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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3135/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3135/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi al dott. Alice Croci, sono comparsi:
Avv. MADDALENI PAOLO per Parte_1
Avv. DI BISCEGLIE MARCO per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti insistendo in tutte le richieste, anche istruttorie, ivi formulate e discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e alla documentazione ed istanze formulate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Alice Croci
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3135/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MADDALENI PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca, via Pubblici
Macelli 131/A, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti DI BISCEGLIE MARCO, RABIOLO NICOLETTA, DI BUGNO ALESSANDRA,
COLI ALESSIO, presso la sede dell'ufficio a Pisa, via Cocchi 7/9, come da procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti a verbale di udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. nei confronti dell' Parte_1 [...] esponendo che: il 21/08/2021, mentre stava percorrendo via Mazzini a Controparte_1
Forte dei Marmi a bordo del proprio ciclomotore Honda targato DD36163, per recarsi ad aprire il proprio negozio di macelleria in via Vittorio Veneto, giunto all'intersezione con via
Buonarroti, è stato urtato dall'autovettura Renault targata FV328GY, che si è immessa su via
Mazzini senza rispettare il segnale di stop;
in conseguenza dell'impatto, egli è caduto a terra ed
è stato trasportato a mezzo autoambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, dove è arrivato alle 5:02 ed è stato visitato alle 7:28; durante l'attesa, lamentava forti dolori e alle 6:45, anche tramite la sig.ra che l'aveva raggiunto al pronto soccorso, chiedeva Parte_2
pagina 2 di 9 che gli venissero somministrati antidolorifici;
alle 6:45 il personale sanitario ha somministrato un antidolorifico per bocca che, dopo pochi minuti, gli ha annullato ogni dolore;
alle 7:28 è stato poi visitato e sottoposto agli esami diagnostici, che hanno confermato la “frattura pluriframmentaria del processo laterale dell'astragalo”; alle 10:24, su richiesta della Polizia Municipale, è stato sottoposto all'esame delle urine, che ha dato esito positivo agli oppiacei e, in seguito, al prelievo venoso, venendo infine dimesso alle 13:15; appreso della riscontrata positività, egli ha comunicato alla Polizia Municipale la propria estraneità a condotte illecite, riferendo della somministrazione di un antidolorifico al pronto soccorso;
la Polizia Municipale, non rinvenendo alcuna annotazione nel verbale di pronto soccorso, si è recata in loco chiedendo informazioni e il personale sanitario ha negato la somministrazione di farmaci, dato che niente era annotato nel verbale;
in conseguenza di ciò, l'autorità ha proceduto con il verbale di identificazione per il reato di cui all'art. 187 c.d.s., con apertura del procedimento penale RGNR n. 5093/2021, ha disposto il sequestro del motociclo, ha notificato il verbale di contestazione per la violazione dell'art. 187 c.d.s. poiché in occasione del sinistro stradale in questione egli avrebbe circolato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, come da referto dell'ospedale Versilia - laboratorio analisi mediche, ha disposto il ritiro della patente, a seguito del quale la ha notificato il provvedimento di sospensione per tre mesi;
egli CP_2 si è visto costretto a difendersi: in sede penale, mediante l'espletamento di indagini difensive, il deposito di memorie e istanze, che hanno portato all'archiviazione e al dissequestro del veicolo;
in sede civile, proponendo ricorso in opposizione avverso il verbale di violazione elevato dalla Polizia Municipale e avverso il provvedimento di sospensione della patente;
l'omessa annotazione della somministrazione farmacologica nel verbale di pronto soccorso gli ha arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali;
le contestazioni stragiudiziali fatte all'azienda sanitaria, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e la mediazione non hanno sortito effetti;
in particolare l'azienda, nel respingere gli addebiti con comunicazione del 08/11/2022, ha affermato la corretta registrazione dell'unica terapia analgesica somministrata, ossia 1 gr di paracetamolo ed anche nella successiva missiva del
16/11/2022 ha riferito che nel verbale di triage era stata annotata la somministrazione di 1000 mg di paracetamolo, che non rappresenta la causa della positività agli oppiacei;
dunque il
16/11/2022 l'azienda ha per la prima volta dedotto circa l'esistenza di un verbale di triage, sino ad allora mai consegnato, di cui egli ha chiesto copia lo stesso giorno, senza tuttavia riceverla;
in data 24/11/2022 egli ha, tramite il legale, nuovamente richiesto la trasmissione del verbale di triage e di tutta la documentazione concernente la catena di custodia relativa al prelievo delle urine e del sangue, senza ricevere riscontro;
egli ha così introdotto il procedimento ex art. 8 legge 24/2017 e/o 696 e/o 696 bis c.p.c. per fare esaminare i campioni biologici prelevatigli il
21/08/2021 e l'elaborato peritale depositato ha accertato che, prima di essere sottoposto agli esami tossicologici, gli è stato somministrato un farmaco antidolorifico contenente anche codeina, che ha causato la positività agli oppiacei;
trattasi di conclusione che trova conferma nelle dichiarazioni rilasciate dalla in sede di indagini difensive;
la grave imperizia Pt_2
pagina 3 di 9 dell'azienda sanitaria nella compilazione del verbale di pronto soccorso e, più in generale, l'inattendibilità delle relative asserzioni emerge anche dal fatto di avere riferito alla Polizia
Municipale, il 22/09/2021, di non avergli somministrato alcun farmaco e che ogni somministrazione deve essere annotata nel verbale di pronto soccorso e di avere poi fornito, il
16/11/2022, una versione contraddittoria, ovvero di avere somministrato 1000 mg di
CH e che tale somministrazione sarebbe stata regolarmente annotata;
comunque, di tale somministrazione non c'è traccia nel verbale di pronto soccorso;
ulteriore condotta censurabile è rappresentata dal non avere, l'azienda sanitaria, consegnato la documentazione richiesta, avendo depositato la scheda di triage solo al momento della costituzione nel procedimento preventivo;
sussiste il nesso causale tra tale condotta omissiva e le conseguenze dannose patite;
il danno patrimoniale consiste nelle spese che egli ha dovuto sopportare per difendersi nell'ambito del procedimento penale (€ 2.994,00), nei giudizi civili davanti al Giudice di Pace
n. 3146/2021 e n. 3252/2021 (€ 1.497,00 per onorario ed € 267,92 per esborsi per ciascun procedimento), nelle spese di custodia sostenute a seguito del sequestro del veicolo (€ 330,00), nelle spese per l'assistenza legale stragiudiziale nei confronti dell'Asl (€ 2.188,68), per complessivi € 9.484,28 per spese legali ed € 535,84 per esborsi, oltre alle spese di c.t.u. di €
3.952,06 oltre oneri di legge per onorario e di € 640,50 per esborsi e alle spese del c.t.p. e spese legali del procedimento n. RG 4899/2022; è inoltre configurabile un danno non patrimoniale, poiché egli, in conseguenza della condotta colposa della controparte, ha subito: un ingiusto prelievo venoso, un ingiusto provvedimento di ritiro e, poi, di sospensione della patente, un ingiusto procedimento penale per un reato infamante, vedendo violati i propri diritti personali costituzionali, con diritto al risarcimento di una somma quantificata in € 5.000,00.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita l'
[...] contestando la fondatezza della domanda in quanto: presso il pronto Controparte_1 soccorso dell'ospedale Versilia al ricorrente è stato somministrato soltanto paracetamolo 1000
e non farmaci contenenti codeina, come confermato dai sanitari;
una tale somministrazione richiede la prescrizione medica scritta e registrata sul verbale di pronto soccorso;
la procedura di gestione del dolore in pronto soccorso autorizza gli infermieri a somministrare solo paracetamolo o ibuprofene in base al grado di dolore valutato con scala NRS;
al ricorrente è stato somministrato paracetamolo quando il dolore era stato valutato NRS 2, ossia lieve;
dopo tale somministrazione il dolore non si è attenuato come sostenuto dal ricorrente, ma è progredito fino a NRS 4, ossia moderato;
il medico, dal momento in cui ha preso in carico il paziente, non ha prescritto niente di ulteriore per la gestione del dolore e anche al momento della dimissione ha prescritto paracetamolo;
la diversità di contenuto tra il verbale di pronto soccorso e la scheda di triage è coerente, perché il primo è redatto dal medico, che non ha prescritto farmaci, il secondo dall'infermiere, che ha autonomamente somministrato il paracetamolo, valutato il dolore di grado lieve, conformemente alla procedura di gestione del dolore che, in caso di dolore severo, impone di inserire accesso venoso e chiamare il medico;
pagina 4 di 9 nessun farmaco diverso dalla CH e dal poteva essere somministrato per via Per_1 orale ed entrambi i farmaci non contengono codeina;
qualsiasi farmaco contenente codeina è stato assunto autonomamente dal ricorrente;
le conclusioni raggiunte dai cc.tt.uu. nel procedimento n. RG 4899/2022 non si basano su prove scientifiche e contrastano con la documentazione esaminata;
inoltre il ricorrente afferma di avere ricevuto la somministrazione del farmaco alle 6:45, ma dalla documentazione prodotta e dalla c.t.u. risulta che il farmaco sia stato somministrato alle 6:01; quanto alla lamentata omessa consegna della scheda di triage, al momento della dimissione al paziente viene consegnato solamente il verbale di pronto soccorso, mentre tale atto è archiviato e disponibile nel sistema informatizzato;
circa gli effetti del farmaco somministrato, la prospettazione di parte ricorrente sugli effetti benefici immediati contrastano con quanto valutato dall'infermiere dopo 1 ora e 19 minuti, ossia “dolore alla spalla destra anche dopo assunzione di tachipirina” e aumento del dolore a NRS 4; la dichiarazione rilasciata alla Polizia Municipale – non si sa bene da chi, perché la dott.ssa
è in pensione dal 30/06/2017 – circa la somministrazione di farmaci in Parte_3 pronto soccorso è conforme alla documentazione in atti, atteso che il potere prescrittivo è affidato solo al medico e che l'infermiere può somministrare solo ciò per cui è stato precedentemente autorizzato tramite procedure scritte, annotando il fatto sulla scheda di triage, che potrà essere consultata dal medico al momento della visita;
peraltro, la Polizia stava indagando sulla somministrazione di farmaci oppioidi, che quindi avrebbero dovuto necessariamente essere annotati sul referto del pronto soccorso;
ha quindi contestato la sussistenza del nesso causale tra i lamentati danni e la responsabilità della convenuta, concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza 26/01/2024 parte ricorrente ha contestato le avverse deduzioni ed ha proposto querela di falso in via incidentale allegando la querela e la procura speciale al verbale di udienza e il Giudice ha concesso alla controparte, su richiesta, termine per dedurre in ordine all'ammissibilità della stessa.
Alla successiva udienza del 13/03/2024 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
***
La domanda formulata con il ricorso è infondata e deve essere rigettata.
Parte ricorrente assume che l'azienda sanitaria e, per essa, i sanitari presenti al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in data 21/08/2021 al momento del suo accesso dopo un incidente stradale, abbiano omesso di annotare nel verbale di pronto soccorso o nella scheda di triage la somministrazione di un antidolorifico contenente codeina, responsabile della riscontrata positività tossicologica delle urine agli oppiacei e delle conseguenze penali e civili derivanti dall'imputazione relativa all'avere circolato, in occasione del sinistro, sotto l'effetto di sostanze pagina 5 di 9 stupefacenti o psicotrope (il procedimento penale ex art. 187 c.d.s., il verbale di violazione, la sospensione della patente di guida).
Dalla documentazione in atti risulta che nessuna annotazione inerente alla somministrazione di farmaci è riportata nel verbale di pronto soccorso del 21/08/2021 (doc. 3 allegato al ricorso).
Nella scheda di triage (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) è, invece, annotato, alle
6:01, “dolore spalla in aumento si somministra paracetamolo 1000mg” e, alle 7:20, “dolore e tumefazione caviglia destra, escoriazioni ad entrambi gli arti inferiori, dolore spalla destra anche dopo assunzione di tachipirina orosolubile”. Da tali atti risulta quindi che l'unica somministrazione effettuata dall'operatore del triage durante l'attesa della visita da parte del medico del pronto soccorso ha riguardato il paracetamolo, nello specifico CH orosolubile.
Tali risultanze documentali sono conformi alle prescrizioni del “Protocollo operativo sulla misurazione e gestione del dolore in pronto soccorso” (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione), che prevede la valutazione del dolore presentato dal paziente da parte dell'infermiere che effettua il Triage tramite diverse scale. In particolare, la misurazione del dolore, con indicazione del tipo di scala utilizzata, deve essere registrata, di volta in volta, dall'infermiere di Triage sul programma di gestione informatizzata delle attività di pronto soccorso, infermiere che è autorizzato a somministrare la terapia sulla base del Protocollo approvato dai Direttori di tutti i pronto soccorso dell' che a Controparte_1 sua volta prevede, per il dolore lieve (valori da 1 a 3 della scala NRS, da 1 a 4 della VAS e da 1
a 2 della VRS), la somministrazione di “paracetamolo 1000 mg compresse x os” e, per il dolore moderato (valori da 4 a 6 della scala NRS, da 5 a 6 della VAS e 3 secondo la VRS),
“ibuprofene 600 mg compresse x os”. Il Protocollo stabilisce poi che, laddove il dolore sia valutato come superiore, l'infermiere debba avvertire il medico, così come se a seguito della somministrazione della terapia antalgica secondo il regime protocollare il controllo del dolore non viene raggiunto ed il medico valuterà l'opportunità di prescrivere un altro trattamento antalgico.
Tale procedura risulta essere stata seguita nel caso di specie, atteso che dalle schermate del gestionale del triage (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione) risulta che alle ore 5:02 del
21/08/2021, ossia all'arrivo in pronto soccorso, l'operatore ha valutato il dolore secondo la scala NRS attribuendogli un punteggio pari a 2; la successiva valutazione è effettuata alle 6:01
e, a parità di valore (NRS 2), atteso il riferito “dolore spalla in aumento”, ha proceduto a somministrare paracetamolo 1000 mg – terapia conforme a quanto previsto nel Protocollo;
infine alle 7:20, come sopra riportato, l'infermiere ha annotato “dolore e tumefazione caviglia destra ... dolore spalla destra anche dopo assunzione di tachipirina orosolubile” e la valutazione del dolore è aumentata a NRS 4, ossia dolore moderato, ma nessun ulteriore farmaco risulta somministrato e dopo pochi minuti il ricorrente è stato sottoposto alla visita medica.
pagina 6 di 9 A fronte di tali risultanze documentali, che sono chiare e coerenti, nonché rispettose dei richiamati Protocolli, parte ricorrente vorrebbe dimostrare che durante l'attesa della visita medica e precisamente alle ore 6:45 un infermiere del Triage gli ha somministrato un farmaco contenente codeina.
Gli elementi forniti a sostegno della ricostruzione non convincono.
Anzitutto, la consulenza tecnica espletata nel procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. (RG
4899/2022), nel rispondere al quesito “Descrivano i C.T.U., sulla base dei documenti prodotti ed in particolare sulla scorta dei verbali, dell'eventuale cartella clinica e degli atti di pronto soccorso, la sequenza di attività eseguite e le eventuali somministrazioni farmacologiche effettuate nei riguardi di , verificando, ove possibile, le condizioni e la qualità dei Parte_1 campioni biologici prelevati al ricorrente”, analizzati i campioni di sangue e di urina prelevati al ricorrente presso l'ospedale Versilia, ha concluso nel senso di ritenere che la positività agli oppiacei con valori superiori a 2.000 (v.n. superiore a 300), è dovuta alla somministrazione di preparazione farmaceutica contenente codeina e non all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale conclusione, in quanto logicamente e scientificamente motivata, anche in risposta alle osservazioni formulate dal c.t.p. della struttura sanitaria, non può essere disattesa.
Infatti, i cc.tt.uu. hanno accertato la presenza di sola codeina nel sangue e chiarito che “il rapporto tra morfina e codeina nettamente spostato in favore della codeina, nell'urina (1 a 5), indica che l'assunzione deve attribuirsi esclusivamente a somministrazione di prodotto farmaceutico contenente tale molecola usata come antidolorifico sicuramente qualche ora prima. Non deve trarre in inganno la contemporanea presenza di morfina nelle urine poiché la codeina è una metil-morfina che nell'organismo viene metabolizzata in parte a morfina e in parte viene escreta immodificata come codeina. Va peraltro ricordato che il riscontro analitico inequivocabile di codeina e morfina solo nelle urine deve fare escludere l'eventuale ipotesi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti” (pag. 17, poi ripetuto a pag. 19 e 20 dell'elaborato peritale sub doc. 36 allegato al ricorso).
Ciò detto, tuttavia, l'affermazione dei cc.tt.uu. secondo cui “Probabilmente nel caso di specie nel verbale di PS è stato scritto paracetamolo non specificando che in realtà la molecola somministrata era associata anche a codeina. In commercio peraltro esistono diversi prodotti in cui le due molecole sono associate: GA, AM, AC ecc.”, dagli stessi definita come “un'ipotesi logica” in risposta alle osservazioni del c.t.p., non è supportata da alcuna base scientifica e deve essere valutata alla stregua delle risultanze processuali e del principio dell'onere della prova. Incombe, infatti, su parte ricorrente fornire la prova dell'avvenuta somministrazione, da parte degli operatori del pronto soccorso, di un farmaco contenente codeina. Tale prova può essere fornita in forma diretta, ossia tramite la prova rappresentativa, e in forma indiretta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. E parte ricorrente ha chiesto di provare tramite il teste che alle 6:45 gli è stato Parte_2 somministrato un farmaco (non identificato nello specifico) che l'ha fatto stare bene subito pagina 7 di 9 dopo. Lo stesso soggetto indicato come testimone nella presente causa è stato sentito dal difensore del ricorrente in sede di indagini difensive ex art. 391 bis ss c.p.p. (doc. 4 allegato al ricorso). Ma anche laddove tali dichiarazioni venissero confermate in giudizio, il loro valore probatorio non consentirebbe – anche senza considerare l'eventuale testimonianza contraria, che parte convenuta ha chiesto di ammettere - di superare le risultanze documentali di cui sopra. A tal fine occorrerebbe dimostrare: che nessuna somministrazione di terapia antalgica vi
è stata alle ore 6:01; che non è stata annotata la somministrazione di un farmaco contenente codeina (non, quindi, la tachipirina, che è invece indicata nel sistema gestionale) alle ore 6:45; che alle ore 7:20 è stata errata la valutazione del dolore in aumento (da NRS 2 a NRS 4), atteso che tale dato contrasta con la deduzione di parte ricorrente inerente allo stato di benessere pressoché immediatamente provocato dall'assunzione del farmaco. Ma detta prova non può essere affidata alle dichiarazioni di un testimone che affermi che l'addetto al Triage ha somministrato un farmaco non identificato che ha annullato ogni dolore, essendo queste affermazioni destinate a soccombere, sul piano probatorio, davanti alla documentazione esaminata.
Sul piano indiziario, chiarito che la conclusione sostanzialmente favorevole al ricorrente del procedimento penale e di quelli civili che si fondavano sull'imputazione di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope, nulla aggiunge in ordine a tale profilo, per quanto detto in ordine alle conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici incaricati nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, deve rilevarsi che la certificazione rilasciata dal medico di base del ricorrente, attestante l'assenza di prescrizioni di FANS e di farmaci contenenti oppioidi, non è dotata del requisito della gravità, riferendosi al solo fatto negativo circa la prescrizione medica.
In definitiva, l'unico elemento indiziario che potrebbe essere valorizzato riguarda il lasso temporale nel quale il farmaco è stato somministrato che, secondo quanto valutato nell'ambito del procedimento promosso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., corrisponderebbe al tempo trascorso in attesa della visita da parte dei medici del pronto soccorso. Ma anche tale prova non è sufficiente in quanto non univocamente riconducibile ad una condotta tenuta dai sanitari del pronto soccorso. Infatti, dire che l'assunzione del farmaco è avvenuta in quel lasso temporale, non equivale a dire che la somministrazione è avvenuta ad opera dei sanitari.
Infine, non sussiste la dedotta inattendibilità delle asserzioni fatte dall'Asl, che secondo parte ricorrente emergerebbe dall'avere prima riferito alla Polizia Municipale, il 22/09/2021, di non avere somministrato alcun farmaco e che ogni somministrazione deve essere annotata nel verbale di pronto soccorso e di avere poi fornito, il 16/11/2022, una versione contraddittoria, ovvero di avere somministrato 1000 mg di CH e che tale somministrazione sarebbe stata regolarmente annotata. Come detto, il verbale di pronto soccorso redatto dal medico è un atto diverso dalla scheda di triage, che è inserita dall'infermiere nel sistema gestionale e taluni farmaci, tra cui, appunto, la tachipirina contenente paracetamolo, possono essere autonomamente somministrati dagli addetti al triage. Senza considerare che l'eventuale inesattezza era del tutto innocua, atteso che la Polizia Municipale aveva richiesto tale pagina 8 di 9 informazione in relazione alla somministrazione di farmaci contenenti oppioidi, che per quanto detto avrebbe dovuto essere prescritta dal medico ed annotata nel verbale di pronto soccorso, e che non avrebbe comunque la forza probatoria per opporsi alle altre risultanze di causa.
Ciò detto, è evidente che la querela proposta non è ammissibile, come già implicitamente statuito all'udienza del 13/03/2024, quando la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza che fosse autorizzata la relativa proposizione.
A parte l'indeterminatezza della querela in via incidentale proposta a verbale di udienza del
26/01/2024, che fa riferimento alle deduzioni di cui al ricorso (ove la querela non era formulata), senza specificare esattamente né quali documenti siano ritenuti falsi (il verbale di pronto soccorso, la scheda di triage o “ogni altro documento connesso”?), né in quale parte (laddove omettono l'annotazione della somministrazione farmacologica, laddove indicano la somministrazione di paracetamolo anziché di un diverso farmaco, o nella parte in cui omettono di annotare, alle ore 6:45, la somministrazione di questo ulteriore farmaco?), tale iniziativa, per quanto sinora detto, non supera nemmeno lo scrutinio circa l'idoneità delle prove indicate a sostenere la querela – valutazione che il Giudice è chiamato ad effettuare al momento dell'ammissione (Cass., S.U., sent. 15169/2010).
In conclusione, la domanda formulata con il ricorso deve essere rigettata e parte ricorrente deve essere condannata, in quanto soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, liquidate in € 3.387,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per l'istruttoria ed € 851,00 per la decisionale, considerato il concreto impegno difensivo), oltre agli oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda formulata con il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di parte convenuta, liquidate in € 3.387,00 oltre oneri di legge.
Lucca, 07/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3135/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi al dott. Alice Croci, sono comparsi:
Avv. MADDALENI PAOLO per Parte_1
Avv. DI BISCEGLIE MARCO per Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti insistendo in tutte le richieste, anche istruttorie, ivi formulate e discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e alla documentazione ed istanze formulate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Alice Croci
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3135/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MADDALENI PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca, via Pubblici
Macelli 131/A, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti DI BISCEGLIE MARCO, RABIOLO NICOLETTA, DI BUGNO ALESSANDRA,
COLI ALESSIO, presso la sede dell'ufficio a Pisa, via Cocchi 7/9, come da procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti a verbale di udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. nei confronti dell' Parte_1 [...] esponendo che: il 21/08/2021, mentre stava percorrendo via Mazzini a Controparte_1
Forte dei Marmi a bordo del proprio ciclomotore Honda targato DD36163, per recarsi ad aprire il proprio negozio di macelleria in via Vittorio Veneto, giunto all'intersezione con via
Buonarroti, è stato urtato dall'autovettura Renault targata FV328GY, che si è immessa su via
Mazzini senza rispettare il segnale di stop;
in conseguenza dell'impatto, egli è caduto a terra ed
è stato trasportato a mezzo autoambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, dove è arrivato alle 5:02 ed è stato visitato alle 7:28; durante l'attesa, lamentava forti dolori e alle 6:45, anche tramite la sig.ra che l'aveva raggiunto al pronto soccorso, chiedeva Parte_2
pagina 2 di 9 che gli venissero somministrati antidolorifici;
alle 6:45 il personale sanitario ha somministrato un antidolorifico per bocca che, dopo pochi minuti, gli ha annullato ogni dolore;
alle 7:28 è stato poi visitato e sottoposto agli esami diagnostici, che hanno confermato la “frattura pluriframmentaria del processo laterale dell'astragalo”; alle 10:24, su richiesta della Polizia Municipale, è stato sottoposto all'esame delle urine, che ha dato esito positivo agli oppiacei e, in seguito, al prelievo venoso, venendo infine dimesso alle 13:15; appreso della riscontrata positività, egli ha comunicato alla Polizia Municipale la propria estraneità a condotte illecite, riferendo della somministrazione di un antidolorifico al pronto soccorso;
la Polizia Municipale, non rinvenendo alcuna annotazione nel verbale di pronto soccorso, si è recata in loco chiedendo informazioni e il personale sanitario ha negato la somministrazione di farmaci, dato che niente era annotato nel verbale;
in conseguenza di ciò, l'autorità ha proceduto con il verbale di identificazione per il reato di cui all'art. 187 c.d.s., con apertura del procedimento penale RGNR n. 5093/2021, ha disposto il sequestro del motociclo, ha notificato il verbale di contestazione per la violazione dell'art. 187 c.d.s. poiché in occasione del sinistro stradale in questione egli avrebbe circolato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, come da referto dell'ospedale Versilia - laboratorio analisi mediche, ha disposto il ritiro della patente, a seguito del quale la ha notificato il provvedimento di sospensione per tre mesi;
egli CP_2 si è visto costretto a difendersi: in sede penale, mediante l'espletamento di indagini difensive, il deposito di memorie e istanze, che hanno portato all'archiviazione e al dissequestro del veicolo;
in sede civile, proponendo ricorso in opposizione avverso il verbale di violazione elevato dalla Polizia Municipale e avverso il provvedimento di sospensione della patente;
l'omessa annotazione della somministrazione farmacologica nel verbale di pronto soccorso gli ha arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali;
le contestazioni stragiudiziali fatte all'azienda sanitaria, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e la mediazione non hanno sortito effetti;
in particolare l'azienda, nel respingere gli addebiti con comunicazione del 08/11/2022, ha affermato la corretta registrazione dell'unica terapia analgesica somministrata, ossia 1 gr di paracetamolo ed anche nella successiva missiva del
16/11/2022 ha riferito che nel verbale di triage era stata annotata la somministrazione di 1000 mg di paracetamolo, che non rappresenta la causa della positività agli oppiacei;
dunque il
16/11/2022 l'azienda ha per la prima volta dedotto circa l'esistenza di un verbale di triage, sino ad allora mai consegnato, di cui egli ha chiesto copia lo stesso giorno, senza tuttavia riceverla;
in data 24/11/2022 egli ha, tramite il legale, nuovamente richiesto la trasmissione del verbale di triage e di tutta la documentazione concernente la catena di custodia relativa al prelievo delle urine e del sangue, senza ricevere riscontro;
egli ha così introdotto il procedimento ex art. 8 legge 24/2017 e/o 696 e/o 696 bis c.p.c. per fare esaminare i campioni biologici prelevatigli il
21/08/2021 e l'elaborato peritale depositato ha accertato che, prima di essere sottoposto agli esami tossicologici, gli è stato somministrato un farmaco antidolorifico contenente anche codeina, che ha causato la positività agli oppiacei;
trattasi di conclusione che trova conferma nelle dichiarazioni rilasciate dalla in sede di indagini difensive;
la grave imperizia Pt_2
pagina 3 di 9 dell'azienda sanitaria nella compilazione del verbale di pronto soccorso e, più in generale, l'inattendibilità delle relative asserzioni emerge anche dal fatto di avere riferito alla Polizia
Municipale, il 22/09/2021, di non avergli somministrato alcun farmaco e che ogni somministrazione deve essere annotata nel verbale di pronto soccorso e di avere poi fornito, il
16/11/2022, una versione contraddittoria, ovvero di avere somministrato 1000 mg di
CH e che tale somministrazione sarebbe stata regolarmente annotata;
comunque, di tale somministrazione non c'è traccia nel verbale di pronto soccorso;
ulteriore condotta censurabile è rappresentata dal non avere, l'azienda sanitaria, consegnato la documentazione richiesta, avendo depositato la scheda di triage solo al momento della costituzione nel procedimento preventivo;
sussiste il nesso causale tra tale condotta omissiva e le conseguenze dannose patite;
il danno patrimoniale consiste nelle spese che egli ha dovuto sopportare per difendersi nell'ambito del procedimento penale (€ 2.994,00), nei giudizi civili davanti al Giudice di Pace
n. 3146/2021 e n. 3252/2021 (€ 1.497,00 per onorario ed € 267,92 per esborsi per ciascun procedimento), nelle spese di custodia sostenute a seguito del sequestro del veicolo (€ 330,00), nelle spese per l'assistenza legale stragiudiziale nei confronti dell'Asl (€ 2.188,68), per complessivi € 9.484,28 per spese legali ed € 535,84 per esborsi, oltre alle spese di c.t.u. di €
3.952,06 oltre oneri di legge per onorario e di € 640,50 per esborsi e alle spese del c.t.p. e spese legali del procedimento n. RG 4899/2022; è inoltre configurabile un danno non patrimoniale, poiché egli, in conseguenza della condotta colposa della controparte, ha subito: un ingiusto prelievo venoso, un ingiusto provvedimento di ritiro e, poi, di sospensione della patente, un ingiusto procedimento penale per un reato infamante, vedendo violati i propri diritti personali costituzionali, con diritto al risarcimento di una somma quantificata in € 5.000,00.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita l'
[...] contestando la fondatezza della domanda in quanto: presso il pronto Controparte_1 soccorso dell'ospedale Versilia al ricorrente è stato somministrato soltanto paracetamolo 1000
e non farmaci contenenti codeina, come confermato dai sanitari;
una tale somministrazione richiede la prescrizione medica scritta e registrata sul verbale di pronto soccorso;
la procedura di gestione del dolore in pronto soccorso autorizza gli infermieri a somministrare solo paracetamolo o ibuprofene in base al grado di dolore valutato con scala NRS;
al ricorrente è stato somministrato paracetamolo quando il dolore era stato valutato NRS 2, ossia lieve;
dopo tale somministrazione il dolore non si è attenuato come sostenuto dal ricorrente, ma è progredito fino a NRS 4, ossia moderato;
il medico, dal momento in cui ha preso in carico il paziente, non ha prescritto niente di ulteriore per la gestione del dolore e anche al momento della dimissione ha prescritto paracetamolo;
la diversità di contenuto tra il verbale di pronto soccorso e la scheda di triage è coerente, perché il primo è redatto dal medico, che non ha prescritto farmaci, il secondo dall'infermiere, che ha autonomamente somministrato il paracetamolo, valutato il dolore di grado lieve, conformemente alla procedura di gestione del dolore che, in caso di dolore severo, impone di inserire accesso venoso e chiamare il medico;
pagina 4 di 9 nessun farmaco diverso dalla CH e dal poteva essere somministrato per via Per_1 orale ed entrambi i farmaci non contengono codeina;
qualsiasi farmaco contenente codeina è stato assunto autonomamente dal ricorrente;
le conclusioni raggiunte dai cc.tt.uu. nel procedimento n. RG 4899/2022 non si basano su prove scientifiche e contrastano con la documentazione esaminata;
inoltre il ricorrente afferma di avere ricevuto la somministrazione del farmaco alle 6:45, ma dalla documentazione prodotta e dalla c.t.u. risulta che il farmaco sia stato somministrato alle 6:01; quanto alla lamentata omessa consegna della scheda di triage, al momento della dimissione al paziente viene consegnato solamente il verbale di pronto soccorso, mentre tale atto è archiviato e disponibile nel sistema informatizzato;
circa gli effetti del farmaco somministrato, la prospettazione di parte ricorrente sugli effetti benefici immediati contrastano con quanto valutato dall'infermiere dopo 1 ora e 19 minuti, ossia “dolore alla spalla destra anche dopo assunzione di tachipirina” e aumento del dolore a NRS 4; la dichiarazione rilasciata alla Polizia Municipale – non si sa bene da chi, perché la dott.ssa
è in pensione dal 30/06/2017 – circa la somministrazione di farmaci in Parte_3 pronto soccorso è conforme alla documentazione in atti, atteso che il potere prescrittivo è affidato solo al medico e che l'infermiere può somministrare solo ciò per cui è stato precedentemente autorizzato tramite procedure scritte, annotando il fatto sulla scheda di triage, che potrà essere consultata dal medico al momento della visita;
peraltro, la Polizia stava indagando sulla somministrazione di farmaci oppioidi, che quindi avrebbero dovuto necessariamente essere annotati sul referto del pronto soccorso;
ha quindi contestato la sussistenza del nesso causale tra i lamentati danni e la responsabilità della convenuta, concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza 26/01/2024 parte ricorrente ha contestato le avverse deduzioni ed ha proposto querela di falso in via incidentale allegando la querela e la procura speciale al verbale di udienza e il Giudice ha concesso alla controparte, su richiesta, termine per dedurre in ordine all'ammissibilità della stessa.
Alla successiva udienza del 13/03/2024 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
***
La domanda formulata con il ricorso è infondata e deve essere rigettata.
Parte ricorrente assume che l'azienda sanitaria e, per essa, i sanitari presenti al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in data 21/08/2021 al momento del suo accesso dopo un incidente stradale, abbiano omesso di annotare nel verbale di pronto soccorso o nella scheda di triage la somministrazione di un antidolorifico contenente codeina, responsabile della riscontrata positività tossicologica delle urine agli oppiacei e delle conseguenze penali e civili derivanti dall'imputazione relativa all'avere circolato, in occasione del sinistro, sotto l'effetto di sostanze pagina 5 di 9 stupefacenti o psicotrope (il procedimento penale ex art. 187 c.d.s., il verbale di violazione, la sospensione della patente di guida).
Dalla documentazione in atti risulta che nessuna annotazione inerente alla somministrazione di farmaci è riportata nel verbale di pronto soccorso del 21/08/2021 (doc. 3 allegato al ricorso).
Nella scheda di triage (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) è, invece, annotato, alle
6:01, “dolore spalla in aumento si somministra paracetamolo 1000mg” e, alle 7:20, “dolore e tumefazione caviglia destra, escoriazioni ad entrambi gli arti inferiori, dolore spalla destra anche dopo assunzione di tachipirina orosolubile”. Da tali atti risulta quindi che l'unica somministrazione effettuata dall'operatore del triage durante l'attesa della visita da parte del medico del pronto soccorso ha riguardato il paracetamolo, nello specifico CH orosolubile.
Tali risultanze documentali sono conformi alle prescrizioni del “Protocollo operativo sulla misurazione e gestione del dolore in pronto soccorso” (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione), che prevede la valutazione del dolore presentato dal paziente da parte dell'infermiere che effettua il Triage tramite diverse scale. In particolare, la misurazione del dolore, con indicazione del tipo di scala utilizzata, deve essere registrata, di volta in volta, dall'infermiere di Triage sul programma di gestione informatizzata delle attività di pronto soccorso, infermiere che è autorizzato a somministrare la terapia sulla base del Protocollo approvato dai Direttori di tutti i pronto soccorso dell' che a Controparte_1 sua volta prevede, per il dolore lieve (valori da 1 a 3 della scala NRS, da 1 a 4 della VAS e da 1
a 2 della VRS), la somministrazione di “paracetamolo 1000 mg compresse x os” e, per il dolore moderato (valori da 4 a 6 della scala NRS, da 5 a 6 della VAS e 3 secondo la VRS),
“ibuprofene 600 mg compresse x os”. Il Protocollo stabilisce poi che, laddove il dolore sia valutato come superiore, l'infermiere debba avvertire il medico, così come se a seguito della somministrazione della terapia antalgica secondo il regime protocollare il controllo del dolore non viene raggiunto ed il medico valuterà l'opportunità di prescrivere un altro trattamento antalgico.
Tale procedura risulta essere stata seguita nel caso di specie, atteso che dalle schermate del gestionale del triage (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione) risulta che alle ore 5:02 del
21/08/2021, ossia all'arrivo in pronto soccorso, l'operatore ha valutato il dolore secondo la scala NRS attribuendogli un punteggio pari a 2; la successiva valutazione è effettuata alle 6:01
e, a parità di valore (NRS 2), atteso il riferito “dolore spalla in aumento”, ha proceduto a somministrare paracetamolo 1000 mg – terapia conforme a quanto previsto nel Protocollo;
infine alle 7:20, come sopra riportato, l'infermiere ha annotato “dolore e tumefazione caviglia destra ... dolore spalla destra anche dopo assunzione di tachipirina orosolubile” e la valutazione del dolore è aumentata a NRS 4, ossia dolore moderato, ma nessun ulteriore farmaco risulta somministrato e dopo pochi minuti il ricorrente è stato sottoposto alla visita medica.
pagina 6 di 9 A fronte di tali risultanze documentali, che sono chiare e coerenti, nonché rispettose dei richiamati Protocolli, parte ricorrente vorrebbe dimostrare che durante l'attesa della visita medica e precisamente alle ore 6:45 un infermiere del Triage gli ha somministrato un farmaco contenente codeina.
Gli elementi forniti a sostegno della ricostruzione non convincono.
Anzitutto, la consulenza tecnica espletata nel procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. (RG
4899/2022), nel rispondere al quesito “Descrivano i C.T.U., sulla base dei documenti prodotti ed in particolare sulla scorta dei verbali, dell'eventuale cartella clinica e degli atti di pronto soccorso, la sequenza di attività eseguite e le eventuali somministrazioni farmacologiche effettuate nei riguardi di , verificando, ove possibile, le condizioni e la qualità dei Parte_1 campioni biologici prelevati al ricorrente”, analizzati i campioni di sangue e di urina prelevati al ricorrente presso l'ospedale Versilia, ha concluso nel senso di ritenere che la positività agli oppiacei con valori superiori a 2.000 (v.n. superiore a 300), è dovuta alla somministrazione di preparazione farmaceutica contenente codeina e non all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale conclusione, in quanto logicamente e scientificamente motivata, anche in risposta alle osservazioni formulate dal c.t.p. della struttura sanitaria, non può essere disattesa.
Infatti, i cc.tt.uu. hanno accertato la presenza di sola codeina nel sangue e chiarito che “il rapporto tra morfina e codeina nettamente spostato in favore della codeina, nell'urina (1 a 5), indica che l'assunzione deve attribuirsi esclusivamente a somministrazione di prodotto farmaceutico contenente tale molecola usata come antidolorifico sicuramente qualche ora prima. Non deve trarre in inganno la contemporanea presenza di morfina nelle urine poiché la codeina è una metil-morfina che nell'organismo viene metabolizzata in parte a morfina e in parte viene escreta immodificata come codeina. Va peraltro ricordato che il riscontro analitico inequivocabile di codeina e morfina solo nelle urine deve fare escludere l'eventuale ipotesi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti” (pag. 17, poi ripetuto a pag. 19 e 20 dell'elaborato peritale sub doc. 36 allegato al ricorso).
Ciò detto, tuttavia, l'affermazione dei cc.tt.uu. secondo cui “Probabilmente nel caso di specie nel verbale di PS è stato scritto paracetamolo non specificando che in realtà la molecola somministrata era associata anche a codeina. In commercio peraltro esistono diversi prodotti in cui le due molecole sono associate: GA, AM, AC ecc.”, dagli stessi definita come “un'ipotesi logica” in risposta alle osservazioni del c.t.p., non è supportata da alcuna base scientifica e deve essere valutata alla stregua delle risultanze processuali e del principio dell'onere della prova. Incombe, infatti, su parte ricorrente fornire la prova dell'avvenuta somministrazione, da parte degli operatori del pronto soccorso, di un farmaco contenente codeina. Tale prova può essere fornita in forma diretta, ossia tramite la prova rappresentativa, e in forma indiretta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. E parte ricorrente ha chiesto di provare tramite il teste che alle 6:45 gli è stato Parte_2 somministrato un farmaco (non identificato nello specifico) che l'ha fatto stare bene subito pagina 7 di 9 dopo. Lo stesso soggetto indicato come testimone nella presente causa è stato sentito dal difensore del ricorrente in sede di indagini difensive ex art. 391 bis ss c.p.p. (doc. 4 allegato al ricorso). Ma anche laddove tali dichiarazioni venissero confermate in giudizio, il loro valore probatorio non consentirebbe – anche senza considerare l'eventuale testimonianza contraria, che parte convenuta ha chiesto di ammettere - di superare le risultanze documentali di cui sopra. A tal fine occorrerebbe dimostrare: che nessuna somministrazione di terapia antalgica vi
è stata alle ore 6:01; che non è stata annotata la somministrazione di un farmaco contenente codeina (non, quindi, la tachipirina, che è invece indicata nel sistema gestionale) alle ore 6:45; che alle ore 7:20 è stata errata la valutazione del dolore in aumento (da NRS 2 a NRS 4), atteso che tale dato contrasta con la deduzione di parte ricorrente inerente allo stato di benessere pressoché immediatamente provocato dall'assunzione del farmaco. Ma detta prova non può essere affidata alle dichiarazioni di un testimone che affermi che l'addetto al Triage ha somministrato un farmaco non identificato che ha annullato ogni dolore, essendo queste affermazioni destinate a soccombere, sul piano probatorio, davanti alla documentazione esaminata.
Sul piano indiziario, chiarito che la conclusione sostanzialmente favorevole al ricorrente del procedimento penale e di quelli civili che si fondavano sull'imputazione di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope, nulla aggiunge in ordine a tale profilo, per quanto detto in ordine alle conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici incaricati nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, deve rilevarsi che la certificazione rilasciata dal medico di base del ricorrente, attestante l'assenza di prescrizioni di FANS e di farmaci contenenti oppioidi, non è dotata del requisito della gravità, riferendosi al solo fatto negativo circa la prescrizione medica.
In definitiva, l'unico elemento indiziario che potrebbe essere valorizzato riguarda il lasso temporale nel quale il farmaco è stato somministrato che, secondo quanto valutato nell'ambito del procedimento promosso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., corrisponderebbe al tempo trascorso in attesa della visita da parte dei medici del pronto soccorso. Ma anche tale prova non è sufficiente in quanto non univocamente riconducibile ad una condotta tenuta dai sanitari del pronto soccorso. Infatti, dire che l'assunzione del farmaco è avvenuta in quel lasso temporale, non equivale a dire che la somministrazione è avvenuta ad opera dei sanitari.
Infine, non sussiste la dedotta inattendibilità delle asserzioni fatte dall'Asl, che secondo parte ricorrente emergerebbe dall'avere prima riferito alla Polizia Municipale, il 22/09/2021, di non avere somministrato alcun farmaco e che ogni somministrazione deve essere annotata nel verbale di pronto soccorso e di avere poi fornito, il 16/11/2022, una versione contraddittoria, ovvero di avere somministrato 1000 mg di CH e che tale somministrazione sarebbe stata regolarmente annotata. Come detto, il verbale di pronto soccorso redatto dal medico è un atto diverso dalla scheda di triage, che è inserita dall'infermiere nel sistema gestionale e taluni farmaci, tra cui, appunto, la tachipirina contenente paracetamolo, possono essere autonomamente somministrati dagli addetti al triage. Senza considerare che l'eventuale inesattezza era del tutto innocua, atteso che la Polizia Municipale aveva richiesto tale pagina 8 di 9 informazione in relazione alla somministrazione di farmaci contenenti oppioidi, che per quanto detto avrebbe dovuto essere prescritta dal medico ed annotata nel verbale di pronto soccorso, e che non avrebbe comunque la forza probatoria per opporsi alle altre risultanze di causa.
Ciò detto, è evidente che la querela proposta non è ammissibile, come già implicitamente statuito all'udienza del 13/03/2024, quando la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza che fosse autorizzata la relativa proposizione.
A parte l'indeterminatezza della querela in via incidentale proposta a verbale di udienza del
26/01/2024, che fa riferimento alle deduzioni di cui al ricorso (ove la querela non era formulata), senza specificare esattamente né quali documenti siano ritenuti falsi (il verbale di pronto soccorso, la scheda di triage o “ogni altro documento connesso”?), né in quale parte (laddove omettono l'annotazione della somministrazione farmacologica, laddove indicano la somministrazione di paracetamolo anziché di un diverso farmaco, o nella parte in cui omettono di annotare, alle ore 6:45, la somministrazione di questo ulteriore farmaco?), tale iniziativa, per quanto sinora detto, non supera nemmeno lo scrutinio circa l'idoneità delle prove indicate a sostenere la querela – valutazione che il Giudice è chiamato ad effettuare al momento dell'ammissione (Cass., S.U., sent. 15169/2010).
In conclusione, la domanda formulata con il ricorso deve essere rigettata e parte ricorrente deve essere condannata, in quanto soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, liquidate in € 3.387,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per l'istruttoria ed € 851,00 per la decisionale, considerato il concreto impegno difensivo), oltre agli oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda formulata con il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di parte convenuta, liquidate in € 3.387,00 oltre oneri di legge.
Lucca, 07/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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