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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1291/2024 R.G. vertente tra:
(Avv. CHIAIA NOYA GIUSEPPE) Parte_1
- ATTORE -
E
(Avv. CLEMENTE NATALE) Controparte_1
- CONVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la banca in epigrafe ha chiesto di: “A) Accertare e dichiarare che la è tenuta a versare alla , la Controparte_1 Parte_1 somma di € 100.996,13 richiesta dalla – ovvero quella maggiore o minore che dovesse risultare CP_2 nel corso del presente giudizio – quale ricostituzione della provvista in relazione alla escussione della fideiussione del 2.4.08, o comunque, in caso di pagamento, a rimborsare alla Parte_1
, la somma di € 100.996,13 – ovvero quella maggiore o minore che dovesse risultare nel
[...] corso del presente giudizio – a seguito dell'avvenuto pagamento in corso di causa, a titolo di regresso;
B)
Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare Controparte_1 alla , la somma di € 100.996,13 richiesta dalla – Parte_1 CP_2 ovvero quella maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del presente giudizio – quale ricostituzione della provvista in relazione alla escussione della fideiussione del 2.4.08, o comunque, in caso di pagamento,
a rifondere alla , la somma di € 100.996,13 – ovvero quella Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del presente giudizio – a seguito dell'avvenuto pagamento in corso di causa, a titolo di regresso, oltre interessi legali di mora nella misura di cui all'art.
1284 c.c., comma IV, dalla domanda al soddisfo. C) Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Costituendosi, la ha eccepito il difetto di litisconsorzio necessario e, in relazione a Controparte_1 questo, l'improcedibilità ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, nonché chiesto nel merito il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e viene oggi deciso ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda va accolta per quanto di ragione.
Come visto, la banca attrice ha chiesto di “dichiarare che la è tenuta a versare Controparte_1 alla” stessa banca “la somma di € 100.996,13 richiesta dalla NC … quale ricostituzione della provvista in relazione alla escussione della fideiussione del 2.4.08, o comunque, in caso di pagamento, a rimborsare alla” banca “la somma di € 100.996,13 a seguito dell'avvenuto pagamento in corso di causa, a titolo di regresso”.
La richiesta di ricostituzione della garanzia si fonda su quanto previsto contrattualmente con la scrittura del 2.4.2008, quindi alla domanda è estranea la essendo tale società estranea Controparte_3 al rapporto di garanzia tra la banca attrice e la sicché è escluso che detta società possa Controparte_1 essere qualificata un litisconsorte necessario, dovendosi in questa sede, tra l'altro, determinare solo il valore della controgaranzia.
Conseguentemente, va rigettata anche l'eccezione di improcedibilità ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010 perché connessa all'assenza di mediazione verso la Controparte_3
Venendo al merito, va osservato che la chiedendo con detta scrittura del 2.4.2008, Controparte_1 la costituzione della fideiussione in favore della , si impegnava “a mettere a Vostra disposizione o a CP_2 rimborsarVi in linea capitale più interessi ed accessori, a semplice Vostra richiesta, tutte le somme richiestevi in pagamento dal creditore garantito o ad esso già versate in adempimento dell'obbligazione fideiussoria”.
La quindi, si è impegnata a costituire la provvista in caso di semplice richiesta da Controparte_1 parte del creditore garantito, cioè che effettivamente, con nota del 3.8.2023, escuteva Controparte_3 la garanzia per l'importo di € 100.996,13. Ne discende che la domanda proposta va accolta.
Né rileva il fatto, eccepito dalla difesa della convenuta, che l'attrice avrebbe esercitato un'azione di regresso ex art. 1950 c.c., che presuppone l'avvenuto pagamento, poiché tale domanda è stata proposta solo in via alternativa rispetto alla predetta domanda di ricostituzione della garanzia come da impegno negoziale.
Con riferimento al quantum debeatur, va precisato che, come visto, la si è impegnata a CP_1 mettere a disposizione della banca, a semplice richiesta, tutte le somme richieste in pagamento alla banca medesima dal creditore garantito e la somma richiesta, come visto, è pari ad € 100.996,13, potendo, al più, la banca eventualmente opporre le eccezioni spettanti al debitore garantito, sempre che non siano dallo stesso sollevate in via autonoma.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le
competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le successive, previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) condanna la a pagare alla la somma di € Controparte_1 Parte_1
100.996,13;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1 [...]
che si liquidano in complessivi euro 9.926,00, di cui euro 786,00 per borsuali ed Parte_1 euro 9.140,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, il 11/02/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma