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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/12/2024, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1276/2022 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
13.12.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che il difensore delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1276/2022, avente ad oggetto: monetizzazione ferie non godute
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dagli Avv.ti Pierino F. Fallico e Giuseppe Bruni presso il cui studio sito in Cosenza alla P.zza B. Zumbini, 46, elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Sindaco, suo legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Piluso, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Roges di Rende, alla Via Crati 81
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 01.07.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze del Comune di presso il settore amministrativo – istruttore- fino all'anno 2016, CP_1
anno in cui il rapporto di lavoro è cessato a seguito di pensionamento anticipato per “inabilità al servizio”; che dall'anno 2008 all'anno 2016, egli ha inoltrato al suddetto Ente diverse richieste per poter fruire delle ferie maturate, ma, quando concesse, hanno visto una notevole diminuzione dei giorni richiesti “per esigenze di servizio” da parte del che dunque al termine dell'ultimo CP_1
anno lavorativo 2016, anno in cui riceveva la comunicazione del pensionamento anticipato per
“inabilità al lavoro”, il conteggio delle ferie non godute ammontava a 273 giorni e di conseguenza, alla cessazione del rapporto, esso ricorrente richiedeva all'Amministrazione il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute;
che la parte datoriale riscontrava negativamente la richiesta adducendo con la risposta del 01/10/2019 la sussistenza del divieto di monetizzazione di cui all.art. 5, comma 8 del DL n. 95/2012.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla liquidazione delle somme dovute per ferie non godute dal 2008 al pensionamento, avvenuto nell'anno
2016 per un totale di N. 273 giorni e/o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio da quantificarsi, in termini monetari, nell'importo che verrà calcolata in corso di giudizio tramite consulenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva il , eccependo, in via preliminare la nullità del ricorso per violazione CP_1 dell'art. 414 c.p.c., e nel merito, affermando di aver già proceduto a liquidare le ferie non godute, limitatamente a quelle effettivamente maturate e non fruite per esigenze di servizio nel periodo successivo a quello di entrata in vigore del d.l. 95/2012, e dunque a monetizzare le ferie che risultavano agli atti dell'Ufficio non godute per esigenze di servizio nel periodo 07.07.2012 -
31.06.2016 ammontanti a complessivi 109 gg, secondo il prospetto agli atti dell'Ufficio finanziario, restando le altre pretese precluse dal divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso con vittoria delle spese di lite.
§ 2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità del ricorso per l'asserita violazione dell'art. 414 c.p.c. Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167). La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n.
3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si e' talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. Cass., sez. lav., ord.
1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930,
Cass. lav. 29.1.99, n. 817).
La nullità deve dunque essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto la monetizzazione di ferie non godute l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa,
l'ammontare delle giornate di ferie non godute e i titoli posti a fondamento della pretesa.
§ 3. Venendo al merito della controversia, è opportuna una ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Occorre prendere le mosse dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, a mente del quale “
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2.11 predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”.
Ferme le previsioni di cui all'art. 2119 c.c., la norma fissa:
1) la durata delle ferie nella misura di quattro settimane all'anno;
2) le modalità di godimento delle stesse nel senso che due settimane vanno godute in maniera consecutiva in caso di richiesta del lavoratore nell'anno di maturazione e le due restanti settimane nei
18 mesi successivi;
3) la riserva rimessa alla contrattazione collettiva di stabilire diverse modalità di fruizione delle ferie;
4) la non monetizzabilità delle ferie, salvo il caso della risoluzione del rapporto di lavoro. Deve ulteriormente darsi atto che, con riferimento ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, è intervenuto il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, (conv. con modificazioni in L. n. 135 del 2012) che così prevede:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La Corte Costituzionale, intervenendo proprio sulla norma richiamata, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha così ritenuto: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma
8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia. Il dato letterale e la ratio legis rivelano
l'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente. Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo. Inoltre, la norma si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Del resto, la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro;
e la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione". Così correttamente interpretata, la disciplina de qua non pregiudica l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché da fonti internazionali ed europee. Per
l'orientamento secondo cui esula dall'ammissibilità e attiene, per contro, al merito il profilo della valutazione se l'interpretazione prescelta dal rimettente sia da considerare la sola persuasiva, v. le citate sentenze nn. 45/2016 e 262/2015. Per l'affermazione che la disciplina impugnata non sopprime la tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole delle ferie, v. la citata sentenza n. 286/2013. Sul riconoscimento del diritto alle ferie ad ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta, v. la citata sentenza n. 189/1980. Nel senso che il diritto alle ferie mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, nell'ottica di un equilibrato contemperamento con le esigenze dell'impresa, v. la citata sentenza n. 66/1963. Sulla garanzia di un effettivo godimento delle ferie, v. le citate sentenze nn. 297/1990 e 616/1987” (cfr. in termini Corte Costituzionale n. 95/2016).
Secondo il ragionamento della Consulta, tutte le volte in cui la mancata fruizione delle ferie non
è imputabile al lavoratore, le stesse possono essere monetizzate.
Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto inderogabile alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale, dalle fonti internazionali e da quelle europee, che sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore (sentt. nn. 66 del 1963, 189 del 1980, 616 del 1987, 297 del 1990, 286 del 2013, 262 del 2015, 45 del 2016).
Nella sostanza la monetizzazione delle ferie non godute assume in tale nuova disciplina una valenza residuale ed eccezionale, ma non è stata eliminata dall'ordinamento, posto che possono verificarsi fattispecie in cui il dipendente pubblico è stato impossibilitato a godere del riposo.
§ 4. Così delineato il quadro normativo, è doveroso rimarcare che è imprescindibile in tale materia la considerazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, essendo innegabile che il diritto alle ferie è garantito, oltre che dall'art. 36 Cost., anche all'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cui l'art. 6, paragrafo 1, TUE riconosce, come noto, il medesimo valore giuridico dei Trattati. L'art. 7 prescrive testualmente quanto segue: “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
In merito all'interpretazione di tale fonte unionale, ritenuta immediatamente applicabile (sentenza del
24 gennaio 2012, C-282/10, punto 33), la Corte di giustizia dell'Unione Europea è da ultimo intervenuta con l'importante sentenza della Grande Sezione della CGUE in data 6 novembre 2018 nella causa C-619/16 nella quale è stato affermato il seguente principio: “l'art. 7 della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un'informazione adeguata da parte del datore di lavoro stesso - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.”
In particolare, come di recente rimarcato da Cassazione civile, sez. lav., n. 13613 del 02.07.2020, la
CGUE, l'art. 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C 350/06 e C 520/06, punto
62; del 12 giugno 2014, C 118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C 214/16, punto 65).
Inoltre, benché il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88 non possa estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (vedi, in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, C-484/04, punto 43), comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, C214/16, punto 63).
Tale principio è stato poi ulteriormente ribadito di recente dalla CGUE con sentenza del 18.01.2024 pronunciandosi sulla causa C-218/22, ribadendo la propria costante giurisprudenza sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie nonché a un'indennità finanziaria sostitutiva di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Né ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica possono giustificare, secondo la Corte, il rifiuto dell'indennità sostitutiva.
La Corte di Giustizia ha ricordato infine che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell'indennità finanziaria sostitutiva, non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.
A tal fine il datore di lavoro è soprattutto tenuto - in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 - ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Peraltro, l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 68).
Pertanto, se il datore di lavoro non è in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
§ 5. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento in quanto essa è caratterizzata da insanabile genericità, oltre ad essere sfornita di prova.
In particolare, da un lato risulta dagli atti di causa che il non ha provveduto a mettere CP_1
il ricorrente nelle condizioni di fruire delle ferie maturate, anche in considerazione dei ripetuti dinieghi o ridimensionamenti dei giorni di ferie accordati documentati in atti (v. doc. all. sub fasc. parte ricorrente) e dell'inerzia serbata per lungo tempo rispetto all'obbligo di assicurare al lavoratore l'effettivo godimento nel tempo delle ferie arretrate via via accumulate oltre che di avvertirlo delle conseguenze di una così protratta mancata fruizione.
Tuttavia, il Tribunale non può non rilevare che non risulta agli atti alcuna prova documentale dell'ammontare complessivo delle giornate di ferie non godute, né, tanto meno, della loro ripartizione annua. Ciò in quanto dai documenti prodotti da parte ricorrente emergono una serie di calcoli di giornate residue effettuate dal medesimo ricorrente in autonomia e talvolta segnati a penna – non si sa da chi – sulle richieste di congedo ordinario. D'altro canto, il prospetto fornito dalla parte resistente non fornisce elementi ulteriori, in quanto consta semplicemente di un computo matematico limitato agli anni 2012 – 2016 che fa riferimento a fantomatici atti dell'Ufficio che però non sono stati prodotti in giudizio e da cui sarebbero risultati 109 giorni di ferie non godute in tale periodo, peraltro asseritamente liquidati in favore del ricorrente.
Non è stata, del resto, fornita dal ricorrente alcuna prova in merito alla retribuzione percepita, né alla normativa collettiva ed individuale applicabile alla sua posizione lavorativa, di talché, anche qualora fosse stato desumibile un monte ferie residue specifico in capo al ricorrente, in ogni caso non sarebbe stato possibile determinare in alcun modo l'importo spettante a tale titolo, nemmeno a mezzo consulenza tecnica d'ufficio contabile, in assenza di qualsivoglia elemento su cui basare i necessari calcoli, con conseguente impossibilità per il Tribunale di operare un accertamento del diritto rivendicato in questa sede.
Né tali carenze assertive e probatorie possono essere colmate mediante il ricorso ai poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., invocato dal ricorrente nelle proprie note scritte.
Ha in proposito messo in chiaro la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 11353 dell'11 luglio 2004 che il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori ha la funzione di superare l'incertezza dei fatti costitutivi e quindi può essere esercitato quando il giudice “reputi insufficienti le prove già acquisite” (Così anche Cass. sez. lav. 24 ottobre 2007, n. 22305, che parla di integrazione probatoria officiosa;
nello stesso senso cfr. Cass. sez. lav. 10 gennaio 2005, n. 278). In modo ancor più esplicito si è in altre pronunce della S. C. evidenziato che “il potere d'ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie” e la prova disposta d'ufficio costituisce “solo
l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo” (Cass. sez. lav. 5 febbraio 2007, n. 2379; conforme: Cass. sez. lav. 23 maggio
2003, n. 8220).
L'esercizio del potere istruttoria d'ufficio presuppone dunque “la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose” (Cass. sez. lav. 27 luglio 2006, n. 17178). Così anche la seguente massima: “Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo” (Cass. sez. lav. 11 agosto 2004, n. 15618).
Inoltre, come chiarito da Cass. n. 33393/2019 “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati
o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
inoltre, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova”.
Dunque, è ius receptum che il potere officioso non possa “sopperire alla mera inerzia delle parti”
(Cass. civ. n. 38062/2021) e “non può mai essere volto a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte” (Cass. civ. n. 23605/2020).
In altri termini, il potere officioso di cui all'art. 421 c.p.c. deve essere utilizzato con la prudenza necessaria a non compromettere l'imparzialità del giudice, in quanto non può sopperire alle carenze probatorie delle parti o, peggio ancora, alla totale ed ingiustificata inerzia della parte già decaduta, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime.
Come detto, nella presente fattispecie, non vi sono, in ordine ai fatti controversi, prove ritualmente già acquisite, già obiettivamente presenti nella realtà del processo, che esigono un approfondimento,
e dunque non si tratta di vincere dubbi residuati dalle risultanze istruttorie. Non vi sono quindi presupposti per esercitare il potere di cui all'art. 421 c.p.c. Da tutto quanto innanzi esposto consegue che la domanda di parte ricorrente deve essere respinta.
§ 6. Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Paola, 16.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1276/2022 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
13.12.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che il difensore delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1276/2022, avente ad oggetto: monetizzazione ferie non godute
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dagli Avv.ti Pierino F. Fallico e Giuseppe Bruni presso il cui studio sito in Cosenza alla P.zza B. Zumbini, 46, elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Sindaco, suo legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Piluso, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Roges di Rende, alla Via Crati 81
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 01.07.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze del Comune di presso il settore amministrativo – istruttore- fino all'anno 2016, CP_1
anno in cui il rapporto di lavoro è cessato a seguito di pensionamento anticipato per “inabilità al servizio”; che dall'anno 2008 all'anno 2016, egli ha inoltrato al suddetto Ente diverse richieste per poter fruire delle ferie maturate, ma, quando concesse, hanno visto una notevole diminuzione dei giorni richiesti “per esigenze di servizio” da parte del che dunque al termine dell'ultimo CP_1
anno lavorativo 2016, anno in cui riceveva la comunicazione del pensionamento anticipato per
“inabilità al lavoro”, il conteggio delle ferie non godute ammontava a 273 giorni e di conseguenza, alla cessazione del rapporto, esso ricorrente richiedeva all'Amministrazione il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute;
che la parte datoriale riscontrava negativamente la richiesta adducendo con la risposta del 01/10/2019 la sussistenza del divieto di monetizzazione di cui all.art. 5, comma 8 del DL n. 95/2012.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla liquidazione delle somme dovute per ferie non godute dal 2008 al pensionamento, avvenuto nell'anno
2016 per un totale di N. 273 giorni e/o nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio da quantificarsi, in termini monetari, nell'importo che verrà calcolata in corso di giudizio tramite consulenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva il , eccependo, in via preliminare la nullità del ricorso per violazione CP_1 dell'art. 414 c.p.c., e nel merito, affermando di aver già proceduto a liquidare le ferie non godute, limitatamente a quelle effettivamente maturate e non fruite per esigenze di servizio nel periodo successivo a quello di entrata in vigore del d.l. 95/2012, e dunque a monetizzare le ferie che risultavano agli atti dell'Ufficio non godute per esigenze di servizio nel periodo 07.07.2012 -
31.06.2016 ammontanti a complessivi 109 gg, secondo il prospetto agli atti dell'Ufficio finanziario, restando le altre pretese precluse dal divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Chiedeva pertanto rigettarsi il ricorso con vittoria delle spese di lite.
§ 2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità del ricorso per l'asserita violazione dell'art. 414 c.p.c. Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167). La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n.
3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si e' talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. Cass., sez. lav., ord.
1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930,
Cass. lav. 29.1.99, n. 817).
La nullità deve dunque essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto la monetizzazione di ferie non godute l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa,
l'ammontare delle giornate di ferie non godute e i titoli posti a fondamento della pretesa.
§ 3. Venendo al merito della controversia, è opportuna una ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Occorre prendere le mosse dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, a mente del quale “
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2.11 predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”.
Ferme le previsioni di cui all'art. 2119 c.c., la norma fissa:
1) la durata delle ferie nella misura di quattro settimane all'anno;
2) le modalità di godimento delle stesse nel senso che due settimane vanno godute in maniera consecutiva in caso di richiesta del lavoratore nell'anno di maturazione e le due restanti settimane nei
18 mesi successivi;
3) la riserva rimessa alla contrattazione collettiva di stabilire diverse modalità di fruizione delle ferie;
4) la non monetizzabilità delle ferie, salvo il caso della risoluzione del rapporto di lavoro. Deve ulteriormente darsi atto che, con riferimento ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, è intervenuto il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, (conv. con modificazioni in L. n. 135 del 2012) che così prevede:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La Corte Costituzionale, intervenendo proprio sulla norma richiamata, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha così ritenuto: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma
8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia. Il dato letterale e la ratio legis rivelano
l'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente. Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo. Inoltre, la norma si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Del resto, la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro;
e la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione". Così correttamente interpretata, la disciplina de qua non pregiudica l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché da fonti internazionali ed europee. Per
l'orientamento secondo cui esula dall'ammissibilità e attiene, per contro, al merito il profilo della valutazione se l'interpretazione prescelta dal rimettente sia da considerare la sola persuasiva, v. le citate sentenze nn. 45/2016 e 262/2015. Per l'affermazione che la disciplina impugnata non sopprime la tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole delle ferie, v. la citata sentenza n. 286/2013. Sul riconoscimento del diritto alle ferie ad ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta, v. la citata sentenza n. 189/1980. Nel senso che il diritto alle ferie mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, nell'ottica di un equilibrato contemperamento con le esigenze dell'impresa, v. la citata sentenza n. 66/1963. Sulla garanzia di un effettivo godimento delle ferie, v. le citate sentenze nn. 297/1990 e 616/1987” (cfr. in termini Corte Costituzionale n. 95/2016).
Secondo il ragionamento della Consulta, tutte le volte in cui la mancata fruizione delle ferie non
è imputabile al lavoratore, le stesse possono essere monetizzate.
Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto inderogabile alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale, dalle fonti internazionali e da quelle europee, che sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore (sentt. nn. 66 del 1963, 189 del 1980, 616 del 1987, 297 del 1990, 286 del 2013, 262 del 2015, 45 del 2016).
Nella sostanza la monetizzazione delle ferie non godute assume in tale nuova disciplina una valenza residuale ed eccezionale, ma non è stata eliminata dall'ordinamento, posto che possono verificarsi fattispecie in cui il dipendente pubblico è stato impossibilitato a godere del riposo.
§ 4. Così delineato il quadro normativo, è doveroso rimarcare che è imprescindibile in tale materia la considerazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, essendo innegabile che il diritto alle ferie è garantito, oltre che dall'art. 36 Cost., anche all'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cui l'art. 6, paragrafo 1, TUE riconosce, come noto, il medesimo valore giuridico dei Trattati. L'art. 7 prescrive testualmente quanto segue: “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
In merito all'interpretazione di tale fonte unionale, ritenuta immediatamente applicabile (sentenza del
24 gennaio 2012, C-282/10, punto 33), la Corte di giustizia dell'Unione Europea è da ultimo intervenuta con l'importante sentenza della Grande Sezione della CGUE in data 6 novembre 2018 nella causa C-619/16 nella quale è stato affermato il seguente principio: “l'art. 7 della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un'informazione adeguata da parte del datore di lavoro stesso - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.”
In particolare, come di recente rimarcato da Cassazione civile, sez. lav., n. 13613 del 02.07.2020, la
CGUE, l'art. 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C 350/06 e C 520/06, punto
62; del 12 giugno 2014, C 118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C 214/16, punto 65).
Inoltre, benché il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88 non possa estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (vedi, in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, C-484/04, punto 43), comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, C214/16, punto 63).
Tale principio è stato poi ulteriormente ribadito di recente dalla CGUE con sentenza del 18.01.2024 pronunciandosi sulla causa C-218/22, ribadendo la propria costante giurisprudenza sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie nonché a un'indennità finanziaria sostitutiva di esse nel solo caso in cui al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, queste non siano state godute. Né ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica possono giustificare, secondo la Corte, il rifiuto dell'indennità sostitutiva.
La Corte di Giustizia ha ricordato infine che il dipendente, per fruire, nelle condizioni date, dell'indennità finanziaria sostitutiva, non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire.
A tal fine il datore di lavoro è soprattutto tenuto - in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 - ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Peraltro, l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 68).
Pertanto, se il datore di lavoro non è in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
§ 5. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento in quanto essa è caratterizzata da insanabile genericità, oltre ad essere sfornita di prova.
In particolare, da un lato risulta dagli atti di causa che il non ha provveduto a mettere CP_1
il ricorrente nelle condizioni di fruire delle ferie maturate, anche in considerazione dei ripetuti dinieghi o ridimensionamenti dei giorni di ferie accordati documentati in atti (v. doc. all. sub fasc. parte ricorrente) e dell'inerzia serbata per lungo tempo rispetto all'obbligo di assicurare al lavoratore l'effettivo godimento nel tempo delle ferie arretrate via via accumulate oltre che di avvertirlo delle conseguenze di una così protratta mancata fruizione.
Tuttavia, il Tribunale non può non rilevare che non risulta agli atti alcuna prova documentale dell'ammontare complessivo delle giornate di ferie non godute, né, tanto meno, della loro ripartizione annua. Ciò in quanto dai documenti prodotti da parte ricorrente emergono una serie di calcoli di giornate residue effettuate dal medesimo ricorrente in autonomia e talvolta segnati a penna – non si sa da chi – sulle richieste di congedo ordinario. D'altro canto, il prospetto fornito dalla parte resistente non fornisce elementi ulteriori, in quanto consta semplicemente di un computo matematico limitato agli anni 2012 – 2016 che fa riferimento a fantomatici atti dell'Ufficio che però non sono stati prodotti in giudizio e da cui sarebbero risultati 109 giorni di ferie non godute in tale periodo, peraltro asseritamente liquidati in favore del ricorrente.
Non è stata, del resto, fornita dal ricorrente alcuna prova in merito alla retribuzione percepita, né alla normativa collettiva ed individuale applicabile alla sua posizione lavorativa, di talché, anche qualora fosse stato desumibile un monte ferie residue specifico in capo al ricorrente, in ogni caso non sarebbe stato possibile determinare in alcun modo l'importo spettante a tale titolo, nemmeno a mezzo consulenza tecnica d'ufficio contabile, in assenza di qualsivoglia elemento su cui basare i necessari calcoli, con conseguente impossibilità per il Tribunale di operare un accertamento del diritto rivendicato in questa sede.
Né tali carenze assertive e probatorie possono essere colmate mediante il ricorso ai poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., invocato dal ricorrente nelle proprie note scritte.
Ha in proposito messo in chiaro la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 11353 dell'11 luglio 2004 che il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori ha la funzione di superare l'incertezza dei fatti costitutivi e quindi può essere esercitato quando il giudice “reputi insufficienti le prove già acquisite” (Così anche Cass. sez. lav. 24 ottobre 2007, n. 22305, che parla di integrazione probatoria officiosa;
nello stesso senso cfr. Cass. sez. lav. 10 gennaio 2005, n. 278). In modo ancor più esplicito si è in altre pronunce della S. C. evidenziato che “il potere d'ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie” e la prova disposta d'ufficio costituisce “solo
l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo” (Cass. sez. lav. 5 febbraio 2007, n. 2379; conforme: Cass. sez. lav. 23 maggio
2003, n. 8220).
L'esercizio del potere istruttoria d'ufficio presuppone dunque “la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose” (Cass. sez. lav. 27 luglio 2006, n. 17178). Così anche la seguente massima: “Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo” (Cass. sez. lav. 11 agosto 2004, n. 15618).
Inoltre, come chiarito da Cass. n. 33393/2019 “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati
o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
inoltre, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova”.
Dunque, è ius receptum che il potere officioso non possa “sopperire alla mera inerzia delle parti”
(Cass. civ. n. 38062/2021) e “non può mai essere volto a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte” (Cass. civ. n. 23605/2020).
In altri termini, il potere officioso di cui all'art. 421 c.p.c. deve essere utilizzato con la prudenza necessaria a non compromettere l'imparzialità del giudice, in quanto non può sopperire alle carenze probatorie delle parti o, peggio ancora, alla totale ed ingiustificata inerzia della parte già decaduta, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime.
Come detto, nella presente fattispecie, non vi sono, in ordine ai fatti controversi, prove ritualmente già acquisite, già obiettivamente presenti nella realtà del processo, che esigono un approfondimento,
e dunque non si tratta di vincere dubbi residuati dalle risultanze istruttorie. Non vi sono quindi presupposti per esercitare il potere di cui all'art. 421 c.p.c. Da tutto quanto innanzi esposto consegue che la domanda di parte ricorrente deve essere respinta.
§ 6. Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Paola, 16.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso