Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2024, proposto da
Euro 2000 Società Cooperativa a Mutualità Prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Rampini e Marta Polenzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino n. 9;
contro
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Arpa Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marina Busti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Bettona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesarei n. 4;
nei confronti
RG NI, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Passeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 10 del 8.2.2024 del responsabile dell'area tecnica 1 e 2 del Comune di Bettona;
- della nota ARPA Umbria acquisita al Comune di Bettona prot. n. 856 del 24.1.2024;
- della relazione ARPA Umbria del 20.10.2023;
- della nota ARPA Umbria acquisita al Comune di Bettona prot. n. 8961 del 24.10.2023;
- di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, ivi compresi, in quanto occorra, la nota prot. n. 5874 del 4.7.2023 di richiesta ad ARPA Umbria della verifica dei livelli di emissioni rumorose, della nota prot. n. 9162 del 31.10.2023 di avvio del procedimento e trasmissione della relazione ARPA Umbria del 20.10.2023, la nota prot. n. 10645 del 15.12.2023 di trasmissione delle osservazioni ad ARPA Umbria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RG NI, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Arpa Umbria e del Comune di Bettona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. CO NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 9 gennaio 2026 la società cooperativa ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, in ragione del fatto che “successivamente all’introduzione del ricorso … ha depositato un progetto di risanamento acustico (doc. 8 prodotto da ARPA) che ha ottenuto il parere favorevole dell’Amministrazione preposta (doc. 9 prodotto da ARPA)”.
2. Le parti resistenti hanno aderito a tale esito processuale, insistendo tuttavia perché venga verificata la c.d. soccombenza virtuale ai fini della condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
3. La ricorrente, nella stessa prospettiva, ha replicato ribadendo la sussistenza quanto meno del vizio di incompetenza dedotto.
4. Ciò stante, il Collegio deve dare atto del venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso nel merito, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm..
5. Quanto alle spese, è sufficiente sottolineare che:
- il vizio di incompetenza, ancorché graduato nell’ordine di prospettazione delle censure, assume carattere assorbente (Cons. Stato, A.P. n. 5/2015);
- l’ordinanza impugnata, per la parte relativa all’imposizione della redazione di un piano di risanamento acustico con conseguente richiesta dei titoli abilitativi per la realizzazione delle opere, è riconducibile al potere previsto dall’art. 9 della legge 447/1995 ai fini del contenimento delle emissioni acustiche, secondo la giurisprudenza rientrante nella competenza del Sindaco e non in quella dei dirigenti comunali (cfr., da ultima, Cons. Stato, III, n. 3562/2025).
Tuttavia, considerata la complessità della controversia, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO NG |
IL SEGRETARIO