Art. 17.
Per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita la quota del finanziamento proporzionalmente alle entrate in copertura da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
Per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita la quota del finanziamento proporzionalmente alle entrate in copertura da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .