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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21429 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione consensuale ex artt. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] l'[...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FORMISANO CARLO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulia Cafiero C.F._2
presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2023 Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio in SAN GIORGIO A CREMANO il 05/07/1995; che dal matrimonio erano nati tre figli: , il 25.04.1996, , il 22.09.1997, e Per_1 Per_2
il 18.05,2007, tutti maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
Per_3
1 che il dott. era portatore di un reddito professionale, per l'anno 2022, pari ad €. Pt_1
26.576,00; che i coniugi erano comproprietari, al 50% cadauno, delle seguenti unità immobiliari:
“b1) immobile sito nel Comune di San Giorgio a Cremano, alla via Manzoni, fabbricato
“La Primula”, identificato al N.C.E.U. del Comune di San Giorgio a Cremano al foglio 2 particella 501 sub 14, scala U, piano 4, int. 10, cl. 6, vani 7,5, R.C. €. 929,62;
b2) garage annesso all'immobile di cui sopra, sito nel Comune di San Giorgio a Cremano, alla via Manzoni, fabbricato “La Primula”, identificato al N.C.E.U. del Comune di San Giorgio a
Cremano al foglio 2, mappale 501, subalterno 104 particella 501 sub 24, piano S1, int. 8, cl. C/6,
R.C. 81,65;
b3) locale box ubicato in San Giorgio a Cremano alla via Mascagni n° 9 riportato al
N.C.E.U. del Comune di San Giorgio a Cremano al foglio 2, mappale 511, subalterno 104, piano
S1, categoria C/6, cl. 5, R.C. 81,60;
b4) immobile sito nel Comune di Belvedere Marittimo (CS), località Praia dell'Isola,
Contrada Calabaia, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Belvedere Marittimo al foglio 42, mappale 282, subalterno 38, Villaggio Calabaia, piano secondo, int. 37, zona censuaria 2, categ.
A/3, classe 1, vani 4,5, R.C. €. 168,49;
b5) immobile sito nel Comune di Belvedere Marittimo (CS), località Praia dell'Isola,
Contrada Calabaia, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Belvedere Marittimo al foglio 42, mappale 282, subalterno 8, Villaggio Calabaia, piano terra, int. 7, categ. A/3, classe 1, vani 5,5,
R.C. €. 205,94”; che la sig.ra era portatrice di un reddito professionale, per l'anno 2022, pari ad €. CP_1
29.042,00; rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 cpc e, all'udienza del 28.11.2024 celebrata in modalità cartolare, le parti depositavano note scritte con le quali ribadivano la volontà di separarsi e di “confermare la volontà espressa nelle conclusioni rassegnate nel ricorso”, ivi compresa la definizione dei rapporti patrimoniali tra loro con il trasferimento immobiliare in favore della moglie “della quota parte del 50% di sua proprietà degli immobili individuati sub b1), b2), b3), b4) e b5)” quale contributo una tantum, al fine di assicurarne il mantenimento.
2 Il giudice relatore previa verifica in ordine al deposito di tutta la documentazione indicata nel “Protocollo trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio” intervenuto tra il Tribunale di Napoli ed il COA di Napoli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 28.11.2024, rilevava che le parti, in violazione del Protocollo suddetto, non avevano predisposto i patti aventi ad oggetto i trasferimenti immobiliari secondo il modello allegato;
rilevava, inoltre, che pur avendo integrato parte della documentazione non avevano depositato la liberatoria dell'amministratore del condominio a cui apparteneva il locale box di Via Mascagni n.
9, San Giorgio a Cremano.
Integrata la documentazione richiesta, all'udienza del 25.03.2025 comparivano le parti, le quali volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convenivano di effettuare il trasferimento immobiliare. Raccolte le conclusioni del P.M., il quale concludeva per l'accoglimento della domanda, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, di modo che ciascuno possa fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B) Disporre che la casa coniugale, sita in San Giorgio a Cremano (Na) alla via Manzoni, continui ad essere abitata dalla sig.ra e dai tre figli maggiorenni e non Controparte_1
autosufficienti della copia;
C) Porre a carico del dott. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 figli , e , tutti studenti e non autosufficienti, mediante la somma di €. Per_1 Per_2 Per_3
300,00 cadauno, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sull'Iban [...] intestato alla madre oltre il Controparte_1
50% delle spese straordinarie previste secondo le linee guida del CNF;
D) Disporre che il dott. in luogo della corresponsione mensile del Parte_1
contributo al mantenimento della sig.ra trasferisca a quest'ultima, a titolo Controparte_1 di liquidazione “una tantum”, la quota parte del 50% di sua proprietà degli immobili individuati sub b1), b2), b3), b4) e b5) che, pertanto, all'esito del trasferimento disposto da questo Tribunale, diventeranno di esclusiva proprietà della sig.ra ; Controparte_1
ALLEGATO A
“I coniugi, volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare
3 le seguenti attribuzioni. Il dott. trasferisce alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1
quota pari al 50% di sua proprietà delle seguenti unità immobiliari:
A) Appartamento al piano quarto facente parte del fabbricato “La Primula” sito nel
Comune di San Giorgio a Cremano (NA) alla via Manzoni n° 65, eretto sull'area di cui al mappale 501 sub 14 del foglio 2 del Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio a Cremano, confinante a nord con area condominiale e cupa , ad est con via Manzoni, a sud con Per_4
appartamento int. 9, con cassa ascensore e scale, ad ovest con area condominiale. Più precisamente trattasi dell'unità immobiliare così censita: Catasto Fabbricati del Comune di San
Giorgio a Cremano, Foglio 2 Mappale 501 sub 14 Via Manzoni n° 65, fabbricato “La Primula”
Piano quarto - Scala U - int. 10 - Categoria A/2 - Classe 6 - Vani 7,5 - Superfice totale mq. 149 -
Superfice totale escluse aree scoperte mq 139 - Rendita Catastale €. 929,62. All'appartamento in oggetto spettano 78,48 millesimi di proprietà sulle parti comuni ed indivisibili dell'intero complesso. Il fabbricato è disciplinato dal Regolamento di Condominio che l'acquirente dichiara di conoscere ed approvare per sé eredi ed aventi causa. Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nella relazione notarile versata in atti.
Appartamento pervenuto giusto atto per Notar di LI (NA) del 16 luglio Persona_5
2002 registrato a Napoli l'1 agosto 2002 al n° 18991/1V trascritto a Napoli 2 il 30 luglio 2002 ai nn° 35065/27227 con il quale e , in regime di comunione Controparte_1 Parte_1
legale dei beni tra loro, acquistavano da , nata a [...] il [...] e Persona_6 [...]
, nata a [...] il [...] il diritto di proprietà di quanto in oggetto. Ai Per_7
sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lg. 19 agosto 2005 n° 192 e successive modificazioni ed integrazioni, la sig.ra dichiara di aver ricevuto le informazioni e la Controparte_1 documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'edificio ed in particolare l'attestato di prestazione energetica n° AENGR-740826-08.03.24 14.27.32.068 redatto in data 8 marzo 2024 dall'arch. iscritto all'Ordine degli Architetti di Napoli, garantendo il cedente Parte_2
la sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza dell'impianto termico installato. Il dott. dichiara che per il Parte_1 fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte è stata rilasciata dal Comune di San Giorgio a
Cremano la concessione edilizia n° 59 in data 9 maggio 1968; dichiara, altresì, che relativamente a detta unità immobiliare non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alla fattispecie previste dall'art. 41 della Lg. 47/85;
B) Garage annesso all'immobile sub A), ubicato al piano seminterrato del fabbricato “La
Primula” sito nel Comune di San Giorgio a Cremano (NA) alla via Manzoni n° 65, il tutto eretto sull'area di cui al mappale 501 sub 24 del foglio 2 del Catasto Fabbricati del Comune di San
4 Giorgio a Cremano, confinante a nord con il garage n° 9, ad est con il sottosuolo di via Manzoni,
a sud con garage n° 7 ed a ovest con corsia condominiale. Più precisamente trattasi dell'unità immobiliare così censita: Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio a Cremano, Foglio 2
Mappale 501 sub 24 Via Manzoni n° 65, fabbricato “La Primula” Piano S1 - int.
8 - Categoria
C/6 - Classe 6 – Mq. 17 - Superfice totale mq. 20 - Rendita Catastale €. 81,65 Al box in oggetto spettano 2,60 millesimi di proprietà sulle parti comuni ed indivisibili dell'intero complesso. Il fabbricato è disciplinato dal Regolamento di Condominio che l'acquirente dichiara di conoscere ed approvare per sé eredi ed aventi causa. Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nella relazione notarile versata in atti. Garage pervenuto giusto atto per
Notar di LI (NA) del 16 luglio 2002 registrato a Napoli l'1 agosto 2002 Persona_5
al n° 18991/1V trascritto a Napoli 2 il 30 luglio 2002 ai nn° 35065/27227 con il quale
[...]
e , in regime di comunione legale dei beni tra loro, acquistavano da CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il 9 marzo Persona_6 Persona_7
1959 il diritto di proprietà di quanto in oggetto. Il dott. dichiara che per il Parte_1 fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte è stata rilasciata dal Comune di San Giorgio a
Cremano la concessione edilizia n° 59 in data 9 maggio 1968; dichiara, altresì, che relativamente a detta unità immobiliare non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alla fattispecie previste dall'art. 41 della Lg. 47/85;
C) Locale box posto al piano seminterrato facente parte del fabbricato sito nel Comune di
San Giorgio a Cremano (NA) alla via Pietro Mascagni n° 9 (già via A. Manzoni I Trav. A sinistra), il tutto eretto sull'area di cui al mappale 511 sub 104 del foglio 2 del Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio a Cremano, confinante con locale box identificato dal subalterno 103, area di manovra e locale box identificato dal subalterno 105. Più precisamente trattasi dell'unità immobiliare così censita: Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio a Cremano, Foglio 2
Mappale 511 sub 104 Via Pietro Mascagni n° 7-9 Piano S1 - Categoria C/6 - Classe 5 – mq. 20
Superfice totale mq. 22 Rendita Catastale €. 81,60. Al box spettano 2,58 millesimi di proprietà sulle parti comuni ed indivisibili dell'intero complesso. Il fabbricato è disciplinato dal
Regolamento di Condominio che l'acquirente dichiara di conoscere ed approvare per sé eredi ed aventi causa. Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nella relazione notarile versata in atti. Locale box pervenuto giusto atto per Notar Persona_8
di San Giorgio a Cremano (Na) del 4 dicembre 2006, registrato a Napoli il 7 dicembre 2006 al n°
10813/1T, trascritto a Napoli 2 il 7 dicembre 2006 ai nn° 92286/44100 con il quale CP_1
e , in regime di comunione legale dei beni tra loro, acquistavano da
[...] Parte_1
, nata a [...] il [...] il diritto di proprietà di quanto in oggetto. Il Controparte_2
5 dott. dichiara che per il fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte è stata Parte_1
rilasciata dal Comune di San Giorgio a Cremano la concessione edilizia n° 63 in data 22 luglio
1967; dichiara, altresì, che relativamente a detta unità immobiliare non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alla fattispecie previste dall'art. 41 della Lg. 47/85;
D) Appartamento posto a secondo piano del Corpo B del complesso residenziale sito nel
Comune di Belvedere Marittimo (CS) località Praia dell'Isola, Contrada Calabaia, Villaggio
Calabaia, il tutto eretto sull'area di cui al mappale 282 sub 38 del foglio 42 del Catasto
Fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo, confinante con cortile condominiale interno, appartamento interno 36/B, appartamento interno 38/B. Più precisamente trattasi dell'unità immobiliare così censita: Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio a Cremano, Foglio 42
Mappale 282 sub 38 Villaggio Calabaia - Piano secondo - int. 37 – Zona Censuaria 2, Categoria
A/3 - Classe 1 - Vani 5,5 - Superfice totale mq. 69 - Superfice totale escluse aree scoperte mq 68 -
Rendita Catastale €. 205,94 Il fabbricato è disciplinato dal Regolamento di Condominio che l'acquirente dichiara di conoscere ed approvare per sé eredi ed aventi causa. Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nella relazione notarile versata in atti.
Appartamento pervenuto giusto atto per Notar di san Giorgio a Cremano Persona_8
(Na) del 22 settembre 2011, registrato a Napoli il 26 settembre 2011 al n° 8005/1T, trascritto a
Cosenza il 6 ottobre 2011 ai nn° 27804/19983 con il quale e CP_1 CP_1 Pt_1
in regime di comunione legale dei beni tra loro, acquistavano da nato
[...] Parte_3
a Torre del Greco il 9 ottobre 1942 e , nata a [...] il [...] Controparte_3 il diritto di proprietà di quanto in oggetto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lg. 19 agosto
2005 n° 192 e successive modificazioni ed integrazioni, la sig.ra dichiara di Controparte_1
aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'edificio ed in particolare l'attestato di prestazione energetica degli edifici n°
7801524000155412 redatto in data 9 marzo 2024 dall'arch. iscritto Parte_2 all'Ordine degli Architetti di Napoli, garantendo il cedente la sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza dell'impianto termico installato. Il dott. dichiara che per il fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa Parte_1
parte è stata rilasciata dal Comune di Belvedere Marittimo (CS) la concessione edilizia n° 7041 in data 22 dicembre 1972; dichiara, altresì, che relativamente a detta unità immobiliare non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alla fattispecie previste dall'art. 41 della Lg.
47/85;
E) Appartamento posto al piano terra del Corpo B del complesso residenziale sito nel
Comune di Belvedere Marittimo (CS), località Praia dell'Isola, Contrada Calabaia, Villaggio
6 Calabaia, il tutto eretto sull'area di cui al mappale 282 sub 8 del foglio 42 del Catasto Fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo, confinante con appartamento interno 6/B, proprietà Ferrovie dello Stato, appartamento int. B/8, cortile condominiale. Più precisamente trattasi dell'unità immobiliare così censita: Catasto Fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo (CS), Foglio 42
- Mappale 282 - sub 8- Villaggio Calabaia - Piano secondo - int. 7 – Categoria A/3 - Classe 1 -
Vani 4,5 - Superfice totale mq. 71 - Superfice totale escluse aree scoperte mq 66 - Rendita
Catastale €. 168,49 Il fabbricato è disciplinato dal Regolamento di Condominio che l'acquirente dichiara di conoscere ed approvare per sé eredi ed aventi causa. Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nella relazione notarile versata in atti.
Appartamento pervenuto giusto atto per Notar di Teggiano del 30 gennaio 2012, Persona_9
registrato a Sala Consilina il 13 febbraio 2012 al n° 432, trascritto a Cosenza il 14 febbraio 2012 ai nn° 4396/3799 con il quale e , in regime di comunione Controparte_1 Parte_1
legale dei beni tra loro, acquistavano da , nato a [...] il [...] Controparte_4
e da , nato a [...] il [...] il diritto Controparte_5 di proprietà di quanto in oggetto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lg. 19 agosto 2005 n°
192 e successive modificazioni ed integrazioni, la sig.ra dichiara di aver Controparte_1 ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'edificio ed in particolare l'attestato di prestazione energetica degli edifici n° 7801524000155408 redatto in data 9 marzo 2024 dall'arch. iscritto all'Ordine degli Architetti di Napoli, Parte_2
garantendo il cedente la sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza dell'impianto termico installato. Il dott. Parte_1 dichiara che per il fabbricato di cui l'immobile in oggetto fa parte è stata rilasciata dal Comune di Belvedere Marittimo (CS) la concessione edilizia n° 7041 in data 22 dicembre 1972; dichiara, altresì, che relativamente a detta unità immobiliare non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alla fattispecie previste dall'art. 41 della Lg. 47/85
* * * * * * * * * *
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis della Legge 27 febbraio 1985 n° 52, la parte cedente dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, come si evince anche dalla relazione a firma del dott. , Notaio in Torre del Greco, già Persona_10 versata in atti. L'unità viene trasferita a corpo, nello stato e grado attuale, con ogni annesso, connesso, azioni, regioni, diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, con la comproprietà sulle parti comuni di cui al Regolamento di Condominio e di
7 cui all'art. 1117 cod. civ., con le servitù di passaggio, le servitù e pattuizioni contenute nell'atto di provenienza e ben note alle parti.
Il dott. garantisce la proprietà delle quote immobiliari trasferite, libere da Parte_1
ipoteche ed altri pesi ed oneri e che dette quote risultano intestate correttamente alla parte cedente in catasto, come si evince dalla richiamata relazione notarile in atti, in base alle risultante dei registri immobiliari.
Le parti dichiarano espressamente, assumendosene la responsabilità, che non esistono formalità pregiudizievoli relativamente all'immobile innanzi descritto, iscritte o trascritte successivamente alla data della relazione notarile versata in atti.
Il possesso con il diritto ai frutti ed il carico dei tributi, oneri e spese condominiali si considera passato alla parte acquirente con effetto dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale.
Il dott. e la sig.ra dichiarano di essere coniugi in Parte_1 Controparte_1
regime di comunione dei beni.
Le parti dichiarano di essere consapevoli che i trasferimenti immobiliari adottati rimangono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale;
il Cancelliere attesta a verbale che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare di cui all'articolo 29, comma 1-bis legge 52 del 1985; in proposito il Cancelliere non assume alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica. Le parti si dichiarano consapevoli che la responsabilità circa la validità
e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi, con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore, non daranno luogo al diritto alla correzione del provvedimento giudiziale ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio, con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al notaio ai fini della trascrivibilità;
Le parti - e connesse i difensori - si impegnano a curare nel modo più celere la trascrizione e voltura del verbale con gli accordi di trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio -
Agenzia del Territorio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalla relativa responsabilità; le parti e i difensori si impegnano altresì a depositare in via telematica agli atti del procedimento la richiesta di trascrizione degli accordi presentata nonché a depositare - successivamente e appena ottenuta - la copia della trascrizione rilasciata dall' Ufficio - Agenzia del Territorio competente;
le parti dichiarano di non essersi avvalsi di agenti di mediazione e di
8 non aver sostenuto alcun esborso a tale titolo;
le parti dichiarano che il trasferimento così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Deve darsi atto dell'avvenuto trasferimento immobiliare in favore della moglie come riportato nel verbale depositato in data 25/03/2025.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
atto n.52, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1995; Controparte_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) dà atto del trasferimento immobiliare in favore della moglie riportato in parte motiva;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
9