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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6469/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa TA RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 6469/2022 promossa da
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar Parte_1
14, C.F. e P.IVA in persona del Responsabile, dr. , a ciò P.IVA_1 Parte_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma, Persona_1 repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Registrato all'Ufficio Entrate di
Roma 2 in data 05/05/2022 al n. 14781 Serie 1T, rilasciata da Controparte_1
;
[...] rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Valerio
DA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata con quest'ultimo in C.F._1
Avellino alla via Italia Giordano n. 10 (per comunicazioni ed avvisi fax 08251910829 - pec
; Email_1
- ATTRICE APPELLANTE contro
, C.F. nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._2
ZI (Na); rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Monsurrò (c.f. e con C.F._3 questi elettivamente domiciliata in RE ZI (Na) in via V. Gambardella 120 in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione in primo grado;
- CONVENUTA APPELLATA
nonché contro
, c.f. in persona del Presidente e legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t, con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81;
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3220/2022, emessa dal Giudice di Pace di
RE ZI in data 18/02/2022 e depositata in Cancelleria in data 07/6/2022;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di RE ZI, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in accoglimento del presente appello e in riforma e/o annullamento della sentenza n. 3220/2022 depositata il 7.6.2022, del Giudice di Pace di RE ZI, così provvedere:
a) accertare e dichiarare la validità della cartella di pagamento n. 071 2016 0078363971
000 e della conseguente iscrizione a ruolo;
b) Con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
: Email_2
“Tanto premesso e ritenuto Voglia l'Ill.o Tribunale di RE ZI in funzione di
Giudice di Appello accogliere le seguenti conclusioni:
In via Principale:
- rigettarsi l'appello proposto dall per i motivi sopra Parte_1 esposti;
- condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari e/o competenze del presente giudizio, il tutto con attribuzione al sottoscritto Procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 31/05/2021, conveniva in Controparte_2 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di RE ZI, l' Parte_1
e la impugnando l'estratto di ruolo dal quale aveva appreso
[...] Controparte_3
l'esistenza della cartella esattoriale n. 071 2016 0078363971 000, notificata in data
25.05.2017, dell'importo di € 352,76, dovuto alla per il mancato Controparte_3 pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011. A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, dalla data di notifica della predetta cartella esattoriale, il relativo termine di prescrizione.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo il difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario nonché l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire.
1.3 Con sentenza n. 3220/2022 messa il 18.02.2022, depositata in Cancelleria in data
07.6.2022, il Giudice di Pace di RE ZI riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo, sussistente la competenza e la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la causa e fondata la domanda per decorso del termine di prescrizione triennale.
Annullava quindi la cartella di pagamento n. 071 2016 0078363971 000, sottesa all'estratto di ruolo opposto, e condannava l' al pagamento delle Controparte_4 spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto Controparte_4 di citazione notificato in data 7/12/2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
(i) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione pur se proposta avverso un estratto di ruolo esattoriale, stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 all'impugnazione;
(ii) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria piuttosto che declinarla a favore della giustizia tributaria;
(iii) erroneità della sentenza nella parte in cui ha trascurato la produzione documentale allegata da ovvero la relata di notifica della cartella di pagamento n. 071 2016 CP_5
0078363971 000 e della notifica della intimazione di pagamento n. 071 2019 9032364086
000 del 3.3.2020, idonea quest'ultima ad interrompere il maturarsi del termine di prescrizione.
3. Con comparsa depositata in data 20.03.2023, si costituiva in giudizio Controparte_2 eccependo: (i) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; (ii) la sussistenza dell'interesse all'impugnazione dell'estratto ruolo in primo grado. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari e/o competenze del presente giudizio, il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
4. All'udienza del 28.03.2023 tenutasi dinanzi al giudice scrivente veniva dichiarata la contumacia della in quanto non costituitasi nonostante la regolare Controparte_3 citazione. La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, a seguito di rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 1910 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
5. L'appello proposto da contro la sentenza n. 3220/2022 emessa dal Giudice di Pace CP_5 di RE ZI è fondato per le ragioni che seguono. 6. Preliminarmente va trattata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dall'odierno appellato alla stregua di contestazione di mero stile, risulta superabile alla stregua dei principi espressi dalla S.C. che con la sentenza n. 7675/2019 ha affermato che “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”. Nel caso in esame, infatti, i motivi di appello sono ben esplicitati e dagli stessi si desumono chiaramente le parti della sentenza impugnata, per cui l'eccezione risulta del tutto strumentale ed infondata.
7. Preliminarmente, va trattata la questione attinente al profilo del difetto di giurisdizione, sollevata dall in considerazione del fatto che i crediti per i quali si procede hanno CP_5 natura tributaria (tassa automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della presente decisione.
7.1 Al riguardo, si rileva che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs.
546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga
a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e dall'altro “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito. Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
7.2 Non essendo quindi ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (essendo la cartella esattoriale un atto pacificamente pre-esecutivo), deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere CP_5 assorbito ogni altro motivo di gravame.
8. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE ZI, in persona del Giudice dott.ssa TA RU, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3220/2022, emessa dal
Giudice di Pace di RE ZI in data 18/02/2022 e depositata in data 07/6/2022, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli;
2. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente, tramite l'applicativo “consolle del magistrato”, in data 25/11/2025.
Il Giudice
TA RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa TA RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 6469/2022 promossa da
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar Parte_1
14, C.F. e P.IVA in persona del Responsabile, dr. , a ciò P.IVA_1 Parte_2 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma, Persona_1 repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, Registrato all'Ufficio Entrate di
Roma 2 in data 05/05/2022 al n. 14781 Serie 1T, rilasciata da Controparte_1
;
[...] rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto d'appello, dall'avv. Valerio
DA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata con quest'ultimo in C.F._1
Avellino alla via Italia Giordano n. 10 (per comunicazioni ed avvisi fax 08251910829 - pec
; Email_1
- ATTRICE APPELLANTE contro
, C.F. nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._2
ZI (Na); rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Monsurrò (c.f. e con C.F._3 questi elettivamente domiciliata in RE ZI (Na) in via V. Gambardella 120 in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione in primo grado;
- CONVENUTA APPELLATA
nonché contro
, c.f. in persona del Presidente e legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t, con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81;
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3220/2022, emessa dal Giudice di Pace di
RE ZI in data 18/02/2022 e depositata in Cancelleria in data 07/6/2022;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di RE ZI, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in accoglimento del presente appello e in riforma e/o annullamento della sentenza n. 3220/2022 depositata il 7.6.2022, del Giudice di Pace di RE ZI, così provvedere:
a) accertare e dichiarare la validità della cartella di pagamento n. 071 2016 0078363971
000 e della conseguente iscrizione a ruolo;
b) Con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
: Email_2
“Tanto premesso e ritenuto Voglia l'Ill.o Tribunale di RE ZI in funzione di
Giudice di Appello accogliere le seguenti conclusioni:
In via Principale:
- rigettarsi l'appello proposto dall per i motivi sopra Parte_1 esposti;
- condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari e/o competenze del presente giudizio, il tutto con attribuzione al sottoscritto Procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 31/05/2021, conveniva in Controparte_2 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di RE ZI, l' Parte_1
e la impugnando l'estratto di ruolo dal quale aveva appreso
[...] Controparte_3
l'esistenza della cartella esattoriale n. 071 2016 0078363971 000, notificata in data
25.05.2017, dell'importo di € 352,76, dovuto alla per il mancato Controparte_3 pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011. A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, dalla data di notifica della predetta cartella esattoriale, il relativo termine di prescrizione.
1.1 Si costituiva in giudizio l' , eccependo il difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario nonché l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo esattoriale per carenza di interesse ad agire.
1.3 Con sentenza n. 3220/2022 messa il 18.02.2022, depositata in Cancelleria in data
07.6.2022, il Giudice di Pace di RE ZI riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto ruolo, sussistente la competenza e la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la causa e fondata la domanda per decorso del termine di prescrizione triennale.
Annullava quindi la cartella di pagamento n. 071 2016 0078363971 000, sottesa all'estratto di ruolo opposto, e condannava l' al pagamento delle Controparte_4 spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto Controparte_4 di citazione notificato in data 7/12/2022, affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
(i) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione pur se proposta avverso un estratto di ruolo esattoriale, stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 all'impugnazione;
(ii) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria piuttosto che declinarla a favore della giustizia tributaria;
(iii) erroneità della sentenza nella parte in cui ha trascurato la produzione documentale allegata da ovvero la relata di notifica della cartella di pagamento n. 071 2016 CP_5
0078363971 000 e della notifica della intimazione di pagamento n. 071 2019 9032364086
000 del 3.3.2020, idonea quest'ultima ad interrompere il maturarsi del termine di prescrizione.
3. Con comparsa depositata in data 20.03.2023, si costituiva in giudizio Controparte_2 eccependo: (i) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c.; (ii) la sussistenza dell'interesse all'impugnazione dell'estratto ruolo in primo grado. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari e/o competenze del presente giudizio, il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
4. All'udienza del 28.03.2023 tenutasi dinanzi al giudice scrivente veniva dichiarata la contumacia della in quanto non costituitasi nonostante la regolare Controparte_3 citazione. La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, a seguito di rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 1910 c.p.c.
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5. L'appello proposto da contro la sentenza n. 3220/2022 emessa dal Giudice di Pace CP_5 di RE ZI è fondato per le ragioni che seguono. 6. Preliminarmente va trattata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti formali di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dall'odierno appellato alla stregua di contestazione di mero stile, risulta superabile alla stregua dei principi espressi dalla S.C. che con la sentenza n. 7675/2019 ha affermato che “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata”. Nel caso in esame, infatti, i motivi di appello sono ben esplicitati e dagli stessi si desumono chiaramente le parti della sentenza impugnata, per cui l'eccezione risulta del tutto strumentale ed infondata.
7. Preliminarmente, va trattata la questione attinente al profilo del difetto di giurisdizione, sollevata dall in considerazione del fatto che i crediti per i quali si procede hanno CP_5 natura tributaria (tassa automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della presente decisione.
7.1 Al riguardo, si rileva che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs.
546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga
a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e dall'altro “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito. Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
7.2 Non essendo quindi ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (essendo la cartella esattoriale un atto pacificamente pre-esecutivo), deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere CP_5 assorbito ogni altro motivo di gravame.
8. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE ZI, in persona del Giudice dott.ssa TA RU, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3220/2022, emessa dal
Giudice di Pace di RE ZI in data 18/02/2022 e depositata in data 07/6/2022, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli;
2. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente, tramite l'applicativo “consolle del magistrato”, in data 25/11/2025.
Il Giudice
TA RU