Decreto cautelare 3 settembre 2025
Sentenza breve 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 25/09/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01548/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Piraino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore e l’Istituto di Istruzione Secondaria Liceo Scientifico Statale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
- delle deliberazioni e del relativo verbale del Consiglio della classe 2A del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS-, nella parte in cui stabiliscono di non ammettere l'alunno -OMISSIS- alla classe successiva, nonché di ogni atto connesso, presupposto o conseguente ivi compresi i pareri, le proposte e le valutazioni che abbiano condotto all'adozione e/o alla formazione del provvedimento gravato;
- della pagella scolastica dello studente -OMISSIS-, della classe 2A del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS-, in riferimento all’anno scolastico 2024/2025;
- del verbale n. 24 del 9 giugno 2025 del Consiglio della classe 2A del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS-, recante “scrutini finali” trasmesso alla parte ricorrente tramite PEC a seguito di formale istanza di accesso agli atti, in data 22 agosto 2025;
- di ogni ulteriore atto e/o documento comunque connesso, presupposto o conseguente alla mancata ammissione dello studente SI alla classe successiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti;
1. -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, studente della classe II A del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS-, hanno impugnato il provvedimento di non ammissione del figlio alla classe successiva.
Risulta dalla documentazione in atti che, all'esito dello scrutinio finale, il minore ha riportato le seguenti valutazioni:
(i) italiano: 5;
(ii) inglese: 7;
(iii) storia e geografia: 6;
(iv) matematica con informatica: 4;
(v) fisica: 5;
(vi) scienze naturali: 6;
(vii) scienze motorie spor.: 6;
(viii) discipline sportive: 8;
(ix) educazione civica: 6;
(x) religione: sufficiente;
(xi) condotta: 6;
In sostanza, il discente non è stato ammesso al terzo anno perché in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe ha riscontrato una valutazione insufficiente in tre materie: italiano, matematica con informatica e fisica.
Il verbale dello scrutinio finale n. 24 del 9 giugno 2025 e la comunicazione, prot. 5035 dello stesso giorno, con cui è stato comunicato l’esito negativo di esso (cfr. allegati 006 e 007 del deposito documentale della parte ricorrente del 3 settembre 2025), riportano sia i voti riferiti alle materie citate, sia la motivazione della mancata ammissione dello studente alla classe successiva, nei seguenti termini: “ L'alunno, per tutto l'anno scolastico, ha partecipato al dialogo educativo in modo discontinuo e superficiale raggiungendo una percentuale di assenze elevata, dimostrando anche quando presente un interesse scarso e superficiale per l'attività didattica.
Ha mostrato un comportamento poco responsabile: infatti, più volte stimolato dagli insegnanti, quasi sempre non ha risposto positivamente a tali sollecitazioni. Dotato di strumenti e conoscenze di base decisamente insufficienti, soprattutto in ambito scientifico, ha evidenziato nel corso dell'intero anno scolastico di non saper lavorare in modo autonomo senza mostrare un adeguato interesse al superamento delle sue lacune. Ha seguito in modo passivo l'attività didattica. Dimostra di non saper comprendere e rielaborare i contenuti proposti, se non in modo limitato e approssimativo. Nonostante le possibilità di recupero che gli sono state offerte sia ín classe sia con attività pomeridiane (prot.n° 8221 del 25/11/24; prot. n°364 del 14/01/25; prot. N° 2947 del 28/03/25), non è riuscito a colmare le gravi lacune della sua preparazione. Alla luce di queste considerazioni il C.d.C. all'unanimità ritiene che l'alunno non sia in grado di colmare le lacune entro la fine dell'anno e pertanto anche di frequentare con profitto la classe successiva ”.
2. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 2 settembre 2025 e depositato il giorno successivo, i ricorrenti hanno contestato il suddetto provvedimento sulla scorta delle seguenti ragioni:
2.1 . Violazione di legge ed eccesso di potere; violazione delle disposizioni del piano formativo personalizzato e vizio di eccesso di potere per contraddittorietà.
Premette parte ricorrente che il minore è riconosciuto quale studente atleta di alto livello, che tale condizione comporta un impegno agonistico caratterizzato da allenamenti intensivi e dalla partecipazione alle competizioni anche in trasferta e che, in ragione di tale status , l'istituzione scolastica ha predisposto per lui un Piano Formativo Personalizzato (PFP) sulla scorta delle Linee Guida ministeriali previste per gli studenti atleti di alto livello. Tale Piano Formativo prevede specifiche misure di supporto, tra cui la giustificazione delle assenze dovute alla partecipazione ad attività agonistiche certificate e la programmazione delle verifiche, in modo da evitare la sovrapposizione di prove scritte e orali in più materie nella medesima giornata.
Ciò posto, parte ricorrente denunzia la violazione delle citate misure di supporto previste dal Piano Formativo Personalizzato, atteso che lo studente il 5 febbraio ed il 4 giugno 2025 sarebbe stato costretto a sostenere più verifiche simultaneamente. Sotto diverso profilo, parte ricorrente lamenta anche che l'elevato numero di assenze, invocato come uno dei motivi della non ammissione, contrasterebbe con il fatto che tali assenze erano necessarie per l'attività agonistica e avrebbero dovuto essere escluse dal computo.
2.2. Carenza di motivazione: omessa motivazione del provvedimento di non ammissione e violazione dell'obbligo di specificare le ragioni della mancata attivazione della sospensione del giudizio.
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta, in somma sintesi, che il Consiglio di classe avrebbe violato l’obbligo di specificare le ragioni della mancata sospensione del giudizio, limitandosi ad una valutazione, in tesi, generica e apodittica delle possibilità di recupero dello studente. Sotto diverso ma convergente profilo si contesta, inoltre, la mancata comunicazione preventiva alla famiglia del rischio di non ammissione alla classe successiva (declinata ulteriormente nel terzo motivo), la parziale attivazione dei corsi di recupero, la mancata comunicazione del numero delle assenze e la contraddittorietà tra il voto di condotta positivo e l’addebito allo studente di un comportamento non responsabile.
2.3. Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per mancata comunicazione preventiva – Disparità di trattamento.
Con il terzo motivo, parte ricorrente denunzia nuovamente che l'istituzione scolastica avrebbe omesso di comunicare preventivamente alla famiglia il rischio di non ammissione dello studente alla classe successiva, impedendo così l'attivazione di tempestive strategie di recupero, con particolare riguardo all’insegnamento della lingua italiana.
Il provvedimento impugnato sarebbe poi viziato da violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento, in quanto l'istituto avrebbe attivato i corsi di recupero per matematica e fisica ma non per italiano, pur in presenza di analoga insufficienza.
2.4. Travisamento dei presupposti di fatto e vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta nella valutazione di fisica.
Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta, infine, che la valutazione attribuitagli in Fisica sarebbe affetta da illogicità manifesta, poiché si discosterebbe ingiustificatamente dalla media aritmetica delle verifiche sostenute nel secondo quadrimestre.
3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'Amministrazione scolastica, a mezzo della difesa erariale, che successivamente ha depositato documentazione e con memoria del 17 settembre 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con memoria versata in atti il 22 settembre 2025 parte ricorrente ha invece insistito per l’accoglimento e all’udienza camerale del 25 settembre 2025, previo avviso alle parti in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente il Collegio osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni controverse.
Ciò posto il ricorso è infondato e va perciò respinto.
5.1. Parte ricorrente lamenta, anzitutto, la violazione delle misure di supporto stabilite dal Piano Formativo Personalizzato (PFP) e previste per gli studenti atleti di alto livello e che le assenze contestate all’alunno erano necessarie per l'attività agonistica e avrebbero dovuto essere escluse dal computo.
Le doglianze sono entrambe infondate.
Anche a non considerare che i ricorrenti non hanno offerto alla valutazione del Collegio la prova di aver costantemente e tempestivamente comunicato alla scuola il calendario degli impegni sportivi del minore, in modo da attivare una proficua collaborazione con l’istituto scolastico (cfr. TAR Venezia, sez. IV, 18 luglio 2025, n. 1260), quanto alle assenze per gli impegni agonistici va osservato, per un verso, che esse non sono state computate nel monte ore complessivo, altrimenti come correttamente osservato dalla difesa erariale (cfr. memoria del 17.09.2025, pag. 3) il minore non avrebbe potuto essere ammesso agli scrutini e, per altro verso, che la incostante partecipazione dell’alunno alla vita scolastica, non è stata considerata dal Consiglio di classe un elemento determinante per la bocciatura ma solo una concausa del suo scarso rendimento.
Quanto poi alla contestata sovrapposizione delle verifiche in più materie va osservato:
- che in ordine alla sovrapposizione tra la verifica scritta di italiano e quella di inglese del 5 febbraio 2025, il Collegio prende atto di quanto rilevato sul punto a pag. 4 della relazione della Dirigente scolastica, prot. 6825 del 10.09.2025 (allegato 001 del deposito documentale dell’Amministrazione del 17 settembre 2025), che rileva come in quella data la docente di inglese si limitò ad annotare il voto relativo ad una prova scritta svoltasi in precedenza;
- in ordine poi alla sovrapposizione delle verifiche di italiano e geografia del 4 giugno 2025, dalla documentazione in atti (cfr. allegato 006 del deposito documentale del Ministero dell’Istruzione del 17.09.2025) risulta che, in effetti, lo studente aveva rifiutato la verifica in italiano in data 28.05.2025, in pratica determinando con il suo comportamento la contestata sovrapposizione delle verifiche finali.
6. Le ulteriori doglianze per la loro connessione logica e funzionale possono essere trattate congiuntamente.
Nessuna di loro coglie nel segno.
Segnatamente non sono fondate le contestazioni con cui i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Il Collegio ritiene infatti che non sia affatto irragionevole la mancata ammissione dell’alunno alla classe successiva in presenza di tre insufficienze (in materie peraltro centrali del percorso di studi prescelto) e, soprattutto, in presenza come nel caso di specie, di un discente incapace di lavorare in modo autonomo.
A parere del Collegio, proprio l’incapacità di organizzare lo studio in modo autonomo costituisce, oltre e al di là al numero delle insufficienze riportate, l’elemento che consente di discernere tra alunni meritevoli di ottenere la sospensione del giudizio e alunni che, invece, presentano lacune tali da non poter essere recuperate.
Senza considerare che – com’è noto – si discute di valutazioni caratterizzate da un alto tasso di discrezionalità tecnica, il cui sindacato in sede giurisdizionale si limita alla constatazione dell’assenza di un uso disfuzionale del potere valutativo (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 20 ottobre 2022, n. 871), che non può essere riscontrato in presenza, come nella vicenda all’esame, di valutazioni negative conseguite nelle materie qualificanti del corso di studi, tra le quali non può revocarsi in dubbio che rientri l’insegnamento della matematica e della fisica nel liceo scientifico.
Sintetizzando i criteri di valutazione degli studenti sono stati correttamente applicati dall’Amministrazione scolastica, con conseguente infondatezza delle doglianze dei ricorrenti sul punto.
Per altro verso va osservato che le votazioni in questa sede contestate, alcune gravemente insufficienti, e i giudizi valutativi correlati non solo sono lineari e rendono il provvedimento ampiamente motivato, ma mostrano inequivocabilmente lacune e carenze nella maturità scolastica e personale del figlio dei ricorrenti, tali da non poter lasciare spazio nemmeno ad una sospensione del giudizio.
6.1. È infondata anche la censura inerente alla mancata comunicazione preventiva del rischio di non ammissione ed alla mancata predisposizione di adeguate attività di recupero nel corso dell’anno scolastico.
Sul punto è sufficiente rammentare che essendo, come è noto, il giudizio di non ammissione una valutazione essenzialmente incentrata sull’insufficiente preparazione dell’alunno, sono irrilevanti le censure riguardanti eventuali carenze di comunicazione con la famiglia e l’attivazione di eventuali corsi di recupero (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 gennaio 2020, n. 616; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 9 marzo 2021, n. 1571).
Non ha miglior sorte ed è, anzi, manifestamente infondata la doglianza con cui i ricorrenti lamentano la contraddittorietà tra il voto di condotta attribuito al discente (in tesi 8/10) e l’addebito allo studente di un comportamento non responsabile.
La doglianza è infondata atteso che il comportamento dell’alunno venne valutato dal Consiglio di classe non con punti 8/10, ma con punti 6/10 rientrando egli nel novero degli alunni che “ durante l'anno hanno assunto costantemente un atteggiamento indisciplinato, prevaricatore nei confronti dei compagni ed ostinatamente insolente nei confronti dei docenti; altri usavano un linguaggio oltremodo irriguardoso nei confronti di istituzioni e "credo" religiosi, inficiando spesso il sereno svolgimento delle attività didattiche e fomentando dinamiche di reiterate, e non di rado scomposte, contestazioni senza riconoscere ruoli e competenze nelle dinamiche di classe ” (cfr. verbale degli scrutini finali, allegato 001 del deposito documentale del Ministero dell’Istruzione del 17.09.2025).
Donde, il rigetto anche di questo motivo di ricorso.
6.2. Non coglie nel segno neanche l’ulteriore censura con cui parte ricorrente nuovamente lamenta che l'istituzione scolastica avrebbe omesso di comunicare preventivamente alla famiglia il rischio di non ammissione dello studente alla classe successiva, impedendo così l'attivazione di tempestive strategie di recupero, con particolare riguardo all’insegnamento della lingua italiana.
La doglianza è infondata non essendovi ragioni nella fattispecie all’esame per derogare al costante indirizzo del giurisprudenza amministrativa, di cui si è già detto, secondo cui il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva non può ritenersi viziato a causa della mancata attivazione delle attività di recupero, o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico; deve, infatti, considerarsi che tale giudizio si basa esclusivamente sull'accertamento dell'insufficiente preparazione dello studente, senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento punitivo, sicché l'incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola (cfr. ex multis T.A.R. Napoli, sez. IV, 05/08/2021, n.5456; T.A.R. Bari, sez. II, 10/01/2020, n.22; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 23/09/2019, n.11232).
Consolidato è anche l’indirizzo ermeneutico il quale, specificamente in ordine alle modalità in cui deve svolgersi la comunicazione scuola famiglia, chiarisce che “ al fine di ottemperare all'obbligo di comunicazione ai genitori dello studente l'andamento scolastico di quest'ultimo, è sufficiente il semplice inserimento dei voti nel c.d. registro elettronico, al quale i genitori hanno accesso tramite username e password. Invero, il d.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 prescrive l'esplicito obbligo per l'istituzione scolastica di tenere informati i genitori del rendimento scolastico del proprio figlio, ma nel caso in cui la scuola si avvalga del registro elettronico e consegni ai genitori le chiavi informatiche di accesso per la consultazione dello stesso, l'obbligo informativo deve ritenersi assolto ” (T.A.R. Napoli, sez. IV, 15/03/2022, n.1719; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 17/01/2022, n.10).
7. Da ultimo destituito di fondamento è il motivo con cui i ricorrenti denunziano l’illogicità del voto assegnato al discente in Fisica, che si discosterebbe dalla media aritmetica delle verifiche sostenute nel secondo quadrimestre. In disparte ogni considerazione sulla circostanza che la, incontestata, gravissima insufficienza in matematica non avrebbe comunque consentito al SI di essere ammesso alla classe successiva, convincono sul punto i rilievi della resistente Amministrazione che evidenzia come il voto medio di una materia andrebbe calcolato sulla scorta di tutte le valutazioni dell’anno scolastico, a partire da settembre, e che sulla scorta di tali valutazioni la media del figlio dei ricorrenti in Fisica è pari a 4,25/10.
8. In ragione di quanto esposto, in conclusione, il mezzo di tutela all’esame è infondato e va perciò rigettato.
9. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore delle resistenti Amministrazioni in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.