Sentenza breve 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 06/02/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02768/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13478/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13478 del 2024, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Andrea Ludovica Pucci che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- QUESTURA DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
del decreto di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Roma in data 05.10.2024 e notificato, in pari data, presso la Divisione Anticrimine della Questura di Roma, con ordine di allontanamento dal territorio del Comune di Roma e con divieto di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione del Questore di Roma, per mesi sei (6 mesi);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il decreto di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Roma in data 05.10.2024 e notificato, in pari data, presso la Divisione Anticrimine della Questura di Roma, con ordine di allontanamento dal territorio del Comune di Roma e con divieto di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione del Questore di Roma, per mesi sei (6 mesi);
Considerato, in diritto, che:
- il ricorso è fondato e merita accoglimento;
- con una serie di censure, tra loro connesse, la parte ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere sotto vari profili e violazione dell’art. 1 comma 1 lettera c) d. lgs. n. 159/11 in quanto l’amministrazione non avrebbe dimostrato gli elementi da cui desumere la pericolosità sociale dello -OMISSIS- sia sotto il profilo della dedizione alla commissione di “ reati ” che in relazione al profilo inerente all’attitudine offensiva dei medesimi reati e, precisamente, al pregiudizio per la sicurezza e tranquillità pubblica. L’unico pregiudizio indicato nel provvedimento impugnato si riferirebbe ad un episodio già contestualizzato dall’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli emessa il 05/09/24 e depositata il 18/09/24 la quale avrebbe escluso la commissione, nell’occasione, dei reati addebitati a persone, comunque, diverse dall’odierno ricorrente;
- i motivi sono fondati secondo quanto in prosieguo evidenziato;
- il d. lgs. n. 159/11 stabilisce che:
“ 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica ” (art. 1);
- “ 1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni ” (art. 2);
- nella fattispecie, il provvedimento impugnato ha ricondotto il ricorrente nell’ambito applicativo dell’art. 1 lettera c) d. lgs. n. 159/11 ponendo, a base di tale giudizio, un unico precedente di polizia, il fatto che lo -OMISSIS- non sarebbe residente o domiciliato o comunque non eserciterebbe alcuna attività di studio o lavorativa in Roma, ed il fatto che la parte ricorrente “ conduce uno stile di vita che porta a ritenere che la stessa possa, con apprezzabile probabilità, commettere ulteriori attività illecite o reiterare fattispecie di reato per le quali è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria e che, quindi, la sua ulteriore permanenza nel Comune di Roma, sia pregiudizievole per la sicurezza e la tranquillità pubblica ”;
- tali circostanze non sono comprovate né significative ai fini dell’integrazione della fattispecie astratta richiamata dall’amministrazione;
- infatti, la lettera c) dell’art. 1 d. lgs. n. 159/11, ritenuta dall’amministrazione applicabile alla fattispecie, postula l’esistenza di una “ dedizione ” “ alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica ”, concetto che presuppone la reiterazione di condotte idonee a ledere i beni in esame;
- come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza, sulla base della disposizione in esame “ appare, quindi, evidente che il provvedimento debba fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi, se considerate nel complesso, ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento;…in particolare, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla "dedizione" del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero, per quanto di interesse, quelli della "sicurezza" e della "tranquillità pubblica"); la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo ed oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (il quale, come si è detto, deve essere connotato da una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio) ” (Cons. Stato n. 3781/18);
- nella fattispecie, la valutazione operata dall’amministrazione trova il suo presupposto in un unico precedente di polizia che, però, è solo genericamente indicato nel provvedimento impugnato senza alcuna specificazione delle circostanze di fatto riferibili a tale precedente dalle quali desumere l’attitudine offensiva di tale precedente in relazione ai beni giuridici presi in considerazione dal legislatore;
- inoltre, la valenza, ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione, di tale precedente è smentita dall’ordinanza del Tribunale del Riesame del 05/09/24 che, pronunciandosi sul medesimo fatto in relazione alla posizione di altri indagati, ha ritenuto insussistenti le fattispecie di reato ad essi contestate alla luce delle modalità di accadimento dei fatti addebitati, in veste di mero indagato, anche allo -OMISSIS- il quale, inoltre, non annovera, a suo carico, alcun precedente penale come emerge dal certificato prodotto in giudizio (il ricorrente risulta solo sottoposto ad indagine per i fatti oggetto della citata ordinanza del Tribunale del riesame);
- anche le altre circostanze di fatto che hanno indotto l’amministrazione ad adottare il provvedimento impugnato, innanzi tutto, non sono comprovate (è il caso del giudizio prognostico sulla futura commissione di reati pericolosi per la sicurezza pubblica immotivatamente desunto dallo “ stile di vita ” del ricorrente) e, comunque, non sono indicative della dedizione alla commissione di illeciti (art. 1 lettera c d. lgs. n. 159/11) e del pericolo per la sicurezza pubblica (art. 2 del medesimo testo normativo) richiesti per l’applicazione della gravata misura di prevenzione dal momento che il ricorrente è stato fermato a bordo di un autobus e, nell’occasione, non vi è stata alcuna condotta violenta o, comunque, oppositiva né lo -OMISSIS- è stato sorpreso con oggetti atti ad offendere o, comunque, anche solo potenzialmente, pericolosi;
- anche la contestata possibilità di partecipazione, ad opera del ricorrente, ad una manifestazione non autorizzata non è, di per sé, univocamente indicativa di un pericolo per la sicurezza pubblica;
- in definitiva, nella fattispecie il Tribunale rileva l’assenza di significativi elementi di fatto da cui desumere che la parte ricorrente sia persona " dedita " alla commissione di reati pericolosi per i beni della sicurezza e della tranquillità pubblica che costituisce il presupposto normativamente richiesto per l’applicazione della gravata misura del foglio di via obbligatorio;
- la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento dell’atto impugnato;
- il Ministero dell’interno, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in dispositivo, deve essere attribuito ex art. 93 c.p.c. al difensore di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
- condanna il Ministero dell’interno a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in complessivi euro mille/00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva, cpa e contributo unificato come per legge, deve essere attribuito ex art. 93 c.p.c. all’avv. Andrea Ludovica Pucci, difensore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.