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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 267 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
(CS), alla o lo studio dell'avv. Giuseppe Rago, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in appello appellante E
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 entan amente P.IVA_2
Catanzaro, via Milano, 18 (Ufficio Legale , presso gli Avv.ti CP_1
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 le del Dott. Notaio in Fiumicino, Rep. n.37875 del 22.3.2024 Persona_1 appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Assegno sociale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < accogliere l'appello ed in riforma della sentenza n. 1399/2023 – pubbl. il 20.09.2029 emessa dal Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Alessandro Vaccarella nella causa iscritta al N.r.g. 47/2023, non notificata: A) Accertare e dichiarare il requisito reddituale sotteso alla erogazione della prestazione relativa all'assegno sociale con conseguente condanna dell' al Parte_2 pagamento dei relativi ratei oltre interessi dalla presen a e sino al sodisfo e quindi accogliere l'appello con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato. >>; per l'appellato: < rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata con condanna alle spese legali anche del presente grado di giudizio. >>
1 FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La vicenda processuale è così ricostruita nella sentenza gravata:
<Con ricorso del 4.1.2023 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l e, premesso di aver presentato ta 28.6.2021 CP_1 domanda intesa ad ottenere l'assegno sociale, esponeva che questa era stata rigettata sul presupposto della ritenuta insussistenza dello stato di bisogno. Deduceva di essere separata consensualmente dal coniuge senza alcun mantenimento e, assumendo di essere in possesso dei requisiti per beneficiare della prestazione richiesta, ivi incluso quello di natura reddituale, dopo aver proposto ricorso in sede amministrativa, agiva in questa sede lamentando la illegittimità della determinazione dell e concludeva chiedendo “[..] CP_1
Accertare e dichiarare il diritto soggett a ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori [..]; e per l'effetto condannare l al pagamento a favore del 1 CP_1 ricorrente dei ratei arretrati di alla prestazi ssegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori [..]”. Si costituiva in giudizio l eccependo l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso e, nel CP_1 merito, chiedendone il rigetto sostenendo l'insussistenza dello stato di bisogno del ricorrente>>.
§2.1 Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite alla luce delle seguenti argomentazioni:
<L'assegno sociale è la prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge e che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati;
la misura massima dell'assegno è determinato per il pensionato non coniugato o legalmente ed effettivamente separato dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato. In particolare, hanno diritto alla prestazione di cui trattasi coloro che hanno compiuto 65 anni e 3 mesi;
siano cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia ovvero cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia;
siano sprovvisti di reddito, ovvero possiedano redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni. Il requisito reddituale rappresenta, dunque, elemento costitutivo della fattispecie, la cui sussistenza parte ricorrente ha l'onere di allegare e provare. Nella specie parte ricorrente ha allegato di non essere titolare di alcun reddito personale (così a pag. 1 e 6 del ricorso) ma tale allegazione è rimasta priva di riscontro, non avendo in
2 questa sede alcuna valenza probatoria la autocertificazione prodotta (cfr. all. fasc. ricorrente). Al difetto di prova dell'indicato requisito, necessario per la declaratoria del diritto alla prestazione invocata, non può che conseguire il rigetto del ricorso. 2 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità Parte_1 per avere il giudicante omess re che, se è vero che l'autocertificazione riguardante i redditi non prova l'esistenza effettiva del requisito reddituale, tuttavia può essere valutata alla stregua di un principio di prova idoneo a sollecitare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 421 cpc;
di conseguenza, la produzione della certificazione proveniente da Agenzia delle entrate, allegata al ricorso in appello, è ammissibile, pur se fatta per la prima volta in questa sede, perché resa necessaria dalla carenza di attività istruttoria in cui è incorso il Giudice di primo grado. Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 10/14 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello si presta ad essere accolto.
§4.1 Orbene, il Tribunale, tenuto conto del fatto che l'autocertificazione delle condizioni reddituali era un principio di prova in ordine alla sussistenza del requisito reddituale, ben avrebbe potuto sollecitare, ai sensi dell'art. 421 cpc, la parte al deposito della certificazione proveniente da Agenzia delle entrate per gli anni dal 2020 (anno precedente alla domanda amministrativa) in poi. Peraltro, tale adempimento è stato eseguito dall'appellante, che ha versato la certificazione suddetta, in allegato all'atto di gravame, da cui risulta che la sig.ra
, negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, non ha dichiarato alcun reddito. Pt_1 roduzione, fatta per la prima volta in appello al fine di colmare la situazione di incertezza rappresentata dal primo Giudice, è ammissibile perché
<<nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile ai sensi dell>
comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione)>> (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024).
§4.2
3 Ciò posto, l' nel costituirsi in appello, ribadisce la difesa sull'incompatibilità CP_1 tra rinunci ssegno di mantenimento in sede di separazione e sussistenza dello stato di bisogno che condiziona l'erogazione dell'assegno sociale;
la questione, non scrutinata in sentenza in quanto ritenuta assorbita, va vagliata in questa sede.
§4.3 Ora, l'oggetto del contendere si incentra, in sostanza, sull'effettività dello stato di bisogno, poiché l'ente previdenziale, in senso contrario ha desunto elementi significativi dalla rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione. Tale impostazione non può essere condivisa. Orbene, l'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335 del 1995 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato "assegno sociale". Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali. Del resto, trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo. Ciò che è decisivo, pertanto, è l'effettività dello stato di bisogno: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021); corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno>> (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020). Nel caso di specie, è stato ritenuto indicativo dell'assenza dello stato di bisogno, come già rilevato, la “rinuncia” all'assegno di mantenimento in sede di separazione. Si tratta, tuttavia, di un indice di autosufficienza economica che, esulando dallo stato di bisogno effettivo dell'istante, quale rilevabile dalle dichiarazioni reddituali, è per ciò stesso privo di rilievo.
4 §4.4 D'altro canto, la Corte di Cassazione, sul punto, precisa che: <…resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina» (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione)>> (Cass Sez. Lav., Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023). Sennonché, nel caso di specie, gli elementi presuntivi desumibili dagli atti non sono sufficienti a fare ritenere la simulazione artificiosa dello stato di bisogno. Infatti, dal ricorso per l'omologa di separazione consensuale emerge che l'ex coniuge, operatore ecologico part time, ha mantenuto il godimento della casa coniugale, di cui era proprietario, mentre è stato previsto che la sig.ra Pt_1 sarebbe tornata a risiedere presso la casa paterna;
la separazione risale al 2010 e, in effetti, al tempo l'ex coniuge lavorava part time e, per come si evince dall'estratto contributivo prodotto dall percepiva una retribuzione annua CP_1 di circa 15 mila euro, che poi è diventat ressivamente di ventimila euro dal 2019, con la trasformazione del part time in full time;
i due hanno contratto matrimonio nel 2004 e all'epoca la sig.ra aveva 50 anni e l'ex marito 45. Pt_1
Tuttavia, la sola circostanza secondo cui ito dell'ex coniuge, fin dall'epoca della separazione, non avrebbe consentito all'odierna appellante di accedere alla prestazione in oggetto, è elemento scarsamente univoco, dato il lungo lasso temporale trascorso tra il momento della separazione e quello della presentazione della domanda amministrativa.
§5 Pertanto, non essendoci contestazione sui requisiti formali ed essendo provato quello reddituale, l'appello va accolto, con conseguente condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione a decorrere dal primo giorno del successivo alla domanda amministrativa (ossia dal 1^ luglio 2021). Sui singoli ratei vanno altresì conteggiati gli interessi legali maturati dal 121^ giorno successivo alla data della domanda, fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso in data 13 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 za, giudice del lavoro, n. 1399/2023, resa in data 20 settembre 2023, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara che ha diritto al Parte_1 godimento dell'assegno sociale a decorrere dal 1^ luglio 2021, e, per l'effetto, condanna l' a corrisponderle la suddetta prestazione nonché i ratei CP_1
5 pregressi, a far data dal 1^ luglio 2021, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla data della domanda fino al soddisfo;
2. condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida CP_1 in euro 2697,0 nto al primo grado, ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 aprile 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
6
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 267 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
(CS), alla o lo studio dell'avv. Giuseppe Rago, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in appello appellante E
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 entan amente P.IVA_2
Catanzaro, via Milano, 18 (Ufficio Legale , presso gli Avv.ti CP_1
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 le del Dott. Notaio in Fiumicino, Rep. n.37875 del 22.3.2024 Persona_1 appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Assegno sociale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < accogliere l'appello ed in riforma della sentenza n. 1399/2023 – pubbl. il 20.09.2029 emessa dal Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Alessandro Vaccarella nella causa iscritta al N.r.g. 47/2023, non notificata: A) Accertare e dichiarare il requisito reddituale sotteso alla erogazione della prestazione relativa all'assegno sociale con conseguente condanna dell' al Parte_2 pagamento dei relativi ratei oltre interessi dalla presen a e sino al sodisfo e quindi accogliere l'appello con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato. >>; per l'appellato: < rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata con condanna alle spese legali anche del presente grado di giudizio. >>
1 FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La vicenda processuale è così ricostruita nella sentenza gravata:
<Con ricorso del 4.1.2023 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l e, premesso di aver presentato ta 28.6.2021 CP_1 domanda intesa ad ottenere l'assegno sociale, esponeva che questa era stata rigettata sul presupposto della ritenuta insussistenza dello stato di bisogno. Deduceva di essere separata consensualmente dal coniuge senza alcun mantenimento e, assumendo di essere in possesso dei requisiti per beneficiare della prestazione richiesta, ivi incluso quello di natura reddituale, dopo aver proposto ricorso in sede amministrativa, agiva in questa sede lamentando la illegittimità della determinazione dell e concludeva chiedendo “[..] CP_1
Accertare e dichiarare il diritto soggett a ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori [..]; e per l'effetto condannare l al pagamento a favore del 1 CP_1 ricorrente dei ratei arretrati di alla prestazi ssegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori [..]”. Si costituiva in giudizio l eccependo l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso e, nel CP_1 merito, chiedendone il rigetto sostenendo l'insussistenza dello stato di bisogno del ricorrente>>.
§2.1 Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite alla luce delle seguenti argomentazioni:
<L'assegno sociale è la prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge e che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati;
la misura massima dell'assegno è determinato per il pensionato non coniugato o legalmente ed effettivamente separato dalla differenza tra il limite di reddito previsto e il reddito dichiarato. In particolare, hanno diritto alla prestazione di cui trattasi coloro che hanno compiuto 65 anni e 3 mesi;
siano cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia ovvero cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia;
siano sprovvisti di reddito, ovvero possiedano redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni. Il requisito reddituale rappresenta, dunque, elemento costitutivo della fattispecie, la cui sussistenza parte ricorrente ha l'onere di allegare e provare. Nella specie parte ricorrente ha allegato di non essere titolare di alcun reddito personale (così a pag. 1 e 6 del ricorso) ma tale allegazione è rimasta priva di riscontro, non avendo in
2 questa sede alcuna valenza probatoria la autocertificazione prodotta (cfr. all. fasc. ricorrente). Al difetto di prova dell'indicato requisito, necessario per la declaratoria del diritto alla prestazione invocata, non può che conseguire il rigetto del ricorso. 2 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità Parte_1 per avere il giudicante omess re che, se è vero che l'autocertificazione riguardante i redditi non prova l'esistenza effettiva del requisito reddituale, tuttavia può essere valutata alla stregua di un principio di prova idoneo a sollecitare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 421 cpc;
di conseguenza, la produzione della certificazione proveniente da Agenzia delle entrate, allegata al ricorso in appello, è ammissibile, pur se fatta per la prima volta in questa sede, perché resa necessaria dalla carenza di attività istruttoria in cui è incorso il Giudice di primo grado. Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 10/14 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello si presta ad essere accolto.
§4.1 Orbene, il Tribunale, tenuto conto del fatto che l'autocertificazione delle condizioni reddituali era un principio di prova in ordine alla sussistenza del requisito reddituale, ben avrebbe potuto sollecitare, ai sensi dell'art. 421 cpc, la parte al deposito della certificazione proveniente da Agenzia delle entrate per gli anni dal 2020 (anno precedente alla domanda amministrativa) in poi. Peraltro, tale adempimento è stato eseguito dall'appellante, che ha versato la certificazione suddetta, in allegato all'atto di gravame, da cui risulta che la sig.ra
, negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, non ha dichiarato alcun reddito. Pt_1 roduzione, fatta per la prima volta in appello al fine di colmare la situazione di incertezza rappresentata dal primo Giudice, è ammissibile perché
<<nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile ai sensi dell>
comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione)>> (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024).
§4.2
3 Ciò posto, l' nel costituirsi in appello, ribadisce la difesa sull'incompatibilità CP_1 tra rinunci ssegno di mantenimento in sede di separazione e sussistenza dello stato di bisogno che condiziona l'erogazione dell'assegno sociale;
la questione, non scrutinata in sentenza in quanto ritenuta assorbita, va vagliata in questa sede.
§4.3 Ora, l'oggetto del contendere si incentra, in sostanza, sull'effettività dello stato di bisogno, poiché l'ente previdenziale, in senso contrario ha desunto elementi significativi dalla rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione. Tale impostazione non può essere condivisa. Orbene, l'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335 del 1995 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato "assegno sociale". Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali. Del resto, trattandosi, quella in scrutinio, di prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo. Ciò che è decisivo, pertanto, è l'effettività dello stato di bisogno: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021); corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno>> (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020). Nel caso di specie, è stato ritenuto indicativo dell'assenza dello stato di bisogno, come già rilevato, la “rinuncia” all'assegno di mantenimento in sede di separazione. Si tratta, tuttavia, di un indice di autosufficienza economica che, esulando dallo stato di bisogno effettivo dell'istante, quale rilevabile dalle dichiarazioni reddituali, è per ciò stesso privo di rilievo.
4 §4.4 D'altro canto, la Corte di Cassazione, sul punto, precisa che: <…resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina» (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione)>> (Cass Sez. Lav., Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023). Sennonché, nel caso di specie, gli elementi presuntivi desumibili dagli atti non sono sufficienti a fare ritenere la simulazione artificiosa dello stato di bisogno. Infatti, dal ricorso per l'omologa di separazione consensuale emerge che l'ex coniuge, operatore ecologico part time, ha mantenuto il godimento della casa coniugale, di cui era proprietario, mentre è stato previsto che la sig.ra Pt_1 sarebbe tornata a risiedere presso la casa paterna;
la separazione risale al 2010 e, in effetti, al tempo l'ex coniuge lavorava part time e, per come si evince dall'estratto contributivo prodotto dall percepiva una retribuzione annua CP_1 di circa 15 mila euro, che poi è diventat ressivamente di ventimila euro dal 2019, con la trasformazione del part time in full time;
i due hanno contratto matrimonio nel 2004 e all'epoca la sig.ra aveva 50 anni e l'ex marito 45. Pt_1
Tuttavia, la sola circostanza secondo cui ito dell'ex coniuge, fin dall'epoca della separazione, non avrebbe consentito all'odierna appellante di accedere alla prestazione in oggetto, è elemento scarsamente univoco, dato il lungo lasso temporale trascorso tra il momento della separazione e quello della presentazione della domanda amministrativa.
§5 Pertanto, non essendoci contestazione sui requisiti formali ed essendo provato quello reddituale, l'appello va accolto, con conseguente condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione a decorrere dal primo giorno del successivo alla domanda amministrativa (ossia dal 1^ luglio 2021). Sui singoli ratei vanno altresì conteggiati gli interessi legali maturati dal 121^ giorno successivo alla data della domanda, fino al soddisfo.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso in data 13 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 za, giudice del lavoro, n. 1399/2023, resa in data 20 settembre 2023, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara che ha diritto al Parte_1 godimento dell'assegno sociale a decorrere dal 1^ luglio 2021, e, per l'effetto, condanna l' a corrisponderle la suddetta prestazione nonché i ratei CP_1
5 pregressi, a far data dal 1^ luglio 2021, oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla data della domanda fino al soddisfo;
2. condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida CP_1 in euro 2697,0 nto al primo grado, ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 aprile 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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