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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto: Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1096 DE ruolo generale degli affari contenziosi DEl'anno 2023, avente ad OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente T R A
, nato a [...], il [...] – cod. fisc. Parte_1
, ivi elettivamente domiciliato alla Via Circumvallazione, n. 179, C.F._1 presso lo studio DEl'Avv. Enrico Cuomo, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese DElo Stato in virtù di DEibera DE 27.10.2022, di cui alla nota protocollo n. 2022/2803/GP, emessa dal Consiglio e Annunziata in data 02.11.2022. RICORRENTE E
, nata a [...], il [...] - cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), alla Via C.F._2
Vittorio Veneto, n. 374/E, presso lo studio DEl'Avv. Valentina Criscuolo, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione. RESISTENTE NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza cartolare DEl'8.7.2024, sostituita ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, i procuratori DEle parti, per il tramite DEle rispettive note ritualmente depositate, hanno concordemente concluso chiedendo recepirsi con sentenza le pattuizioni dalle predette sottoscritte, inerenti alle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status e versate in atti in data 21.06.2023, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con atto depositato in data 12.07.2024, il P.M. ha concluso per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti in corso di causa, tenuto conto altresì che le stesse hanno adeguatamente documentato il peggioramento DEle condizioni economiche DE ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.02.2023, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto, in data 25.02.2010, in Torre DE CO (NA), con ha precisato che Controparte_1 dall'unione suddetta sono nati due figli: [a Torre DE CO (NA), il 14.06.2010] e Per_1
[a Castellammare di Stabia (NA), il 09.05.2016]. A sostegno DEla domanda di Per_2 divorzio ha dedotto che i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale in intestazione con decreto DE 15.02.2021, n. 1359/2021; ha precisato che, nel contesto degli accordi esitati nella citata separazione consensuale, è stato convenuto l'affidamento congiunto dei figli minori ad ambedue i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e con regolamentazione DE diritto di visita DE padre;
è stato previsto, altresì, l'obbligo DE di corrispondere mensilmente alla una Parte_1 CP_1 somma mensile complessivamente pari a Euro 500,00 - da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat - a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 50% DEle spese straordinarie occorrenti per gli stessi minori. L'istante ha, quindi, dedotto che i coniugi non hanno più ripreso la convivenza coniugale;
dunque, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio suddetto e, in ragione DE dedotto sopravvenuto peggioramento DEle proprie condizioni economiche, ha chiesto una riduzione DEl'assegno da lui dovuto quale contributo al mantenimento dei figli minori, confermando per il resto le condizioni di cui alla separazione consensuale. In data 23.05.2023 si è costituita in giudizio , la quale ha aderito Controparte_1 alla richiesta di “cessazione degli effetti civili DE matrimonio”, contestando “tutto quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente”. Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice DEegato dal Presidente DE Tribunale, all'esito DEl'udienza di comparizione DE 28.06.2023, con provvedimento reso in pari data, preso atto DEl'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, ha provvisoriamente recepito, ex art. 4 l. n. 898/1970, le suddette condizioni;
contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione DEle parti e di trattazione DEla causa dinanzi a questi. All'esito DE deposito, ex art. 127 ter c.p.c., ad opera DEle parti costituite, DEle note in sostituzione DEl'udienza DE 25.10.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, acquisite le conclusioni DE PM, con ordinanza depositata in data 26.10.2023, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concedere i termini di cui all' art. 190 c.p.c., stante la rinuncia DEle parti;
ciononostante, il collegio, preso atto DEl'immotivata riduzione DEl'assegno di mantenimento per i figli, previsto nell'accordo di divorzio (rispetto alla separazione consensuale), con ordinanza DE 29.11.2023, ha invitato le parti a chiarire e documentare il dedotto peggioramento DEla situazione patrimoniale DE e ha Parte_1 rinviato il giudizio per la comparizione DEle parti alla successiva udienza DE 17.04.2024; sicché, all'esito DE deposito, ex art. 127 ter c.p.c., ad opera dei difensori costituiti, DEle note in sostituzione DEla predetta udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza depositata in data 22.04.2024, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza DEl'08.07.2024, all'esito DEla quale è stata rimessa in decisione.
***** 1.1. Preliminarmente, vi è da osservare che deve pronunciarsi lo scioglimento DE matrimonio (come correttamente indicato nell'accordo di divorzio) e non la cessazione degli effetti civili di esso (come domandato in sede di ricorso), giacché risulta dal certificato di matrimonio prodotto che l'atto relativo è inserito nella Parte prima, riservata dall'art. 125 DE r.d. n. 1238/1939 - ordinamento DElo stato civile - ai matrimoni celebrati davanti ufficiale DElo stato civile.
1.2. Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 DEla L. 55/2015, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (avvenuta in data 10.02.2021), ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, attese le risultanze di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
2. In ordine alle statuizioni accessorie, come anticipato, le parti sono addivenute a un accordo che, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme all'interesse dei figli minori, può essere posto alla base DEla decisione di questo Tribunale, ad eccezione per quanto riguarda le statuizioni economiche di cui si dirà; detto accordo, invero e in sintesi, dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre, in Torre Annunziata, alla via Mazzini, n. 18, e disciplina DE diritto di visita dei figli e a favore DE padre. Per_1 Per_2
Quanto alle questioni economiche, tale accordo stabilisce l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei figli minori, mediante il versamento di una somma mensile complessivamente pari a Euro 430,00, inferiore rispetto a quella prevista nel corso DE giudizio di separazione (ove è stato concordato un importo complessivamente pari a Euro 500,00 a titolo di mantenimento per entrambi i figli), oltreché attraverso il pagamento DE 50% DEle spese straordinarie per gli stessi occorrenti;
inoltre, l'accordo contempla che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascuno dei due genitori. Tale riduzione è stata giustificata sulla scorta DE peggioramento DEla condizione lavorativa, reddituale e patrimoniale DE , nonché per la situazione debitoria DElo stesso. In particolare, il Parte_1
, titolare di un bar, ha dedotto di aver subito una “netta riduzione degli introiti Parte_1 DEla sua attività lavorativa”, al punto di essere costretto a vivere con i propri genitori;
ha versato in atti documentazione dalla quale emerge che lo stesso ha percepito nell'anno 2019 Euro 1.807,00; nel 2020 Euro 1.225,00; nel 2022 Euro 3.095,00 (come da moDEli Persone Fisiche DE 2020/21/23, in atti); nonché attestazione ISEE DEl'anno 2023, relativa al nucleo familiare composto dal e dai suoi genitori, dalla quale si evince un indicatore Parte_1 DEla situazione economica pari a Euro 6.733,20. Inoltre, il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante la propria situazione debitoria sia nei confronti DEl
[...]
, per l' importo complessivo di Euro 11.585,17 (cfr. estratti di Controparte_2 Contr ruolo doc. nr. 37120220018770058000 – 07120230012879918000 – 37120220008437556000 – 07120230062548988000 – 07120220155558515000 – 37120230008812266000, tutti notificati negli anni 2022-2023), nonché nei confronti DE Comune di Torre DE CO per un importo pari a Euro 2.080,00 (cfr. avvisi di pagamento Tari, relativi agli anni 2020/21/23). L'accordo in tale parte, tuttavia, non può essere recepito atteso che le dichiarazioni dei redditi allegate sono perlopiù precedenti alla separazione ed indicano redditi irrisori in costanza dei quali le parti hanno concordato, nel 2021, l'assegno che in questa sede intendono ridurre. Pertanto, deve ritenersi che le dichiarazioni dei redditi allegate siano DE tutto inattendibili (vi è da evidenziare comunque che l'ultima reca un reddito più alto). Quanto alla debitoria allegata, la stessa non appare elevatissima tenuto conto che il svolge attività commerciale. Parte_1
Tanto precisato, ai fini DEla quantificazione DE contributo paterno al mantenimento DEla prole, occorre attingere ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c. Pertanto, è d'uopo tener conto DEl'età e DEle correlate esigenze di vita dei figli, (di 14 anni) e (di otto anni), DE tenore di vita DEla famiglia evincibile dalle Per_1 Per_2 allegazioni e dagli accordi assunti in sede di separazione (in data 15.2.2021), tenuto conto DEla rivalutazione Istat frattanto maturata, il Collegio reputa congruo porre a carico di il dovere di compartecipare al mantenimento dei figli minori, Parte_1 corrispondendo, in favore ad un importo mensile pari a € 583,50 Controparte_1
(cinquecentoottantatre/50), ossia pari a € 291,75 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50% di quanto occorrente per far fronte al pagamento DEle spese straordinarie occorrenti per i medesimi figli, purché previamente concordate e/o documentate.
3. Avuto riguardo alla natura DEla lite e all'esito complessivo DEla stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese DE giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione,
[...] Controparte_1 deduzione disattese, così provvede: A. pronuncia lo scioglimento DE matrimonio contratto in data 25.02.2010, in Torre DE CO (NA), da [nato in [...] Parte_1 il 18.06.1990] e da [nata in [...] il Controparte_1
25.09.1991] (atto n. 10, parte I DE registro degli atti di matrimonio DE Comune di Torre DE CO, anno 2010); B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di Torre DE CO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
C. affida i figli minori, [nato a [...], il [...]] e Per_1
[nata a [...], il [...]], congiuntamente a Per_2 entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, sita in Torre Annunziata (NA), alla via Mazzini, n. 18; D. dispone che il padre possa vedere i figli minori, al di fuori DEl'ambiente lavorativo, previa tempestiva comunicazione telefonica alla , tenuto CP_1 conto DEle esigenze lavorative ed organizzative DE padre, nonché degli impegni scolastici e ricreativi dei minori:
❖ almeno due giorni alla settimana ed, in particolare, il lunedì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
❖ a settimane alterne, dalle ore 16:00 DE sabato alle ore 19:00 DEla domenica;
❖ durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e il 1° gennaio;
❖ durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ovvero il lunedì in Albis;
❖ durante il periodo estivo, 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno;
E. pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, CP_1 Per_1
e , una somma mensile complessivamente pari a Euro € 583,50 Per_2
(cinquecentoottantatre/50), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
detto importo dovrà essere versato a entro il Controparte_1 giorno 5 di ciascun mese;
F. pone, altresì, a carico di l'obbligo di contribuire al 50% Parte_1 alle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa DE Tribunale di Torre Annunziata DE 06.07.2021 (n. 1568/21); G. pone a carico di ciascun genitore la metà DEle spese scolastiche, mediche e di quelle relative alle attività sportive dei figli, secondo il Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Torre Annunziata e sottoscritto con il COA;
H. dà atto che le parti concordano che gli assegni familiari e/o unici saranno attribuiti al 50% ad entrambi i genitori;
I. dà atto che rinuncia alla corresponsione DEl'assegno Controparte_1 divorzile essendo in grado di provvedere alle proprie esigenze alimentari;
J. dà atto che le parti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
K. compensa interamente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio DE 20.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto: Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1096 DE ruolo generale degli affari contenziosi DEl'anno 2023, avente ad OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente T R A
, nato a [...], il [...] – cod. fisc. Parte_1
, ivi elettivamente domiciliato alla Via Circumvallazione, n. 179, C.F._1 presso lo studio DEl'Avv. Enrico Cuomo, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese DElo Stato in virtù di DEibera DE 27.10.2022, di cui alla nota protocollo n. 2022/2803/GP, emessa dal Consiglio e Annunziata in data 02.11.2022. RICORRENTE E
, nata a [...], il [...] - cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (NA), alla Via C.F._2
Vittorio Veneto, n. 374/E, presso lo studio DEl'Avv. Valentina Criscuolo, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione. RESISTENTE NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza cartolare DEl'8.7.2024, sostituita ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, i procuratori DEle parti, per il tramite DEle rispettive note ritualmente depositate, hanno concordemente concluso chiedendo recepirsi con sentenza le pattuizioni dalle predette sottoscritte, inerenti alle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status e versate in atti in data 21.06.2023, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con atto depositato in data 12.07.2024, il P.M. ha concluso per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti in corso di causa, tenuto conto altresì che le stesse hanno adeguatamente documentato il peggioramento DEle condizioni economiche DE ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.02.2023, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto, in data 25.02.2010, in Torre DE CO (NA), con ha precisato che Controparte_1 dall'unione suddetta sono nati due figli: [a Torre DE CO (NA), il 14.06.2010] e Per_1
[a Castellammare di Stabia (NA), il 09.05.2016]. A sostegno DEla domanda di Per_2 divorzio ha dedotto che i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale in intestazione con decreto DE 15.02.2021, n. 1359/2021; ha precisato che, nel contesto degli accordi esitati nella citata separazione consensuale, è stato convenuto l'affidamento congiunto dei figli minori ad ambedue i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e con regolamentazione DE diritto di visita DE padre;
è stato previsto, altresì, l'obbligo DE di corrispondere mensilmente alla una Parte_1 CP_1 somma mensile complessivamente pari a Euro 500,00 - da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat - a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre al 50% DEle spese straordinarie occorrenti per gli stessi minori. L'istante ha, quindi, dedotto che i coniugi non hanno più ripreso la convivenza coniugale;
dunque, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio suddetto e, in ragione DE dedotto sopravvenuto peggioramento DEle proprie condizioni economiche, ha chiesto una riduzione DEl'assegno da lui dovuto quale contributo al mantenimento dei figli minori, confermando per il resto le condizioni di cui alla separazione consensuale. In data 23.05.2023 si è costituita in giudizio , la quale ha aderito Controparte_1 alla richiesta di “cessazione degli effetti civili DE matrimonio”, contestando “tutto quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente”. Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Giudice DEegato dal Presidente DE Tribunale, all'esito DEl'udienza di comparizione DE 28.06.2023, con provvedimento reso in pari data, preso atto DEl'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, ha provvisoriamente recepito, ex art. 4 l. n. 898/1970, le suddette condizioni;
contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione DEle parti e di trattazione DEla causa dinanzi a questi. All'esito DE deposito, ex art. 127 ter c.p.c., ad opera DEle parti costituite, DEle note in sostituzione DEl'udienza DE 25.10.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, acquisite le conclusioni DE PM, con ordinanza depositata in data 26.10.2023, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concedere i termini di cui all' art. 190 c.p.c., stante la rinuncia DEle parti;
ciononostante, il collegio, preso atto DEl'immotivata riduzione DEl'assegno di mantenimento per i figli, previsto nell'accordo di divorzio (rispetto alla separazione consensuale), con ordinanza DE 29.11.2023, ha invitato le parti a chiarire e documentare il dedotto peggioramento DEla situazione patrimoniale DE e ha Parte_1 rinviato il giudizio per la comparizione DEle parti alla successiva udienza DE 17.04.2024; sicché, all'esito DE deposito, ex art. 127 ter c.p.c., ad opera dei difensori costituiti, DEle note in sostituzione DEla predetta udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza depositata in data 22.04.2024, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza DEl'08.07.2024, all'esito DEla quale è stata rimessa in decisione.
***** 1.1. Preliminarmente, vi è da osservare che deve pronunciarsi lo scioglimento DE matrimonio (come correttamente indicato nell'accordo di divorzio) e non la cessazione degli effetti civili di esso (come domandato in sede di ricorso), giacché risulta dal certificato di matrimonio prodotto che l'atto relativo è inserito nella Parte prima, riservata dall'art. 125 DE r.d. n. 1238/1939 - ordinamento DElo stato civile - ai matrimoni celebrati davanti ufficiale DElo stato civile.
1.2. Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 DEla L. 55/2015, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (avvenuta in data 10.02.2021), ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, attese le risultanze di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
2. In ordine alle statuizioni accessorie, come anticipato, le parti sono addivenute a un accordo che, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme all'interesse dei figli minori, può essere posto alla base DEla decisione di questo Tribunale, ad eccezione per quanto riguarda le statuizioni economiche di cui si dirà; detto accordo, invero e in sintesi, dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre, in Torre Annunziata, alla via Mazzini, n. 18, e disciplina DE diritto di visita dei figli e a favore DE padre. Per_1 Per_2
Quanto alle questioni economiche, tale accordo stabilisce l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei figli minori, mediante il versamento di una somma mensile complessivamente pari a Euro 430,00, inferiore rispetto a quella prevista nel corso DE giudizio di separazione (ove è stato concordato un importo complessivamente pari a Euro 500,00 a titolo di mantenimento per entrambi i figli), oltreché attraverso il pagamento DE 50% DEle spese straordinarie per gli stessi occorrenti;
inoltre, l'accordo contempla che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascuno dei due genitori. Tale riduzione è stata giustificata sulla scorta DE peggioramento DEla condizione lavorativa, reddituale e patrimoniale DE , nonché per la situazione debitoria DElo stesso. In particolare, il Parte_1
, titolare di un bar, ha dedotto di aver subito una “netta riduzione degli introiti Parte_1 DEla sua attività lavorativa”, al punto di essere costretto a vivere con i propri genitori;
ha versato in atti documentazione dalla quale emerge che lo stesso ha percepito nell'anno 2019 Euro 1.807,00; nel 2020 Euro 1.225,00; nel 2022 Euro 3.095,00 (come da moDEli Persone Fisiche DE 2020/21/23, in atti); nonché attestazione ISEE DEl'anno 2023, relativa al nucleo familiare composto dal e dai suoi genitori, dalla quale si evince un indicatore Parte_1 DEla situazione economica pari a Euro 6.733,20. Inoltre, il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante la propria situazione debitoria sia nei confronti DEl
[...]
, per l' importo complessivo di Euro 11.585,17 (cfr. estratti di Controparte_2 Contr ruolo doc. nr. 37120220018770058000 – 07120230012879918000 – 37120220008437556000 – 07120230062548988000 – 07120220155558515000 – 37120230008812266000, tutti notificati negli anni 2022-2023), nonché nei confronti DE Comune di Torre DE CO per un importo pari a Euro 2.080,00 (cfr. avvisi di pagamento Tari, relativi agli anni 2020/21/23). L'accordo in tale parte, tuttavia, non può essere recepito atteso che le dichiarazioni dei redditi allegate sono perlopiù precedenti alla separazione ed indicano redditi irrisori in costanza dei quali le parti hanno concordato, nel 2021, l'assegno che in questa sede intendono ridurre. Pertanto, deve ritenersi che le dichiarazioni dei redditi allegate siano DE tutto inattendibili (vi è da evidenziare comunque che l'ultima reca un reddito più alto). Quanto alla debitoria allegata, la stessa non appare elevatissima tenuto conto che il svolge attività commerciale. Parte_1
Tanto precisato, ai fini DEla quantificazione DE contributo paterno al mantenimento DEla prole, occorre attingere ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c. Pertanto, è d'uopo tener conto DEl'età e DEle correlate esigenze di vita dei figli, (di 14 anni) e (di otto anni), DE tenore di vita DEla famiglia evincibile dalle Per_1 Per_2 allegazioni e dagli accordi assunti in sede di separazione (in data 15.2.2021), tenuto conto DEla rivalutazione Istat frattanto maturata, il Collegio reputa congruo porre a carico di il dovere di compartecipare al mantenimento dei figli minori, Parte_1 corrispondendo, in favore ad un importo mensile pari a € 583,50 Controparte_1
(cinquecentoottantatre/50), ossia pari a € 291,75 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50% di quanto occorrente per far fronte al pagamento DEle spese straordinarie occorrenti per i medesimi figli, purché previamente concordate e/o documentate.
3. Avuto riguardo alla natura DEla lite e all'esito complessivo DEla stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese DE giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione,
[...] Controparte_1 deduzione disattese, così provvede: A. pronuncia lo scioglimento DE matrimonio contratto in data 25.02.2010, in Torre DE CO (NA), da [nato in [...] Parte_1 il 18.06.1990] e da [nata in [...] il Controparte_1
25.09.1991] (atto n. 10, parte I DE registro degli atti di matrimonio DE Comune di Torre DE CO, anno 2010); B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di Torre DE CO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
C. affida i figli minori, [nato a [...], il [...]] e Per_1
[nata a [...], il [...]], congiuntamente a Per_2 entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, sita in Torre Annunziata (NA), alla via Mazzini, n. 18; D. dispone che il padre possa vedere i figli minori, al di fuori DEl'ambiente lavorativo, previa tempestiva comunicazione telefonica alla , tenuto CP_1 conto DEle esigenze lavorative ed organizzative DE padre, nonché degli impegni scolastici e ricreativi dei minori:
❖ almeno due giorni alla settimana ed, in particolare, il lunedì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
❖ a settimane alterne, dalle ore 16:00 DE sabato alle ore 19:00 DEla domenica;
❖ durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e il 1° gennaio;
❖ durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ovvero il lunedì in Albis;
❖ durante il periodo estivo, 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre entro il 30 giugno di ciascun anno;
E. pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, CP_1 Per_1
e , una somma mensile complessivamente pari a Euro € 583,50 Per_2
(cinquecentoottantatre/50), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
detto importo dovrà essere versato a entro il Controparte_1 giorno 5 di ciascun mese;
F. pone, altresì, a carico di l'obbligo di contribuire al 50% Parte_1 alle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo d'Intesa DE Tribunale di Torre Annunziata DE 06.07.2021 (n. 1568/21); G. pone a carico di ciascun genitore la metà DEle spese scolastiche, mediche e di quelle relative alle attività sportive dei figli, secondo il Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Torre Annunziata e sottoscritto con il COA;
H. dà atto che le parti concordano che gli assegni familiari e/o unici saranno attribuiti al 50% ad entrambi i genitori;
I. dà atto che rinuncia alla corresponsione DEl'assegno Controparte_1 divorzile essendo in grado di provvedere alle proprie esigenze alimentari;
J. dà atto che le parti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
K. compensa interamente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio DE 20.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano