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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10069 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12657/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. GO OZ, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12657/2023 R.G.,
e vertente tra
(CF ) residente in [...] C.F._1
Fosso a Posillipo, 18 personalmente e nella qualità di l.r.p.t. (p.iva CP_1
con sede in Napoli alla Via dei Mille 47, entrambi rappresentati e P.IVA_1
difesi dall'Avv. Leone Magno I CORSARO (C.F. - P. C.F._2
IVA ed elett.te dom.ti presso il suo studio, giusta procura come in P.IVA_2
atti;
- Opponente
contro
(C.F. n. , Controparte_2 P.IVA_3
in persona del suo procuratore speciale, con sede in Milano (MI), Via Tazzoli n.
6, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, a rogito del Notaio
di Padova, del 05 Novembre 2021, Rep. n. 643 – Racc. n. 442, Persona_1
1
dall'Avv. Alessandro GASTALDI (C.F. ), il quale nomi- C.F._3
na, quale procuratore domiciliatario, l'Avv. Alfredo Del Plato (C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stes- C.F._4
so, sito in Nola, Via On. Le F. Napolitano n. 25;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opposta ha concluso come da verbale del 4.11.25 che si richiama.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 3065/2023 emesso dal Tribunale di Napo-
li, in data 12.4.23, e notificato in data 14.4.23, su ricorso di – CP_2
Succursale per l'Italia (nel prosieguo, “AK”) con il quale è stato ingiunto a
[...]
(nel prosieguo “ ) e di pagare entro quaranta giorni CP_3 CP_1 Parte_1
dalla notifica la somma di € 12.350,40, oltre interessi legali sino al soddisfo,
nonché spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00, per compenso,
nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di prestito finalizzato n. 377288 stipulato da con (nel prosieguo ) CP_1 Controparte_4 CP_4
in data 20.11.12, con garanzia di . Il credito è stato oggetto di cessione Pt_1
fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, gli opponenti hanno eccepito: l'improcedibilità per l'assenza di costituzione in mora;
la nullità del credito per carenza di prova scrit-
ta; difetto di legittimazione e titolarità dell'opposta per la mancata prova della cessione. Hanno infine eccepito la prescrizione del credito. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avv. Leone Magno I Corsaro.
2
Con Costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto generica oltre che infondata in fatto ed in diritto. In particolare, l'opposta ha pro-
dotto documentazione volta a provare le vicende circolatorie del credito (cessio-
ne avvenuta in data 6.11.15, doc. 2 fasc. opposta;
lista crediti ceduti, doc. 3). Ha
respinto le censure riguardanti il difetto di prova del credito, invocando, oltre a copia del negozio (doc. 3), l'estratto conto (doc. 4 fasc. opposta). Ha escluso la prescrizione posto che il relativo termine è iniziato a decorrere dalla data di sca-
denza dell'ultima rata, ossia dal 20 novembre 2016. Ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita la causa con scambio di memorie e concessa la provvisoria esecutorietà
(ord. del 21.2.24), inizialmente trattenuta in decisione, in data 16.7.24 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di invitare le parti a dedurre in ordine alla possi-
bile vessatorietà e quindi nullità delle clausole determinative del tasso moratorio e della clausola penale (13,80% ed 1%) rispetto la disciplina di cui all'art. 33 co-
dice del consumo lettera f). le parti venivano altresì invitate a trovare una solu-
zione stragiudiziale che avesse come punto di partenza la somma dovuta dal con-
sumatore pari al capitale residuo oltre interessi legali dalla decadenza del benefi-
cio del termine al soddisfo.
Con All'udienza del 22.11.24, si rendeva disponibile ad accettare la proposta conciliativa, diversamente da parte opponente, che insisteva per l'accoglimento dell'opposizione stante l'infondatezza della pretesa.
Inizialmente rimessa in decisione all'udienza del 25.11.25, ne veniva anticipata la trattazione al 4.11.25 per discussione orale ex art. 281sexies cod. proc. civ..
3
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
conseguentemente, il decreto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Preliminarmente, deve essere superata l'eccezione di difetto di legittimazione at-
tiva e titolarità. Si è incontrovertibilmente accertato che il credito è sorto in capo
Con a in data 20.11.12 ed è stato da questa ceduto in favore di in data CP_4
6.11.15. L'opposta ha prodotto documentazione riportante proposta e accettazio-
ne delle parti, sottoscritte dai rappresentanti legali delle stesse, del 6.11.15 (giu-
sto art. 2 del negozio secondo cui “il presente contratto si perfezionerà all'atto di ricezione, da parte della Società Cedente, della lettera di accettazione della pre-
sente proposta da inviarsi via email”) volta a provare la cessione intercorsa. Le
contestazioni degli opponenti relative all'inidoneità probatoria del documento non colgono nel segno, avendo le parti regolato la modalità di stipula dell'accordo, della cui esistenza non può dubitarsi. Quanto alla mancata produ-
zione dell'”allegato A”, contenente precisazione dei crediti ceduti, il rilievo non è
d'ostacolo al riconoscimento della legittimazione attiva in capo all'opposta, do-
vendo tale documentazione integrarsi con la lista crediti ceduti (doc. 3 fasc. op-
posta), prodotta dalla cessionaria ove è precisato il codice contratto - n. 377288
stipulato da con in data 20.11.12. CP_1 CP_4
Né assume rilievo la mancata comunicazione della cessione al debitore ceduto, di cui non vi è traccia agli atti, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti che hanno, per tale ragione, eccepito l'improcedibilità della domanda. Come no-
to, la cessione del credito è negozio a forma libera concluso tra cedente e cessio-
nario, rispetto al quale non occorre l'accettazione del debitore ceduto;
la comuni-
cazione ha infatti la diversa funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pa-
4
gamento effettuato dal ceduto e regolare il conflitto tra cessionari (Cass. n.
4713/2019). Trattasi di atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata ti-
tolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. 12734/2021). Nel caso di specie, la comunicazione è validamente avvenuta mediante notifica del ricorso e pedisse-
quo decreto (Cass. n. 12734/2021; Cass. n. 1770/2014).
Venendo al merito, occorre ricordare che nell'ambito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fat-
to estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass.
n. 826/2015). L'opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante,
avendo provveduto al deposito di copia del contratto di finanziamento (all 3 fasc.
opposta, pag. 23), estratto conto (all 3 fasc. opposta, pag. 25). La documentazio-
ne prodotta consente di superare le contestazioni relative al difetto di prova, es-
sendo accertata l'esistenza ed ammontare del credito ingiunto.
Gli opponenti hanno inteso paralizzare la pretesa eccedendone la prescrizione,
ancorando il dies a quo alla data della sottoscrizione (20.11.12). L'assunto è erra-
to e l'eccezione è priva di fondamento.
Occorre premettere che in virtù dell'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (Cass. n. 4232/2023) trova applicazione il termine unico decennale di pre-
scrizione decorrente del momento in cui il credito è divenuto esigibile. La rateiz-
zazione dell'unico debito in più versamenti periodici non determina il fraziona-
mento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con la conseguenza che a tali versamenti, ed ai relativi interessi, non può trovare applicazione la disposi-
5
zione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempi-
menti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass. n.
1110/1994). La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il credito è di-
ventato esigibile, circostanza che si verifica alla data di decadenza dal beneficio del termine, ove dichiarata dal creditore, o, in mancanza, alla data di naturale scadenza del negozio.
Manca agli atti la prova della dichiarazione di decadenza del debitore dal benefi-
cio del termine ad opera del credito efficace unicamente dalla ricezione nella sfe-
ra del debitore. Come noto, l'art. 1186 c.c. consente al creditore di esigere imme-
diatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fat-
to proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse (Cass. civ. n.
2411/2022). La decadenza dal beneficio del termine è la conseguenza di una so-
pravvenuta situazione di “ squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazio-
ni” (Cfr. Cass n. 12126/2008). Sebbene, essa non postuli il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazio-
ne di un'espressa domanda (Cass. n. 20042/2020), è tuttavia necessario che tale volontà del creditore sia portata a conoscenza del debitore affinchè possa produr-
re effetti interruttivi della prescrizione. Ciò anche in quanto da quella data l'intero credito diventa immediatamente esigibile ed inizia a decorrere il termine di prescrizione del relativo diritto. L'opposta nulla ha provato in merito. Pertanto,
il credito deve ritenersi divenuto esigibile alla data di naturale scadenza prevista dal negozio. Nel caso di specie: nel mese di novembre 2016, essendo il contratto stipulato in data 20.11.12 per la durata di 4 anni (n. 48 rate mensili). Tenuto con-
to della data di notifica del ricorso e decreto (14.4.23), il diritto è stato ampia-
6
mente esercitato entro il termine di prescrizione decennale (novembre 2026).
È infine esclusa l'applicazione della disciplina consumeristica, tenuto conto, da un lato, che la debitrice principale è una persona giuridica (Cass. n 17848/2017;
Cass. n. 8419/2019), mentre la qualifica di consumatore si applica esclusivamen-
te alle persone fisiche, e, dall'altro, che non vi è prova che il garante abbia agito per scopi estranei all'attività professionalmente svolta. Come noto, la qualifica di consumatore del fideiussore va valutata in base alla sua posizione soggettiva e non è conseguenza della natura imprenditoriale del debitore garantito (CGUE 19
novembre 2015, C-74/15, RC c/ Banca Comercială Intesa Sanpaolo România
SA, e CGUE 14 settembre 2016, C-534/15; Sez. u n. 5868/2023). Tenuto conto che ha agito in qualità di rappresentante legale della società sia in sede Pt_1
di sottoscrizione del negozio sia nel presente giudizio, deve escludersi il presup-
posto soggettivo per l'applicazione della tutela consumeristica in tema di fideius-
sione.
In conclusione, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Il decreto con-
fermato e definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli opponenti in
Con solido ed in favore di . Stante la natura documentale del giudizio, le spese si liquidano secondo i valori minimi in € 2.540,00, per compensi, oltre IVA e CPA,
se dovuti e come per legge, e rimborso di spese generali.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3065/2023 emesso nei confronti di e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CP_1 Parte_1
- condanna e al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 Parte_1
7
di che liquida in € 2.540,00, per com- Controparte_2
pensi, oltre IVA e CPA, se dovuti e come per legge, e rimborso di spese generali.
Napoli, 4.11.25
Il Giudice
GO OZ
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. GO OZ, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12657/2023 R.G.,
e vertente tra
(CF ) residente in [...] C.F._1
Fosso a Posillipo, 18 personalmente e nella qualità di l.r.p.t. (p.iva CP_1
con sede in Napoli alla Via dei Mille 47, entrambi rappresentati e P.IVA_1
difesi dall'Avv. Leone Magno I CORSARO (C.F. - P. C.F._2
IVA ed elett.te dom.ti presso il suo studio, giusta procura come in P.IVA_2
atti;
- Opponente
contro
(C.F. n. , Controparte_2 P.IVA_3
in persona del suo procuratore speciale, con sede in Milano (MI), Via Tazzoli n.
6, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, a rogito del Notaio
di Padova, del 05 Novembre 2021, Rep. n. 643 – Racc. n. 442, Persona_1
1
dall'Avv. Alessandro GASTALDI (C.F. ), il quale nomi- C.F._3
na, quale procuratore domiciliatario, l'Avv. Alfredo Del Plato (C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stes- C.F._4
so, sito in Nola, Via On. Le F. Napolitano n. 25;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opposta ha concluso come da verbale del 4.11.25 che si richiama.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 3065/2023 emesso dal Tribunale di Napo-
li, in data 12.4.23, e notificato in data 14.4.23, su ricorso di – CP_2
Succursale per l'Italia (nel prosieguo, “AK”) con il quale è stato ingiunto a
[...]
(nel prosieguo “ ) e di pagare entro quaranta giorni CP_3 CP_1 Parte_1
dalla notifica la somma di € 12.350,40, oltre interessi legali sino al soddisfo,
nonché spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 567,00, per compenso,
nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di prestito finalizzato n. 377288 stipulato da con (nel prosieguo ) CP_1 Controparte_4 CP_4
in data 20.11.12, con garanzia di . Il credito è stato oggetto di cessione Pt_1
fino all'attuale titolarità in capo all'opposta.
Nell'opporsi all'ingiunzione, gli opponenti hanno eccepito: l'improcedibilità per l'assenza di costituzione in mora;
la nullità del credito per carenza di prova scrit-
ta; difetto di legittimazione e titolarità dell'opposta per la mancata prova della cessione. Hanno infine eccepito la prescrizione del credito. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avv. Leone Magno I Corsaro.
2
Con Costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto generica oltre che infondata in fatto ed in diritto. In particolare, l'opposta ha pro-
dotto documentazione volta a provare le vicende circolatorie del credito (cessio-
ne avvenuta in data 6.11.15, doc. 2 fasc. opposta;
lista crediti ceduti, doc. 3). Ha
respinto le censure riguardanti il difetto di prova del credito, invocando, oltre a copia del negozio (doc. 3), l'estratto conto (doc. 4 fasc. opposta). Ha escluso la prescrizione posto che il relativo termine è iniziato a decorrere dalla data di sca-
denza dell'ultima rata, ossia dal 20 novembre 2016. Ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese e competenze di lite.
Istruita la causa con scambio di memorie e concessa la provvisoria esecutorietà
(ord. del 21.2.24), inizialmente trattenuta in decisione, in data 16.7.24 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di invitare le parti a dedurre in ordine alla possi-
bile vessatorietà e quindi nullità delle clausole determinative del tasso moratorio e della clausola penale (13,80% ed 1%) rispetto la disciplina di cui all'art. 33 co-
dice del consumo lettera f). le parti venivano altresì invitate a trovare una solu-
zione stragiudiziale che avesse come punto di partenza la somma dovuta dal con-
sumatore pari al capitale residuo oltre interessi legali dalla decadenza del benefi-
cio del termine al soddisfo.
Con All'udienza del 22.11.24, si rendeva disponibile ad accettare la proposta conciliativa, diversamente da parte opponente, che insisteva per l'accoglimento dell'opposizione stante l'infondatezza della pretesa.
Inizialmente rimessa in decisione all'udienza del 25.11.25, ne veniva anticipata la trattazione al 4.11.25 per discussione orale ex art. 281sexies cod. proc. civ..
3
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
conseguentemente, il decreto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Preliminarmente, deve essere superata l'eccezione di difetto di legittimazione at-
tiva e titolarità. Si è incontrovertibilmente accertato che il credito è sorto in capo
Con a in data 20.11.12 ed è stato da questa ceduto in favore di in data CP_4
6.11.15. L'opposta ha prodotto documentazione riportante proposta e accettazio-
ne delle parti, sottoscritte dai rappresentanti legali delle stesse, del 6.11.15 (giu-
sto art. 2 del negozio secondo cui “il presente contratto si perfezionerà all'atto di ricezione, da parte della Società Cedente, della lettera di accettazione della pre-
sente proposta da inviarsi via email”) volta a provare la cessione intercorsa. Le
contestazioni degli opponenti relative all'inidoneità probatoria del documento non colgono nel segno, avendo le parti regolato la modalità di stipula dell'accordo, della cui esistenza non può dubitarsi. Quanto alla mancata produ-
zione dell'”allegato A”, contenente precisazione dei crediti ceduti, il rilievo non è
d'ostacolo al riconoscimento della legittimazione attiva in capo all'opposta, do-
vendo tale documentazione integrarsi con la lista crediti ceduti (doc. 3 fasc. op-
posta), prodotta dalla cessionaria ove è precisato il codice contratto - n. 377288
stipulato da con in data 20.11.12. CP_1 CP_4
Né assume rilievo la mancata comunicazione della cessione al debitore ceduto, di cui non vi è traccia agli atti, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti che hanno, per tale ragione, eccepito l'improcedibilità della domanda. Come no-
to, la cessione del credito è negozio a forma libera concluso tra cedente e cessio-
nario, rispetto al quale non occorre l'accettazione del debitore ceduto;
la comuni-
cazione ha infatti la diversa funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pa-
4
gamento effettuato dal ceduto e regolare il conflitto tra cessionari (Cass. n.
4713/2019). Trattasi di atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata ti-
tolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. 12734/2021). Nel caso di specie, la comunicazione è validamente avvenuta mediante notifica del ricorso e pedisse-
quo decreto (Cass. n. 12734/2021; Cass. n. 1770/2014).
Venendo al merito, occorre ricordare che nell'ambito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fat-
to estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass.
n. 826/2015). L'opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante,
avendo provveduto al deposito di copia del contratto di finanziamento (all 3 fasc.
opposta, pag. 23), estratto conto (all 3 fasc. opposta, pag. 25). La documentazio-
ne prodotta consente di superare le contestazioni relative al difetto di prova, es-
sendo accertata l'esistenza ed ammontare del credito ingiunto.
Gli opponenti hanno inteso paralizzare la pretesa eccedendone la prescrizione,
ancorando il dies a quo alla data della sottoscrizione (20.11.12). L'assunto è erra-
to e l'eccezione è priva di fondamento.
Occorre premettere che in virtù dell'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (Cass. n. 4232/2023) trova applicazione il termine unico decennale di pre-
scrizione decorrente del momento in cui il credito è divenuto esigibile. La rateiz-
zazione dell'unico debito in più versamenti periodici non determina il fraziona-
mento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con la conseguenza che a tali versamenti, ed ai relativi interessi, non può trovare applicazione la disposi-
5
zione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempi-
menti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass. n.
1110/1994). La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il credito è di-
ventato esigibile, circostanza che si verifica alla data di decadenza dal beneficio del termine, ove dichiarata dal creditore, o, in mancanza, alla data di naturale scadenza del negozio.
Manca agli atti la prova della dichiarazione di decadenza del debitore dal benefi-
cio del termine ad opera del credito efficace unicamente dalla ricezione nella sfe-
ra del debitore. Come noto, l'art. 1186 c.c. consente al creditore di esigere imme-
diatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fat-
to proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse (Cass. civ. n.
2411/2022). La decadenza dal beneficio del termine è la conseguenza di una so-
pravvenuta situazione di “ squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazio-
ni” (Cfr. Cass n. 12126/2008). Sebbene, essa non postuli il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazio-
ne di un'espressa domanda (Cass. n. 20042/2020), è tuttavia necessario che tale volontà del creditore sia portata a conoscenza del debitore affinchè possa produr-
re effetti interruttivi della prescrizione. Ciò anche in quanto da quella data l'intero credito diventa immediatamente esigibile ed inizia a decorrere il termine di prescrizione del relativo diritto. L'opposta nulla ha provato in merito. Pertanto,
il credito deve ritenersi divenuto esigibile alla data di naturale scadenza prevista dal negozio. Nel caso di specie: nel mese di novembre 2016, essendo il contratto stipulato in data 20.11.12 per la durata di 4 anni (n. 48 rate mensili). Tenuto con-
to della data di notifica del ricorso e decreto (14.4.23), il diritto è stato ampia-
6
mente esercitato entro il termine di prescrizione decennale (novembre 2026).
È infine esclusa l'applicazione della disciplina consumeristica, tenuto conto, da un lato, che la debitrice principale è una persona giuridica (Cass. n 17848/2017;
Cass. n. 8419/2019), mentre la qualifica di consumatore si applica esclusivamen-
te alle persone fisiche, e, dall'altro, che non vi è prova che il garante abbia agito per scopi estranei all'attività professionalmente svolta. Come noto, la qualifica di consumatore del fideiussore va valutata in base alla sua posizione soggettiva e non è conseguenza della natura imprenditoriale del debitore garantito (CGUE 19
novembre 2015, C-74/15, RC c/ Banca Comercială Intesa Sanpaolo România
SA, e CGUE 14 settembre 2016, C-534/15; Sez. u n. 5868/2023). Tenuto conto che ha agito in qualità di rappresentante legale della società sia in sede Pt_1
di sottoscrizione del negozio sia nel presente giudizio, deve escludersi il presup-
posto soggettivo per l'applicazione della tutela consumeristica in tema di fideius-
sione.
In conclusione, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Il decreto con-
fermato e definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli opponenti in
Con solido ed in favore di . Stante la natura documentale del giudizio, le spese si liquidano secondo i valori minimi in € 2.540,00, per compensi, oltre IVA e CPA,
se dovuti e come per legge, e rimborso di spese generali.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 3065/2023 emesso nei confronti di e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CP_1 Parte_1
- condanna e al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 Parte_1
7
di che liquida in € 2.540,00, per com- Controparte_2
pensi, oltre IVA e CPA, se dovuti e come per legge, e rimborso di spese generali.
Napoli, 4.11.25
Il Giudice
GO OZ
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