, lavoratori in cig/ mobilità” rigettare la domanda della ricorrente perché infondata, pretestuosa ed inammissibile;
5)accertato e dichiarato che la società resistente vanta, per quanto esposto sopra sub n. 4 della narrativa che precede, un credito di € 6.600,00 nei confronti della ricorrente, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda, compensare questo con l'eventuale somma che all'esito dovesse essere riconosciuta alla ricorrente;
6)accertato e dichiarato il difetto di allegazione assertiva e/o della domanda avversi, dichiarare inammissibile la prova orale come richiesta dalla ricorrente ovvero dichiararne l'inammissibilità per quanto sopra sub n. 5 che precede;
nel merito 7)nella denegata ipotesi in cui il Giudicante intenda superare la precedente eccezione di disconoscimento del documento avverso sub n. 2 della narrativa che precede, rigettare la domanda avversa perché comunque infondata in fatto e diritto;
8)in ogni caso
3 accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversa anche in conseguenza della sua contraddittorietà e pretestuosità e, quindi, rigettarla;
in ogni caso, 9)per quanto esposto e provato rigettare la domanda avversa poiché improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio, con attribuzione”
Ammessa ed espletata prova testi, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, quanto all'eccezione d'improcedibilità, deve rilevarsi che il decreto di fissazione emesso da questo Giudice risulta regolarmente notificato unitamente al ricorso e reca l'indicazione del termine perentorio sino al 23.09.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte. Tale indicazione, ai sensi del l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ivi richiamato, sostituisce la data dell'udienza di discussione.
Quanto all'eccezione di nullità, è noto che il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 cpc.
La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata 'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc),
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass.11.6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436;Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
In particolare la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma
4 complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento (Cass. lav. 29.1.99, n. 817). Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, dunque, "per aversi nullita del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed e censurabile in sede di legittimita solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa" (Cass. civ., sez. lav., n. 3126/11).
Nel caso in esame la individua detta Controparte_1 nullità nell'assenza di una domanda diretta all'accertamento dell'an della pretesa in quanto in ricorso si chiedeva esclusivamente l'accertamento del diritto al pagamento delle differenze retributive per l'importo complessivo di €. 46.337,72 e la condanna al pagamento delle stesse. L'argomento appare infondato. Il ricorso non presenta profili di nullità nell'accezione di cui sopra. Nel corpo dell'atto viene descritto il rapporto lavorativo, si denunzia un periodo al nero e si chiede il pagamento di una maggiore retribuzione in forza di diverse mansioni e maggior orario osservato in concreto. Il contenuto della domanda, petitum e causa petendi, appare, dunque, chiaro, tanto da aver consentito alla resistente di svolgere compiutamente le proprie difese, fermo restando l'onere, gravante sulla ricorente, di offrire adeguata prova delle allegazioni contenute in ricorso. L'assenza di una esplicita domanda di accertamento dello svolgimento di una specifica mansione e dell'osservanza di un maggior orario di lavoro, non costituisce motivo di nullità, rimanendo sostanzialmente implicita nella domanda di condanna. Né tampoco costituisce motivo di nullità la mancata indicazione del CCNL di riferimento, espressamente indicato nei conteggi, CCNL Commercio Terziario e Servizi - Confcommercio 5 livello. Ciò premesso e venendo al merito, parte ricorrente sostiene di aver lavorato per un primo periodo “al Controparte_1 nero”- dal 22/11/2017 al 21.11.2018- e successivamente sulla base di contratto a tempo determinato, inquadramento nel livello 5, come
5 risultante dalle buste paga prodotte in atti. dal 22/11/2018 al 26/10/2019, osservando un orario giornaliero di lavoro full time, con turni variabili dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00 oppure dalle 11:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato anche durante i festivi. Con riferimento al periodo “al nero”, parte resistente ha documentato, mediante produzione del progetto nonché dell'UniLav, che dal 22/11/2017 al 21.11.2018 la svolgeva un tirocinio di Pt_1 inserimento lavorativo di un soggetto inoccupato come da convenzione 53806 del 21.11.2017, osservando un orario full-time e con mansioni di commessa. Al fine di inquadrare in forma generale e sistematica l'istituto degli stage formativi cosi come disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n°196, norma intitolata "Tirocini formativi e di orientamento", e opportuno richiamare il contenuto della stessa: "[…] Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che abbiano gia assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro
[...]
, da Controparte_2 adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono emanate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali
[… ]".
In attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge n. 400 del 1988 con la suddetta disposizione, la quale specifica che i tirocini formativi non danno luogo comunque all'instaurazione di rapporti di lavoro (cfr. lett. D art. cit.), e stato emanato il D.M. 25.3.1998, n. 142, ove all'art. 1 si legge: "Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano gia assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1959/1962.
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1 non costituiscono rapporti di lavoro".
Sebbene le previsioni di cui all'art. 18, lett.d), della legge 24 giugno 1997, n°196, e di cui all'art. 1 D.M. 25.3.1998, n. 142, escludano, come gia detto, che lo stage possa configurare un rapporto di lavoro
6 dipendente, anche sui generis, non è comunque impedito al giudice di valutare la genuinità del rapporto e che esso non costituisca un mero espediente nominale per mascherare un rapporto di lavoro subordinato.
A tal fine diventa decisivo valutare non solo la rispondenza della finalita formativa e di orientamento prevista nel piano, predisposto dall'ente promotore e approvato dall'organismo pubblico abilitato, rispetto all'attivita effettivamente svolta nel corso del rapporto dal tirocinante, ma anche la presenza o meno nelle modalita di espletamento di tale attivita dei caratteri tipici del lavoro subordinato.
Nella convenzione si indica la finalita del tirocinio nell'agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, migliorare il tasso di occupabilità del tirocinante, sviluppare le conoscenze tecnico-professionali del tirocinante nonché l'obiettivo di contribuire alla formazione di una figura di commessa specializzata che in autonomia sia in grado di gestire un punto vendita con l'ausilio di tecnologie mirate, dando l'opportunità di acquisire , approfondire e migliorare conoscenze e tecniche di vendita, esposizione, ricezione, catalogatura e prezzatura, esposizione vendita, contatti con la clientela e soddisfazione delle richieste.
Il tirocinio prevedeva formazione teorico-pratica, affiancamento a soggetti professionalmente qualificati, somministrazione di nozioni a difficoltà crescente, pianificazione delle attività secondo un calendario settimanale, verifica ed eventuale rimodulazione del percorso formativo, con la continua assistenza del tutor aziendale.
Ciò premesso in punto di diritto, deve evidenziarsi che la Pt_1 in ricorso, non fa alcun cenno al tirocinio ma qualifica il periodo di lavoro dal 22/11/2017 al 21.11.2018 come “al nero”, ponendosi anche il problema di dimostrare la sua presenza presso l'esercizio commerciale in epoca antecedente alla formalizzazione del rapporto attraverso la chat WA. In corso di causa ha disconosciuto la firma apposta sul documento, con ciò evidentemetne, negando di averne avuto consapevolezza.
Effettivamente, dal modello UniLav prodotto dalla resistente, risulta il rapporto di tirocinio dal 22/11/2017 al 21.11.2018, anche se presso la sede di Via Vittorio Emanuele 182 Avellino, con mansione di commessa full-time.
7 Peraltro è incontestata la sua presenza , a tale titolo, presso il punto vendita centro commerciale “Buonvento” SS7, San Vito Benevento, sia pure in forza di tale attività di formazione e tirocinio.
Ciò premesso, può prescindersi dagli argomenti spesi diffusamente da entrambe le parti quanto alla validità del disconoscimento della firma o alla mancanza di una istanza di verificazione della stessa, in quanto nel caso in esame, dal materiale probatorio raccolto, emerge il mancato rispetto della disciplina in materia di percorso formativo.
Deve, pertanto, passarsi all'esame delle risultanze istruttorie, ovvero gli elementi offerti da parte ricorrente a sostegno della domanda ovvero messaggi WA e prova testimoniale.
La tese a conoscenza dei fatti per aver lavorato Persona_2 presso il punto vendita da aprile 2018 a settembre 2021, ha CP_3 dichiarato “ADR Quando ho cominciato il mio rapporto di lavoro la già lavorava lì. Io ho cominciato come stagista, la Pt_1 si occupava di addetta alla vendita compreso incasso e Pt_1 scarico merci, anch'io come stagista svolgevo le stesse mansioni. Durante i primi giorni di lavoro, il personale di turno presso il punto vendita mi ha spiegato le attività da svolgere, dopo di che ho continuato il lavoro da sola. ADR I turni erano uguali per tutte ed erano a rotazione, il primo turno era 9.00\13.00 -17.00\21.00 oppure 11.00\20.00 con un'ora di pausa, tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica. Lo staff si componeva di 5 persone ma in genere eravamo presenti in 3\4 e avevamo un giorno libero settimanale. Ci trattenevamo anche oltre quando durante l'orario vi era lo scarico merce. Lo scarico arrivava quasi tutti i giorni dal martedì al venerdì, io sono rimasta anche due volte a settimana oltre l'orario, accadeva solo in relazione al primo turno, durante il quale non facevo lo spacco ma mi trattenevo in magazzino per circa due ore, anche le altre ragazze all'interno del punto vendita si trattenevano, compresa la per esporre la Pt_1 merce, non ricordo esattamente per quanto tempo, sicuramente meno di me ma a volte anche per un'ora. ADR La ha svolto tale orario supplementare almeno una Pt_1 volta ogni 15 giorni, quando arrivava molta più merce. ADR avevamo una chat in cui c'eravamo tutte noi colleghe e i titolari, Non so chi l'aveva Parte_3 creata, già esisteva quando sono arrivata e sono stata aggiunta da
. Pt_3
ADR In chat comunicavamo l'incasso giornaliero e o Pt_3 CP_1 comunicavano una griglia relativa ai turni, elaborata non so da chi, poi
8 noi colleghe confermavamo i turni operando degli scambi tra di noi. Eventuali assenze venivano coperte dall'altro personale in turno. Dico meglio se qualcuna era assente, non lo scriveva in chat, a me è capitato di assentarmi e di comunicarlo alla mia responsabile, che nel punto vendita è cambiata più volte nel senso che una delle commesse diventava referente. L'assenza veniva coperta dalla commessa libera durante quel turno, la comunicazione veniva fatta in chat per avvisare i titolari del cambio, la richiesta di lavorare nel giorno libero veniva dalle colleghe, quasi mai ho recuperavo il giorno libero anche se mi veniva detto che lo avrei recuperato. ADR La retribuzione veniva corrisposta con bonifico, mi veniva consegnata la busta paga che firmavo, venivo chiamata e mi recavo in ufficio. Lo stage è durato un anno e venivo retribuita in modo crescente fino ad arrivare a circa €900. Dopo ho avuto un anno di contratto a tempo determinato, per una retribuzione di €900\€950, e poi dal 2020 al 2021 a tempo indeterminato per una retribuzione di
€1.000 negli ultimi tre mesi. ADR Avevo due settimane di ferie estive e una invernale, retribuite. Lavoravamo tutti i festivi, tranne sei giorni all'anno nei quali il centro era chiuso (il 01 gennaio, Pasqua e Pasquetta, 15 agosto e 25\26 dicembre) la retribuzione era sempre la stessa anche quando lavoravamo nei festivi, non ho percepito la tredicesima, ho avuro il tfr sempre con bonifico. ADR non conosco di preciso la retribuzione delle altre colleghe sapevo che non era uguale per tutte.
“ADR Lavoro in amministrazione Controparte_4 alle dipendenze della società resistente dal 2015 e a tutt'oggi. ADR Conosco i rapporti di lavoro dei dipendenti solo documentalmente, non mi sono mai recata presso i punti vendita personalmente. Era la responsabile del personale CP_5 che andava presso i punti vendita a consegnare le buste paga. ADR La per un anno ha svolto lo stage e Pt_1 successivamente ha stipulato un contratto a tempo determinato full time, se non erro. ADR I cedolini paga li elaborava la consulente del lavoro, venivano consegnati presso l'amministrazione o presso il punto vendita, mi risulta che alla siano sempre state consegnate. Pt_1
ADR Per due volte la ha ricevuto una lettera di Pt_1 contestazione disciplinare, se non erro perché era arrivata tardi al lavoro o non si era presentata, non ricordo di preciso. La contestazione disciplinare normalmente viene sottoscritta al momento dela notifica, non ricordo se ha avuto un seguito e sono state irrogate sanzioni.
9 ADR Per comunicare assenze o ritardi, il personale chiamava in amministrazione o me o il titolare , legale rapp.. Parte_3
Io mi limitavo a darne comunicazione al che si occupava Pt_3 della sostituzione con il personale a disposizione in base alla turnazione, per non lasciare il punto vendita chiuso, perché noi abbiamo delle sanzioni dal Centro commerciale se il negozio resta chiuso. ADR le buste paga venivano sottoscritte e ne veniva rilasciata copia alla dipendente. ADR Nulla so in ordine ad una chat comune”.
“ADR Ho lavorato nel negozio presso il Testimone_1 CP_3 centro commerciale Buonvento dal 2012 al 2018 dopo l'estate e prima di Natale forse settembre, se non erro. La ha cominciato Pt_1
a lavorare circa un anno prima che io cessassi il mio rapporto ovvero, se non erro, nel 2017. ADR Era addetta alle vendite, i turni erano 9.00\13.00 e 16.00\20.00, 11.00\20.00 con un'ora di pausa e 13.00\21.00. I turni erano a rotazione. Non sempre lavoravo con la ma tutte, a Pt_1 rotazione, osservavamo gli stessi turni. I turni erano stabiliti dai titolari, e che li Persona_3 Controparte_1 comunicavano tramite mail o nella chat comune su cellulare. Lavoravamo dal lunedì alla domenica compresa, con un giorno di riposo settimanale. ADR Le commesse svolgevano tutte la stessa mansione, non c'era una responsabile sovraordinata alle altre. Le indicazioni sul lavoro da svolgere ce le davano i titolari. ADR Attualmente lavoro presso lo stesso centro commerciale ma alla CONAD, mi sono dimessa spontanemente perché dovevo sposarmi, non ho né ho mai avuto contenziosi con la resistente. ADR Non conosco la retribuzione della ricorrente né se le veniva consegnata busta paga, io ritiravo periodicamente le buste paga in ufficio. Io ricevevo bonifico, mi venivano corrisposte anche ferie, tredicesima e tfr”. ADR Quando ho lavorato c'erano anche Per_2
[...] Persona_4 Persona_5
ADR Ricordo che in un'occasione la è arrivata tardi al Pt_1 lavoro e io sono stata chiamata per anticiparmi. Successivamente la ricorrente ha riferito di aver ricevuto un rimprovero per tale ritardo. Non so se verbale o scritto. ADR Godevamo di due settimane di ferie estive e una invernale di cui io usufruivo a febbraio”.
“ADR Ho lavorato presso il punto Testimone_2 vendita di Avellino dal 2013 al 2023, se non erro. CP_3
10 All'occorrenza venivo a lavorare presso il punto vendita di Benevento, se non erro, un paio di volte al mese, in tali occasioni ho conosciuto la ricorrente. ADR la ricorrente era addetta alla vendite. Io avendo esperienza, venivo a Benevento oltre che per sostituzioni anche per collaborare all'allestimento del negozio. La si occupava maggiormente Pt_1 dela vendita ma anche di sistemare il punto vendita ovvero di disporre i capi sugli scaffali, non ricordo che si occupasse dell'incasso, chiusura cassa o altro. ADR Non ricordo se presso il punto vendita di Benevento c'era una delle commesse con funzioni di responsabile, presso il punto vendita di Avellino, fin quando vi ho lavorato, ero io ed un'altra collega con maggior esperienza che ricoprivamo il ruolo di punto di riferimento per le altre quanto allo scarico ed allestimento. ADR C'è una responsabile del personale, ma non è CP_5 sempre presente presso il punto vendita. Presso il punto vendita di Avellino veniva anche due volte a settimana. L'ho incontrata anche presso il punto vendita di Benevento, non so dire con quale frequenza. ADR Non ricordo i turni su Benevento;
erano i titolari che mi chiedevano di fare il turno presso il punto vendita di Benevento, qualche volta l'ho chiesto anch'io. ADR Venivo pagata con busta paga e bonifico, ho ricevuto ferie, tredicesima, tfr. La busta paga mi veniva consegnata ogni mese oppure andavo io a ritirarla in ufficio ad Avellino. ADR So che la ricorrente arrrivava spesso in ritardo perché è capitato mentre ero presente e so che un paio di volte ha avuto un richiamo scritto. Non so dire come ne sono venuta a conoscenza. ADR Attualmente non lavoro”.
ADR Non ricordo se quando venivo a Benevento mi veniva corrisposta la trasferta”.
La prova testimoniale, dunque, non ha offerto particolari elementi in ordine al periodo dello stage.
Ciò che emerge, vedi in particolare la deposizione resa da Per_2 anche lei assunta presso il punto vendita da aprile
[...] CP_3
2018 come stagista, è che il tirocinio consisteva in una spiegazione data durante i primi giorni di lavoro, dal personale di turno presso il punto vendita, dopo di che si continuava il lavoro in autonomia. Certamente, tenuto conto che lo stage era relativo alla mansione di commessa, il fatto che le stagiste operaressero anche da sole, non appare astrattamente incompatibile con la finalità formativa
11 dell'attivita. Senza dubbio il percorso formativo ben poteva prevedere una progressiva emancipazione della corsista in vista di un più completo addestramento ma, come da progetto, tale attività implicava una fase iniziale di addestramento, che nella specie era limitata a qualche giorno, e la supervisione ed affiancamento di un tutor che, nel progetto, veniva individuato nella persona di , che, Parte_3 dalle dichairazioni raccolte, non era costantemente presente sul luogo di lavoro. La prova ha, altresì, confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso. La teste ha dichiarato che il primo turno era Persona_2
9.00\13.00 -17.00\21.00 oppure 11.00\20.00 con un'ora di pausa, tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, con un giorno libero settimanale ma che si trattenevamo anche oltre quando vi era lo scarico merce, quasi tutti i giorni dal martedì al venerdì, e che la si tratteneva per esporre la merce a volte anche per Pt_1 un'ora. dopo l'orario di lavoro almeno una volta ogni 15 giorni, quando arrivava molta più merce. Detta deposizione trova conferma nelle dichiarazioni rese da la quale conferma la presenza della Testimone_1
nel 2017, conferma i turni erano 9.00\13.00 e Pt_1
16.00\20.00, 11.00\20.00 con un'ora di pausa e 13.00\21.00, dal lunedì alla domenica compresa, con un giorno di riposo settimanale. Ciò posto l'osservanza di un orario di presenza non è indice univoco dell'assoggettamento al rispetto di ordini vincolanti tali da configurare un rapporto di lavoro subordinato, attesa la compatibilita anche dell'eventuale assoggettamento a vincoli di orario e di presenza con il tipo di prestazione dedotta nel piano formativo, laddove l'attivita "on the job" non può che essere svolta in un determinato orario imposto dal tipo di organizzazione dell'ente ospitante e dalla peculiare natura dei servizi svolti.
Ciò nondimeno, nella specie, siamo in presenza di uno svolgimento in concreto dell'attività lavorativa che non presenta alcuna delle caratteristiche di cui al progetto (formazione teorico-pratica, affiancamento a soggetti professionalmente qualificati, somministrazione di nozioni a difficoltà crescente, pianificazione delle attività secondo un calendario settimanale, verifica ed eventuale rimodulazione del percorso formativo, con la continua assistenza del tutor aziendale) e che appare del tutto sovrapponibile all'attività lavorativa svolta dalle lavoratrici subordinate impiegate nell'esercizio commerciale sia in termini di mansioni, che di orari di lavoro o direttive\controlli impartiti dal datore.
12 Nella chat WA prodotte “ ” e “ ”, dialogano con tutte le Pt_3 CP_1 ragazze impiegate nell'esercizio commerciale, tra cui , Pt_1 rimproverandole per i risultati raggiunti, intimando loro (tutte indistintamente) di migliorare la performances, con minaccia (DORA) di togliere €100,00 a testa.
scrive “non accetteremo più tutti quegli atteggiamenti vostri che Pt_3 possono influire sul buon andamento Quindi benvenuto Settembre benvenuti i cambiamenti. La nelle persone dei Controparte_1 titolari e non intendono più sostenere Controparte_1 Persona_3 economicamente risorse non meritevoli” Ancora ” Buongiorno oggi arriverà la mail con gli obiettivi di settembre,…Inoltre vi invito per l'.ultima volta a rispondere alle comunicazioni fatte dalla proprietà sui gruppi. Inoltre iniziare a tirare l'.acqua al mulino perchè se le pale non girano il grano non si macina e nessuno A Far girare le pale quando piove con l'acqua che sgorga a volontà siamo tutti professionisti. Cerchiamo di lavorare nelle ore di lavoro e non di fare pubbliche relazioni o altro noi non vi paghiamo per fare questo potete starvene tranquillamente sul divano di casa vostra o uscire con le amiche . Noi abbiamo bisogno di persone che quando lavorano lavorano .
“Inoltre Mi sono stancato di perdere clientela per la poca disponibilità e allegria ”. “Ma gli Incassi se volete mantenere Parte_4 questi turni non sono questi”. La chat contiene continui riferimenti ad incassi, abilità delle commesse e richieste di maggiore impegno e produttività, rivolte indistintamente a tutto il personale. Per quanto riguarda il disconoscimento dei messaggi in questione, va ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa in tema di mail ma i cui princpi sono estensibili ai messaggi, "In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime." (Cass. n. 11606/2018); e ancora "In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
13 fattuale e realtà riprodotta." (Cass. n. 1756/2016); inoltre, "In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero)" (Cass. 3122/15). Ebbene, nel caso di specie, il disconoscimento circa la non utilizzabilità dei messaggi WA è limitato alla mancata produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni, non anche alla effettività dei contenuti. Tale rilievo può considerarsi equivalente ad una contestazione di difformità agli originali che in quanto contestazione generica e non puntuale, non impedisce di valutare il materiale probatorio in esame come elemento di prova attendibile, perché corroborato dalle deposizioni testimoniali che hanno avvalorato la circostanza relativa alle conversazioni WA di tutto il gruppo di lavoro.
Né a tal fine era necessario mostrare alle testi il documento WA, come sostenuto nelle memorie conclusionali, ritenendosi sufficiente la conferma resa dalle testi circa l'esistenza della chat e la funzione della stessa, che rende verosimile presumere che le riproduzioni testuali prodotte in atti siano relative prorpio a direttive provenienti da e Pt_3 CP_1
Peraltro è lo stesso , ascoltato in sede di interrogatorio Pt_3 formale, a confermare l'esistenza della chat, pur riducendone la funzione a scambio di notizie e informazioni tra le addette alla vendita (“Confermo che c'era una chat di gruppo, solo a fini ludici, alla quale partecipavo anch'io, non ricordo chi altri ne faceva parte. Io sono stato aggiunto alla chat, non l'ho creata io. Sula chat si organizzavano tra di
14 loro nel senso che si comunicavano i risultati delle vendite o se c'erano ritardi o assenze”).
Ciò premesso ed alla luce delle risultanze di tali conversazioni WA nonché delle risultanze della prova è emerso che le modalita esecutive del piano formativo della ricorrente appaiono, in base ai risultati dalla prova assunta, tali da denotare un utilizzo fraudolento dello strumento formativo e da dissimulare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso il fatto che la era stabilmente inserita Pt_1 nell'attività commerciale, svolgeva le medesime mansioni, osservava gli stessi turni ed era sottoposta alle stesse direttive e controllo di tutto il resto del personale inserito nell'esercizio commerciale- peraltro- estremamente stringente e pressante. Inoltre non riceveva alcuna formazione iniziale né veniva seguita dal tutor, nella persona di
, che non era stabilmente presente all'interno del Parte_3 punto vendita.
Deve, pertanto, concludersi che, anche con riferimento al periodo del tirocinio, in realtà, siamo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Difatti la giurisprudenza ha precisato che il criterio fondamentale per l'accertamento della natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro rimane quello dell'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro;
tale potere, in particolare, deve avere un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentire al datore di disporre, in maniera piena, della prestazione nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva (cosi Cass., 13 aprile 2002, n. 5366, nonche Cass., 29.4.2003, n. 6673).
E, nella specie, l'esercizio del potere direttivo e di controllo emerge con evidenza dalle conversazioni WA innanzi riportate a titolo esemplificativo, tanto da indurre a ritenere, unitamente agli ulteriori elementi sussidiari innanzi richiamati, la natura sostanzialmente subordinata del rapporto fin dall'epoca della sua instaurazione.
Ciò nondimeno la prova non ha offerto sufficienti elementi di riscontro né quanto allo svolgimento di mansioni superiori né quanto all'osservanza di un maggior orario.
Quanto all'orario osservato, la ricorrente sostiene di aver lavorato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00 oppure dalle 11:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato anche durante i festivi.
Solo la teste conferma l'orario era 9.00\13.00 -17.00\21.00 Per_2 oppure 11.00\20.00 con un'ora di pausa, tutti i giorni della settimana,
15 compresi sabato e domenica, nonché il prolungamento anche oltre orario per lo scarico merce e la sistemazione dei prodtti almeno ogni 15 giorni;
che godeva di due settimane di ferie estive e una invernale, retribuite La teste dichiara, infatti, che i turni erano 9.00\13.00 e Tes_1
16.00\20.00, 11.00\20.00 con un'ora di pausa e 13.00\21.00, a rotazione dal lunedì alla domenica compresa, con un giorno di riposo settimanale;
non parla di prolungamento orario, dichiara che godeva di due settimane di ferie estive e una invernale, retribuite.
Le altre testi escusse non hanno offerto elementi utili quanto all'orario. Quanto alla mansione, i testi parlano di mansione di addetta elle vendite, non di responsabile e la teste dichiara che non Tes_2 ricorda che la si occupasse dell'incasso, chiusura cassa o Pt_1 altro. Dall'esito della prova, dunque, emerge lo svolgimento di mansioni di addetta alla vendita, 5° livello del CCNL Commercio, come da contratto di assunzione. Quanto all'orario, in presenza di due sole testimoni che riferiscono in ordine all'orario, deve tenersi conto della dichiarazioni meno favorevoli alla ricorrente, quella della (perché corroborata Tes_1 dalla dichiarazione più favorevole della e, dunque, il Per_2 rispetto di un orario di lavoro full-time di otto ore giornaliere dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale, per complessive 48 ore settimanali, compresi festivi. Ne consegue che risultano 8 ore di straordinario settimanali che non risultano retribuite da busta paga. Quanto alle asserite violazioni disciplinari, le stesse appaiono del tutto irrilevanti ai fini della valutazione del thema decidendum, atteso il fatto che non risultano in atti contestazioni disciplinari con la conseguenza che, anche ove provate, le stesse non inciderebbero sulle domande retributive. Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione relativa ai crediti da lavoro è quinquennale. Nella specie, il rapporto di lavoro era a tempo determinato e cessava in data 26/10/2019, pertanto il termine quinquennale non era decorso al momento della notifica del ricorso introduttivo. Ciò premesso la domanda dev'essere accolta ritenendosi lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato fin dal 22/11/2017, con l'osservanza di un orario pari a 48 ore settimanali, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive, come da
16 contrattazione collettiva, comprese mensilità aggiuntive e differenze tfr. Da tali importi devono essere detratte le somme percepite in costanza di rapporto come dichiarate in ricorso. Non appare preclusivo del diritto a riscuotere tali maggiori importi la sottoscrizione delle buste paga in costanza di rapporto, pari ad
€950,00 mensili. Difatti è pacifico che le buste paga, ancorchè sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non gli impediscono di contestare la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata o la sua difformità rispetto a quanto spettantegli. Per il principio della soccombenza Controparte_1 dev'essere condannato al pagamento in favore di Pt_1 delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal dal 22/11/2017 e fino al 26/10/2019, con mansioni di addetta alla vendita, 5° livello del CCNL Commercio, e con l'osservanza di un orario pari a 48 ore settimanali;
2) Condanna al pagamento in Controparte_1 favore di delle differenze retributive Parte_1 per lo svolgimento del rapporto come al punto 1), come da contrattazione collettiva, comprese mensilità aggiuntive e differenze tfr, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole poste al soddisfo, detratti gli importi percepiti in costanza di rapporto e pari ad €950,00 mensili netti;
3) condanna al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese processuali che Parte_1 liquida in complessivi €5.388 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento 10/06/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti
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