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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6724 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4775/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4775 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 8715/2019, del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 3.10.2019, non notificata, avente ad oggetto: “Accertamento proprietà demaniale”, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 24.9.2025 all'esito della trattazione scritta del 17.9.2025, con la concessione dei termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. Luigi Maratta (c.f.: ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. A. Migliore in Napoli, Centro Direzionale alla via
Porzio 4, Isola 3.
APP ELLAN TE
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 C.F._3 mandato rilasciato su foglio separato, da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli avv.ti Marco Marini (c.f.:
e CE AS (c.f.: ), C.F._4 C.F._5 2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, alla via Generale
Orsini n. 42.
APP ELLA TA
NONCHÉ
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: presso cui ope legis domicilia C.F._6 in Napoli alla via Diaz, n. 11.
AP PELLA TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Atto di citazione in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha esposto di risultare Parte_2 comproprietaria, unitamente al fratello , in forza di successione Parte_1 ereditaria della madre (deceduta in data 1.2.1994), di un fabbricato Persona_1 sito in Mondragone alla via Giberti n. 17 su un terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 25, particella n. 997, sub. nn. 1, 2, 3 e 4 destinato a civile abitazione. Tale fabbricato, ha precisato l'attrice, è stato realizzato dalla defunta madre con regolare licenza edilizia rilasciata in data 10.7.1958 dal Comune di Mondragone sull'area demaniale marittima, c.d. località TE.
Quanto all'area su cui il manufatto insiste, ha illustrato
- che essa è stata oggetto di concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Napoli in data 23.5.1956 (rinnovatasi “annualmente” sino al 31.12.1982) la quale aveva ad oggetto “metri quadrati 200 di cui 98 per un manufatto e mq 102 di area asservita … allo scopo di mantenervi un manufatto in muratura leggera da adibirsi a deposito di attrezzature balneari”;
- che l'ultimo titolo concessorio con decorrenza 1.01.1982 – 31.12.1982 aveva ad oggetto “metri quadri 220 per manufatto e uso agricolo allo scopo di mantenere un
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manufatto in muratura per uso abitazione, un muro di cinta e numero 6 pilastri nonché vigneto”,
- che successivamente all'ultima concessione del 1982 dapprima la madre Persona_1
e poi lei ed il fratello hanno formulato diverse richieste di rinnovo della
[...] 3 concessione demaniale, tutte respinte;
-che in data 4.12.2007 il fratello ha ricevuto dal Comune di Mondragone, Pt_1 quale ente deputato alla gestione del demanio marittimo (cfr. il provvedimento di diniego dell'Ufficio del Demanio emesso in data 5.12.2007 e indirizzato a Parte_1
comunicazione circa l'impossibilità di rinnovo della concessione.
[...]
Ha poi illustrato l'attrice che ella è sottoposta all'imposizione fiscale gravante sull'immobile, oltre che alla generale responsabilità che grava sui proprietari di immobili, che, come si evince dal diniego di rinnovo della concessione marittima, la titolarità dell'immobile appartiene al Demanio Marittimo e che è perciò suo interesse sentir dichiarare l'intervenuta acquisizione della proprietà dell'edificio da parte dello Stato.
Tanto premesso, parte attrice, sul duplice presupposto della natura demaniale marittima dell'area su cui insiste l'immobile e del mancato rinnovo della concessione avente ad oggetto proprio tale fondo, ha argomentato che la titolarità dell'immobile appartiene al demanio marittimo in quanto è regolata dall'art. 49 del codice della navigazione, secondo cui “salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”.
Al fine di non rispondere delle spese di conservazione, dell'imposizione fiscale e delle eventuali conseguenze per responsabilità civile verso i terzi, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l' Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo ”) e , quest'ultimo Controparte_1 Parte_1 quale litisconsorte necessario, per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta acquisizione e la conseguente attuale titolarità in capo allo Stato degli immobili, così come descritti ed identificati nel proprio atto introduttivo.
§§§
n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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1.2. Svolgimento del processo in primo grado
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 21.3.2016, si è costituito che ha rilevato l'infondatezza della domanda Parte_1
Per osservando, in primo luogo, che le concessioni demaniali rilasciate in favore di 4
dante causa di e , derogavano al dettato Persona_1 Pt_2 Parte_1 normativo di cui all'art 49 cod. nav.; in secondo luogo, che “l'area interessata dalla costruzione per cui è causa, per la sua collocazione… non ricade né nella tassativa elencazione di cui all'art. 822 del codice civile, e tantomeno appare dotata di alcuna attitudine, neppure potenziale, a realizzare i pubblici usi del mare” (cfr. pag. 2 costituzione); sotto altro profilo, ha eccepito la mancanza dell'interesse ad agire della sorella, essendo egli l'esclusivo possessore dell'immobile.
1.3. Sempre in punto di fatto, , con la memoria di cui all'art. 183, Parte_1 co. VI, n. 2, c.p.c., ribadendo l'infondatezza della tesi attorea ha dedotto che il terreno di cui è causa è stato “legittimato in favore di ” ed ha depositato copia del Persona_2
“certificato di legittimazione” in favore di e la copia dello stralcio di Persona_2 mappa delle particelle formanti a suo dire l'ex demanio di uso civico del Comune di
Mondragone.
1.3. La sentenza n. 8715/2019 del Tribunale di Napoli
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la C.T.U., il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8715/2019, dichiarata la contumacia dell' , ha rilevato Controparte_1 la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale ad agire di Parte_2 gradatamente, nel merito, ha ritenuto fondata la sua pretesa “alla luce delle prove acquisite, in primis i documenti depositati dalle parti e le C.T.U. a firma dell'ingegnere
” (così alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Persona_3
In particolare, il Tribunale ha ricostruito le vicende che hanno interessato la particella oggetto di causa, stabilendo, innanzitutto, che era pacifico tra le parti “ed accertato dal
C.T.U., nonché comprovato dall'esame del RD dell'11/5/1855, del R.D. n. 1311 del
1863, del verbale di determinazione del Podestà del 29/8/1935, dall'esame dell'ordinanza del Commissario per la Liquidazione degli usi civici in Napoli, del
23/10/1936, dalla disamina del RD del 23/11/1936, tutti allegati alle C.T.U. o alle note
e rilievi critici a firma di parte convenuta o ancora prodotti all'udienza del 13/9/2019”
(così alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che la stessa originariamente rientrava n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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nel Demanio comunale gravato da uso civico e che, successivamente, veniva concessa in enfiteusi dal Podestà del Comune di Mondragone a . Persona_2
Il primo giudice ha ritenuto che “a prescindere dalle vicende del canone enfiteutico… e
a prescindere dal RD n. 1311 del 1863 che stabiliva la restituzione ai comuni dei 5 demani che si trovavano “presentemente aggregati all'amministrazione generale delle bonifiche delle Province Napoletane” (così alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), la zona interessata è passata dal demanio comunale al demanio marittimo statale per effetto dell'entrata in vigore del Codice civile e dal Codice della Navigazione, legge primaria “prevalente su tutti gli atti secondari e comunque successiva a tutti i provvedimenti sopra elencati” (così alla pag. 6 della sentenza gravata). In particolare, ha accertato che la particella n. 997 del foglio n. 25, oggetto di causa, come dimostrato dalla C.T.U., dalla licenza edilizia n. 44/58, dalla dichiarazione di abitabilità e dalle concessioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto, è da qualificarsi come spiaggia e, pertanto, è bene demaniale marittimo ai sensi degli artt. 28 cod. nav. e 822 c.c., i quali indicano, per l'appunto, tra i beni che appartengono al demanio marittimo anche la spiaggia.
Il Tribunale ha respinto le difese del convenuto rilevando che, nel caso di specie, non vi
è stata – e né potrebbe esservi - alcuna sdemanializzazione di fatto atteso che l'art. 35 cod. nav. richiede un provvedimento formale di sdemanializzazione;
che nessun argomento contrario può trarsi, da un lato, dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.
6288/2010, depositata da , poiché emessa tra soggetti diversi e Parte_1 relativa ad particelle diverse e distinte da quelle di cui è causa, dall'altro lato, nemmeno dagli atti di concessione e di legittimazione in favore di , poiché Persona_2 comunque non è stato provato alcun legame successorio tra e Persona_2 [...]
, la quale è venuta in possesso dell'area contestata solo nel 1956, per Persona_1 effetto del rilascio del primo provvedimento di concessione.
Sulla base di tali premesse, accertata la natura demaniale marittima del terreno ove è stato edificato l'immobile di cui l'attrice risulta comproprietaria, ha statuito che, stante la cessazione del rapporto di concessione e la mancanza di qualsiasi indicazione contraria nei provvedimenti di concessione (diversamente da quanto osservato dal convenuto), tale edificio ad uso abitativo deve ritenersi acquisito al patrimonio dello stato ai sensi dell'art. 49 cod. nav.
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2. Atto di citazione in appello e motivi del gravame
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 28.10.2019 ha spiegato appello , formulando sei motivi di appello. Parte_1
2.1. In particolare, con il primo motivo di appello contesta la sentenza impugnata nella 6 parte in cui ha riconosciuto l'interesse ad agire di rilevando che Parte_2
l'appellata avrebbe potuto soddisfare il proprio interesse attraverso la rettifica della dichiarazione di successione della defunta madre, . Persona_1
Ha poi evidenziato che nessun onere o spesa è mai gravato in capo a , Parte_2 avendoli tutti sostenuti in proprio in via esclusiva, in quanto unico possessore dell'immobile.
2.2. Con il secondo motivo di appello, censura la decisione nella parte in cui ha attribuito natura demaniale all'area oggetto di concessione, discostandosi a suo parere, in tal modo, dalla conclusione a cui è pervenuto il C.T.U., che, cioè, l'area oggetto del contenzioso fosse di proprietà di . Persona_2
Sul punto, ha rammentato che il C.T.U. (da pag. 1 a pag. 12 dell'elaborato peritale) aveva affermato che tale bene, originariamente appartenente al demanio Comunale e gravato da uso civico, era stato concesso dall'Ente in enfiteusi a , il Persona_2 quale ne era divenuto proprietario per effetto, dapprima, dell'avvenuta legittimazione ai sensi della l. n. 1766/1927, poi, dell'abolizione dei canoni enfiteutici ai sensi della l. n.
16/1974.
2.3. Con il terzo motivo di appello, ha rilevato l'erroneità della decisione del primo giudice per avere dedotto dalla documentazione in atti (licenza edilizia n. 44/1958, dichiarazione di abitabilità, concessioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto) che l'area, su cui insiste l'immobile, debba qualificarsi come spiaggia e che, quindi, per effetto dell'entrata in vigore del codice civile e del codice della navigazione, sia acquisita ex lege al demanio marittimo.
L'appellante, previa specificazione degli elementi intrinseci che un bene deve possedere per potersi identificare come spiaggia e precisato che tali connotati devono sussistere al momento della decisione, ha evidenziato che il C.T.U. si era limitato a dichiarare che il bene in origine era spiaggia senza però verificare se, in ragione dell'attuale conformazione, lo stesso potesse essere qualificato come spiaggia anche al tempo della domanda giudiziale.
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L'appellante ha rilevato che il terreno in esame non poteva essere ricondotto nella categoria di spiaggia lamentando che non era stata fatta alcuna verifica in loco dal
C.T.U. nel senso sopra indicato e che dai rilievi fotografici e planimetrici allegati alla perizia emerge che comunque l'area in questione non ne possiede le caratteristiche (cfr. 7 pag. 10 atto di appello ove indica puntualmente le caratteristiche della superficie), in particolare perché la spiaggia è composta da quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate ordinarie ed è normalmente lunga non oltre 30 metri, mentre il fabbricato che occupa dista 90 metri dal mare.
Per tali motivi, l'appellante ha concluso che l'area non è mai entrata a far parte del demanio marittimo e, perciò, non vi era neanche la necessità di un provvedimento formale di sdemanializzazione.
2.4. Con il quarto motivo di appello evidenzia che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, la sentenza n. 6288/2010 del Tribunale di Napoli (di cui non avrebbe comunque potuto ottenere un'attestazione di passaggio in giudicato poiché emessa tra altre parti), rileva ai fini della causa in quanto con la stessa era stato riconosciuto che il demanio TE apparteneva al di Mondragone. Controparte_2
2.5. Con il quinto motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che nessun atto di concessione o di legittimazione emesso in favore di Persona_2 avrebbe potuto sortire effetto nei confronti di , o dei suoi eredi, Persona_1 giacché tra i due non vi era nessun legame successorio. Sul punto, l'appellante, sul presupposto che il bene non è mai entrato nel demanio marittimo, ha sottolineato che “si dovrà invece intendere che indubbiamente giovano a e suoi eredi Persona_1
– anche in mancanza di un legame successorio – gli atti di concessione e legittimazione in favore di in quanto tali atti hanno sottratto definitivamente al regime Persona_2 giuridico dei beni demaniali l'immobile oggetto di causa che, per l'effetto, è regolato esclusivamente dal codice civile in materia di enfiteusi per il e di possesso di Per_2 buona fede, miglioramenti e addizioni per la ” (così alla pagina 14 dell'atto Per_1 di appello).
2.6. Con l'ultimo motivo di appello, impugnato la sentenza nella condanna alle spese, affermando di non essere destinatario di nessuna domanda, essendo citato in giudizio soltanto quale litisconsorte necessario.
3. Difese degli appellati e svolgimento del processo in appello
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Instaurato il contraddittorio, si è costituita in data 5.2.2020 chiedendo il Parte_2 rigetto dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto.
In data 20.2.2020 si è costituita l' , contumace in primo grado, Controparte_1 chiedendo anch'essa il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. 8 Fissata la comparizione, all'udienza collegiale del 17.9.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza depositata il 24.9.2025, previa concessione degli ordinari termini di giorni 60+20 di cui all'art. 190 c.p.c.
Risultano depositati gli scritti conclusivi delle parti, anche in replica, in particolare l'appellata ha depositato la comparsa di replica tardivamente, il 17.12.2025, di guisa che non se ne può tenere conto. Il fascicolo, scaduti i termini degli atti difensivi finali il
15.12.2025, è stato rimesso al Collegio per la decisione il 16.12.2025.
Non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e va respinto per i motivi che di seguito si illustrano.
3.1. Il primo motivo è infondato.
Invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, poiché dalla denuncia di successione risulta comproprietaria, unitamente al convenuto Parte_2
, dell'immobile di cui è causa (cf doc. 1 della produzione cartacea Parte_1 di parte di denuncia di successione, quadro immobili), questa ha un Parte_2 interesse concreto ed attuale all'accertamento della proprietà su di esso del demanio pubblico, per sottrarsi ad oneri e responsabilità da proprietario, a nulla rilevando, al tal fine, che il possesso di fatto sia in capo al fratello.
3.2. Tutti gli altri motivi di appello si fondano sul presupposto che la particella n. 997 del foglio n. 25, su cui è stato edificato l'immobile, non appartiene al demanio marittimo, e che sarebbe inoperante la disciplina di cui all'art. 49 cod. nav..
3.3. Nell'ordine logico, è d'uopo esaminare preliminarmente e congiuntamente, in quanto connessi, il secondo, il terzo ed il quinto motivo di appello, con i quali sostiene che la particella di cui è causa originariamente faceva parte Parte_1 della maggiore estensione dell'area appartenente, dapprima, al demanio Comunale gravato da usi civici, concessa in enfiteusi a , e, successivamente, Persona_2 trasformata in proprietà privata (di cui il titolare era sempre ) per Persona_2 effetto dell'abolizione dei canoni enfiteutici e che perciò nulla sarebbe cambiato, in n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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punto di appartenenza del bene, con l'entrata in vigore del Codice Civile e del Codice della Navigazione, soprattutto in ragione del fatto che la superficie in esame non può essere definita spiaggia non possedendone i connotati naturali propri. A riprova richiama la sentenza n. 6288/2010 del Tribunale di Napoli - ritenuta dal primo giudice 9 non utilizzabile - rilevandone l'utilità atteso che, sebbene emessa tra soggetti diversi, con tale decisione era stata riconosciuta l'appartenenza del al Controparte_3 di Mondragone. Controparte_2
Il motivo è infondato e non scalfisce la puntuale motivazione del tribunale secondo cui
(cf pagine 5 e 6 della decisione impugnata) le particelle che originariamente facevano parte del Demanio comunale gravato da uso civico, sono state contestualmente liberate dell'uso civico con atto del Podestà n. 175 del 29.8.1935 e concesse a Persona_2 in enfiteusi, ivi (nell'atto del podestà) precisandosi che si autorizzavano “i concessionari a sfruttare il terreno corrispondendo il canone al comune a titolo di fitto senza trasferire loro alcun diritto perché man mano che le zone serviranno ad altro uso il comune nel pieno diritto di occuparle”. Il tribunale ha poi dato atto – anche sulla scorta di quanto accertato dal CTU rispetto alla collocazione del fondo – che per effetto dell'entrata in vigore del Codice civile e del codice della Navigazione, possedendo i connotati di spiaggia, è passata dal Demanio comunale al Demanio marittimo Statale.
L'appello non tiene affatto conto né di questa esaustiva motivazione né dei documenti su cui essa si fonda.
Rilevano, in particolare gli allegati alla consulenza tecnica d'ufficio dell'ingegnere
, documenti rilasciati dalla Capitaneria di Porto e dall'Agenzia del Demanio: Per_3 la licenza edilizia del 44/58, la dichiarazione di abitabilità, le concessioni rilasciate a
[...]
dalla Capitaneria di Porto, nonché il diniego di rilascio di concessione Persona_1 richiesto dai germani . Tra la produzione, in particolare, si distingue per Parte_1
l'importanza l'estratto cartografia del sistema informativo demanio, portale del mare - reperita alla Capitaneria di Porto e riportata alla pag. 18 della relazione del consulente tecnico d'ufficio - dalla quale risulta senza dubbio alcuno che la particella oggetto di causa già nel 1964 rientrava nell'area appartenente al demanio marittimo da sdemanializzare (riportata come tale per contrasto con altra area attigua già
“sdemanializzata”); mai sdemanializzata stante la mancata emissione di un provvedimento formale (cfr. allegato 11 alla perizia dell'ing. ). Persona_3
n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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E' inidonea a contrastare l'esaustiva motivazione del tribunale la questione posta in appello che all'epoca dell'entrata in vigore del Codice Civile e del Codice della
Navigazione l'area contestata non poteva identificarsi come spiaggia e che, quindi, non era transitata ipso iure dal demanio comunale a quello marittimo. 10 Rileva, in primis, l'assenza di un formale provvedimento di sdemanializzazione, di tal che l'area non ha potuto mutare la propria natura demaniale. Invero, come correttamente rilevato dal C.T.U. e non censurato dall'appellante, “la natura demaniale dell'arenile permane anche qualora una parte di essa sia stata utilizzata per realizzare una strada comunale, come l'attuale lungomare Caracciolo con cui confina il manufatto oggetto di causa, atteso che ciò non implica la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine
a realizzare i pubblici usi del mare non può venire meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi opere e manufatti”(cfr. pag. 16 relazione tecnica;
in tale senso cfr. il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n. 10817/2009 e Cass. n.
1049/2018).
Ad ogni modo risulta dirimente, in senso sfavorevole all'appellante, a parere del
Collegio, il rilievo che fin dal 23 maggio 1956 la signora per Persona_1 utilizzare la “zona demaniale marittima” (cf così definita nella concessione della capitaneria di porto) di mq 200 per “mantenervi un manufatto in muratura leggera da adibirsi a deposito attrezzatura balneare” fa istanza di concessione alla Capitaneria di
Porto, con cui si obbliga a corrispondere all'Erario “in riconoscimento della demanialità del bene concesso .... il canone di lire 14.000=”; si evidenzia, altresì, che in quest'atto concessorio la zona che ne è oggetto viene individuata direttamente come “spiaggia”.
La successiva concessione datata 25-7-1959 della Capitaneria in favore di Persona_1
, avente ad oggetto n una zona demaniale marittima di 1029 mq, risulta sita
[...]
“fronte mare ml 33,55”.
Dunque si tratta di una zona, riconosciuta demaniale in molteplici atti dalla dante causa dell'appellante, concessa per tenervi un manufatto adibito a deposito balneare.
E' di non poco conto che questi dati documentali non sono oggetto da parte dell'appellato di nessuna contestazione.
Invero, il contenuto di questi documenti che copre un lungo arco temporale di quasi vent'anni, rende irrilevante ai fini che occupa anche il possesso di . Parte_1
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Accertato, dunque, che l'area appartiene al demanio marittimo, risulta palesemente infondato il quinto motivo di appello con cui , sostenendo che è di Parte_1 proprietà privata la particella oggetto di causa, ha argomentato che a prescindere da un Per legame successorio tra e la continuità del Persona_2 Persona_1 11 possesso in buona fede da parte di quest'ultima gioverebbe ai suoi eredi.
A smentire ulteriormente l'assunto che l'appellante vanti la proprietà o altro titolo, la
Corte rileva che l'appellante non ha depositato in primo grado alcun atto di trasferimento della superficie inter vivos o mortis causa tra e Persona_2 [...]
(nonostante apposita richiesta fatta anche dal CTU). D'altro canto, Persona_1
l'affermazione difensiva secondo cui “sicuro giovamento, o comunque diverso trattamento giuridico, ne deriverebbe oggi la fu o chi dei suoi Persona_1 eredi avesse continuato a possedere in buona fede il bene, anche in mancanza di un legame successorio, a titolo universale o particolare, tra il e la , ed Per_2 Per_1 indipendentemente dall'epoca del passaggio – a qualunque titolo, anche di mero fatto – dall'uno all'altra del possesso del bene” si pone come un'ammissione del difetto di un titolo di acquisto.
3.4. Parimenti infondato è il quarto motivo di appello atteso che, come correttamente rilevato dal primo giudice e non smentito dall'appellante, la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 6288/2010 è stata emessa nei confronti di altre parti ed ha ad oggetto una particella diversa rispetto a quella in esame.
3.5. Il sesto motivo di appello di censura della condanna alle spese è infondato, avendo in primo grado svolto attività difensiva con argomentazioni dirette a Parte_1 contrastare la pretesa di parte attrice e che sono poi state disattese dal Tribunale;
per tali ragioni, quindi, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto soccombente
[...]
e l'ha condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
§§§
4. Le spese di lite
4.1. Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell' di Controparte_4
, delle spese di lite, quantificate secondo i parametri di cui alla tabella Parte_2
12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le controversie di n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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valore indeterminabile di media complessità per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione degli onorari previsti per la fase istruttoria.
4.2. Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito 12 dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
e di , avverso la sentenza n. 8715/2019 del Tribunale di
[...] Parte_2
Napoli, pubblicata in data 3.10.2019, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , in favore dell' Parte_1 Controparte_5
e in favore di delle spese di lite della
[...] Parte_2 presente fase di giudizio, che liquida per ognuno dei due appellati in € 4.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva, e CPA.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4775 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 8715/2019, del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 3.10.2019, non notificata, avente ad oggetto: “Accertamento proprietà demaniale”, riservato in decisione con ordinanza pubblicata il 24.9.2025 all'esito della trattazione scritta del 17.9.2025, con la concessione dei termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. Luigi Maratta (c.f.: ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. A. Migliore in Napoli, Centro Direzionale alla via
Porzio 4, Isola 3.
APP ELLAN TE
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 C.F._3 mandato rilasciato su foglio separato, da ritenersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli avv.ti Marco Marini (c.f.:
e CE AS (c.f.: ), C.F._4 C.F._5 2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, alla via Generale
Orsini n. 42.
APP ELLA TA
NONCHÉ
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: presso cui ope legis domicilia C.F._6 in Napoli alla via Diaz, n. 11.
AP PELLA TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Atto di citazione in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha esposto di risultare Parte_2 comproprietaria, unitamente al fratello , in forza di successione Parte_1 ereditaria della madre (deceduta in data 1.2.1994), di un fabbricato Persona_1 sito in Mondragone alla via Giberti n. 17 su un terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 25, particella n. 997, sub. nn. 1, 2, 3 e 4 destinato a civile abitazione. Tale fabbricato, ha precisato l'attrice, è stato realizzato dalla defunta madre con regolare licenza edilizia rilasciata in data 10.7.1958 dal Comune di Mondragone sull'area demaniale marittima, c.d. località TE.
Quanto all'area su cui il manufatto insiste, ha illustrato
- che essa è stata oggetto di concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Napoli in data 23.5.1956 (rinnovatasi “annualmente” sino al 31.12.1982) la quale aveva ad oggetto “metri quadrati 200 di cui 98 per un manufatto e mq 102 di area asservita … allo scopo di mantenervi un manufatto in muratura leggera da adibirsi a deposito di attrezzature balneari”;
- che l'ultimo titolo concessorio con decorrenza 1.01.1982 – 31.12.1982 aveva ad oggetto “metri quadri 220 per manufatto e uso agricolo allo scopo di mantenere un
n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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manufatto in muratura per uso abitazione, un muro di cinta e numero 6 pilastri nonché vigneto”,
- che successivamente all'ultima concessione del 1982 dapprima la madre Persona_1
e poi lei ed il fratello hanno formulato diverse richieste di rinnovo della
[...] 3 concessione demaniale, tutte respinte;
-che in data 4.12.2007 il fratello ha ricevuto dal Comune di Mondragone, Pt_1 quale ente deputato alla gestione del demanio marittimo (cfr. il provvedimento di diniego dell'Ufficio del Demanio emesso in data 5.12.2007 e indirizzato a Parte_1
comunicazione circa l'impossibilità di rinnovo della concessione.
[...]
Ha poi illustrato l'attrice che ella è sottoposta all'imposizione fiscale gravante sull'immobile, oltre che alla generale responsabilità che grava sui proprietari di immobili, che, come si evince dal diniego di rinnovo della concessione marittima, la titolarità dell'immobile appartiene al Demanio Marittimo e che è perciò suo interesse sentir dichiarare l'intervenuta acquisizione della proprietà dell'edificio da parte dello Stato.
Tanto premesso, parte attrice, sul duplice presupposto della natura demaniale marittima dell'area su cui insiste l'immobile e del mancato rinnovo della concessione avente ad oggetto proprio tale fondo, ha argomentato che la titolarità dell'immobile appartiene al demanio marittimo in quanto è regolata dall'art. 49 del codice della navigazione, secondo cui “salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”.
Al fine di non rispondere delle spese di conservazione, dell'imposizione fiscale e delle eventuali conseguenze per responsabilità civile verso i terzi, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli l' Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo ”) e , quest'ultimo Controparte_1 Parte_1 quale litisconsorte necessario, per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta acquisizione e la conseguente attuale titolarità in capo allo Stato degli immobili, così come descritti ed identificati nel proprio atto introduttivo.
§§§
n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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1.2. Svolgimento del processo in primo grado
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 21.3.2016, si è costituito che ha rilevato l'infondatezza della domanda Parte_1
Per osservando, in primo luogo, che le concessioni demaniali rilasciate in favore di 4
dante causa di e , derogavano al dettato Persona_1 Pt_2 Parte_1 normativo di cui all'art 49 cod. nav.; in secondo luogo, che “l'area interessata dalla costruzione per cui è causa, per la sua collocazione… non ricade né nella tassativa elencazione di cui all'art. 822 del codice civile, e tantomeno appare dotata di alcuna attitudine, neppure potenziale, a realizzare i pubblici usi del mare” (cfr. pag. 2 costituzione); sotto altro profilo, ha eccepito la mancanza dell'interesse ad agire della sorella, essendo egli l'esclusivo possessore dell'immobile.
1.3. Sempre in punto di fatto, , con la memoria di cui all'art. 183, Parte_1 co. VI, n. 2, c.p.c., ribadendo l'infondatezza della tesi attorea ha dedotto che il terreno di cui è causa è stato “legittimato in favore di ” ed ha depositato copia del Persona_2
“certificato di legittimazione” in favore di e la copia dello stralcio di Persona_2 mappa delle particelle formanti a suo dire l'ex demanio di uso civico del Comune di
Mondragone.
1.3. La sentenza n. 8715/2019 del Tribunale di Napoli
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la C.T.U., il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8715/2019, dichiarata la contumacia dell' , ha rilevato Controparte_1 la sussistenza dell'interesse concreto ed attuale ad agire di Parte_2 gradatamente, nel merito, ha ritenuto fondata la sua pretesa “alla luce delle prove acquisite, in primis i documenti depositati dalle parti e le C.T.U. a firma dell'ingegnere
” (così alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Persona_3
In particolare, il Tribunale ha ricostruito le vicende che hanno interessato la particella oggetto di causa, stabilendo, innanzitutto, che era pacifico tra le parti “ed accertato dal
C.T.U., nonché comprovato dall'esame del RD dell'11/5/1855, del R.D. n. 1311 del
1863, del verbale di determinazione del Podestà del 29/8/1935, dall'esame dell'ordinanza del Commissario per la Liquidazione degli usi civici in Napoli, del
23/10/1936, dalla disamina del RD del 23/11/1936, tutti allegati alle C.T.U. o alle note
e rilievi critici a firma di parte convenuta o ancora prodotti all'udienza del 13/9/2019”
(così alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che la stessa originariamente rientrava n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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nel Demanio comunale gravato da uso civico e che, successivamente, veniva concessa in enfiteusi dal Podestà del Comune di Mondragone a . Persona_2
Il primo giudice ha ritenuto che “a prescindere dalle vicende del canone enfiteutico… e
a prescindere dal RD n. 1311 del 1863 che stabiliva la restituzione ai comuni dei 5 demani che si trovavano “presentemente aggregati all'amministrazione generale delle bonifiche delle Province Napoletane” (così alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), la zona interessata è passata dal demanio comunale al demanio marittimo statale per effetto dell'entrata in vigore del Codice civile e dal Codice della Navigazione, legge primaria “prevalente su tutti gli atti secondari e comunque successiva a tutti i provvedimenti sopra elencati” (così alla pag. 6 della sentenza gravata). In particolare, ha accertato che la particella n. 997 del foglio n. 25, oggetto di causa, come dimostrato dalla C.T.U., dalla licenza edilizia n. 44/58, dalla dichiarazione di abitabilità e dalle concessioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto, è da qualificarsi come spiaggia e, pertanto, è bene demaniale marittimo ai sensi degli artt. 28 cod. nav. e 822 c.c., i quali indicano, per l'appunto, tra i beni che appartengono al demanio marittimo anche la spiaggia.
Il Tribunale ha respinto le difese del convenuto rilevando che, nel caso di specie, non vi
è stata – e né potrebbe esservi - alcuna sdemanializzazione di fatto atteso che l'art. 35 cod. nav. richiede un provvedimento formale di sdemanializzazione;
che nessun argomento contrario può trarsi, da un lato, dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.
6288/2010, depositata da , poiché emessa tra soggetti diversi e Parte_1 relativa ad particelle diverse e distinte da quelle di cui è causa, dall'altro lato, nemmeno dagli atti di concessione e di legittimazione in favore di , poiché Persona_2 comunque non è stato provato alcun legame successorio tra e Persona_2 [...]
, la quale è venuta in possesso dell'area contestata solo nel 1956, per Persona_1 effetto del rilascio del primo provvedimento di concessione.
Sulla base di tali premesse, accertata la natura demaniale marittima del terreno ove è stato edificato l'immobile di cui l'attrice risulta comproprietaria, ha statuito che, stante la cessazione del rapporto di concessione e la mancanza di qualsiasi indicazione contraria nei provvedimenti di concessione (diversamente da quanto osservato dal convenuto), tale edificio ad uso abitativo deve ritenersi acquisito al patrimonio dello stato ai sensi dell'art. 49 cod. nav.
n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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2. Atto di citazione in appello e motivi del gravame
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 28.10.2019 ha spiegato appello , formulando sei motivi di appello. Parte_1
2.1. In particolare, con il primo motivo di appello contesta la sentenza impugnata nella 6 parte in cui ha riconosciuto l'interesse ad agire di rilevando che Parte_2
l'appellata avrebbe potuto soddisfare il proprio interesse attraverso la rettifica della dichiarazione di successione della defunta madre, . Persona_1
Ha poi evidenziato che nessun onere o spesa è mai gravato in capo a , Parte_2 avendoli tutti sostenuti in proprio in via esclusiva, in quanto unico possessore dell'immobile.
2.2. Con il secondo motivo di appello, censura la decisione nella parte in cui ha attribuito natura demaniale all'area oggetto di concessione, discostandosi a suo parere, in tal modo, dalla conclusione a cui è pervenuto il C.T.U., che, cioè, l'area oggetto del contenzioso fosse di proprietà di . Persona_2
Sul punto, ha rammentato che il C.T.U. (da pag. 1 a pag. 12 dell'elaborato peritale) aveva affermato che tale bene, originariamente appartenente al demanio Comunale e gravato da uso civico, era stato concesso dall'Ente in enfiteusi a , il Persona_2 quale ne era divenuto proprietario per effetto, dapprima, dell'avvenuta legittimazione ai sensi della l. n. 1766/1927, poi, dell'abolizione dei canoni enfiteutici ai sensi della l. n.
16/1974.
2.3. Con il terzo motivo di appello, ha rilevato l'erroneità della decisione del primo giudice per avere dedotto dalla documentazione in atti (licenza edilizia n. 44/1958, dichiarazione di abitabilità, concessioni rilasciate dalla Capitaneria di Porto) che l'area, su cui insiste l'immobile, debba qualificarsi come spiaggia e che, quindi, per effetto dell'entrata in vigore del codice civile e del codice della navigazione, sia acquisita ex lege al demanio marittimo.
L'appellante, previa specificazione degli elementi intrinseci che un bene deve possedere per potersi identificare come spiaggia e precisato che tali connotati devono sussistere al momento della decisione, ha evidenziato che il C.T.U. si era limitato a dichiarare che il bene in origine era spiaggia senza però verificare se, in ragione dell'attuale conformazione, lo stesso potesse essere qualificato come spiaggia anche al tempo della domanda giudiziale.
n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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L'appellante ha rilevato che il terreno in esame non poteva essere ricondotto nella categoria di spiaggia lamentando che non era stata fatta alcuna verifica in loco dal
C.T.U. nel senso sopra indicato e che dai rilievi fotografici e planimetrici allegati alla perizia emerge che comunque l'area in questione non ne possiede le caratteristiche (cfr. 7 pag. 10 atto di appello ove indica puntualmente le caratteristiche della superficie), in particolare perché la spiaggia è composta da quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate ordinarie ed è normalmente lunga non oltre 30 metri, mentre il fabbricato che occupa dista 90 metri dal mare.
Per tali motivi, l'appellante ha concluso che l'area non è mai entrata a far parte del demanio marittimo e, perciò, non vi era neanche la necessità di un provvedimento formale di sdemanializzazione.
2.4. Con il quarto motivo di appello evidenzia che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, la sentenza n. 6288/2010 del Tribunale di Napoli (di cui non avrebbe comunque potuto ottenere un'attestazione di passaggio in giudicato poiché emessa tra altre parti), rileva ai fini della causa in quanto con la stessa era stato riconosciuto che il demanio TE apparteneva al di Mondragone. Controparte_2
2.5. Con il quinto motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che nessun atto di concessione o di legittimazione emesso in favore di Persona_2 avrebbe potuto sortire effetto nei confronti di , o dei suoi eredi, Persona_1 giacché tra i due non vi era nessun legame successorio. Sul punto, l'appellante, sul presupposto che il bene non è mai entrato nel demanio marittimo, ha sottolineato che “si dovrà invece intendere che indubbiamente giovano a e suoi eredi Persona_1
– anche in mancanza di un legame successorio – gli atti di concessione e legittimazione in favore di in quanto tali atti hanno sottratto definitivamente al regime Persona_2 giuridico dei beni demaniali l'immobile oggetto di causa che, per l'effetto, è regolato esclusivamente dal codice civile in materia di enfiteusi per il e di possesso di Per_2 buona fede, miglioramenti e addizioni per la ” (così alla pagina 14 dell'atto Per_1 di appello).
2.6. Con l'ultimo motivo di appello, impugnato la sentenza nella condanna alle spese, affermando di non essere destinatario di nessuna domanda, essendo citato in giudizio soltanto quale litisconsorte necessario.
3. Difese degli appellati e svolgimento del processo in appello
n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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Instaurato il contraddittorio, si è costituita in data 5.2.2020 chiedendo il Parte_2 rigetto dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto.
In data 20.2.2020 si è costituita l' , contumace in primo grado, Controparte_1 chiedendo anch'essa il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. 8 Fissata la comparizione, all'udienza collegiale del 17.9.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza depositata il 24.9.2025, previa concessione degli ordinari termini di giorni 60+20 di cui all'art. 190 c.p.c.
Risultano depositati gli scritti conclusivi delle parti, anche in replica, in particolare l'appellata ha depositato la comparsa di replica tardivamente, il 17.12.2025, di guisa che non se ne può tenere conto. Il fascicolo, scaduti i termini degli atti difensivi finali il
15.12.2025, è stato rimesso al Collegio per la decisione il 16.12.2025.
Non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e va respinto per i motivi che di seguito si illustrano.
3.1. Il primo motivo è infondato.
Invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, poiché dalla denuncia di successione risulta comproprietaria, unitamente al convenuto Parte_2
, dell'immobile di cui è causa (cf doc. 1 della produzione cartacea Parte_1 di parte di denuncia di successione, quadro immobili), questa ha un Parte_2 interesse concreto ed attuale all'accertamento della proprietà su di esso del demanio pubblico, per sottrarsi ad oneri e responsabilità da proprietario, a nulla rilevando, al tal fine, che il possesso di fatto sia in capo al fratello.
3.2. Tutti gli altri motivi di appello si fondano sul presupposto che la particella n. 997 del foglio n. 25, su cui è stato edificato l'immobile, non appartiene al demanio marittimo, e che sarebbe inoperante la disciplina di cui all'art. 49 cod. nav..
3.3. Nell'ordine logico, è d'uopo esaminare preliminarmente e congiuntamente, in quanto connessi, il secondo, il terzo ed il quinto motivo di appello, con i quali sostiene che la particella di cui è causa originariamente faceva parte Parte_1 della maggiore estensione dell'area appartenente, dapprima, al demanio Comunale gravato da usi civici, concessa in enfiteusi a , e, successivamente, Persona_2 trasformata in proprietà privata (di cui il titolare era sempre ) per Persona_2 effetto dell'abolizione dei canoni enfiteutici e che perciò nulla sarebbe cambiato, in n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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punto di appartenenza del bene, con l'entrata in vigore del Codice Civile e del Codice della Navigazione, soprattutto in ragione del fatto che la superficie in esame non può essere definita spiaggia non possedendone i connotati naturali propri. A riprova richiama la sentenza n. 6288/2010 del Tribunale di Napoli - ritenuta dal primo giudice 9 non utilizzabile - rilevandone l'utilità atteso che, sebbene emessa tra soggetti diversi, con tale decisione era stata riconosciuta l'appartenenza del al Controparte_3 di Mondragone. Controparte_2
Il motivo è infondato e non scalfisce la puntuale motivazione del tribunale secondo cui
(cf pagine 5 e 6 della decisione impugnata) le particelle che originariamente facevano parte del Demanio comunale gravato da uso civico, sono state contestualmente liberate dell'uso civico con atto del Podestà n. 175 del 29.8.1935 e concesse a Persona_2 in enfiteusi, ivi (nell'atto del podestà) precisandosi che si autorizzavano “i concessionari a sfruttare il terreno corrispondendo il canone al comune a titolo di fitto senza trasferire loro alcun diritto perché man mano che le zone serviranno ad altro uso il comune nel pieno diritto di occuparle”. Il tribunale ha poi dato atto – anche sulla scorta di quanto accertato dal CTU rispetto alla collocazione del fondo – che per effetto dell'entrata in vigore del Codice civile e del codice della Navigazione, possedendo i connotati di spiaggia, è passata dal Demanio comunale al Demanio marittimo Statale.
L'appello non tiene affatto conto né di questa esaustiva motivazione né dei documenti su cui essa si fonda.
Rilevano, in particolare gli allegati alla consulenza tecnica d'ufficio dell'ingegnere
, documenti rilasciati dalla Capitaneria di Porto e dall'Agenzia del Demanio: Per_3 la licenza edilizia del 44/58, la dichiarazione di abitabilità, le concessioni rilasciate a
[...]
dalla Capitaneria di Porto, nonché il diniego di rilascio di concessione Persona_1 richiesto dai germani . Tra la produzione, in particolare, si distingue per Parte_1
l'importanza l'estratto cartografia del sistema informativo demanio, portale del mare - reperita alla Capitaneria di Porto e riportata alla pag. 18 della relazione del consulente tecnico d'ufficio - dalla quale risulta senza dubbio alcuno che la particella oggetto di causa già nel 1964 rientrava nell'area appartenente al demanio marittimo da sdemanializzare (riportata come tale per contrasto con altra area attigua già
“sdemanializzata”); mai sdemanializzata stante la mancata emissione di un provvedimento formale (cfr. allegato 11 alla perizia dell'ing. ). Persona_3
n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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E' inidonea a contrastare l'esaustiva motivazione del tribunale la questione posta in appello che all'epoca dell'entrata in vigore del Codice Civile e del Codice della
Navigazione l'area contestata non poteva identificarsi come spiaggia e che, quindi, non era transitata ipso iure dal demanio comunale a quello marittimo. 10 Rileva, in primis, l'assenza di un formale provvedimento di sdemanializzazione, di tal che l'area non ha potuto mutare la propria natura demaniale. Invero, come correttamente rilevato dal C.T.U. e non censurato dall'appellante, “la natura demaniale dell'arenile permane anche qualora una parte di essa sia stata utilizzata per realizzare una strada comunale, come l'attuale lungomare Caracciolo con cui confina il manufatto oggetto di causa, atteso che ciò non implica la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine
a realizzare i pubblici usi del mare non può venire meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi opere e manufatti”(cfr. pag. 16 relazione tecnica;
in tale senso cfr. il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n. 10817/2009 e Cass. n.
1049/2018).
Ad ogni modo risulta dirimente, in senso sfavorevole all'appellante, a parere del
Collegio, il rilievo che fin dal 23 maggio 1956 la signora per Persona_1 utilizzare la “zona demaniale marittima” (cf così definita nella concessione della capitaneria di porto) di mq 200 per “mantenervi un manufatto in muratura leggera da adibirsi a deposito attrezzatura balneare” fa istanza di concessione alla Capitaneria di
Porto, con cui si obbliga a corrispondere all'Erario “in riconoscimento della demanialità del bene concesso .... il canone di lire 14.000=”; si evidenzia, altresì, che in quest'atto concessorio la zona che ne è oggetto viene individuata direttamente come “spiaggia”.
La successiva concessione datata 25-7-1959 della Capitaneria in favore di Persona_1
, avente ad oggetto n una zona demaniale marittima di 1029 mq, risulta sita
[...]
“fronte mare ml 33,55”.
Dunque si tratta di una zona, riconosciuta demaniale in molteplici atti dalla dante causa dell'appellante, concessa per tenervi un manufatto adibito a deposito balneare.
E' di non poco conto che questi dati documentali non sono oggetto da parte dell'appellato di nessuna contestazione.
Invero, il contenuto di questi documenti che copre un lungo arco temporale di quasi vent'anni, rende irrilevante ai fini che occupa anche il possesso di . Parte_1
n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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Accertato, dunque, che l'area appartiene al demanio marittimo, risulta palesemente infondato il quinto motivo di appello con cui , sostenendo che è di Parte_1 proprietà privata la particella oggetto di causa, ha argomentato che a prescindere da un Per legame successorio tra e la continuità del Persona_2 Persona_1 11 possesso in buona fede da parte di quest'ultima gioverebbe ai suoi eredi.
A smentire ulteriormente l'assunto che l'appellante vanti la proprietà o altro titolo, la
Corte rileva che l'appellante non ha depositato in primo grado alcun atto di trasferimento della superficie inter vivos o mortis causa tra e Persona_2 [...]
(nonostante apposita richiesta fatta anche dal CTU). D'altro canto, Persona_1
l'affermazione difensiva secondo cui “sicuro giovamento, o comunque diverso trattamento giuridico, ne deriverebbe oggi la fu o chi dei suoi Persona_1 eredi avesse continuato a possedere in buona fede il bene, anche in mancanza di un legame successorio, a titolo universale o particolare, tra il e la , ed Per_2 Per_1 indipendentemente dall'epoca del passaggio – a qualunque titolo, anche di mero fatto – dall'uno all'altra del possesso del bene” si pone come un'ammissione del difetto di un titolo di acquisto.
3.4. Parimenti infondato è il quarto motivo di appello atteso che, come correttamente rilevato dal primo giudice e non smentito dall'appellante, la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 6288/2010 è stata emessa nei confronti di altre parti ed ha ad oggetto una particella diversa rispetto a quella in esame.
3.5. Il sesto motivo di appello di censura della condanna alle spese è infondato, avendo in primo grado svolto attività difensiva con argomentazioni dirette a Parte_1 contrastare la pretesa di parte attrice e che sono poi state disattese dal Tribunale;
per tali ragioni, quindi, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto soccombente
[...]
e l'ha condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
§§§
4. Le spese di lite
4.1. Segue la soccombenza il governo delle spese, con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell' di Controparte_4
, delle spese di lite, quantificate secondo i parametri di cui alla tabella Parte_2
12 allegata al d.m. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le controversie di n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
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valore indeterminabile di media complessità per le sole attività effettivamente svolte, con esclusione degli onorari previsti per la fase istruttoria.
4.2. Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito 12 dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
e di , avverso la sentenza n. 8715/2019 del Tribunale di
[...] Parte_2
Napoli, pubblicata in data 3.10.2019, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna , in favore dell' Parte_1 Controparte_5
e in favore di delle spese di lite della
[...] Parte_2 presente fase di giudizio, che liquida per ognuno dei due appellati in € 4.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva, e CPA.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
n. 4775/2019 r.g.a.c.c. Sentenza