Sentenza 18 maggio 1983
Massime • 1
Nel procedimento di sequestro, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), solo per la fase di tipo sommario, rivolta alla concessione del sequestro medesimo, la quale presenta per sua natura caratteri di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale fissato dall'art. 1 della citata legge n. 742 del 1969, per la successiva fase a cognizione ordinaria concernente la convalida, anche quando il relativo giudizio si svolga separatamente dal giudizio di merito, salvo che l'urgenza venga dichiarata con apposito provvedimento. ( Conf 4730/78, mass n 394421; ( contra 1109/80, mass n 404586; ( contra 671/79, mass n 396835).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/1983, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1983 |
Testo completo
Nel procedimento di sequestro, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), solo per la fase di tipo sommario, rivolta alla concessione del sequestro medesimo, la quale presenta per sua natura caratteri di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale fissato dall'art. 1 della citata legge n. 742 del 1969, per la successiva fase a cognizione ordinaria concernente la convalida, anche quando il relativo giudizio si svolga separatamente dal giudizio di merito, salvo che l'urgenza venga dichiarata con apposito provvedimento. ( Conf 4730/78, mass n 394421; ( contra 1109/80, mass n 404586; ( contra 671/79, mass n 396835).*