Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/1983, n. 3417
CASS
Sentenza 18 maggio 1983

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Nel procedimento di sequestro, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), solo per la fase di tipo sommario, rivolta alla concessione del sequestro medesimo, la quale presenta per sua natura caratteri di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale fissato dall'art. 1 della citata legge n. 742 del 1969, per la successiva fase a cognizione ordinaria concernente la convalida, anche quando il relativo giudizio si svolga separatamente dal giudizio di merito, salvo che l'urgenza venga dichiarata con apposito provvedimento. ( Conf 4730/78, mass n 394421; ( contra 1109/80, mass n 404586; ( contra 671/79, mass n 396835).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/1983, n. 3417
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3417
    Data del deposito : 18 maggio 1983

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