Sentenza breve 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 09/01/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00394/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08805/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8805 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Giacomelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri, Consolato Generale D'Italia in Canton, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia in Canton (RPC) in data 02.05.2025 prot. n. 1015/2025 ricevuto dal ricorrente via posta corriere il 7.5.2025 con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato in favore del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. CO RZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Consolato Generale d'Italia in Canton (RPC) in data 02.05.2025 prot. n. 1015/2025 ricevuto dal ricorrente via posta corriere il 7.5.2025 con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato;
b) che il MAECI si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso;
c) che il ricorso è stato chiamato per la discussione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 18 novembre 2025;
d) che la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
e) che in data 12 novembre 2025 parte ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso;
f) che la parte resistente ha preso atto della rinuncia con nota depositata il 13 novembre 2025;
g) che quindi il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’estinzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO RZ, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.