Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1962, n. 1574
Articolo 2
Versione
5 dicembre 1962
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui assunti dai Comuni non capoluogo di provincia, con gli Istituti finanziari all'uopo designati annualmente dal Ministero del tesoro, per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci fino al 1958 incluso, il cui onere e' a carico dello Stato ai sensi dell' articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 .
Entrata in vigore il 5 dicembre 1962