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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 56/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Dinardo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 56/2023 R.G., avente ad oggetto: appello
Tra
l' (c.f ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiunta-
mente, dagli Avv.ti Federico Romanini e Bruno Amirante ed elettivamente do- miciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in S.M. Capua Vetere (CE), alla via Mazzocchi, 45 – CAP 81055, giusta procura in atti.
Appellante
e
e unitamente all'Avvocato Gabriele CP_1 Controparte_2
Calderone , quale difensore di se stesso in proprio e n.q. di procuratore antista-
tario degli attori del I grado tutti elettivamente domiciliati per la causa de qua
presso lo Studio dello stesso Avvocato Gabriele Calderone sito in Casal di Prin-
cipe(CE) alla via Strauss n. 7;
Appellati
Nonché
e , entrambi domiciliati presso Controparte_3 Controparte_4
l' e contumaci in primo grado Parte_1
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'odierna udienza di discussione.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
2
svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pre- sente controversia.
Invero, a seguito della nomina del Collegio tecnico per la rinnovazione delle operazioni peritali, parte appellata ha dichiarato di rinunciare all'azione per una riferita avvenuta transazione con il conducente del veicolo del respon- sabile civile.
Alla luce della dichiarazione resa occorre quindi prendere atto di una so- pravvenuta cessata materia del contendere, con conseguente necessità di procedere alla revoca della sentenza pronunciata nel giudizio di prime cure, che non trova più ragion d'essere.
È noto, infatti, che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della li- te, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni in- teresse a proseguire il giudizio. La cessazione deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mu- tamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmen- te ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, sottoponendo al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali, come noto, devono essere regolare secondo il princi- pio della soccombenza virtuale. Orbene, dovendosi prendere atto che parte appellata non ha inteso presentarsi innanzi al CTU per sottoporsi agli esami strumentali necessari alla verifica della fondatezza della domanda intentata, senza addurre alcun giustificato, alla luce dell'art 116 c.p.c., non può dirsi raggiunta la prova della fondatezza della domanda. Conseguentemente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio si pongono a carico degli appellati e . CP_1 Controparte_2
Alla revoca della sentenza di prime cure, consegue infine l'obbligo restituto- rio di quanto ricevuto per effetto del titolo venuto meno.
P.Q.M.
3
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• A riforma della sentenza di prime cure dichiara cessata la materia del contendere
• Condanna e al pagamento delle CP_1 Controparte_2
spese di lite, che si liquidano per il primo grado di giudizio in Euro 2.090,00 e per il presente grado di giudizio in Euro 5.077,00, in entrambi i casi per com- pensi professionali, oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge;
• Pone le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio a carico di
[...]
e ; Parte_2 Controparte_2
• Condanna e alla restituzione di CP_1 Controparte_2 quanto ottenuto in esecuzione della sentenza di prime cure
• Condanna Avvocato Gabriele Calderone, quale procuratore anticipata- rio del giudizio di prime cure, alla restituzione di quanto ricevuto da parte ap- pellante in esecuzione della sentenza di prime cure
Santa Maria Capua Vetere, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Diego Dinardo
4
n. 56/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Dinardo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 56/2023 R.G., avente ad oggetto: appello
Tra
l' (c.f ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiunta-
mente, dagli Avv.ti Federico Romanini e Bruno Amirante ed elettivamente do- miciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in S.M. Capua Vetere (CE), alla via Mazzocchi, 45 – CAP 81055, giusta procura in atti.
Appellante
e
e unitamente all'Avvocato Gabriele CP_1 Controparte_2
Calderone , quale difensore di se stesso in proprio e n.q. di procuratore antista-
tario degli attori del I grado tutti elettivamente domiciliati per la causa de qua
presso lo Studio dello stesso Avvocato Gabriele Calderone sito in Casal di Prin-
cipe(CE) alla via Strauss n. 7;
Appellati
Nonché
e , entrambi domiciliati presso Controparte_3 Controparte_4
l' e contumaci in primo grado Parte_1
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'odierna udienza di discussione.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
2
svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pre- sente controversia.
Invero, a seguito della nomina del Collegio tecnico per la rinnovazione delle operazioni peritali, parte appellata ha dichiarato di rinunciare all'azione per una riferita avvenuta transazione con il conducente del veicolo del respon- sabile civile.
Alla luce della dichiarazione resa occorre quindi prendere atto di una so- pravvenuta cessata materia del contendere, con conseguente necessità di procedere alla revoca della sentenza pronunciata nel giudizio di prime cure, che non trova più ragion d'essere.
È noto, infatti, che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della li- te, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni in- teresse a proseguire il giudizio. La cessazione deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mu- tamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmen- te ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, sottoponendo al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali, come noto, devono essere regolare secondo il princi- pio della soccombenza virtuale. Orbene, dovendosi prendere atto che parte appellata non ha inteso presentarsi innanzi al CTU per sottoporsi agli esami strumentali necessari alla verifica della fondatezza della domanda intentata, senza addurre alcun giustificato, alla luce dell'art 116 c.p.c., non può dirsi raggiunta la prova della fondatezza della domanda. Conseguentemente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio si pongono a carico degli appellati e . CP_1 Controparte_2
Alla revoca della sentenza di prime cure, consegue infine l'obbligo restituto- rio di quanto ricevuto per effetto del titolo venuto meno.
P.Q.M.
3
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• A riforma della sentenza di prime cure dichiara cessata la materia del contendere
• Condanna e al pagamento delle CP_1 Controparte_2
spese di lite, che si liquidano per il primo grado di giudizio in Euro 2.090,00 e per il presente grado di giudizio in Euro 5.077,00, in entrambi i casi per com- pensi professionali, oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge;
• Pone le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio a carico di
[...]
e ; Parte_2 Controparte_2
• Condanna e alla restituzione di CP_1 Controparte_2 quanto ottenuto in esecuzione della sentenza di prime cure
• Condanna Avvocato Gabriele Calderone, quale procuratore anticipata- rio del giudizio di prime cure, alla restituzione di quanto ricevuto da parte ap- pellante in esecuzione della sentenza di prime cure
Santa Maria Capua Vetere, 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Diego Dinardo
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